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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2569/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Francesco Greco, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 29/10/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/5/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo l'11/5/2002, in costanza del quale sono nati i figli (in data CP_2
24/12/2005) e (in data 7/1/2009), e di essersi separati consensualmente in forza di Per_1
decreto di omologa n. 1938/2014 del 23/4/2014, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14416/2013 R.G., ne chiedevano la cessazione degli effetti civili.
Scaduto il termine perentorio del 30 ottobre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti decidevano di divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso, come di seguito riportate:
1 “1. I sigg.ri e dichiarando entrambi di essere Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e ad ogni provvidenza economica.
2. Gli odierni ricorrenti, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dell'immobile sito in Palermo, località
Villa Nave, - Via Nave n. 24, costituito da:
- Appartamento sito in Palermo, Via Nave n. 24, ubicato al piano primo a destra interno tre (3), salendo la scala “C” dell'edificio “A”, composto da 5,5 vani catastali, confinante con appartamento sub 10, vano scala e appartamento di altro edificio.
- cantina individuata con il numero interno ventuno (21), confinante con cantina n. 22, corsia di manovra e cantina n. 20
- Box sito in Palermo, individuato con il numero ventuno (21), confinante con box n. 22, corsia di manovra e box. N. 20.
Detti immobili sono riportati, nel N.C.E.U. del Comune di Palermo, al foglio 149 particella 516, sub. 9, graffata con la particella 516 sub 27 (cantina), Via Nave 24, p.
1-S1, Z.C. 2, cat. A/2, cl. 7, vani 5,5, R.C. 426,08 l'appartamento e la cantina giusta denuncia di variazione del 22 ottobre 2003
n. 0486815.
Nel N.C.E.U. del Comune di Palermo risulta al foglio 149, particella 516, sub. 22, Via Nave 24,
Z.C. 2, cat. C/6, cl 6, mq, 17, R.C. 36 il box C/6, cl. 6, mq 17, R.C. 36.
I sigg.ri e dichiarano di essere proprietari del suddetto Parte_1 Controparte_1 immobile, giusta contratto di assegnazione in proprietà di alloggio cooperativo del 23 ottobre 2003 ai rogiti del Notaio di Palermo, n. 141069 Rep. e n. 13438 Rac. e trascritto in data 7 Persona_2 novembre 2003 ai nn. 45619 Reg. Gen. e 32526 Reg. Part. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive proroghe e modifiche, i ricorrenti dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione assentita n.
9 del 24 ottobre 2000 del Comune di Palermo e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che abbiano comportato permesso di costruire o DIA o SCIA.
3. Il sig. si obbliga, entro 60 giorni dalla pronuncia ad opera del Tribunale di Parte_1
Palermo del provvedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra libera da pesi e gravami, la quota a lui intestata della metà Controparte_1
(50%) della piena proprietà degli immobili sopra descritti ed in particolare appartamento sito in
2 Palermo, Via Nave n. 24, ubicato al piano primo a destra interno tre (3), salendo la scala “C” dell'edificio “A”, composto da 5,5 vani catastali, confinante con appartamento sub 10, vano scala e appartamento di altro edificio, cantina individuata con il numero interno ventuno (21), confinante con cantina n. 22, corsia di manovra e cantina n. 20, box sito in Palermo, individuato con il numero ventuno (21), confinante con box n. 22, corsia di manovra e box. N. 20. Nel N.C.E.U. del Comune di
Palermo risultano al foglio 149 particella 516, sub. 9, graffata con la particella 516 sub 27 (cantina),
Via Nave 24, p.
1- S1, Z.C. 2, cat. A/2, cl. 7, vani 5,5, R.C. 426,08 l'appartamento e la cantina giusta denuncia di variazione del 22 ottobre 2003 n. 0486815.
Nel N.C.E.U. del Comune di Palermo risulta al foglio 149, particella 516, sub. 22, Via Nave 24,
Z.C. 2, cat. C/6, cl 6, mq, 17, R.C. 36 il box C/6, cl. 6, mq 17, R.C. 36 il box
4. La sig.ra dichiara di accettare dal sig. il trasferimento della Controparte_1 Parte_1 quota di proprietà degli immobili meglio descritti al superiore punto 3.
5. Le parti dichiarano e convengono espressamente che il predetto trasferimento immobiliare verrà eseguito da parte del sig. in favore della sig.ra al fine di Parte_1 Controparte_1 assolvere, a titolo di liquidazione in unica soluzione, all'obbligo di mantenimento del padre nei confronti dei figli e e con funzione solutorio-compensativa. Detto trasferimento CP_2 Per_1 avviene, dunque, con finalità compensativa ed estintiva ogni pregresso o futuro obbligo del padre per il mantenimento dei figli, che pertanto d'ora in avanti rimarrà, con riferimento alle spese ordinarie, ad esclusivo carico della madre, sig.ra Controparte_1
6. Entrambi i genitori concorreranno, altresì, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e le indicazioni di seguito riportate nella elencazione, meramente informativa e non esaustiva:
- Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
In aggiunta ad esse i genitori dovranno farsi carico, per la medesima quota sopra indicata, delle ulteriori spese straordinarie per le quali, invece, si ritiene opportuno il preventivo consenso tra i coniugi e che vengono di seguito elencate: - Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche
3 e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
7. Il figlio (stante il raggiungimento della maggiore età del figlio in data Per_1 Persona_3
24.12.2023) continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 155 c.c., con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre di via nave 24. Il padre continuerà a tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'orario di uscita dalla scuola sino alle Per_1 ore 20:00, nonché i fine settimana alterni, prelevandolo il sabato alle ore 13:00 o all'uscita da scuola, tenendolo a pernottare con se e riaccompagnandolo la domenica alle ore 20:00.
8. Il padre continuerà a poter tenere con sé il figlio tutte le altre volte che gli sarà possibile, Per_1 ovviamente compatibilmente con i propri impegni lavorativi, con gli impegni lavorativi della madre e con gli impegni scolastici del figlio.
9. Durante i mesi di luglio ed agosto di ogni anno, entrambi i genitori continueranno a tenere il figlio ciascuno a settimane alterne, così come alternativamente un genitore terrà il figlio nelle Per_1 festività natalizie e l'altro in quelle di fine anno, mentre le festività pasquali saranno suddivise in modo equanime.
10. I ricorrenti, inoltre, continuano ad essere disponibili ad acconsentire alla modifica degli orari e dei giorni sopra indicati al fine di consentire ed agevolare in ogni modo le modalità di incontro con il figlio . Per_1
11. Gli odierni ricorrenti prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo
l'11/5/2002;
4 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 1938/2014 del 23/4/2014, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14416/2013 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo l'1/5/2002 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2002, al n. 53, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 31 ottobre 2024.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2569/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Francesco Greco, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 29/10/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/5/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo l'11/5/2002, in costanza del quale sono nati i figli (in data CP_2
24/12/2005) e (in data 7/1/2009), e di essersi separati consensualmente in forza di Per_1
decreto di omologa n. 1938/2014 del 23/4/2014, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14416/2013 R.G., ne chiedevano la cessazione degli effetti civili.
Scaduto il termine perentorio del 30 ottobre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti decidevano di divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso, come di seguito riportate:
1 “1. I sigg.ri e dichiarando entrambi di essere Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e ad ogni provvidenza economica.
2. Gli odierni ricorrenti, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dell'immobile sito in Palermo, località
Villa Nave, - Via Nave n. 24, costituito da:
- Appartamento sito in Palermo, Via Nave n. 24, ubicato al piano primo a destra interno tre (3), salendo la scala “C” dell'edificio “A”, composto da 5,5 vani catastali, confinante con appartamento sub 10, vano scala e appartamento di altro edificio.
- cantina individuata con il numero interno ventuno (21), confinante con cantina n. 22, corsia di manovra e cantina n. 20
- Box sito in Palermo, individuato con il numero ventuno (21), confinante con box n. 22, corsia di manovra e box. N. 20.
Detti immobili sono riportati, nel N.C.E.U. del Comune di Palermo, al foglio 149 particella 516, sub. 9, graffata con la particella 516 sub 27 (cantina), Via Nave 24, p.
1-S1, Z.C. 2, cat. A/2, cl. 7, vani 5,5, R.C. 426,08 l'appartamento e la cantina giusta denuncia di variazione del 22 ottobre 2003
n. 0486815.
Nel N.C.E.U. del Comune di Palermo risulta al foglio 149, particella 516, sub. 22, Via Nave 24,
Z.C. 2, cat. C/6, cl 6, mq, 17, R.C. 36 il box C/6, cl. 6, mq 17, R.C. 36.
I sigg.ri e dichiarano di essere proprietari del suddetto Parte_1 Controparte_1 immobile, giusta contratto di assegnazione in proprietà di alloggio cooperativo del 23 ottobre 2003 ai rogiti del Notaio di Palermo, n. 141069 Rep. e n. 13438 Rac. e trascritto in data 7 Persona_2 novembre 2003 ai nn. 45619 Reg. Gen. e 32526 Reg. Part. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive proroghe e modifiche, i ricorrenti dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione assentita n.
9 del 24 ottobre 2000 del Comune di Palermo e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che abbiano comportato permesso di costruire o DIA o SCIA.
3. Il sig. si obbliga, entro 60 giorni dalla pronuncia ad opera del Tribunale di Parte_1
Palermo del provvedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra libera da pesi e gravami, la quota a lui intestata della metà Controparte_1
(50%) della piena proprietà degli immobili sopra descritti ed in particolare appartamento sito in
2 Palermo, Via Nave n. 24, ubicato al piano primo a destra interno tre (3), salendo la scala “C” dell'edificio “A”, composto da 5,5 vani catastali, confinante con appartamento sub 10, vano scala e appartamento di altro edificio, cantina individuata con il numero interno ventuno (21), confinante con cantina n. 22, corsia di manovra e cantina n. 20, box sito in Palermo, individuato con il numero ventuno (21), confinante con box n. 22, corsia di manovra e box. N. 20. Nel N.C.E.U. del Comune di
Palermo risultano al foglio 149 particella 516, sub. 9, graffata con la particella 516 sub 27 (cantina),
Via Nave 24, p.
1- S1, Z.C. 2, cat. A/2, cl. 7, vani 5,5, R.C. 426,08 l'appartamento e la cantina giusta denuncia di variazione del 22 ottobre 2003 n. 0486815.
Nel N.C.E.U. del Comune di Palermo risulta al foglio 149, particella 516, sub. 22, Via Nave 24,
Z.C. 2, cat. C/6, cl 6, mq, 17, R.C. 36 il box C/6, cl. 6, mq 17, R.C. 36 il box
4. La sig.ra dichiara di accettare dal sig. il trasferimento della Controparte_1 Parte_1 quota di proprietà degli immobili meglio descritti al superiore punto 3.
5. Le parti dichiarano e convengono espressamente che il predetto trasferimento immobiliare verrà eseguito da parte del sig. in favore della sig.ra al fine di Parte_1 Controparte_1 assolvere, a titolo di liquidazione in unica soluzione, all'obbligo di mantenimento del padre nei confronti dei figli e e con funzione solutorio-compensativa. Detto trasferimento CP_2 Per_1 avviene, dunque, con finalità compensativa ed estintiva ogni pregresso o futuro obbligo del padre per il mantenimento dei figli, che pertanto d'ora in avanti rimarrà, con riferimento alle spese ordinarie, ad esclusivo carico della madre, sig.ra Controparte_1
6. Entrambi i genitori concorreranno, altresì, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e le indicazioni di seguito riportate nella elencazione, meramente informativa e non esaustiva:
- Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
In aggiunta ad esse i genitori dovranno farsi carico, per la medesima quota sopra indicata, delle ulteriori spese straordinarie per le quali, invece, si ritiene opportuno il preventivo consenso tra i coniugi e che vengono di seguito elencate: - Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche
3 e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
7. Il figlio (stante il raggiungimento della maggiore età del figlio in data Per_1 Persona_3
24.12.2023) continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 155 c.c., con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre di via nave 24. Il padre continuerà a tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'orario di uscita dalla scuola sino alle Per_1 ore 20:00, nonché i fine settimana alterni, prelevandolo il sabato alle ore 13:00 o all'uscita da scuola, tenendolo a pernottare con se e riaccompagnandolo la domenica alle ore 20:00.
8. Il padre continuerà a poter tenere con sé il figlio tutte le altre volte che gli sarà possibile, Per_1 ovviamente compatibilmente con i propri impegni lavorativi, con gli impegni lavorativi della madre e con gli impegni scolastici del figlio.
9. Durante i mesi di luglio ed agosto di ogni anno, entrambi i genitori continueranno a tenere il figlio ciascuno a settimane alterne, così come alternativamente un genitore terrà il figlio nelle Per_1 festività natalizie e l'altro in quelle di fine anno, mentre le festività pasquali saranno suddivise in modo equanime.
10. I ricorrenti, inoltre, continuano ad essere disponibili ad acconsentire alla modifica degli orari e dei giorni sopra indicati al fine di consentire ed agevolare in ogni modo le modalità di incontro con il figlio . Per_1
11. Gli odierni ricorrenti prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo
l'11/5/2002;
4 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 1938/2014 del 23/4/2014, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14416/2013 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo l'1/5/2002 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2002, al n. 53, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 31 ottobre 2024.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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