TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.Stabile Noemi, Cod. Fisc. , del Foro di Trapani, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questa, sito in Alcamo (TP)-
91011- in Via Monte Bonifato n. 107, e domicilio digitale st.leg Email_1
[...]
- Ricorrente -
CONTRO
Cod. Fisc. sede legale Via GAETANO NEGRI n.1 – CP_1 P.IVA_1
20123 Milano, in persona dell'Amministratore Delegato, rappresentante legale pro-tempore
-Resistente contumace-
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, titolare di farmacia, ha proposto nei confronti della Parte_1 CP_1
domanda per ottenere, a fronte di comportamenti che ha qualificato
[...]
pagina 1 di 11 inadempimenti, sia indennizzi a vario titolo che il risarcimento del danno, secondo i principi della responsabilità contrattuale.
In particolare, ha richiesto:
- richiamando l'art.33 delle condizioni generali di contratto, la condanna al pagamento di indennità, che quantificava complessivamente in €. 14.040,00 per inadempimento per mancata risposta al reclamo, a seguito di fattura n.
8V00230187/2020 (€. 5.616,00), per mancata gestione dei recessi per i numeri
0924.534122 e 0924.503633 (€.6.708,00) e per fatturazione post recesso al n.0924 21045 (€.1.716,00);
-il rimborso della somma di € 407,77 che asseriva non dovuta ma versata al solo scopo di ripristinare il servizio interrotto nel gennaio 2021sulla linea 0924
21045;
- la condanna al risarcimento del danno emergente e lucro cessante quantificato nella somma di € 2.673,58 per l'omesso servizio della linea fissa ed ADSL, che impediva la regolare attività della (quale ordine dei farmaci e Pt_2 disponibilità verso i clienti), oltre €. 2.375,06 per il compenso legale per l'attività stragiudiziale espletata mediante, azione conciliativa e segnalazione all'Autorità AGCM prot. 0089439 del 03/11/2023.
Ha allegato, quale titolo in forza del quale far valere l'inadempimento, il contratto di fornitura del servizio telefonico per la linea fissa 0924.21045, con attivazione dei servizi di abbonamento Alice Business Flat 7 Mega, in modalità di abbonamento mensile per €.21,90 oltre Linea Telefonica ISDNA al canone mensile di Euro 20,17 e attivazione del servizio TIM Safe Web senza alcun costo, per un canone costo complessivo di €.42,07 al netto dell'Iva.
Ha assunto che, a seguito della ricezione, per la suddetta linea, della fattura n.
8V00230187/2020, per €.719,59 e del sollecito del luglio 2020 (cfr doc.15 degli allegati di parte), provvedeva a reclamare telefonicamente al n.191 (numeri di segnalazione N 1- 373656326 e 1- 13752350905), ritenendo le somme, in Pt_3 parte non dovute per le condizioni contrattuali vigenti, in parte perché relative a contratti di fornitura diversi (per €. 401,67) e già cessate il 16 maggio 2019, di pagina 2 di 11 cui produceva copia scansionata delle raccomandate inviate a mezzo pec. Co Tuttavia la , nonostante il reclamo procedeva alla sospensione del servizio, sia internet che linea fissa, per il periodo dall'8 al 27 gennaio 2021, così impedendo la possibilità di ordinare farmaci on line e di far fronte alle richieste telefoniche dei clienti. Allo scopo di far ripristinare la linea con immediatezza, provvedeva al pagamento della somma residua di €.405,77 sulla fattura sollecitata, senza avere però immediato riscontro e rimanendo senza fornitura per circa due settimane.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad esporre.
In rito, va dichiarata la contumacia della che, regolarmente convenuta, CP_1 non si è costituita.
Preliminarmente in punto di diritto, va osservato che la domanda indennitaria ha presupposti diversi rispetto a quella risarcitoria, avendo l'istituto indennitario la funzione, anche in un'ottica deflattiva, di consentire la compensazione automatica e predeterminata del pregiudizio, più o meno bagatellare, riconoscendo al soggetto pregiudicato una certa somma di denaro, a fronte di un onere di prova alleggerito che ha una funzione distinta e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso (cfr Cass. civ. 3 sez.
28230/2020).
Quanto alla natura giuridica dell'indennizzo, la giurisprudenza tende a ricondurlo allo schema tipico della clausola penale, con conseguenza che - ove concretamente riconosciuto - esso potrebbe consentire uno scomputo della somma eventualmente riconosciuta per il diverso titolo risarcitorio. Nelle domande di indennizzo l'onere della prova si esaurisce nella prova dell'inizio della durata del pregiudizio (disservizio nel caso di specie) ovvero della sussistenza del medesimo;
al contrario l'onere della prova in sede risarcitoria è complesso, richiedendo esso gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno.
Osserva inoltre il decidente che gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle pagina 3 di 11 condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), non potendo invece formare oggetto di tutela giurisdizionale quegli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa, che è alternativa a quella giudiziale e trova la fonte nell'art. 14 allegato alla Delib. 173-07-Cons., Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti e le varie delibere AGCOM.
Ciò premesso in diritto, nel merito la domanda in riferimento all'indennizzo per
€.5.616,00, richiesto per mancata risposta ai reclami, che la parte ha allegato di avere fatto a seguito della ricezione della menzionata fattura, risulta infondata e va pertanto rigettata.
Rileva in fatto, innanzitutto la mancata prova di un formale reclamo, avendo la parte allegato dei numeri identificativi di reclami telefonici.
La contumacia del convenuto, peraltro, non consente a questo giudicante di applicare il principio di non contestazione. Alla contumacia del convenuto non può infatti riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio
(cass.civ ordinanza n.14372/2023)
In ogni caso, a parte la prova del suddetto reclamo, l'articolo 33 delle condizioni generali, che attiene ad inadempimenti degli obblighi contrattuali nella fornitura del servizio, non può essere qui utilmente richiamato, sussistendo, per il caso di mancata risposta ad un reclamo nel termine di 30 gg., espressa previsione di Con indennizzo nella Carta servizi della , in caso di mancato riscontro a reclami scritti, calcolato €.
5.16 per gg.5 lavorativi con un massimo di €.180,00.
Quanto poi alla domanda di indennizzo per la mancata gestione delle pratiche di recesso, deve osservarsi che non è stata offerta la prova della ricezione della p.e.c. con cui la parte ha dichiarato la volontà di recedere, per le utenze n.
0924.534122 e 0924.503633.
Sul punto il decidente osserva che la prova della ricezione della pec non è stata pagina 4 di 11 pienamente fornita, non avendo provveduto la parte al deposito delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nel formato idoneo ovvero .eml o .msg, invece allegando la scansione di una copia analogica in formato .pdf del relativo messaggio p.e.c. e dei relativi allegati.
Richiamando i principi in materia di notifica di atti giudiziari, secondo la normativa vigente e le specifiche tecniche, la prova può essere fornita solo attraverso le predette ricevute telematiche in formato .eml e .msg e del file
DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute e al suo interno l'intera notifica comprensiva dell'atto notificato e dei relativi allegati (cfr
Cassazione civile, sez. III, 04/04/2023 , n. 9269). Inoltre il predetto formato permette di avere certezza relativamente alla data e all'ora della notifica.
Formati alternativi, quali il .pdf, non forniscono la prova dell'avvenuta ricezione né del tempo di questa.
Si può ritenere però senz'altro sussistente un elemento di prova indiziaria, che stante la contumacia del convenuto, necessita di altri elementi a suffragio, non essendo come detto richiamabile il principio di non contestazione.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla missiva del 14 febbraio
2021, risulta che negava di aver ricevuto disdetta per una delle CP_1 suddette linee (0924-534122) che invece dichiarava cessata per morosità nel febbraio 2020, di talché non può trarsi alcun altro elemento di prova a favore;
diversamente per l'altra linea (0924-503633) dichiarava, nella predetta CP_1 missiva, di procedere allo storno della fattura n.5/2019 (corrispondente al quinto bimestre del 2019 e dunque ad un periodo successivo di alcuni mesi all'allegata disdetta del maggio 2019), per cui può invece dirsi raggiunta la prova della ricezione della disdetta, con conseguente accoglimento della domanda di indennizzo per la mancata o ritardata gestione della procedura di recesso.
Pertanto, va innanzitutto parzialmente accolta la domanda di restituzione della somma di €.407,00, e specificatamente nei limiti della somma di €.148,45 corrispondente alla fattura 5/2019 per la linea 0924 503633, in assenza di pagina 5 di 11 prova piena della disdetta antecedente ai periodi fatturati, per gli importi addebitati per la linea 0924 534122 relativi alla restante somma.
Quanto al periodo per cui va riconosciuto l'indennizzo, dall'istruttoria emerge che ha continuato ad erogare il servizio, non più richiesto, nonostante CP_1 la disdetta ricevuta per il numero 0924-503633 almeno nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2019, a cui si riferisce la fattura che il ricorrente assume Co non essere mai stata stornata da . Non risultano in atti altre fatture inviate per periodi successivi ma solo il sollecito della suddetta fattura n.8V00361600 - bimestre 5/2019.
Può pertanto procedersi alla liquidazione dell'indennizzo di € 7,80 al giorno, secondo la disciplina richiamata dal , per 153 giorni, liquidando così la Parte_1 somma di €.1.193,40.
Passando all'esame della domanda di indennizzo richiesto per fatturazione post cessazione della linea 0924 21045, a far data dal 20 ottobre 2022, per migrazione ad altro gestore (“Fastweb”), la domanda è fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
Risulta in fatto che la circostanza dell'avvenuta migrazione ad altro gestore Con fosse ben nota a , che infatti lo dichiara nella comunicazione prot.
C34345116 del 24 gennaio 2024, dove si evince anche che la stessa continuava, nonostante ciò, ad emettere fatture, pur non essendo più fornitore del servizio al , giustificandone l'emissione per rate di un assunto Parte_1 contributo fedeltà, che asseriva attivato il 10/9/2021 a seguito di contatto telefonico. Risulta inoltre documentalmente dimostrato che la abbia CP_1 continuato a sollecitare le fatture fino al gennaio 2024.
Sul punto osserva il Tribunale che la cessazione della linea comportava senz'altro la cessazione di tutti i servizi ad essa connessi, non potendosi configurare alcun obbligo di pagamento di un servizio, di qualsiasi tipo, riguardo ad un rapporto cessato.
Per quanto sopra detto, va liquidato all'attore l'importo a titolo di indennizzo di
€. 1.716,00 per come richiesto.
pagina 6 di 11 È parimenti fondata la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione contrattuale, in riferimento al rapporto cessato relativo alla linea 0924 21045, per il periodo di sospensione della fornitura del servizio, nel periodo dall'8 gennaio 2021 al 27 gennaio 2021.
Sul punto la parte ha chiesto la condanna al risarcimento di danno patrimoniale, nei due diversi aspetti di lucro cessante e danno emergente.
In particolare ha allegato un danno per lucro cessante pari ad €. 2.673,58, per le perdite subite, a titolo di mancato guadagno (cfr. doc.19 relazione del consulente della farmacia) stante che l'omesso servizio della linea fissa ed
ADSL, aveva impedito la regolare attività della Farmacia, in riferimento all'ordinazione dei farmaci e alla disponibilità verso i clienti per l'ordinativo di farmaci via telefono o altre richieste da parte della clientela.
Sul punto risulta che la parte, allo scopo di ripristinare quanto prima la linea fissa ed ADSL, provvedeva al pagamento della somma di €.405,77, inizialmente non corrisposta, perché relativa ad altre linee e ritenuta non dovuta. Ciò è infatti immediatamente evidente dalla semplice lettura della fattura emessa per la linea 0924 21045 per complessivi €. 719,59, dove figurano importi relativi ad altre linee telefoniche, che non andavano di certo inseriti nella suddetta.
Nel merito, si osserva che tale comportamento del fornitore risulta palesemente scorretto, oltreché del tutto illegittimo, non essendo di certo consentito di procedere all'interruzione di un servizio per inadempimenti non riconducibili al rapporto in essere tra le parti ma a rapporti relativi ad altre linee telefoniche, riconducibili quindi a titolo diverso e quindi a servizi totalmente estranei a quel rapporto.
Il contratto di utenza telefonica è un contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento, anche di una sola bolletta, rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 cod. civ. che consente al somministrante, come reazione all'inadempimento dell'utente, di opporre l'"exceptio inadimplenti contractus"; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo a fronte di un inadempimento dell'utente e finché lo pagina 7 di 11 stesso permane di talché detta sospensione, se attuata in assenza di inadempimento o quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento.
La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude però l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione. (cfr. cass.civ sentenza n.9624/ 1997; cass.civ. sentenza n.25731 del 20215).
Co Dalle emergenze istruttorie, in particolare dal sollecito di pagamento del 24 novembre 2020, risulta minacciata la sospensione del servizio sulla linea 0924
21045, in caso di mancato pagamento della differenza di €.405,77-relativo ad altre linee- nel termine di quaranta giorni ovvero entro la prima settimana del mese di gennaio 2021, che corrisponde esattamente al periodo allegato come inizio della sospensione del servizio;
ancora sempre documentalmente risulta dimostrato che il pagamento di tale residua somma avvenne in data 8 gennaio
2021, a mezzo bollettino postale in atti, a supporto dell'assunto attoreo.
Co Risulta ancora che, nonostante l'avvenuto pagamento a mezzo bollettino, abbia inviato altro sollecito di pagamento in data 26 gennaio 2021 (cfr doc.21), riscontrato con altra missiva del in cui comunicava di avere già Parte_1 provveduto al pagamento in data 8 gennaio 2021. A conclusione di tale scambio epistolare, inviava infine missiva del 14 febbraio 2021, dove dichiarava CP_1 che, a seguito ricalcolo, le fatture relative alla linea 0924 21045 risultavano tutte coperte.
Può dirsi quindi raggiunta la prova del grave inadempimento della CP_1 attuato con l'illegittima sospensione del servizio internet e telefonia sulla linea
0924 21045, a partire dall'8 gennaio 2021 e almeno fino alla data del successivo sollecito del 26 gennaio 2021, a fronte dell'esatto adempimento della pagina 8 di 11 parte, che non solo aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto per quel servizio, secondo gli accordi contrattuali ma risulta anche aver provveduto, sin dal primo giorno di sospensione, al pagamento della differenza non dovuta per quel servizio perché relativa ad altri rapporti.
Osserva il decidente che la minaccia e la successiva sospensione del servizio su una data linea telefonica per debiti ritenuti sussistenti per altre linee costituisce grave illecito contrattuale, in violazione del principio di buona fede, aggravato dalla sussistenza, trattandosi di contratti tra fornitori e consumatori, di un potere contrattuale del tutto diverso in capo alle parti.
Quanto alla domanda risarcitoria, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, per cui spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta essere stata inadempiuta, oltre al danno e al nesso di causa. Dopo avere fatto ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (cass sez unite n. 21678
2013).
Può farsi ricorso, anche d'ufficio, alla regola della prova presuntiva del danno, che può ragionevolmente applicarsi nei casi in cui chi agisce non è in grado di dare la prova della esatta quantificazione del danno patrimoniale subito, come parametro utilizzabile al fine del risarcimento in via equitativa (cass.civ. sentenza 27609/2019 e sentenza n.15349/2017).
E' vero che trattandosi di danno patrimoniale il relativo ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta quantificazione, valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e dunque, in un'ottica di riequilibrio, a restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 19/1/2007, n. 1183) restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (Cass., 18/7/1989, n. 3352 ); pur tuttavia per alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale (es., il danno patrimoniale futuro e il danno da perdita di chance) la valutazione non può invero che essere pagina 9 di 11 equitativa (cassazione n. 25910/2023; Cass.n. 19922/2023).
Nel caso de quo, dovendo tenere in considerazione tutte le ripercussioni negative subite dall'utente creditore in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica de qua, la prova del danno conseguente a tale inadempimento può essere raggiunta anche per presunzioni, essendo ragionevole che, per l'attività di farmacia svolta, si sia determinato un danno emergente, che può essere liquidato, in via equitativa, in €.1.500,00 ricavandosi elementi dalla consulenza di parte, che ha messo a confronto i corrispettivi dell'anno 2021 con quelli delle annualità precedenti per lo stesso periodo, determinata sulla base dei giorni di disservizio, “estrapolata dalla distinta contabile riepilogativa complessiva presentata per il mese di Gennaio dalla farmacia nell'anno del disservizio medesimo e nei due esercizi precedenti.
Trattasi di 14 giorni messi a confronto con le annualità precedenti 2020-2019.”
Infine, può essere liquidata, come danno emergente, anche la spesa per l'attività stragiudiziale che la parte ha intrapreso e che si è conclusa con verbale negativo, per come documentata dalla fattura in atti in €.2.376,00 comprensiva di spese generali e contributi.
In diritto si osserva infatti che, data la facoltà della parte di farsi assistere da un legale nella fase stragiudiziale al fine di comporre bonariamente la controversia, nel caso in cui la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr Cassazione sez 3 sentenza 2275 del 2006 e n.14444 del 2021).
Per le superiori argomentazioni, ogni altra questione assorbita, la domanda è parzialmente accolta, con la condanna della come in dispositivo. CP_1
Le spese vanno liquidate secondo il principio della soccombenza, nei limiti dell'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o pagina 10 di 11 assorbita, così dispone, in parziale accoglimento della domanda:
condanna , in favore di : CP_1 Parte_1
alla restituzione in favore della somma di €.148,45;
al pagamento della somma di €.2.909,40 a titolo di indennizzo e di €.3.876,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda.
Condanna altresì la , a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in €.4.667,10 di cui €.264,00 per spese ed €.4.403,10 per compenso, oltre c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies terzo comma c.p.c.
Trapani, 4 luglio 2025
GOP dott.ssa Caterina Linares
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.Stabile Noemi, Cod. Fisc. , del Foro di Trapani, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questa, sito in Alcamo (TP)-
91011- in Via Monte Bonifato n. 107, e domicilio digitale st.leg Email_1
[...]
- Ricorrente -
CONTRO
Cod. Fisc. sede legale Via GAETANO NEGRI n.1 – CP_1 P.IVA_1
20123 Milano, in persona dell'Amministratore Delegato, rappresentante legale pro-tempore
-Resistente contumace-
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, titolare di farmacia, ha proposto nei confronti della Parte_1 CP_1
domanda per ottenere, a fronte di comportamenti che ha qualificato
[...]
pagina 1 di 11 inadempimenti, sia indennizzi a vario titolo che il risarcimento del danno, secondo i principi della responsabilità contrattuale.
In particolare, ha richiesto:
- richiamando l'art.33 delle condizioni generali di contratto, la condanna al pagamento di indennità, che quantificava complessivamente in €. 14.040,00 per inadempimento per mancata risposta al reclamo, a seguito di fattura n.
8V00230187/2020 (€. 5.616,00), per mancata gestione dei recessi per i numeri
0924.534122 e 0924.503633 (€.6.708,00) e per fatturazione post recesso al n.0924 21045 (€.1.716,00);
-il rimborso della somma di € 407,77 che asseriva non dovuta ma versata al solo scopo di ripristinare il servizio interrotto nel gennaio 2021sulla linea 0924
21045;
- la condanna al risarcimento del danno emergente e lucro cessante quantificato nella somma di € 2.673,58 per l'omesso servizio della linea fissa ed ADSL, che impediva la regolare attività della (quale ordine dei farmaci e Pt_2 disponibilità verso i clienti), oltre €. 2.375,06 per il compenso legale per l'attività stragiudiziale espletata mediante, azione conciliativa e segnalazione all'Autorità AGCM prot. 0089439 del 03/11/2023.
Ha allegato, quale titolo in forza del quale far valere l'inadempimento, il contratto di fornitura del servizio telefonico per la linea fissa 0924.21045, con attivazione dei servizi di abbonamento Alice Business Flat 7 Mega, in modalità di abbonamento mensile per €.21,90 oltre Linea Telefonica ISDNA al canone mensile di Euro 20,17 e attivazione del servizio TIM Safe Web senza alcun costo, per un canone costo complessivo di €.42,07 al netto dell'Iva.
Ha assunto che, a seguito della ricezione, per la suddetta linea, della fattura n.
8V00230187/2020, per €.719,59 e del sollecito del luglio 2020 (cfr doc.15 degli allegati di parte), provvedeva a reclamare telefonicamente al n.191 (numeri di segnalazione N 1- 373656326 e 1- 13752350905), ritenendo le somme, in Pt_3 parte non dovute per le condizioni contrattuali vigenti, in parte perché relative a contratti di fornitura diversi (per €. 401,67) e già cessate il 16 maggio 2019, di pagina 2 di 11 cui produceva copia scansionata delle raccomandate inviate a mezzo pec. Co Tuttavia la , nonostante il reclamo procedeva alla sospensione del servizio, sia internet che linea fissa, per il periodo dall'8 al 27 gennaio 2021, così impedendo la possibilità di ordinare farmaci on line e di far fronte alle richieste telefoniche dei clienti. Allo scopo di far ripristinare la linea con immediatezza, provvedeva al pagamento della somma residua di €.405,77 sulla fattura sollecitata, senza avere però immediato riscontro e rimanendo senza fornitura per circa due settimane.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad esporre.
In rito, va dichiarata la contumacia della che, regolarmente convenuta, CP_1 non si è costituita.
Preliminarmente in punto di diritto, va osservato che la domanda indennitaria ha presupposti diversi rispetto a quella risarcitoria, avendo l'istituto indennitario la funzione, anche in un'ottica deflattiva, di consentire la compensazione automatica e predeterminata del pregiudizio, più o meno bagatellare, riconoscendo al soggetto pregiudicato una certa somma di denaro, a fronte di un onere di prova alleggerito che ha una funzione distinta e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso (cfr Cass. civ. 3 sez.
28230/2020).
Quanto alla natura giuridica dell'indennizzo, la giurisprudenza tende a ricondurlo allo schema tipico della clausola penale, con conseguenza che - ove concretamente riconosciuto - esso potrebbe consentire uno scomputo della somma eventualmente riconosciuta per il diverso titolo risarcitorio. Nelle domande di indennizzo l'onere della prova si esaurisce nella prova dell'inizio della durata del pregiudizio (disservizio nel caso di specie) ovvero della sussistenza del medesimo;
al contrario l'onere della prova in sede risarcitoria è complesso, richiedendo esso gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno.
Osserva inoltre il decidente che gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle pagina 3 di 11 condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), non potendo invece formare oggetto di tutela giurisdizionale quegli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa, che è alternativa a quella giudiziale e trova la fonte nell'art. 14 allegato alla Delib. 173-07-Cons., Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti e le varie delibere AGCOM.
Ciò premesso in diritto, nel merito la domanda in riferimento all'indennizzo per
€.5.616,00, richiesto per mancata risposta ai reclami, che la parte ha allegato di avere fatto a seguito della ricezione della menzionata fattura, risulta infondata e va pertanto rigettata.
Rileva in fatto, innanzitutto la mancata prova di un formale reclamo, avendo la parte allegato dei numeri identificativi di reclami telefonici.
La contumacia del convenuto, peraltro, non consente a questo giudicante di applicare il principio di non contestazione. Alla contumacia del convenuto non può infatti riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio
(cass.civ ordinanza n.14372/2023)
In ogni caso, a parte la prova del suddetto reclamo, l'articolo 33 delle condizioni generali, che attiene ad inadempimenti degli obblighi contrattuali nella fornitura del servizio, non può essere qui utilmente richiamato, sussistendo, per il caso di mancata risposta ad un reclamo nel termine di 30 gg., espressa previsione di Con indennizzo nella Carta servizi della , in caso di mancato riscontro a reclami scritti, calcolato €.
5.16 per gg.5 lavorativi con un massimo di €.180,00.
Quanto poi alla domanda di indennizzo per la mancata gestione delle pratiche di recesso, deve osservarsi che non è stata offerta la prova della ricezione della p.e.c. con cui la parte ha dichiarato la volontà di recedere, per le utenze n.
0924.534122 e 0924.503633.
Sul punto il decidente osserva che la prova della ricezione della pec non è stata pagina 4 di 11 pienamente fornita, non avendo provveduto la parte al deposito delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nel formato idoneo ovvero .eml o .msg, invece allegando la scansione di una copia analogica in formato .pdf del relativo messaggio p.e.c. e dei relativi allegati.
Richiamando i principi in materia di notifica di atti giudiziari, secondo la normativa vigente e le specifiche tecniche, la prova può essere fornita solo attraverso le predette ricevute telematiche in formato .eml e .msg e del file
DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute e al suo interno l'intera notifica comprensiva dell'atto notificato e dei relativi allegati (cfr
Cassazione civile, sez. III, 04/04/2023 , n. 9269). Inoltre il predetto formato permette di avere certezza relativamente alla data e all'ora della notifica.
Formati alternativi, quali il .pdf, non forniscono la prova dell'avvenuta ricezione né del tempo di questa.
Si può ritenere però senz'altro sussistente un elemento di prova indiziaria, che stante la contumacia del convenuto, necessita di altri elementi a suffragio, non essendo come detto richiamabile il principio di non contestazione.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla missiva del 14 febbraio
2021, risulta che negava di aver ricevuto disdetta per una delle CP_1 suddette linee (0924-534122) che invece dichiarava cessata per morosità nel febbraio 2020, di talché non può trarsi alcun altro elemento di prova a favore;
diversamente per l'altra linea (0924-503633) dichiarava, nella predetta CP_1 missiva, di procedere allo storno della fattura n.5/2019 (corrispondente al quinto bimestre del 2019 e dunque ad un periodo successivo di alcuni mesi all'allegata disdetta del maggio 2019), per cui può invece dirsi raggiunta la prova della ricezione della disdetta, con conseguente accoglimento della domanda di indennizzo per la mancata o ritardata gestione della procedura di recesso.
Pertanto, va innanzitutto parzialmente accolta la domanda di restituzione della somma di €.407,00, e specificatamente nei limiti della somma di €.148,45 corrispondente alla fattura 5/2019 per la linea 0924 503633, in assenza di pagina 5 di 11 prova piena della disdetta antecedente ai periodi fatturati, per gli importi addebitati per la linea 0924 534122 relativi alla restante somma.
Quanto al periodo per cui va riconosciuto l'indennizzo, dall'istruttoria emerge che ha continuato ad erogare il servizio, non più richiesto, nonostante CP_1 la disdetta ricevuta per il numero 0924-503633 almeno nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2019, a cui si riferisce la fattura che il ricorrente assume Co non essere mai stata stornata da . Non risultano in atti altre fatture inviate per periodi successivi ma solo il sollecito della suddetta fattura n.8V00361600 - bimestre 5/2019.
Può pertanto procedersi alla liquidazione dell'indennizzo di € 7,80 al giorno, secondo la disciplina richiamata dal , per 153 giorni, liquidando così la Parte_1 somma di €.1.193,40.
Passando all'esame della domanda di indennizzo richiesto per fatturazione post cessazione della linea 0924 21045, a far data dal 20 ottobre 2022, per migrazione ad altro gestore (“Fastweb”), la domanda è fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
Risulta in fatto che la circostanza dell'avvenuta migrazione ad altro gestore Con fosse ben nota a , che infatti lo dichiara nella comunicazione prot.
C34345116 del 24 gennaio 2024, dove si evince anche che la stessa continuava, nonostante ciò, ad emettere fatture, pur non essendo più fornitore del servizio al , giustificandone l'emissione per rate di un assunto Parte_1 contributo fedeltà, che asseriva attivato il 10/9/2021 a seguito di contatto telefonico. Risulta inoltre documentalmente dimostrato che la abbia CP_1 continuato a sollecitare le fatture fino al gennaio 2024.
Sul punto osserva il Tribunale che la cessazione della linea comportava senz'altro la cessazione di tutti i servizi ad essa connessi, non potendosi configurare alcun obbligo di pagamento di un servizio, di qualsiasi tipo, riguardo ad un rapporto cessato.
Per quanto sopra detto, va liquidato all'attore l'importo a titolo di indennizzo di
€. 1.716,00 per come richiesto.
pagina 6 di 11 È parimenti fondata la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione contrattuale, in riferimento al rapporto cessato relativo alla linea 0924 21045, per il periodo di sospensione della fornitura del servizio, nel periodo dall'8 gennaio 2021 al 27 gennaio 2021.
Sul punto la parte ha chiesto la condanna al risarcimento di danno patrimoniale, nei due diversi aspetti di lucro cessante e danno emergente.
In particolare ha allegato un danno per lucro cessante pari ad €. 2.673,58, per le perdite subite, a titolo di mancato guadagno (cfr. doc.19 relazione del consulente della farmacia) stante che l'omesso servizio della linea fissa ed
ADSL, aveva impedito la regolare attività della Farmacia, in riferimento all'ordinazione dei farmaci e alla disponibilità verso i clienti per l'ordinativo di farmaci via telefono o altre richieste da parte della clientela.
Sul punto risulta che la parte, allo scopo di ripristinare quanto prima la linea fissa ed ADSL, provvedeva al pagamento della somma di €.405,77, inizialmente non corrisposta, perché relativa ad altre linee e ritenuta non dovuta. Ciò è infatti immediatamente evidente dalla semplice lettura della fattura emessa per la linea 0924 21045 per complessivi €. 719,59, dove figurano importi relativi ad altre linee telefoniche, che non andavano di certo inseriti nella suddetta.
Nel merito, si osserva che tale comportamento del fornitore risulta palesemente scorretto, oltreché del tutto illegittimo, non essendo di certo consentito di procedere all'interruzione di un servizio per inadempimenti non riconducibili al rapporto in essere tra le parti ma a rapporti relativi ad altre linee telefoniche, riconducibili quindi a titolo diverso e quindi a servizi totalmente estranei a quel rapporto.
Il contratto di utenza telefonica è un contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento, anche di una sola bolletta, rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 cod. civ. che consente al somministrante, come reazione all'inadempimento dell'utente, di opporre l'"exceptio inadimplenti contractus"; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo a fronte di un inadempimento dell'utente e finché lo pagina 7 di 11 stesso permane di talché detta sospensione, se attuata in assenza di inadempimento o quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento.
La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude però l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione. (cfr. cass.civ sentenza n.9624/ 1997; cass.civ. sentenza n.25731 del 20215).
Co Dalle emergenze istruttorie, in particolare dal sollecito di pagamento del 24 novembre 2020, risulta minacciata la sospensione del servizio sulla linea 0924
21045, in caso di mancato pagamento della differenza di €.405,77-relativo ad altre linee- nel termine di quaranta giorni ovvero entro la prima settimana del mese di gennaio 2021, che corrisponde esattamente al periodo allegato come inizio della sospensione del servizio;
ancora sempre documentalmente risulta dimostrato che il pagamento di tale residua somma avvenne in data 8 gennaio
2021, a mezzo bollettino postale in atti, a supporto dell'assunto attoreo.
Co Risulta ancora che, nonostante l'avvenuto pagamento a mezzo bollettino, abbia inviato altro sollecito di pagamento in data 26 gennaio 2021 (cfr doc.21), riscontrato con altra missiva del in cui comunicava di avere già Parte_1 provveduto al pagamento in data 8 gennaio 2021. A conclusione di tale scambio epistolare, inviava infine missiva del 14 febbraio 2021, dove dichiarava CP_1 che, a seguito ricalcolo, le fatture relative alla linea 0924 21045 risultavano tutte coperte.
Può dirsi quindi raggiunta la prova del grave inadempimento della CP_1 attuato con l'illegittima sospensione del servizio internet e telefonia sulla linea
0924 21045, a partire dall'8 gennaio 2021 e almeno fino alla data del successivo sollecito del 26 gennaio 2021, a fronte dell'esatto adempimento della pagina 8 di 11 parte, che non solo aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto per quel servizio, secondo gli accordi contrattuali ma risulta anche aver provveduto, sin dal primo giorno di sospensione, al pagamento della differenza non dovuta per quel servizio perché relativa ad altri rapporti.
Osserva il decidente che la minaccia e la successiva sospensione del servizio su una data linea telefonica per debiti ritenuti sussistenti per altre linee costituisce grave illecito contrattuale, in violazione del principio di buona fede, aggravato dalla sussistenza, trattandosi di contratti tra fornitori e consumatori, di un potere contrattuale del tutto diverso in capo alle parti.
Quanto alla domanda risarcitoria, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, per cui spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta essere stata inadempiuta, oltre al danno e al nesso di causa. Dopo avere fatto ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (cass sez unite n. 21678
2013).
Può farsi ricorso, anche d'ufficio, alla regola della prova presuntiva del danno, che può ragionevolmente applicarsi nei casi in cui chi agisce non è in grado di dare la prova della esatta quantificazione del danno patrimoniale subito, come parametro utilizzabile al fine del risarcimento in via equitativa (cass.civ. sentenza 27609/2019 e sentenza n.15349/2017).
E' vero che trattandosi di danno patrimoniale il relativo ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta quantificazione, valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e dunque, in un'ottica di riequilibrio, a restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 19/1/2007, n. 1183) restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (Cass., 18/7/1989, n. 3352 ); pur tuttavia per alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale (es., il danno patrimoniale futuro e il danno da perdita di chance) la valutazione non può invero che essere pagina 9 di 11 equitativa (cassazione n. 25910/2023; Cass.n. 19922/2023).
Nel caso de quo, dovendo tenere in considerazione tutte le ripercussioni negative subite dall'utente creditore in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica de qua, la prova del danno conseguente a tale inadempimento può essere raggiunta anche per presunzioni, essendo ragionevole che, per l'attività di farmacia svolta, si sia determinato un danno emergente, che può essere liquidato, in via equitativa, in €.1.500,00 ricavandosi elementi dalla consulenza di parte, che ha messo a confronto i corrispettivi dell'anno 2021 con quelli delle annualità precedenti per lo stesso periodo, determinata sulla base dei giorni di disservizio, “estrapolata dalla distinta contabile riepilogativa complessiva presentata per il mese di Gennaio dalla farmacia nell'anno del disservizio medesimo e nei due esercizi precedenti.
Trattasi di 14 giorni messi a confronto con le annualità precedenti 2020-2019.”
Infine, può essere liquidata, come danno emergente, anche la spesa per l'attività stragiudiziale che la parte ha intrapreso e che si è conclusa con verbale negativo, per come documentata dalla fattura in atti in €.2.376,00 comprensiva di spese generali e contributi.
In diritto si osserva infatti che, data la facoltà della parte di farsi assistere da un legale nella fase stragiudiziale al fine di comporre bonariamente la controversia, nel caso in cui la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr Cassazione sez 3 sentenza 2275 del 2006 e n.14444 del 2021).
Per le superiori argomentazioni, ogni altra questione assorbita, la domanda è parzialmente accolta, con la condanna della come in dispositivo. CP_1
Le spese vanno liquidate secondo il principio della soccombenza, nei limiti dell'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o pagina 10 di 11 assorbita, così dispone, in parziale accoglimento della domanda:
condanna , in favore di : CP_1 Parte_1
alla restituzione in favore della somma di €.148,45;
al pagamento della somma di €.2.909,40 a titolo di indennizzo e di €.3.876,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda.
Condanna altresì la , a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in €.4.667,10 di cui €.264,00 per spese ed €.4.403,10 per compenso, oltre c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies terzo comma c.p.c.
Trapani, 4 luglio 2025
GOP dott.ssa Caterina Linares
pagina 11 di 11