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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17871/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
RA AL DI
AN CH DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17871/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. SERVILLO DOMENICO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Parte_2 C.F._2
Brescia (BS) presso lo studio dell'Avv. SERVILLO DOMENICO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1
la madre la quale continuerà a risiedere con il figlio minore presso l'abitazione sita in Brescia, Quartiere
Perlasca n. 21;
1 3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana del minore) e quelle assolutamente urgenti verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale il minore si trova al momento affidato. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantirgli un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del figlio, quando gli stessi non sono presenti. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Il padre, non appena reperirà un'abitazione che sta già cercando, terrà con sé il minore nella giornata del mercoledì, dalla fine della scuola sino a dopo la cena, ed a fine settimana alternati con pernottamento;
5) resterà inoltre con l'uno o l'altro dei genitori, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 Per_1
dicembre al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 2 gennaio. Durante le vacanze natalizie dell'anno corrente, i figli minori resteranno con la madre dal 24 dicembre al 28 dicembre;
6) Le vacanze pasquali verranno suddivise, con giorni consecutivi, al 50% tra i genitori, alternando di anno in anno in maniera tale che il giorno di Pasqua sia trascorso un anno con la madre ed uno con il padre;
7) Durante le vacanze estive, compatibilmente con l'età e le esigenze del figlio minore, lo stesso trascorrerà con il padre n. 15 (quindici) giorni anche non consecutivi. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui si rechino in vacanza con il figlio, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove soggiorneranno con il minore;
8) Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa da singolarmente con ciascun genitore Per_1 con il criterio dell'alternanza;
9) Entrambi i genitori rilasciano il reciproco assenso al rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per il minore;
10) Il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento di Pt_2 Parte_1 Per_1
l'importo mensile pari ad € 250,00 (Euroduecentocinquanta//00) da corrispondersi entro il giorno quindici di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , oltre il Parte_1
50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento e comunque secondo il Protocollo in uso al Tribunale. I genitori concordano altresì che negli assegni di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da:
2 a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
11) I IGg.ri e concordano che gli assegni familiari ed altri eventuali istituti di Parte_1 Pt_2
sostegno al reddito, ove dovuti, saranno percepiti per intero ed in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_1
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso e con gli adempimenti di cui sopra, i coniugi dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione;
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a BRESCIA (BS) in data 21.1.2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 11, parte I, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il il 3.4.2012. Persona_2
3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
RA AL DI
AN CH DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17871/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. SERVILLO DOMENICO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Parte_2 C.F._2
Brescia (BS) presso lo studio dell'Avv. SERVILLO DOMENICO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1
la madre la quale continuerà a risiedere con il figlio minore presso l'abitazione sita in Brescia, Quartiere
Perlasca n. 21;
1 3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana del minore) e quelle assolutamente urgenti verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale il minore si trova al momento affidato. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantirgli un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del figlio, quando gli stessi non sono presenti. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Il padre, non appena reperirà un'abitazione che sta già cercando, terrà con sé il minore nella giornata del mercoledì, dalla fine della scuola sino a dopo la cena, ed a fine settimana alternati con pernottamento;
5) resterà inoltre con l'uno o l'altro dei genitori, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 Per_1
dicembre al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 2 gennaio. Durante le vacanze natalizie dell'anno corrente, i figli minori resteranno con la madre dal 24 dicembre al 28 dicembre;
6) Le vacanze pasquali verranno suddivise, con giorni consecutivi, al 50% tra i genitori, alternando di anno in anno in maniera tale che il giorno di Pasqua sia trascorso un anno con la madre ed uno con il padre;
7) Durante le vacanze estive, compatibilmente con l'età e le esigenze del figlio minore, lo stesso trascorrerà con il padre n. 15 (quindici) giorni anche non consecutivi. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui si rechino in vacanza con il figlio, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove soggiorneranno con il minore;
8) Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa da singolarmente con ciascun genitore Per_1 con il criterio dell'alternanza;
9) Entrambi i genitori rilasciano il reciproco assenso al rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per il minore;
10) Il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento di Pt_2 Parte_1 Per_1
l'importo mensile pari ad € 250,00 (Euroduecentocinquanta//00) da corrispondersi entro il giorno quindici di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , oltre il Parte_1
50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento e comunque secondo il Protocollo in uso al Tribunale. I genitori concordano altresì che negli assegni di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da:
2 a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
11) I IGg.ri e concordano che gli assegni familiari ed altri eventuali istituti di Parte_1 Pt_2
sostegno al reddito, ove dovuti, saranno percepiti per intero ed in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_1
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso e con gli adempimenti di cui sopra, i coniugi dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione;
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a BRESCIA (BS) in data 21.1.2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 11, parte I, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il il 3.4.2012. Persona_2
3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
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