Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 282 / 2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 282/2024
Oggi 28 gennaio 2025, alle ore 09:30 innanzi al Giudice, dott.ssa Chiara Martello, assistita dal dott. Luca Facelli, dal dott. Alberto Ricci e dalla dott.ssa Cinzia De Francesco, addetti all'Ufficio per il Processo, è presente in proprio l'Avv. Manni.
Per la parte convenuta nessuno è comparso.
Il G.I. invita parte attrice a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
L'Avv. Manni si riporta al contenuto dei propri atti in particolare al ricorso introduttivo e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
****
Il Giudice, successivamente, riaperto il verbale, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente,
TRA
AVV. (C.F.: ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 57, presso il proprio studio legale;
- RICORRENTE -
E
(C.F. e P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Saluzzo (CN) via Deportati Ebrei n. 4 e
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Monsola n. 75;
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: liquidazione compensi professionali.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 28 e segg. L. 13 giugno 1942 n. 794 ed art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011
2 n. 150, depositato in data 7 febbraio 2024 e regolarmente notificato – nei confronti della società a mezzo pec in data 19 febbraio 2024 e nei confronti di Controparte_1 [...]
a mezzo del servizio postale in data 2 marzo 2024 – unitamente al decreto di CP_1 fissazione di prima udienza, l'Avv. ha chiesto condannarsi la società Parte_1
e , quale socio amministratore illimitatamente Controparte_1 CP_1 responsabile per le obbligazioni della società, al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 23.193,39, oltre gli accessori del credito, a titolo di compensi per l'attività professionale dal medesimo espletata in favore delle parti convenute nell'ambito del procedimento civile instaurato innanzi al Tribunale di Cuneo ed iscritto a R.G. n. 1484/2016.
Alla luce di quanto dedotto nel proprio atto introduttivo, parte attrice ha concluso affinché
l'intestato Tribunale volesse così provvedere: “- accertare e dichiarare che per l'attività professionale svolta in favore della nel giudizio n. Controparte_1
1484/2016 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Cuneo, l'avv. ha diritto al Parte_1 pagamento delle somme di € 893,29 a titolo spese imponibili, di € 520,00 a titolo di spese non imponibili e di € 22.000,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%), al C.P.A. ed all'I.V.A., e conseguentemente dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il sig. , nella sua qualità di socio amministratore CP_1 della illimitatamente responsabile per le Controparte_1 obbligazioni di quest'ultima, a pagare all'avv. al netto degli acconti Parte_1 corrisposti, la somma complessiva di € 23.193,39 al lordo del C.P.A. e dell'I.V.A., oltre agli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dal 14/02/2022 al saldo, o in subordine agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, c. 1, c.c. dal 14/02/2022 alla data della domanda, ed al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
- dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, la Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il sig. , nella
[...] CP_1 sua qualità di socio amministratore della Controparte_1 illimitatamente responsabile per le obbligazioni di quest'ultima, a pagare all'avv. Pt_1
[...]
1) ai sensi dell'art. 12-bis, c. 3, D. Lgs. 28/2010, una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del presente giudizio;
2) le somme di € 48,80 a titolo di spese di apertura della mediazione n. 271/2023 avanti
3 all'Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo e di € 420,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali (15%), al C.P.A. ed all'I.V.A. a titolo di compensi per la fase di avvio della suddetta mediazione;
3) le spese ed i compensi del presente giudizio, da maggiorare nella misura del 30% per la redazione dell'atto in forma ipertestuale, compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.
Nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, le parti convenute hanno omesso di costituirsi nel presente giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la relativa contumacia all'udienza del 21 maggio 2024.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, la causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
• Merito.
La domanda proposta dall'Avv. Manni è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Giova premettere che, essendo la domanda volta ad ottenere l'adempimento del contratto d'opera professionale (ex artt. 2230 ss. c.c.), va fatta applicazione dei principi pacificamente affermati in giurisprudenza in tema di allocazione degli oneri di allegazione e prova nelle azioni contrattuali.
Com'è noto, infatti, in tema di responsabilità contrattuale, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533).
Tale regola probatoria dev'essere, in specie, bilanciata con la circostanza della mancata costituzione in giudizio del convenuto, tenuto conto che la contumacia integra un comportamento neutrale al quale non può attribuirsi alcuna valenza non contestativa dei fatti allegati dalla controparte (cfr., tra le altre, Cass., n. 461/2015; Cass., n. 24885/2014; Cass.,
n. 14623/2009).
4 Ebbene, l'avvenuto espletamento del mandato difensivo da parte dell'Avv. Manni risulta dimostrato per tabulas, avendo parte ricorrente prodotto gli atti – anche di parte – relativi all'intero fascicolo del procedimento iscritto a r.g. n. 1484/2016, e, in particolare, la propria comparsa di costituzione e risposta con procura a margine (doc. n. 5), i verbali delle udienze del 14 febbraio 2017 (doc. n. 14), del 2 maggio 2017 (doc. n. 17), del 3 ottobre 2017 (doc.
n. 21), del 12 dicembre 2017 (doc. n. 22), del 28 maggio 2018 (doc. n. 25), del 29 gennaio
2029 (doc. n. 26), del 29 marzo 2019 (doc. n 27), del 17 ottobre 2019 (doc. n. 31), nonché tutte le memorie difensive redatte nell'interesse della società odierna convenuta (doc. nn.
11, 19, 32, 35), documentazione dalla quale è dato evincersi l'incarico professionale e la relativa attività svolta nell'interesse della società nell'ambito del Controparte_1 giudizio risarcitorio iscritto a R.G. n. 1484/2016.
Ad ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale parte ricorrente ha depositato altresì documentazione avente ad oggetto la corrispondenza indirizzata a mezzo posta elettronica (cfr. doc. nn. 40, 42, 43) nei confronti di – legale rappresentante CP_1 della società ed odierno convenuto – dalla quale è emerso che l'Avv. Controparte_1
Manni, nell'interesse della convenuta, aveva avviato delle trattative con le controparti per addivenire ad un bonario componimento della lite, nonché ulteriore corrispondenza intercorsa con il convenuto mediante messaggistica whatsapp avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto in favore del difensore per l'attività espletata (cfr. doc. nn. 52, 53, 54).
Non vi è dubbio, quindi, circa l'esistenza dell'incarico difensivo e l'avvenuto espletamento dello stesso per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del giudizio de quo; a tale ultimo riguardo, giova rilevare che l'intervenuta transazione tra le parti non è ostativa del diritto alla liquidazione del compenso professionale anche per la fase decisionale (in concreto non svoltasi). Ed invero, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, all'avvocato, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, è sempre dovuto il compenso liquidabile per la fase decisionale, che può essere aumentato fino a un quarto (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, (ud. 12/06/2023, dep.
16/06/2023), n.17325).
Con riferimento al quantum debeatur vale il disposto dell'art. 2233, comma 1, c.c., secondo cui le fonti utilizzabili per determinare il compenso dovuto al professionista per la sua prestazione sono, in ordine gerarchico (cfr. ex multis, Cass. 9 ottobre 1998, n. 10064): la
5 pattuizione fra le parti, le tariffe professionali, gli usi, la quantificazione ad opera del giudice sentito il parere dell'associazione professionale alla quale il professionista appartiene.
Ebbene, dalla lettura dei documenti allegati al presente ricorso non appare raggiunto un accordo circa l'importo complessivo per l'ipotesi di assistenza in giudizio, né risulta manifestato nessuno specifico assenso da parte degli odierni convenuti rispetto agli avvisi di parcella emessi dall'Avv. Manni in ordine all'assistenza giudiziale relativa al giudizio iscritto a R.G. n. 1484/2016 (cfr. doc. n. 8).
Ed invero, va osservato come lo scambio di e-mail e whatsapp intercorso con il sig. CP_1
non sia idoneo a dimostrare l'intervenuto accordo circa la determinazione del
[...] compenso spettante al difensore per l'attività espletata.
In particolare, dalla loro lettura non appare essere stato raggiunto un accordo circa l'importo complessivo per l'ipotesi di assistenza in giudizio;
al riguardo, infatti, nessuno specifico assenso risulta manifestato rispetto alla nota-pro forma di cui alla e-mail del 14 febbraio 2022
(cfr. doc. n. 65) – e-mail, peraltro, prodotta in formato (.pdf) che non ha consentito di appurarne il contenuto originale – ed emessa relativamente alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, oltre alle spese imponibili e non imponibili dichiarate dal difensore (cfr. doc. n. 1).
Per quanto, infatti, la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità in ragione dell'iscrizione all'albo, deve nondimeno rilevarsi che in assenza di un preventivo accordo scritto tra le parti in ordine al compenso, questo dev'essere determinato dal Giudice – tenuto conto della natura e complessità della causa nonché del pregio dell'opera prestata – sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento in cui le prestazioni sono state svolte ed esaurite, ossia, nel caso di specie, utilizzando come parametri per l'attività difensiva svolta il D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
37/2018).
Occorre rilevare, tuttavia, che il compenso dovuto in favore della parte ricorrente, liquidato applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00, risulta superiore rispetto alla domanda dalla stessa proposta;
ed invero, applicando i valori medi (euro 5.989,00 per la fase di studio, euro 3.951,00 per la fase introduttiva euro 17.594,00 per la fase di trattazione ed euro 10.417,00 per la fase decisionale) e sottraendo gli acconti versati dalle odierne parti resistenti per il complessivo importo di euro 9.000,00 (cfr. doc. n. 8), le parti convenute risulterebbero debitrici nei
6 confronti dell'Avv. Manni dell'importo residuo di euro 28.951,00, oltre accessori di legge, interessi commerciali dalla messa in mora al saldo e spese generali, I.V.A. e C.P.A., nonché
C.U. e marca.
Pertanto, in applicazione del principio della domanda e di quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, disciplinati dalle norme di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., la domanda di pagamento a titolo di compensi professionali dev'essere accolta nella misura specificamente richiesta da parte ricorrente, ovvero per il complessivo importo di euro 22.000,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Avuto riguardo alle spese sostenute, occorre rilevare che le stesse sono liquidabili solo a fronte della prova del relativo esborso;
nel caso di specie deve ritenersi, pertanto, dovuto in favore di parte ricorrente l'importo di euro 545,40 a titolo di spese sostenute, risultando effettivamente documentato esclusivamente l'esborso di euro 518,00 per il contributo unificato nonché l'esborso di euro 27,40 per l'invio di due lettere raccomandate.
Trattandosi di debito di valuta (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 20547/2019; v. anche, di recente, Cass. civ.,n. 24973/2022), su tale somma saranno ulteriormente dovuti gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c. per il periodo dal 2 gennaio 2023 (data di ricezione del primo atto di messa in mora: v. doc. n. 75 produzione di parte ricorrente) al
18 febbraio 2024 ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dal 19 febbraio 2024 (data di perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) fino all'effettivo soddisfo.
• Spese del giudizio.
Per quanto concerne, infine, le spese del presente giudizio, esse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in assenza di nota specifica) ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo, in base al valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria e con applicazione dei valori minimi (in ragione della modesta attività svolta, dell'importo oggetto del giudizio e della sua non particolare complessità), compresi altresì gli esborsi documentati relativi all'attivazione della procedura di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
7 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al
[...] CP_1 pagamento in favore dell'Avv. ella somma di euro 545,40 a titolo di Parte_1 spese e di Euro 22.000,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a., nonché al pagamento degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1 dal 2 gennaio al 18 febbraio 2024 ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dal 19 febbraio 2024 fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna in persona del legale Controparte_1 Parte_2 rappresentante p.t., e , in solido tra loro, alla refusione in favore CP_1 dell'Avv. e spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
312,80 per esborsi e euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e c.p.a.
Così deciso in Cuneo, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
8