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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - AL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di AL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500002506000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
A) Dichiarare la nullità o l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura FIAT 500 X D targata Targa_1, documento n. 29280202500002506000; Fascicolo n. 2024/000025346;
B) Dichiarare la nullità o l'annullamento della cartella numero 292 20612001125 9140000 per tassa smaltimento rifiuti dell'anno 2008, emessa dal comune di Ragusa ufficio tributi, notificata il 23/11/2012; e della cartella numero 292 20120013698770000 relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2011, emessa dal
Comune di Lipari, ufficio tributi, notificata il 23/11/2012 , perché entrambe prescritte in data 31/12/2017;
C) Dichiarare la nullità dell' avviso di accertamento numero 250TXRM0000228 relativo ad addizionale regionale IRPEF relativo all'anno 2014, in quanto emesso da Agente della RI di Pescara, incompetente per territorio, come sopra illustrato;
in subordine dichiararne la prescrizione –(di cinque anni)- di interessi e sanzioni.
Con la condanna di Agenzia delle Entrate-RI e degli altri convenuti ed intervenienti volontari, in solido, quali soccombenti, al pagamento delle spese di questo giudizio, per averlo , ingiustamente, provocato, oltre che al risarcimento del danno, ex art. 96 CPC, per responsabilità aggravata, nella misura che Questo
Ecc.mo Giudice dovesse ritenere di giustizia. E' opportuno precisare, infatti, che l'Agenzia delle Entrate-
RI, nè dopo la richiesta di annullamento del preavviso, formulata con il modello F3, predisposto dalla stessa agenzia delle entrate ( contenente tutta la documentazione, in esso indicata ed inviatale in data
21/02/2025)-, ma nemmeno dopo la notifica del ricorso introduttivo del 26/02/2025 ha inteso annullare il preavviso di fermo amministrativo;
ma lo ha fatto, per strategia difensiva, esclusivamente dopo la notifica del provvedimento di sospensione del fermo, emesso da Questo Giudice e dal Giudice di pace di Gela, -
( presso cui è stato impugnato il preavviso di fermo per le cartelle relative a “contravvenzioni al codice della strada”). Tuttavia, riteniamo che tale strategia non potrà escludere la soccombenza di ADER e di coloro che si sono costituiti in giudizio, quali litiganti temerari, e che dovranno essere condannati al pagamento delle spese di lite oltre che al risarcimento dei danni, ex articolo 96 codice procedura civile. Infatti, se l'Agente della RI non opera secondo diligenza e prudenza, se iscrive il fermo o notifica il preavviso di fermo di un'auto destinata al trasporto di invalidi gravi, deve risarcire il contribuente delle spese di giudizio e dei danni subiti. Il provvedimento è infatti illegittimo e configura una «responsabilità aggravata dell'agente» ex art. 96 cod. proc. civ. ( Ctp Reggio Emilia sent. n. 81/01/17 del 13.03.2017- Tribunale di Brindisi, sent. n.
1045/2021 ). Avere un invalido in famiglia comporta tanti oneri ed inimmaginabili sofferenze. Gli effimeri benefici previsti dalla legge 104/92 o dal DPR n. 495/1992 non potranno mai costituire un vantaggio per i genitori, per cui se l'esattore notifica un preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura, acquistata per il trasporto di una persona affetta da disabilità grave (art.3 comma 3 legge 104/92) deve risarcire il danno provocato al genitore per averlo costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la tutela di un proprio diritto.
Conclusioni di ADER: Dare atto che ADER ha annullato la procedura di fermo amministrativo in ragione della documentazione inviata dal contribuente nella fase ante causam e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio;
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui la Corte adita intende scendere all'esame del merito, si chiede di: - Ritenere e dichiarare il parziale difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle la cui giurisdizione spetta al Giudice ordinario. - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AdER per ciò che attiene l'operato dell'Ente impositore;
- rigettare la richiesta di annullamento degli atti prodromici per quanto esposto nelle presenti memorie nonché nelle controdeduzioni depositate;
- rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per quanto sopra esposto;
- compensare le spese del presente giudizio;
Con salvezza di ogni diritto.
Conclusione dell'interveniente volontario Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara:
in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 14, 18, 19 e 21 del D.lgs. n. 546/1992;
nel merito, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In ogni caso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Conclusione dell'interveniente volontario Agenzia delle Entrate:
chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'autovettura FIAT 500 X D targata Targa_1, recante n. 29280202500002506000, Fascicolo n. 2024/000025346, per il mancato pagamento della somma di euro 11.365,78 che nel dettaglio risulta indicata nelle cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento riportate nell'atto.
Deduceva vizi dell'atto e contestava le pretese tributarie alle quali facevano riferimento gli atti presupposti.
Svoltasi l'udienza per trattare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto di impugnato, si è costituita l'Agenzia delle Entrate – RI, che ha riconosciuto la fondatezza delle eccezioni relative ai presupposti del provvedimento di fermo amministrativo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, anche per conto del Centro operativo di Pescara, che ha contestato le deduzioni in ordine alle pretese tributarie oggetto degli atti impositivi sottostanti la comunicazione preventiva di fermo.
Con memorie illustrative il ricorrente insisteva nell'annullamento della comunicazione preventiva di fermo e aggiungeva ulteriori richieste non espressamente formulate nel ricorso introduttivo, in particolare chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullamento della cartella n. 292 20612001125 9140000 per tassa smaltimento rifiuti dell'anno 2008, emessa dal comune di Ragusa ufficio tributi, notificata il 23/11/2012; della cartella n.
292 20120013698770000 relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2011, emessa dal Comune di Lipari, ufficio tributi, notificata il 23/11/2012 , perché entrambe prescritte in data 31/12/2017; dell' avviso di accertamento numero 250TXRM0000228 relativo ad addizionale regionale IRPEF relativo all'anno 2014, in quanto emesso da Agente della RI di Pescara, incompetente per territorio, come sopra illustrato. Chiedeva in subordine dichiararne la prescrizione di interessi e sanzioni. In ogni caso chiedeva condannarsi ADER alla rifusione delle spese del giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Sentite le parti in udienza, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'adesione di ADER all'eccezione di parte ricorrente comporta la cessazione della materia del contendere e ciò varrebbe anche in mancanza di prova dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo non è atto immediatamente esecutivo e deve essere seguito dal fermo amministrativo per produrre effettivo pregiudizio.
Sicchè la dichiarazione di ADER che vale come attestazione di non avere fatto seguito alla comunicazione preventiva appare sufficiente ai fini della cessazione della materia del contendere.
Il venir meno dell'atto impugnato fa venire meno ogni rilevanza in ordine alla sussistenza delle sottostanti pretese ed anche ad altri atti presupposti.
Non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente di rifusione delle spese ad opera della controparte, della quale non può ritenersi accertata la soccombenza virtuale, per plurime ragioni: per la tempestività dell'intervento in autotutela, per le ulteriori deduzioni inerenti la pretesa illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca in ragione dell'insussistenza della pretesa tributaria (che in realtà andavano azionate impugnando tempestivamente gli atti impositivi o comunque osservando l'art. 14, comma
6-bis, d.lgs.n. 546/1992, che prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”) e per l'irritualità della formulazione di domande nuove in sede di note integrative dopo la revoca del provvedimento impugnato.
Non vi sono gli ulteriori elementi necessari per accogliere la domanda del ricorrente di condanna di ADER per responsabilità aggravata in relazione alla sola tardività del riconoscimento della fondatezza delle ragioni di controparte, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (“La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”; cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023, Rv. 668146 - 01).
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
AL, 17 febbraio 2026
Il GIUDICE
AN ON
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - AL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di AL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500002506000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
A) Dichiarare la nullità o l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura FIAT 500 X D targata Targa_1, documento n. 29280202500002506000; Fascicolo n. 2024/000025346;
B) Dichiarare la nullità o l'annullamento della cartella numero 292 20612001125 9140000 per tassa smaltimento rifiuti dell'anno 2008, emessa dal comune di Ragusa ufficio tributi, notificata il 23/11/2012; e della cartella numero 292 20120013698770000 relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2011, emessa dal
Comune di Lipari, ufficio tributi, notificata il 23/11/2012 , perché entrambe prescritte in data 31/12/2017;
C) Dichiarare la nullità dell' avviso di accertamento numero 250TXRM0000228 relativo ad addizionale regionale IRPEF relativo all'anno 2014, in quanto emesso da Agente della RI di Pescara, incompetente per territorio, come sopra illustrato;
in subordine dichiararne la prescrizione –(di cinque anni)- di interessi e sanzioni.
Con la condanna di Agenzia delle Entrate-RI e degli altri convenuti ed intervenienti volontari, in solido, quali soccombenti, al pagamento delle spese di questo giudizio, per averlo , ingiustamente, provocato, oltre che al risarcimento del danno, ex art. 96 CPC, per responsabilità aggravata, nella misura che Questo
Ecc.mo Giudice dovesse ritenere di giustizia. E' opportuno precisare, infatti, che l'Agenzia delle Entrate-
RI, nè dopo la richiesta di annullamento del preavviso, formulata con il modello F3, predisposto dalla stessa agenzia delle entrate ( contenente tutta la documentazione, in esso indicata ed inviatale in data
21/02/2025)-, ma nemmeno dopo la notifica del ricorso introduttivo del 26/02/2025 ha inteso annullare il preavviso di fermo amministrativo;
ma lo ha fatto, per strategia difensiva, esclusivamente dopo la notifica del provvedimento di sospensione del fermo, emesso da Questo Giudice e dal Giudice di pace di Gela, -
( presso cui è stato impugnato il preavviso di fermo per le cartelle relative a “contravvenzioni al codice della strada”). Tuttavia, riteniamo che tale strategia non potrà escludere la soccombenza di ADER e di coloro che si sono costituiti in giudizio, quali litiganti temerari, e che dovranno essere condannati al pagamento delle spese di lite oltre che al risarcimento dei danni, ex articolo 96 codice procedura civile. Infatti, se l'Agente della RI non opera secondo diligenza e prudenza, se iscrive il fermo o notifica il preavviso di fermo di un'auto destinata al trasporto di invalidi gravi, deve risarcire il contribuente delle spese di giudizio e dei danni subiti. Il provvedimento è infatti illegittimo e configura una «responsabilità aggravata dell'agente» ex art. 96 cod. proc. civ. ( Ctp Reggio Emilia sent. n. 81/01/17 del 13.03.2017- Tribunale di Brindisi, sent. n.
1045/2021 ). Avere un invalido in famiglia comporta tanti oneri ed inimmaginabili sofferenze. Gli effimeri benefici previsti dalla legge 104/92 o dal DPR n. 495/1992 non potranno mai costituire un vantaggio per i genitori, per cui se l'esattore notifica un preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura, acquistata per il trasporto di una persona affetta da disabilità grave (art.3 comma 3 legge 104/92) deve risarcire il danno provocato al genitore per averlo costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la tutela di un proprio diritto.
Conclusioni di ADER: Dare atto che ADER ha annullato la procedura di fermo amministrativo in ragione della documentazione inviata dal contribuente nella fase ante causam e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio;
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui la Corte adita intende scendere all'esame del merito, si chiede di: - Ritenere e dichiarare il parziale difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle la cui giurisdizione spetta al Giudice ordinario. - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AdER per ciò che attiene l'operato dell'Ente impositore;
- rigettare la richiesta di annullamento degli atti prodromici per quanto esposto nelle presenti memorie nonché nelle controdeduzioni depositate;
- rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per quanto sopra esposto;
- compensare le spese del presente giudizio;
Con salvezza di ogni diritto.
Conclusione dell'interveniente volontario Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara:
in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 14, 18, 19 e 21 del D.lgs. n. 546/1992;
nel merito, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In ogni caso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Conclusione dell'interveniente volontario Agenzia delle Entrate:
chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'autovettura FIAT 500 X D targata Targa_1, recante n. 29280202500002506000, Fascicolo n. 2024/000025346, per il mancato pagamento della somma di euro 11.365,78 che nel dettaglio risulta indicata nelle cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento riportate nell'atto.
Deduceva vizi dell'atto e contestava le pretese tributarie alle quali facevano riferimento gli atti presupposti.
Svoltasi l'udienza per trattare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto di impugnato, si è costituita l'Agenzia delle Entrate – RI, che ha riconosciuto la fondatezza delle eccezioni relative ai presupposti del provvedimento di fermo amministrativo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, anche per conto del Centro operativo di Pescara, che ha contestato le deduzioni in ordine alle pretese tributarie oggetto degli atti impositivi sottostanti la comunicazione preventiva di fermo.
Con memorie illustrative il ricorrente insisteva nell'annullamento della comunicazione preventiva di fermo e aggiungeva ulteriori richieste non espressamente formulate nel ricorso introduttivo, in particolare chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullamento della cartella n. 292 20612001125 9140000 per tassa smaltimento rifiuti dell'anno 2008, emessa dal comune di Ragusa ufficio tributi, notificata il 23/11/2012; della cartella n.
292 20120013698770000 relativa a tassa smaltimento rifiuti anno 2011, emessa dal Comune di Lipari, ufficio tributi, notificata il 23/11/2012 , perché entrambe prescritte in data 31/12/2017; dell' avviso di accertamento numero 250TXRM0000228 relativo ad addizionale regionale IRPEF relativo all'anno 2014, in quanto emesso da Agente della RI di Pescara, incompetente per territorio, come sopra illustrato. Chiedeva in subordine dichiararne la prescrizione di interessi e sanzioni. In ogni caso chiedeva condannarsi ADER alla rifusione delle spese del giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Sentite le parti in udienza, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'adesione di ADER all'eccezione di parte ricorrente comporta la cessazione della materia del contendere e ciò varrebbe anche in mancanza di prova dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo non è atto immediatamente esecutivo e deve essere seguito dal fermo amministrativo per produrre effettivo pregiudizio.
Sicchè la dichiarazione di ADER che vale come attestazione di non avere fatto seguito alla comunicazione preventiva appare sufficiente ai fini della cessazione della materia del contendere.
Il venir meno dell'atto impugnato fa venire meno ogni rilevanza in ordine alla sussistenza delle sottostanti pretese ed anche ad altri atti presupposti.
Non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente di rifusione delle spese ad opera della controparte, della quale non può ritenersi accertata la soccombenza virtuale, per plurime ragioni: per la tempestività dell'intervento in autotutela, per le ulteriori deduzioni inerenti la pretesa illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca in ragione dell'insussistenza della pretesa tributaria (che in realtà andavano azionate impugnando tempestivamente gli atti impositivi o comunque osservando l'art. 14, comma
6-bis, d.lgs.n. 546/1992, che prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”) e per l'irritualità della formulazione di domande nuove in sede di note integrative dopo la revoca del provvedimento impugnato.
Non vi sono gli ulteriori elementi necessari per accogliere la domanda del ricorrente di condanna di ADER per responsabilità aggravata in relazione alla sola tardività del riconoscimento della fondatezza delle ragioni di controparte, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (“La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”; cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023, Rv. 668146 - 01).
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
AL, 17 febbraio 2026
Il GIUDICE
AN ON