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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, EL
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4265/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006491508000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 07/07/2025 ad Agenzia Entrate OS e
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 04/09/2025, la società Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90064915 08 000, notificata il 06/05/2025, relativa ai seguenti Avvisi di Accertamento emessi da Agenzia Entrate D.P. Salerno:
• n. TF9020902488/2020, asseritamente notificato in data il 16/12/2020, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2015, per € 10.589,56;
• n. TF9020902519/2020, asseritamente notificato in data il 16/12/2020, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2016, per € 2.842,44;
• n. TF902902527/2020, asseritamente notificato in data il 16/12/2020, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2017, per € 2.150,63;
nonché alle seguenti Intimazioni di Pagamento:
· n. TF9IPRN00201/2024, asseritamente notificata in data il 17/04/2024 successiva all'avviso di accertamento n.TF9020902527/2020, di € 4.186,92;
· n. TF9IPRN00225/2024, asseritamente notificata in data il 18/04/2024 successiva all'avviso di accertamento n. F9020902519/2020, di € 5.451,35;
· n. TF9IPRN00226/2024, asseritamente notificata in data il 18/04/2024 successiva all'avviso di accertamento n. F9020902488/2020, di € 11.457,06;
per complessivi € 36.677,96.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Erroneità delle iscrizioni a ruolo, avendo diverse sentenze passate in giudicato estinto parzialmente i presunti debiti tributari portati dai prodromici Avvisi di Accertamento;
chiedendone l'annullamento ovvero lo sgravio della pretesa erariale alla luce delle statuizioni del giudice di secondo grado con riferimento all'aspetto sanzionatorio, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel presente giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il giorno 01/10/2025, sia in proprio che per conto di Agenzia Entrate OS (v. protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate DR Campania e ADER Campania), ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza di motivi specifici d'impugnazione, attesa la regolare notifica degli atti richiamati nell'Intimazione di pagamento impugnata, regolarmente notificati e non impugnato, quindi divenuti definitivi,
e non avendo la parte eccepito vizi propri dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
In ogni caso ha insistito sulla infondatezza delle questioni di merito sollevate, avendo regolarmente proceduto a riliquidare sia le imposte dovute che le sanzioni, per come statuito nelle sentenze richiamate e per come meglio evidenziato nei “prospetti di rideterminazione importi dovuti” versati in atti.
Versando in atti la relativa documentazione ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La società Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate il 04/01/2026, contestando le Memorie di Costituzione dell'Ufficio, ha insistito nelle istanze e nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta incontroverso che alla ricorrente erano state notificate le richiamate Intimazioni di Pagamento che, riferite ai precedenti Avvisi di Accertamento, non erano state impugnate nei termini di legge, così acquisendo definitività.
La circostanza emerge, in tutta la sua evidenza, sia dalle parti del ricorso proposto dal contribuente e trascritte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sia dalle Memorie di costituzione dell'Agenzia delle Entrate.
Risulta pertanto evidente come qualsivoglia questione relativa ai predetti atti impositivi (e, cioè, alle
Intimazioni di Pagamento che avevano fatto seguito agli Avvisi di Accertamento) sia assolutamente preclusa in sede di impugnazione dell'Intimazione di Pagamento oggetto del presente giudizio, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Invero, secondo quanto confermato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n. 9185 depositata l'08/04/2025, “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'Intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'Intimazione predetta.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026 Il EL Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, EL
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4265/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006491508000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 07/07/2025 ad Agenzia Entrate OS e
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 04/09/2025, la società Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90064915 08 000, notificata il 06/05/2025, relativa ai seguenti Avvisi di Accertamento emessi da Agenzia Entrate D.P. Salerno:
• n. TF9020902488/2020, asseritamente notificato in data il 16/12/2020, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2015, per € 10.589,56;
• n. TF9020902519/2020, asseritamente notificato in data il 16/12/2020, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2016, per € 2.842,44;
• n. TF902902527/2020, asseritamente notificato in data il 16/12/2020, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2017, per € 2.150,63;
nonché alle seguenti Intimazioni di Pagamento:
· n. TF9IPRN00201/2024, asseritamente notificata in data il 17/04/2024 successiva all'avviso di accertamento n.TF9020902527/2020, di € 4.186,92;
· n. TF9IPRN00225/2024, asseritamente notificata in data il 18/04/2024 successiva all'avviso di accertamento n. F9020902519/2020, di € 5.451,35;
· n. TF9IPRN00226/2024, asseritamente notificata in data il 18/04/2024 successiva all'avviso di accertamento n. F9020902488/2020, di € 11.457,06;
per complessivi € 36.677,96.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Erroneità delle iscrizioni a ruolo, avendo diverse sentenze passate in giudicato estinto parzialmente i presunti debiti tributari portati dai prodromici Avvisi di Accertamento;
chiedendone l'annullamento ovvero lo sgravio della pretesa erariale alla luce delle statuizioni del giudice di secondo grado con riferimento all'aspetto sanzionatorio, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel presente giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il giorno 01/10/2025, sia in proprio che per conto di Agenzia Entrate OS (v. protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate DR Campania e ADER Campania), ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza di motivi specifici d'impugnazione, attesa la regolare notifica degli atti richiamati nell'Intimazione di pagamento impugnata, regolarmente notificati e non impugnato, quindi divenuti definitivi,
e non avendo la parte eccepito vizi propri dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
In ogni caso ha insistito sulla infondatezza delle questioni di merito sollevate, avendo regolarmente proceduto a riliquidare sia le imposte dovute che le sanzioni, per come statuito nelle sentenze richiamate e per come meglio evidenziato nei “prospetti di rideterminazione importi dovuti” versati in atti.
Versando in atti la relativa documentazione ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La società Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate il 04/01/2026, contestando le Memorie di Costituzione dell'Ufficio, ha insistito nelle istanze e nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta incontroverso che alla ricorrente erano state notificate le richiamate Intimazioni di Pagamento che, riferite ai precedenti Avvisi di Accertamento, non erano state impugnate nei termini di legge, così acquisendo definitività.
La circostanza emerge, in tutta la sua evidenza, sia dalle parti del ricorso proposto dal contribuente e trascritte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sia dalle Memorie di costituzione dell'Agenzia delle Entrate.
Risulta pertanto evidente come qualsivoglia questione relativa ai predetti atti impositivi (e, cioè, alle
Intimazioni di Pagamento che avevano fatto seguito agli Avvisi di Accertamento) sia assolutamente preclusa in sede di impugnazione dell'Intimazione di Pagamento oggetto del presente giudizio, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Invero, secondo quanto confermato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n. 9185 depositata l'08/04/2025, “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'Intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'Intimazione predetta.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026 Il EL Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)