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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
US FA NZ EUG, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2874/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.094 2024 90153637
01 000, notificatagli in data 04.02.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle dieci cartelle di pagamento, aventi carico tributario, indicate in ricorso.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che - con comparsa pigra e svogliata, risoltasi nella riproduzione di un atto difensivo standard, senza nessuna diligente verifica del caso specifico - argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate che rimetteva allo studio della Corte, senza peritarsi di una loro, seppure sintetica, illustrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte ha verificato come Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonché, tra gli altri, dei seguenti atti interruttori della prescrizione: intimazione di pagamento n. 09420249015363701/000; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300000863000; tutti notificate nella forma dell'irreperibile, dando atto dell'adempimento degli oneri prescritti, allo stesso indirizzo in cui è stato spedito l'atto oggi impugnato..
In tema di notifica di plurimi atti relativi alla riscossione tributaria è intervenuta Cass. n. 22108/2024 che con argomenti persuasivi e condivisi da questa Corte ha spiegato come, “…per costante orientamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…omissis…si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica…omissis…ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,
a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico
(nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
[2.4] queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta…”. Alla luce del superiore insegnamento, dunque, l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione, nè in relazione a qualunque altro effetto estintivo - diverso dal l'annullamento giudiziale e dall'avvenuto pagamento
- che si vuole intercorso tra la notifica della cartella esattoriale e dell'atto sollecitatorio.
L'atto, infine, era puntualmente motivato, quale parte di una sequenza procedimentale sollecitatoria, nella quale è ortodosso il rinvio agli atti precedenti per completare l'illustrazione delle ragioni della pretesa, mentre il calcolo degli interessi è puntualmente indicato, attraverso il riporto dei dati numerici e dei parametri legali che giustificano le percentuali applicate.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 350,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
US FA NZ EUG, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2874/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015363701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.094 2024 90153637
01 000, notificatagli in data 04.02.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle dieci cartelle di pagamento, aventi carico tributario, indicate in ricorso.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che - con comparsa pigra e svogliata, risoltasi nella riproduzione di un atto difensivo standard, senza nessuna diligente verifica del caso specifico - argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate che rimetteva allo studio della Corte, senza peritarsi di una loro, seppure sintetica, illustrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte ha verificato come Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonché, tra gli altri, dei seguenti atti interruttori della prescrizione: intimazione di pagamento n. 09420249015363701/000; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300000863000; tutti notificate nella forma dell'irreperibile, dando atto dell'adempimento degli oneri prescritti, allo stesso indirizzo in cui è stato spedito l'atto oggi impugnato..
In tema di notifica di plurimi atti relativi alla riscossione tributaria è intervenuta Cass. n. 22108/2024 che con argomenti persuasivi e condivisi da questa Corte ha spiegato come, “…per costante orientamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…omissis…si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica…omissis…ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,
a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico
(nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
[2.4] queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta…”. Alla luce del superiore insegnamento, dunque, l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione, nè in relazione a qualunque altro effetto estintivo - diverso dal l'annullamento giudiziale e dall'avvenuto pagamento
- che si vuole intercorso tra la notifica della cartella esattoriale e dell'atto sollecitatorio.
L'atto, infine, era puntualmente motivato, quale parte di una sequenza procedimentale sollecitatoria, nella quale è ortodosso il rinvio agli atti precedenti per completare l'illustrazione delle ragioni della pretesa, mentre il calcolo degli interessi è puntualmente indicato, attraverso il riporto dei dati numerici e dei parametri legali che giustificano le percentuali applicate.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 350,00.