Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 631
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha verificato la rituale notifica degli atti interruttori della prescrizione, inclusa l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, effettuate nella forma dell'irreperibile allo stesso indirizzo dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte, richiamando la Cass. n. 22108/2024, ha affermato che l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici consolida questi ultimi, rendendoli non più impugnabili per ragioni di merito, omessa notifica o prescrizione. L'omessa impugnazione delle intimazioni di pagamento ha determinato la cristallizzazione della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 631
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 631
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo