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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3085/2020 RG riservata in decisione all'udienza del
14.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te dom.ti in Napoli, alla via Costantinopoli 33, presso lo C.F._2 studio dell'avv. (C.F. ) dal quale sono Parte_3 C.F._3
rapp.ti e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Controparte_1 C.F._4
Caiazzo, (C.F. ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._5 costituzione in sostituzione di precedente difensore del 24.09.2024
APPELLATO
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._6
Russo n. 2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce Controparte_3 C.F._7 alla comparsa di costituzione dall'Avv. Massimo Noviello, (C.F. ) C.F._8
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.09.2014 e Parte_1
convenivano in giudizio e , nella Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
qualità di proprietari dell'appartamento sottostante a quello in proprietà degli esponenti, chiedendo accertarsi la costituzione di una illegittima servitù a carico dell'immobile in loro titolarità per effetto della installazione (per quanto ancora ci occupa) di una canna fumaria agganciata alla ringhiera del terrazzo del loro appartamento;
deducevano, altresì, che tale manufatto ledeva il decoro architettonico dello stabile condominiale;
chiedevano, ancora, dichiararsi la responsabilità dei convenuti per le infiltrazioni d'acqua subite dal loro appartamento, causalmente riconducibili alla canna fumaria e condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti
1.1 In particolare, gli attori sostenevano che i convenuti non avevano il diritto di mantenere l'installazione della canna fumaria, in quanto la relativa facoltà era stata oggetto di una concessione strettamente personale rilasciata al precedente proprietario, Controparte_3 destinata a cessare in caso di vendita dell'appartamento, poi avvenuta in favore dei convenuti.
La canna fumaria, inoltre, agganciata alla ringhiera perimetrale del terrazzo di loro esclusiva proprietà, era causa di lesioni alla pavimentazione del terrazzo di copertura, determinando infiltrazioni di acque meteoriche ancora in atto;
gli attori avevano, quindi, in più occasioni intimato ai convenuti di rimuovere il manufatto, senza però ottenere riscontro
1.2 Si costituivano in giudizio e , i quali contestavano la Controparte_1 Controparte_2
domanda attorea dichiarandosi estranei alla vicenda, dal momento che l'installazione della canna fumaria e dell'antenna era avvenuta prima dell'acquisto della proprietà dell'appartamento dal autorizzati alla chiamata in causa di quest'ultimo, si CP_3 costituiva il terzo chiamato, chiedendo dichiararsi la nullità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed acquisite le prove documentali, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di descrivere lo stato dei luoghi e di verificare la presenza delle infiltrazioni denunziate nonché la loro riconducibilità all'installazione della canna fumaria oggetto di contestazione;
al CTU veniva altresì demandato di accertare l'impatto della canna fumaria sul decoro architettonico e sull'estetica del fabbricato.
1.4 La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.12.2019, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza n. 4843/2020, pubblicata il 09.07.2020, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda attorea.
In particolare, il primo giudice, superate le questioni preliminari sollevate dal in CP_3
relazione alla nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e al mancato invito a partecipare al procedimento di mediazione, ha qualificato l'installazione della canna fumaria come una innovazione ex art. 1120 c.c., ritenendo soddisfatte le condizioni a cui, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, essa è da considerarsi legittima, posto che, sulla scorta delle conclusioni del CTU non ne sono derivate alterazioni alla destinazione d'uso della cosa comune, pregiudizi al pari uso degli altri condomini e compromissioni del decoro architettonico.
In secondo luogo, il Tribunale ha escluso una diretta riconducibilità causale delle lamentate infiltrazioni all'installazione della canna fumaria, rilevando che dall'indagine peritale è emersa l'assenza di infiltrazioni attuali e tracce di precedenti fenomeni infiltrativi, di cui non è stata ritenuta provata la derivazione dall'aggancio della canna fumaria alla ringhiera del terrazzo attoreo.
1.6 Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.09.2020,
e hanno interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1 Parte_2
1.7 Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'errore in cui è incorso il primo giudice nel non qualificare l'avvenuta installazione della canna fumaria alla stregua di una servitù insistente sulla loro proprietà esclusiva;
protestano che il giudice a quo è caduto in una evidente contraddizione nell'escludere l'esistenza di un “peso” sulla proprietà dei comparenti, pur prendendo atto del fatto che la canna fumaria, come evincibile dalle foto
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda allegate alla CTU, è ancorata alla ringhiera del terrazzo di copertura in loro titolarità esclusiva e che tale aggancio ne limita il pieno godimento.
1.8 Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che l'apposizione della canna fumaria compromette l'aspetto architettonico dello stabile condominiale;
in particolare, rimarcano che la canna fumaria, benché risulti installata su una facciata secondaria, è pienamente visibile in quanto affacciata su giardini pubblici, prolungandosi per undici metri lungo tutta la parete del fabbricato;
inoltre, la superficie traslucida riflette i raggi solari, con ciò pregiudicando l'armonico inserimento nel contesto paesaggistico dei luoghi, come constatato dallo stesso CTU.
1.9 Con il terzo motivo gli appellanti criticano la conclusione cui è pervenuto il primo giudice sull'esclusione di una diretta riconducibilità causale delle precedenti infiltrazioni all'installazione della canna fumaria;
adducono che l'incidenza causale nella genesi delle infiltrazioni è logicamente avvalorata dal rilievo che analoghi fenomeni non si siano verificati sui quadranti opposti del terrazzo, dove ugualmente insistono i lampioncini, che il CTU ha ritenuto, insieme ad altri fattori, concausa delle infiltrazioni medesime;
insistono, infine, nella rinnovazione delle operazioni peritali.
1.10 Con comparsa depositata il 5.1.2021 si è costituito chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
1.11 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.1.2021 si sono, altresì, costituiti e , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado.
1.12 A seguito di una prima riserva della causa in decisione l'intestata Corte, con ordinanza del 4.10.2024, ha rimesso la causa in istruttoria al fine di verificare se l'evento risultante dagli atti della morte dell'avvocato , unico procuratore costituito Persona_1
per , fosse intervenuta entro il termine di scadenza degli scritti Controparte_2 conclusionali ex art. 190 c.p.c., che segna il momento ultimo di rilevanza dell'evento medesimo a fini interruttivi.
1.13 Documentato, quindi, dalle parti che il decesso era intervenuto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Collegio, con ordinanza del 29.1.2025, ha dichiarato l'interruzione del giudizio
1.14 Con ricorso depositato in data 7.2.2025 e notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione, alle controparti in data 13.03.2025, e Parte_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda hanno riassunto il giudizio, all'esito del quale si è nuovamente Parte_2 costituito, con comparsa depositata il 19.03.2025, mentre è rimasto Controparte_3 contumace , ritualmente citato e non comparso. Controparte_2
1.15 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 14.05.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non comparso a Controparte_2
seguito della riassunzione del giudizio
2.1 L'appello è stato tempestivamente proposto, posto che il relativo atto di citazione risulta notificato a e a nonché a presso Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
i rispettivi procuratori costituiti ex art. 170 c.p.c. in data 10.09.2020, entro il termine breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza eseguita il 23.07.2020, applicata la sospensione feriale dei termini processuali.
2.2 L'appello è, altresì, ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, gli appellanti hanno chiaramente indicato le parti della sentenza che si intendono censurare e le ragioni per le quali viene confutata la motivazione del primo giudice.
2.3 Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto nella conclusione subordinata rassegnata con il presente gravame.
Il primo giudice ha, infatti, trascurato di considerare che, come accertato dai rilievi eseguiti dal CTU, la canna fumaria è agganciata alla ringhiera del terrazzo dell'appartamento di proprietà esclusiva di e (c.f.r. rilievi fotografici a p. 10 della CTU, Parte_1 Parte_2
che mostra cerchiati in rosso i giunti in acciaio).
La ringhiera è una parte di proprietà esclusiva dell'immobile, sia pure ricadente, come nella specie, in uno stabile condominiale, trattandosi di elemento strutturale avulso dalla funzione di copertura e destinato, piuttosto, alla sicurezza del calpestio del terrazzo, di cui funge da parapetto (Cass. 2726/2002; Cass. 16583/2012)
Conseguentemente, il richiamo compiuto dal primo giudice ai principi giurisprudenziali in materia di limiti entro cui sono consentite le innovazioni su parti “comuni” dell'edificio non
è pertinente, in quanto tali principi attengono al caso in cui la canna fumaria sia apposta in aderenza al muro perimetrale e non sia invece agganciato a parti di proprietà esclusiva, quali, nel caso di specie, la ringhiera del terrazzo.
In definitiva, la legittimità dell'installazione della canna fumaria in oggetto non può essere
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda valutata in base alle norme di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c., in quanto essa non va qualificata come modalità di uso di cosa comune, bensì quale utilizzazione di una parte di proprietà esclusiva, che postula, indefettibilmente, un titolo giustificativo a suo fondamento.
Lo stabile aggancio del manufatto alla ringhiera mediante giunti in acciaio, emerso dall'indagine peritale, integra, invero, un “peso” sul bene di proprietà aliena corrispondente al contenuto di una servitù, nella specie illegittima poiché mantenuto senza il consenso dei proprietari dell'immobile “servente” e in assenza di alcun titolo giustificativo, della cui prova erano onerati gli odierni appellati.
La domanda avanzata in primo grado dai per la rimozione della Controparte_4 canna fumaria sul presupposto della sua incidenza su un bene di esclusiva proprietà va, infatti, qualificata come actio negatoria servitutis, in quanto volta a chiedere l'accertamento dell'inesistenza di una servitù gravante sul proprio bene.
Dalla natura reale dell'azione discende, allora, innanzitutto il radicamento della legittimazione passiva in capo ai , quali proprietari dell'immobile “servito” alla data CP_2
dell'introduzione del giudizio, rimanendo indifferente che l'autore materiale dell'installazione sia stato il loro dante causa;
sul piano probatorio spetta(va), poi, ai convenuti dimostrare l'esistenza di un titolo costitutivo della accertata servitù (vedi Cass.
Civ. 1905/2023), di cui essi non hanno, invece, fornito prova, non essendo tale l'accordo di natura strettamente personale che gli odierni appellanti hanno dedotto essere intercorso con
Controparte_3
In conclusione, va affermata l'illegittimità del peso imposto, sebbene la tutela reintegratoria richiesta dagli attori di primo grado non postuli, almeno per la domanda in esame, il rimedio della assoluta rimozione della canna fumaria, bensì soltanto del suo ancoraggio alla ringhiera di loro esclusiva proprietà, identificato come il contenuto della servitù illegittimamente costituita a carico dell'immobile alieno.
2.4 E' parzialmente fondato, nei termini che di seguito si espongono, il secondo motivo, alla cui disamina gli appellanti conservano interesse nella prospettiva della propugnata necessità di rimuovere in toto la canna fumaria al fine di reintegrare il decoro architettonico dello stabile asseritamente leso.
La doglianza implica la disamina della questione, stavolta pertinente, dei limiti di utilizzo delle parti comuni dell'edificio.
Il decoro architettonico di un fabbricato rappresenta, infatti, un bene comune, alla cui tutela
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
è legittimato (anche) il singolo condomino in virtù del principio della c.d. "rappresentanza reciproca" e/o "legittimazione sostitutiva" (Cass. Civ. 29251/2024), della cui sussistenza nella specie non si dubita, come peraltro già pacificamente ritenuto in primo grado, rivestendo gli attori, nella qualità di proprietari di una porzione di piano solitaria insistente in un fabbricato, anche la qualifica di “condomini”.
Ebbene, secondo l'interpretazione consolidata della Suprema Corte l'utilizzazione con impianti destinati a servizio esclusivo di un'unità immobiliare di proprietà individuale di parti comuni dell'edificio condominiale (nella specie: installazione di una canna fumaria) esige il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 c.c. tra le quali figura la condizione che l'opera non arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso.
Anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 c.c., si applica invero, per identità di "ratio", il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 cit. codice (ex multis Cass. Sez. 2,
13/11/2020, n. 25790). In particolare la lesione di detto bene si verifica quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio, dal degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero dalla maggiore o minore visibilità della facciata interessata dalla modificazione (Cass. Civ. 16518/2023)
Nel caso di specie il CTU ha evidenziato che “la superficie traslucida della lamiera metallica, riflettente i raggi solari, contrasta con l'aspetto paesaggistico del luogo cointeressando negativamente il fabbricato ove è ubicata” (cfr. p. 17 CTU).
Come, allora, fondatamente denunziato dagli appellanti, il primo giudice non ha tenuto conto del profilo rimarcato dall'ausiliario d'ufficio, peraltro anche autonomamente apprezzabile sulla scorta dei rilievi fotografici allegati alla relazione peritale, da cui si coglie il sensibile impatto generato sulla complessiva linea della facciata dal manufatto reso particolarmente visibile dalla superficie traslucida del materiale di cui è ricoperto.
E, tuttavia, anche in tal caso il rimedio idoneo alla reintegrazione del bene comune leso non
è quello invocato dagli appellanti della totale eliminazione del manufatto, bensì l'adozione dell'accorgimento tecnico di una riverniciatura della canna fumaria in un colore cromaticamente in linea con quello del muro in cui si inserisce, condivisibilmente indicato
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dal CTU come sufficiente a ristabilire l'aspetto armonico della facciata, nel contemperamento con l'esigenza dei singoli di ritrarre l'utilità dal manufatto a servizio dell'immobile di loro proprietà esclusiva.
2.5 In conclusione, e devono essere condannati, in Controparte_1 Controparte_2 parziale accoglimento del primo motivo, a rimuovere l'ancoraggio della canna fumaria dalla ringhiera del terrazzo degli appellanti ed a collegare la stessa al solo muro di fabbrica mediante giunti elastici e, comunque, adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare ripercussioni sulle strutture comuni nonché, in parziale accoglimento del secondo motivo, alla riverniciatura della canna fumaria nella colorazione adeguata all'aspetto cromatico del muro del fabbricato.
2.6 Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
Indagando sui fenomeni infiltrativi denunziati, il CTU, pur avendo escluso la loro attualità al momento dei sopralluoghi eseguiti, ha rinvenuto tracce di precedenti infiltrazioni, di cui ha individuato sei concause di pari incidenza e, segnatamente, l'oscillazione dei lampioncini ancorati alla ringhiera;
la propagazione alla ringhiera delle oscillazioni subite dalla canna fumaria ad essa agganciata per effetto dell'esposizione alla pressione eolica;
la coazione indotta dalle escursioni termiche;
la foderazione in mattoni di laterizio della canna fumaria di proprietà degli stessi odierni appellanti;
l'esigua sezione della caditoia ove confluiscono le acque pluviali;
i due lampioncini staffati al muretto di recinzione (cfr. p. 24
CTU).
Il CTU ha evinto i suddetti fattori di criticità dalla diretta ispezione dei luoghi e dalla documentazione prodotta, accertando che essi avevano generato infiltrazioni prima dei lavori di sostituzione dei manti impermeabili eseguiti dagli odierni appellanti nell'anno
2006 e che ancora ricollegabili a quei fenomeni sono le “alonature” rinvenute alla data del sopralluogo tecnico;
ha soggiunto che per l'eliminazione di dette tracce sono necessari interventi di riattintatura dell'ambiente interessato (soggiorno composto da due locali intercomunicanti), stimandone il complessivo costo in € 1.800,00 oltre IVA, quantificato moltiplicando il prezzo unitario della lavorazione di €/mq 20,00 per la superficie di mq 90 da attintare.
Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che, sia pure in via concorrente con altri fattori,
l'ancoraggio della canna fumaria alla ringhiera abbia inciso nella genesi dei fenomeni infiltrativi, di cui l'unità immobiliare degli appellanti è stata certamente interessata sia pure
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda in epoca pregressa e di cui residuano tracce eliminabili con l'intervento quantificato come sopra.
Sebbene, poi, in parte qua l'azione sia di natura personale, va ravvisata in capo agli appellati , nei cui soli confronti essa è stata diretta, un illecito di tipo omissivo, per CP_2 non aver rimosso, una volta divenuti proprietari dell'immobile “servito” dalla canna fumaria, l'ancoraggio del manufatto alla ringhiera aliena, identificato quale causa concorrente dei danni residuati alle originarie manifestazioni infiltrative (alonature), e ciò nonostante ne fosse stata loro intimata la rimozione con lettera di costituzione in mora del
4.10.2013
In accoglimento parziale della domanda risarcitoria reiterata con l'impugnazione, gli appellati e devono essere, pertanto, condannati al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento di siffatti danni al netto dei fattori causali estranei all'ancoraggio alla ringhiera della canna fumaria e, dunque, nella misura di 1/6, tenuto conto dell'incidenza proporzionale dell'elemento imputabile agli appellati (uno) rispetto a quelli complessivamente individuati (sei), tutti di pari efficacia. Tali danni ammontano, dunque, ad € 300,00 (1/6 di € 1.800,00), oltre IVA.
Trattandosi di debito di valore, siffatto importo va rivalutato all'attualità a decorrere dalla data cui risale la stima peritale (7.6.2018), e ad esso vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante computati in applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite del 1995, secondo cui tali interessi sono destinati a “compensare …il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità” .
Il fondamento del calcolo dei suddetti interessi non può essere quello della somma rivalutata al momento della liquidazione del danno, in quanto occorre scongiurare il pericolo di una ingiustificata “overcompensation” a beneficio del creditore. La base del computo è costituita, dunque, dalla somma devalutata alla data della prima costituzione in mora (cui va fatta risalire l'omissione addebitabile agli acquirenti) e via via rivalutata, a decorrere da tale data, alla scadenza di ogni anno, secondo gli indici ISTAT.
I danni all'attualità ammontano così ad € 400,00 oltre IVA.
Sulla somma finale liquidata, che assume la natura di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali ex art: 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
2.7 Alcuna pronuncia deve, invece, seguire nei rapporti tra gli appellati (convenuti CP_2 principali di primo grado) e (terzo chiamato di primo grado), non avendo i Controparte_3 primi reiterato, condizionatamente all'accoglimento dell'appello, la domanda di “manleva” formulata con la chiamata in causa.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, le spese del doppio grado nei rapporti tra le parti principali si compensano nella misura di 1/3, essendo stata disattesa la conclusione degli appellanti sulla totale rimozione della canna fumaria in relazione sia alla negatoria servitutis sia alla lesione del decoro architettonico, in cui essi hanno insistito per tutto il primo grado di giudizio anche all'esito della CTU che aveva indicato rimedi alternativi;
inoltre, la domanda risarcitoria è stata accolta soltanto parzialmente, non essendosi rivelato l'aggancio della canna fumaria alla ringhiera causa esclusiva delle infiltrazioni.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle
- 11 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Per le medesime ragioni sopra esposte le spese di CTU residuano definitivamente per 1/3 a carico degli appellanti, cedendo per i restanti 2/3 a carico degli appellati . CP_2
3.1 Le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra gli appellati sono compensate, essendone stata assorbita la disamina in primo grado dal rigetto della domanda principale e nel presente grado dalla mancata riproposizione della domanda di manleva.
3.2 Si compensano, altresì, le spese nei rapporti tra gli appellanti e cui Controparte_3
l'appello è stato notificato per ragioni di litisconsorzio processuale in assenza di domande dirette tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 4843/2020, pubblicata il 09.07.2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma della statuizione di primo grado:
a) accertata l'illegittima servitù gravante sulla proprietà di e Parte_1 Parte_2
nonché la lesione del decoro architettonico dell'edificio, condanna
[...] Controparte_1
e a rimuovere l'ancoraggio della canna fumaria dalla ringhiera del Controparte_2 terrazzo degli appellanti ed a collegare la stessa al solo muro di fabbrica mediante giunti elastici e comunque adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare ripercussioni sulle strutture comuni nonché a riverniciare la canna fumaria in una colorazione adeguata all'aspetto cromatico del muro del fabbricato;
b) condanna e , in solido tra loro, al pagamento, a titolo Controparte_1 Controparte_2 risarcitorio, in favore di e , in solido tra loro, della Parte_1 Parte_2
somma di € 400,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3)compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado e condanna CP_1
e , in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1
e , in solido tra loro, dei restanti 2/3, che, in tale ridotta misura,
[...] Parte_2
liquida, per il primo grado, in € 176,00 per spese ed € 3.300,00 per compensi professionali
- 12 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda nonché, per il presente grado, in € 255,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. dichiaratosene Parte_3
antistatario;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico degli appellanti nella misura di 1/3 e di e , in solido tra loro per i restanti 2/3; Controparte_1 Controparte_2
5) compensa le spese nei rapporti tra gli appellati nonché nei rapporti tra gli appellanti e
Controparte_3
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Piergiacomo
Mastellone
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3085/2020 RG riservata in decisione all'udienza del
14.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te dom.ti in Napoli, alla via Costantinopoli 33, presso lo C.F._2 studio dell'avv. (C.F. ) dal quale sono Parte_3 C.F._3
rapp.ti e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Controparte_1 C.F._4
Caiazzo, (C.F. ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._5 costituzione in sostituzione di precedente difensore del 24.09.2024
APPELLATO
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._6
Russo n. 2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce Controparte_3 C.F._7 alla comparsa di costituzione dall'Avv. Massimo Noviello, (C.F. ) C.F._8
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.09.2014 e Parte_1
convenivano in giudizio e , nella Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
qualità di proprietari dell'appartamento sottostante a quello in proprietà degli esponenti, chiedendo accertarsi la costituzione di una illegittima servitù a carico dell'immobile in loro titolarità per effetto della installazione (per quanto ancora ci occupa) di una canna fumaria agganciata alla ringhiera del terrazzo del loro appartamento;
deducevano, altresì, che tale manufatto ledeva il decoro architettonico dello stabile condominiale;
chiedevano, ancora, dichiararsi la responsabilità dei convenuti per le infiltrazioni d'acqua subite dal loro appartamento, causalmente riconducibili alla canna fumaria e condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti
1.1 In particolare, gli attori sostenevano che i convenuti non avevano il diritto di mantenere l'installazione della canna fumaria, in quanto la relativa facoltà era stata oggetto di una concessione strettamente personale rilasciata al precedente proprietario, Controparte_3 destinata a cessare in caso di vendita dell'appartamento, poi avvenuta in favore dei convenuti.
La canna fumaria, inoltre, agganciata alla ringhiera perimetrale del terrazzo di loro esclusiva proprietà, era causa di lesioni alla pavimentazione del terrazzo di copertura, determinando infiltrazioni di acque meteoriche ancora in atto;
gli attori avevano, quindi, in più occasioni intimato ai convenuti di rimuovere il manufatto, senza però ottenere riscontro
1.2 Si costituivano in giudizio e , i quali contestavano la Controparte_1 Controparte_2
domanda attorea dichiarandosi estranei alla vicenda, dal momento che l'installazione della canna fumaria e dell'antenna era avvenuta prima dell'acquisto della proprietà dell'appartamento dal autorizzati alla chiamata in causa di quest'ultimo, si CP_3 costituiva il terzo chiamato, chiedendo dichiararsi la nullità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed acquisite le prove documentali, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di descrivere lo stato dei luoghi e di verificare la presenza delle infiltrazioni denunziate nonché la loro riconducibilità all'installazione della canna fumaria oggetto di contestazione;
al CTU veniva altresì demandato di accertare l'impatto della canna fumaria sul decoro architettonico e sull'estetica del fabbricato.
1.4 La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.12.2019, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza n. 4843/2020, pubblicata il 09.07.2020, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda attorea.
In particolare, il primo giudice, superate le questioni preliminari sollevate dal in CP_3
relazione alla nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e al mancato invito a partecipare al procedimento di mediazione, ha qualificato l'installazione della canna fumaria come una innovazione ex art. 1120 c.c., ritenendo soddisfatte le condizioni a cui, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, essa è da considerarsi legittima, posto che, sulla scorta delle conclusioni del CTU non ne sono derivate alterazioni alla destinazione d'uso della cosa comune, pregiudizi al pari uso degli altri condomini e compromissioni del decoro architettonico.
In secondo luogo, il Tribunale ha escluso una diretta riconducibilità causale delle lamentate infiltrazioni all'installazione della canna fumaria, rilevando che dall'indagine peritale è emersa l'assenza di infiltrazioni attuali e tracce di precedenti fenomeni infiltrativi, di cui non è stata ritenuta provata la derivazione dall'aggancio della canna fumaria alla ringhiera del terrazzo attoreo.
1.6 Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.09.2020,
e hanno interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1 Parte_2
1.7 Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'errore in cui è incorso il primo giudice nel non qualificare l'avvenuta installazione della canna fumaria alla stregua di una servitù insistente sulla loro proprietà esclusiva;
protestano che il giudice a quo è caduto in una evidente contraddizione nell'escludere l'esistenza di un “peso” sulla proprietà dei comparenti, pur prendendo atto del fatto che la canna fumaria, come evincibile dalle foto
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda allegate alla CTU, è ancorata alla ringhiera del terrazzo di copertura in loro titolarità esclusiva e che tale aggancio ne limita il pieno godimento.
1.8 Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che l'apposizione della canna fumaria compromette l'aspetto architettonico dello stabile condominiale;
in particolare, rimarcano che la canna fumaria, benché risulti installata su una facciata secondaria, è pienamente visibile in quanto affacciata su giardini pubblici, prolungandosi per undici metri lungo tutta la parete del fabbricato;
inoltre, la superficie traslucida riflette i raggi solari, con ciò pregiudicando l'armonico inserimento nel contesto paesaggistico dei luoghi, come constatato dallo stesso CTU.
1.9 Con il terzo motivo gli appellanti criticano la conclusione cui è pervenuto il primo giudice sull'esclusione di una diretta riconducibilità causale delle precedenti infiltrazioni all'installazione della canna fumaria;
adducono che l'incidenza causale nella genesi delle infiltrazioni è logicamente avvalorata dal rilievo che analoghi fenomeni non si siano verificati sui quadranti opposti del terrazzo, dove ugualmente insistono i lampioncini, che il CTU ha ritenuto, insieme ad altri fattori, concausa delle infiltrazioni medesime;
insistono, infine, nella rinnovazione delle operazioni peritali.
1.10 Con comparsa depositata il 5.1.2021 si è costituito chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
1.11 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.1.2021 si sono, altresì, costituiti e , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado.
1.12 A seguito di una prima riserva della causa in decisione l'intestata Corte, con ordinanza del 4.10.2024, ha rimesso la causa in istruttoria al fine di verificare se l'evento risultante dagli atti della morte dell'avvocato , unico procuratore costituito Persona_1
per , fosse intervenuta entro il termine di scadenza degli scritti Controparte_2 conclusionali ex art. 190 c.p.c., che segna il momento ultimo di rilevanza dell'evento medesimo a fini interruttivi.
1.13 Documentato, quindi, dalle parti che il decesso era intervenuto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Collegio, con ordinanza del 29.1.2025, ha dichiarato l'interruzione del giudizio
1.14 Con ricorso depositato in data 7.2.2025 e notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione, alle controparti in data 13.03.2025, e Parte_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda hanno riassunto il giudizio, all'esito del quale si è nuovamente Parte_2 costituito, con comparsa depositata il 19.03.2025, mentre è rimasto Controparte_3 contumace , ritualmente citato e non comparso. Controparte_2
1.15 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 14.05.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non comparso a Controparte_2
seguito della riassunzione del giudizio
2.1 L'appello è stato tempestivamente proposto, posto che il relativo atto di citazione risulta notificato a e a nonché a presso Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
i rispettivi procuratori costituiti ex art. 170 c.p.c. in data 10.09.2020, entro il termine breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza eseguita il 23.07.2020, applicata la sospensione feriale dei termini processuali.
2.2 L'appello è, altresì, ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, gli appellanti hanno chiaramente indicato le parti della sentenza che si intendono censurare e le ragioni per le quali viene confutata la motivazione del primo giudice.
2.3 Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto nella conclusione subordinata rassegnata con il presente gravame.
Il primo giudice ha, infatti, trascurato di considerare che, come accertato dai rilievi eseguiti dal CTU, la canna fumaria è agganciata alla ringhiera del terrazzo dell'appartamento di proprietà esclusiva di e (c.f.r. rilievi fotografici a p. 10 della CTU, Parte_1 Parte_2
che mostra cerchiati in rosso i giunti in acciaio).
La ringhiera è una parte di proprietà esclusiva dell'immobile, sia pure ricadente, come nella specie, in uno stabile condominiale, trattandosi di elemento strutturale avulso dalla funzione di copertura e destinato, piuttosto, alla sicurezza del calpestio del terrazzo, di cui funge da parapetto (Cass. 2726/2002; Cass. 16583/2012)
Conseguentemente, il richiamo compiuto dal primo giudice ai principi giurisprudenziali in materia di limiti entro cui sono consentite le innovazioni su parti “comuni” dell'edificio non
è pertinente, in quanto tali principi attengono al caso in cui la canna fumaria sia apposta in aderenza al muro perimetrale e non sia invece agganciato a parti di proprietà esclusiva, quali, nel caso di specie, la ringhiera del terrazzo.
In definitiva, la legittimità dell'installazione della canna fumaria in oggetto non può essere
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda valutata in base alle norme di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c., in quanto essa non va qualificata come modalità di uso di cosa comune, bensì quale utilizzazione di una parte di proprietà esclusiva, che postula, indefettibilmente, un titolo giustificativo a suo fondamento.
Lo stabile aggancio del manufatto alla ringhiera mediante giunti in acciaio, emerso dall'indagine peritale, integra, invero, un “peso” sul bene di proprietà aliena corrispondente al contenuto di una servitù, nella specie illegittima poiché mantenuto senza il consenso dei proprietari dell'immobile “servente” e in assenza di alcun titolo giustificativo, della cui prova erano onerati gli odierni appellati.
La domanda avanzata in primo grado dai per la rimozione della Controparte_4 canna fumaria sul presupposto della sua incidenza su un bene di esclusiva proprietà va, infatti, qualificata come actio negatoria servitutis, in quanto volta a chiedere l'accertamento dell'inesistenza di una servitù gravante sul proprio bene.
Dalla natura reale dell'azione discende, allora, innanzitutto il radicamento della legittimazione passiva in capo ai , quali proprietari dell'immobile “servito” alla data CP_2
dell'introduzione del giudizio, rimanendo indifferente che l'autore materiale dell'installazione sia stato il loro dante causa;
sul piano probatorio spetta(va), poi, ai convenuti dimostrare l'esistenza di un titolo costitutivo della accertata servitù (vedi Cass.
Civ. 1905/2023), di cui essi non hanno, invece, fornito prova, non essendo tale l'accordo di natura strettamente personale che gli odierni appellanti hanno dedotto essere intercorso con
Controparte_3
In conclusione, va affermata l'illegittimità del peso imposto, sebbene la tutela reintegratoria richiesta dagli attori di primo grado non postuli, almeno per la domanda in esame, il rimedio della assoluta rimozione della canna fumaria, bensì soltanto del suo ancoraggio alla ringhiera di loro esclusiva proprietà, identificato come il contenuto della servitù illegittimamente costituita a carico dell'immobile alieno.
2.4 E' parzialmente fondato, nei termini che di seguito si espongono, il secondo motivo, alla cui disamina gli appellanti conservano interesse nella prospettiva della propugnata necessità di rimuovere in toto la canna fumaria al fine di reintegrare il decoro architettonico dello stabile asseritamente leso.
La doglianza implica la disamina della questione, stavolta pertinente, dei limiti di utilizzo delle parti comuni dell'edificio.
Il decoro architettonico di un fabbricato rappresenta, infatti, un bene comune, alla cui tutela
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
è legittimato (anche) il singolo condomino in virtù del principio della c.d. "rappresentanza reciproca" e/o "legittimazione sostitutiva" (Cass. Civ. 29251/2024), della cui sussistenza nella specie non si dubita, come peraltro già pacificamente ritenuto in primo grado, rivestendo gli attori, nella qualità di proprietari di una porzione di piano solitaria insistente in un fabbricato, anche la qualifica di “condomini”.
Ebbene, secondo l'interpretazione consolidata della Suprema Corte l'utilizzazione con impianti destinati a servizio esclusivo di un'unità immobiliare di proprietà individuale di parti comuni dell'edificio condominiale (nella specie: installazione di una canna fumaria) esige il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 c.c. tra le quali figura la condizione che l'opera non arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso.
Anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 c.c., si applica invero, per identità di "ratio", il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 cit. codice (ex multis Cass. Sez. 2,
13/11/2020, n. 25790). In particolare la lesione di detto bene si verifica quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio, dal degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero dalla maggiore o minore visibilità della facciata interessata dalla modificazione (Cass. Civ. 16518/2023)
Nel caso di specie il CTU ha evidenziato che “la superficie traslucida della lamiera metallica, riflettente i raggi solari, contrasta con l'aspetto paesaggistico del luogo cointeressando negativamente il fabbricato ove è ubicata” (cfr. p. 17 CTU).
Come, allora, fondatamente denunziato dagli appellanti, il primo giudice non ha tenuto conto del profilo rimarcato dall'ausiliario d'ufficio, peraltro anche autonomamente apprezzabile sulla scorta dei rilievi fotografici allegati alla relazione peritale, da cui si coglie il sensibile impatto generato sulla complessiva linea della facciata dal manufatto reso particolarmente visibile dalla superficie traslucida del materiale di cui è ricoperto.
E, tuttavia, anche in tal caso il rimedio idoneo alla reintegrazione del bene comune leso non
è quello invocato dagli appellanti della totale eliminazione del manufatto, bensì l'adozione dell'accorgimento tecnico di una riverniciatura della canna fumaria in un colore cromaticamente in linea con quello del muro in cui si inserisce, condivisibilmente indicato
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dal CTU come sufficiente a ristabilire l'aspetto armonico della facciata, nel contemperamento con l'esigenza dei singoli di ritrarre l'utilità dal manufatto a servizio dell'immobile di loro proprietà esclusiva.
2.5 In conclusione, e devono essere condannati, in Controparte_1 Controparte_2 parziale accoglimento del primo motivo, a rimuovere l'ancoraggio della canna fumaria dalla ringhiera del terrazzo degli appellanti ed a collegare la stessa al solo muro di fabbrica mediante giunti elastici e, comunque, adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare ripercussioni sulle strutture comuni nonché, in parziale accoglimento del secondo motivo, alla riverniciatura della canna fumaria nella colorazione adeguata all'aspetto cromatico del muro del fabbricato.
2.6 Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
Indagando sui fenomeni infiltrativi denunziati, il CTU, pur avendo escluso la loro attualità al momento dei sopralluoghi eseguiti, ha rinvenuto tracce di precedenti infiltrazioni, di cui ha individuato sei concause di pari incidenza e, segnatamente, l'oscillazione dei lampioncini ancorati alla ringhiera;
la propagazione alla ringhiera delle oscillazioni subite dalla canna fumaria ad essa agganciata per effetto dell'esposizione alla pressione eolica;
la coazione indotta dalle escursioni termiche;
la foderazione in mattoni di laterizio della canna fumaria di proprietà degli stessi odierni appellanti;
l'esigua sezione della caditoia ove confluiscono le acque pluviali;
i due lampioncini staffati al muretto di recinzione (cfr. p. 24
CTU).
Il CTU ha evinto i suddetti fattori di criticità dalla diretta ispezione dei luoghi e dalla documentazione prodotta, accertando che essi avevano generato infiltrazioni prima dei lavori di sostituzione dei manti impermeabili eseguiti dagli odierni appellanti nell'anno
2006 e che ancora ricollegabili a quei fenomeni sono le “alonature” rinvenute alla data del sopralluogo tecnico;
ha soggiunto che per l'eliminazione di dette tracce sono necessari interventi di riattintatura dell'ambiente interessato (soggiorno composto da due locali intercomunicanti), stimandone il complessivo costo in € 1.800,00 oltre IVA, quantificato moltiplicando il prezzo unitario della lavorazione di €/mq 20,00 per la superficie di mq 90 da attintare.
Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che, sia pure in via concorrente con altri fattori,
l'ancoraggio della canna fumaria alla ringhiera abbia inciso nella genesi dei fenomeni infiltrativi, di cui l'unità immobiliare degli appellanti è stata certamente interessata sia pure
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda in epoca pregressa e di cui residuano tracce eliminabili con l'intervento quantificato come sopra.
Sebbene, poi, in parte qua l'azione sia di natura personale, va ravvisata in capo agli appellati , nei cui soli confronti essa è stata diretta, un illecito di tipo omissivo, per CP_2 non aver rimosso, una volta divenuti proprietari dell'immobile “servito” dalla canna fumaria, l'ancoraggio del manufatto alla ringhiera aliena, identificato quale causa concorrente dei danni residuati alle originarie manifestazioni infiltrative (alonature), e ciò nonostante ne fosse stata loro intimata la rimozione con lettera di costituzione in mora del
4.10.2013
In accoglimento parziale della domanda risarcitoria reiterata con l'impugnazione, gli appellati e devono essere, pertanto, condannati al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento di siffatti danni al netto dei fattori causali estranei all'ancoraggio alla ringhiera della canna fumaria e, dunque, nella misura di 1/6, tenuto conto dell'incidenza proporzionale dell'elemento imputabile agli appellati (uno) rispetto a quelli complessivamente individuati (sei), tutti di pari efficacia. Tali danni ammontano, dunque, ad € 300,00 (1/6 di € 1.800,00), oltre IVA.
Trattandosi di debito di valore, siffatto importo va rivalutato all'attualità a decorrere dalla data cui risale la stima peritale (7.6.2018), e ad esso vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante computati in applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite del 1995, secondo cui tali interessi sono destinati a “compensare …il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità” .
Il fondamento del calcolo dei suddetti interessi non può essere quello della somma rivalutata al momento della liquidazione del danno, in quanto occorre scongiurare il pericolo di una ingiustificata “overcompensation” a beneficio del creditore. La base del computo è costituita, dunque, dalla somma devalutata alla data della prima costituzione in mora (cui va fatta risalire l'omissione addebitabile agli acquirenti) e via via rivalutata, a decorrere da tale data, alla scadenza di ogni anno, secondo gli indici ISTAT.
I danni all'attualità ammontano così ad € 400,00 oltre IVA.
Sulla somma finale liquidata, che assume la natura di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali ex art: 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
2.7 Alcuna pronuncia deve, invece, seguire nei rapporti tra gli appellati (convenuti CP_2 principali di primo grado) e (terzo chiamato di primo grado), non avendo i Controparte_3 primi reiterato, condizionatamente all'accoglimento dell'appello, la domanda di “manleva” formulata con la chiamata in causa.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, le spese del doppio grado nei rapporti tra le parti principali si compensano nella misura di 1/3, essendo stata disattesa la conclusione degli appellanti sulla totale rimozione della canna fumaria in relazione sia alla negatoria servitutis sia alla lesione del decoro architettonico, in cui essi hanno insistito per tutto il primo grado di giudizio anche all'esito della CTU che aveva indicato rimedi alternativi;
inoltre, la domanda risarcitoria è stata accolta soltanto parzialmente, non essendosi rivelato l'aggancio della canna fumaria alla ringhiera causa esclusiva delle infiltrazioni.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle
- 11 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Per le medesime ragioni sopra esposte le spese di CTU residuano definitivamente per 1/3 a carico degli appellanti, cedendo per i restanti 2/3 a carico degli appellati . CP_2
3.1 Le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra gli appellati sono compensate, essendone stata assorbita la disamina in primo grado dal rigetto della domanda principale e nel presente grado dalla mancata riproposizione della domanda di manleva.
3.2 Si compensano, altresì, le spese nei rapporti tra gli appellanti e cui Controparte_3
l'appello è stato notificato per ragioni di litisconsorzio processuale in assenza di domande dirette tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 4843/2020, pubblicata il 09.07.2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma della statuizione di primo grado:
a) accertata l'illegittima servitù gravante sulla proprietà di e Parte_1 Parte_2
nonché la lesione del decoro architettonico dell'edificio, condanna
[...] Controparte_1
e a rimuovere l'ancoraggio della canna fumaria dalla ringhiera del Controparte_2 terrazzo degli appellanti ed a collegare la stessa al solo muro di fabbrica mediante giunti elastici e comunque adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare ripercussioni sulle strutture comuni nonché a riverniciare la canna fumaria in una colorazione adeguata all'aspetto cromatico del muro del fabbricato;
b) condanna e , in solido tra loro, al pagamento, a titolo Controparte_1 Controparte_2 risarcitorio, in favore di e , in solido tra loro, della Parte_1 Parte_2
somma di € 400,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3)compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado e condanna CP_1
e , in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1
e , in solido tra loro, dei restanti 2/3, che, in tale ridotta misura,
[...] Parte_2
liquida, per il primo grado, in € 176,00 per spese ed € 3.300,00 per compensi professionali
- 12 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda nonché, per il presente grado, in € 255,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. dichiaratosene Parte_3
antistatario;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico degli appellanti nella misura di 1/3 e di e , in solido tra loro per i restanti 2/3; Controparte_1 Controparte_2
5) compensa le spese nei rapporti tra gli appellati nonché nei rapporti tra gli appellanti e
Controparte_3
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Piergiacomo
Mastellone
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