Articolo 71 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 70Articolo 72
Versione
25 agosto 1988
Art. 71. 1. Quando nelle leggi vigenti e' prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell' articolo 254 del codice di procedura penale .
2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali e' previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale , nonche' a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa. 3. Quando nelle leggi vigenti e' menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 25 agosto 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente