Art. 71. 1. Quando nelle leggi vigenti e' prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell' articolo 254 del codice di procedura penale .
2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali e' previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale , nonche' a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa. 3. Quando nelle leggi vigenti e' menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale .
2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali e' previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale , nonche' a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa. 3. Quando nelle leggi vigenti e' menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale .