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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7136/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. FINOTTO ELISA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SARTOR VALENTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/03/2015 da e , trascritto al n. 2, Parte 1, Serie -, Anno Parte_1 Parte_2
2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PONTE DI PIAVE alle seguenti condizioni:
1. Affida in via condivisa i figli minori e , con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre, nell'abitazione di via Grasseghella n. 10 lett. B – 31047 Ponte di Piave
(TV);
2. Il padre dovrà informarsi sull'educazione dei figli, sulle condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza. Le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno concordate preventivamente tra i genitori;
2 3. Si dà atto che i genitori concordano i seguenti turni di responsabilità:
Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Sett. mamma mamma papà mamma papà papà papà
Sett. mamma papà mamma papà mamma mamma mamma
Il padre, alla fine dei week end di sua pertinenza, riaccompagnerà i figli dalla madre il lunedì mattina prima dell'arrivo del pulmino scolastico. Qualora lo stesso ne abbia necessità, chiederà alla madre con preavviso di almeno 10 giorni e compatibilmente con la disponibilità della stessa, di riaccompagnare i figli la domenica sera, anziché il lunedì
mattina;
sette giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al
07.01, cercando di rispettare anche le usanze familiari sin d'ora avute;
tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
quindi giorni durante le vacanze estive per entrambi i genitori, anche non consecutivi, nei periodi che saranno definiti tra gli stessi entro il 30 giugno di ogni anno;
i ponti e le festività infrasettimanali saranno suddivisi in modo alternato;
in ogni altra occasione, concordata tra i genitori, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e;
Per_1 Per_2
4. Il sig. verserà mensilmente a titolo di assegno di mantenimento per i Parte_2
figli e la somma di €. 600,00 (€. 300,00 per ciascuna figlia). L'importo del Per_1 Per_2
contributo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, verrà
corrisposto a mezzo bonifico bancario – ridpreautorizzato, da effettuarsi entro il giorno 15
di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra ; Parte_1
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come previste e disciplinate dal
Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso questo Tribunale,
saranno concordate in anticipo tra i genitori, e saranno ripartite tra gli stessi nella misura
3 del 50 % ciascuno sulla base della relativa documentazione e, alla fine di ogni mese,
dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate secondo le percentuali sopra esposte.
6. Si dà atto che l'Assegno unico ed universale per i figli nella misura di €. 467,00 (€.
233,50 per ciascun figlio) continuerà ad essere percepito nella sua totalità dalla sig.ra
. Parte_1
7. Si dà atto che i signori e si danno il reciproco assenso alla richiesta di Pt_1 Pt_2
rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio a loro intestati e ai figli minori Per_1
e ; Per_2
8. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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