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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in piazza PA Pt_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione “Credito Problematico”, dott.ssa rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, Parte_2 dall'avv. Carmine Liguori, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via M. Cervantes, n. 55/5; appellante
E
“ , con sede legale in Montecorvino Pugliano, alla via Controparte_1
V. Bellini, n. 41/C, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carlo Annunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Manzo, n. 38; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3052/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE DI ACCERTAMENTO E RISARCIMENTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Salerno n 3052/2023, pubblicata il
04/07/2023, pronunciata … nel procedimento RG n. 6754/2017, e per l'effetto così pronunciare: I) accertare e dichiarare che tra le parti e CP_2 Controparte_1
è intercorso valido ed efficace contratto di conto corrente n. 3128240, e per l'effetto, in accoglimento della eccezione di prescrizione come già sollevata in primo grado e riproposta in appello, II) accertare e dichiarare il saldo del conto corrente n. 3128240 in €
50.596,68 a debito di parte correntista . III) Condannare la Controparte_1
appellata alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame;
- in via subordinata, nel merito, confermare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla
[...]
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- in via PA
ulteriormente gradata, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, assorbite dalla decisione adottata dal Tribunale di Salerno con la sentenza oggetto del presente gravame, ….; - condannare l'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio di appello, oltre al rimborso forfetario del 15%, cassa nazionale avvocati ed iva, in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3052/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ nei confronti della CP_1 PA
con atto di citazione notificato il 14 luglio 2017, così provvedeva: 1) accoglieva in
[...]
parte la domanda e, per l'effetto, dichiarava la nullità del contratto di conto corrente n.
3128240 del 30 agosto 2000 per difetto della forma scritta e ne rideterminava il saldo da euro 58.666,26 a credito della ad euro 49.038,71 PA
a credito della;
2) rigettava la domanda relativamente ai capi con il quali la CP_1
aveva chiesto la condanna della al CP_1 PA
risarcimento dei danni da ingiustificato recesso dalle aperture di credito e da illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; 3) compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, condannando la PA
alla refusione della restante quota della metà; 4) poneva definitivamente le
[...] spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la PA
con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2023, formulando i seguenti motivi di
[...]
gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 117 d.lgs. n. 385/1993 e 2697 cod. civ., avendo ritenuto che il contratto di conto corrente n. 3128240 del 30 agosto 2000, firmato soltanto dalla “Sint s.p.a.”, era nullo per mancata consegna di una sua copia alla società attrice, sebbene quest'ultima non avesse in alcun modo dedotto tale circostanza, ma avesse eccepito di non aver mai validamente stipulato per iscritto il documento negoziale;
2) il giudice di prime cure aveva rigettato l'eccezione sollevata dall'istituto bancario in ordine alla prescrizione del diritto della di ripetere somme versate CP_1 per addebiti illegittimi sull'erroneo presupposto che la società attrice avesse dimostrato la stipulazione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito che rendeva ripristinatorie e non solutorie le rimesse eseguite nel corso del rapporto di conto corrente.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 maggio 2024, la
[...]
CP_
contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado, e riproponendo, in ogni caso, ex art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni ritenute assorbite dal Tribunale di Salerno.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 29 gennaio 2025/7 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale la PA
lamenta la violazione degli artt. 117 d.lgs. n. 385/1993 e 2697 cod. civ., occorre
[...] rilevare che la , con la domanda introduttiva del giudizio, dopo aver dedotto CP_1 che “il contratto di conto corrente n. 3128240 intercorso tra le parti non è mai stato validamente stipulato per iscritto. L'elemento costitutivo del contratto è esclusivamente la forma scritta ad substantiam, in quanto ai fini della prova costituisce l'estrinsecazione diretta della volontà delle parti circa la conclusione e regolamentazione di un determinato rapporto. L'art. 117 D.Lgs. n. 385/93, infatti, stabilisce al primo comma che 'i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti'. Il 3° comma statuisce che: 'nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo'” e rimarcato che, soltanto dopo la formulazione dell'istanza di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, le era stata “consegnata una copia non sottoscritta del contratto di conto
3 corrente ed una copia del documento delle condizioni economiche … che presenta evidenti sovrapposizioni di scritte con nominativi di aziende che non avevano (e mai hanno avuto) alcuna pertinenza con l'attrice tali da renderlo del tutto illeggibile …”, eccepiva che “risulta provato per tabulas che la non ha mai consegnato, in Pt_1 violazione dell'art. 117 T.U.B. il documento contrattuale alla correntista …”, in tal modo allegando expressis verbis il fatto costitutivo della nullità negoziale correttamente dichiarata dal Tribunale di Salerno e posta a fondamento della ricostruzione del saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario n. 3128240 del 30 agosto 2000.
Ed infatti, in tema di contratti bancari, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la mancata sottoscrizione del documento negoziale da parte dell'istituto di credito non ne determina, ex se, la nullità per difetto della forma scritta, ai sensi dell'art. 117, comma
3, d.lgs. n. 385/1993, trattandosi di un requisito che deve essere interpretato non in senso morfologico, ma funzionale, con riferimento, cioè, alla finalità di tutela del cliente effettivamente perseguita dalla norma.
Ne consegue che è sufficiente, per il suo valido perfezionamento, che il contratto sia stato redatto per iscritto, ne sia stata consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso dell'istituto di credito desumersi per facta concludentia, come avviene nel caso in cui la banca produca in giudizio il documento negoziale (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 4 giugno 2018, n. 14243; Cass. ord. 6 giugno 2018, n. 14646; Cass. ord. 18 giugno 2018, n. 16070; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n. 28500).
Pertanto, se, da un lato, nella prospettiva di un neoformalismo negoziale, teleologicamente preordinato a valorizzare e a preservare il profilo funzionale del contratto, la sottoscrizione da parte dell'istituto di credito non assurge più ad elemento essenziale per il suo perfezionamento, dall'altro, tuttavia, la mancanza di tale requisito deve necessariamente essere surrogata dall'assolvimento, ad opera dell'intermediario bancario, di quello specifico obbligo che l'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993 individua nella consegna al cliente di una copia del documento negoziale, potendo soltanto il prescritto adempimento renderlo immune dalla sanzione della nullità.
Come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, il contratto di conto corrente ordinario n. 3128240 del 30 agosto 2000, sottoscritto soltanto dal legale rappresentante della , non reca in calce alcuna attestazione, da parte del cliente, in ordine CP_1 all'avvenuta ricezione di un suo esemplare, sicché, non avendone la PA
comprovato la consegna, non trova applicazione il richiamato indirizzo
[...]
giurisprudenziale, il cui fondamento risiede nella possibilità di ritenere sanata la mancanza
4 della firma da parte dell'intermediario bancario proprio con il rilascio di una copia dell'atto negoziale che assicuri all'utente la piena cognizione dei suoi contenuti, giuridici ed economici, e, dunque, soddisfi l'esigenza di tutela perseguita dal legislatore.
Né la , al fine di sostenere che, in caso di mancata PA sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito, l'omessa consegna al cliente di un suo esemplare non ne comporterebbe comunque la nullità, può utilmente invocare, con la comparsa conclusionale, il ben diverso principio sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024.
Ed invero, tale principio, secondo cui il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dagli art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e 23 d.lgs. n. 58/1998, attiene alla veste esteriore e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento concluso in tale forma, che, ove omessa, non produce alcuna nullità negoziale, trova applicazione quando il contratto è stato regolarmente sottoscritto da entrambe le parti e, dunque, risulta immune da vizi invalidanti.
Di contro, quando il contratto, come nella fattispecie de qua agitur, è privo della sottoscrizione dell'istituto di credito, la consegna al cliente di un suo esemplare ha la funzione di compensare tale carenza e, di conseguenza, assurge a presupposto idoneo a precluderne la nullità per vizio di forma, sicché non può difettare ai fini della sua validità.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la
[...]
assume che il Tribunale di Salerno ha rigettato l'eccezione di PA prescrizione del diritto della di ripetere somme versate per addebiti illegittimi CP_1 sull'erroneo presupposto che tale società avesse dimostrato la stipulazione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito.
Al riguardo, è opportuno premettere che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario per contrastare l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate nel corso del rapporto di conto corrente, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita agli atti del processo, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, giacché la deduzione dell'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato dalla concessione di un affidamento costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto
(cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20455;
Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 7030).
5 Peraltro, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, della conclusione di un contratto di apertura di credito può essere fornita anche mediante presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., quando tale rapporto giuridico sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 o quando, pur operando, per il periodo successivo, il regime della nullità del negozio per vizio di forma, il correntista non la eccepisca a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. ord. 14 dicembre
2023, n. 34997; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9712).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il Tribunale di Salerno abbia correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
per paralizzare l'avversa domanda, giacché l'intervenuta PA
conclusione con la sin dall'anno 2000, ancorché non in forma scritta, di un CP_1
contratto di apertura di credito che rendeva ripristinatorie le rimesse eseguite dalla società sul conto corrente n. 3128240 è stata confermata dalle risultanze istruttorie e, in primo luogo, da quelle della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario incaricato puntualmente evidenziato, sulla base dell'esame degli estratti analitici e scalari, che l'istituto bancario aveva applicato “ai numeri debitori due diversi tassi: uno per gli utilizzi entro l'importo di lire 100.000.000 (poi € 51.645,69), un altro per gli utilizzi oltre tale importo” nonché “trimestralmente la commissione di massimo scoperto distinguendo una base di calcolo 'entro' e un base di calcolo 'oltre'”, per trarne la logica conclusione che
“ciò fa presumere che il conto de quo fosse assistito da un affidamento di fatto originariamente di lire 100.000.000 poi divenute euro 51.645,69”.
Ulteriore riscontro documentale della concessione alla , da parte della CP_1 [...]
, di un affidamento di fatto è costituito dalla visura della PA
“Centrale Rischi” della Banca d'Italia, dalla quale emerge l'esistenza, dal novembre 2000
e fino alla chiusura del rapporto di conto corrente n. 3128240, avvenuta il 21 marzo 2016, di un'apertura di credito (rischi a revoca) con la specificazione periodica dell'
“accordato”, costantemente pari ad euro 51.646,00, e dell' “utilizzato”.
La circostanza che il rapporto di conto corrente n. 3128240 fosse affidato sin dal momento della sua apertura, avvenuta il 30 agosto 2000, veniva, inoltre, espressamente riconosciuta dalla , che, mediante lettera raccomandata a.r. PA
del 29 giugno 2016, nel richiamare le precedenti comunicazioni indirizzate alla
[...]
CP_
, ribadiva di essere “receduta, con effetto immediato, dall'apertura di credito che a suo tempo era stata concessa, utilizzata e regolata nel conto corrente n. 31282 acceso presso la Filiale di Salerno”.
6 Pertanto, l'applicazione di due tassi debitori a seconda dell'entità del credito utilizzato,
l'addebito della commissione di massimo scoperto in misura variabile in ragione dell'osservanza o del superamento del limite della provvista disponibile e la segnalazione dell'apertura di credito di euro 51.646,00 alla “Centrale Rischi” della Banca d'Italia dal mese di novembre 2000, costituiscono, anche a prescindere dall'inequivoco riconoscimento della sua concessione da parte della PA
, indici sintomatici gravi, precisi e concordanti dell'affidamento di fatto di cui la
[...]
si avvaleva sul conto corrente n. 3128240 e, dunque, della natura meramente CP_1
ripristinatoria dei versamenti ivi eseguiti, non essendo emersa l'effettuazione di rimesse solutorie extrafido non ripetibili per intervenuta prescrizione.
Del resto, nel formulare il motivo di gravame in esame, la PA
si è limitata a contestare l'esistenza dell'apertura di credito di euro 51.646,00,
[...] ma non ha neanche dedotto, né, tanto meno, dimostrato, che la aveva eseguito CP_1
rimesse di natura solutoria prima del decennio antecedente alla notifica della domanda introduttiva del giudizio e nei periodi nei quali il saldo passivo del conto corrente n.
3128240 aveva travalicato il limite dell'affidamento, in tal modo non infirmando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto della società di agire per la ripetizione dell'indebito.
In sostanza, la , nell'articolare il secondo motivo PA di appello, non ha allegato e comprovato che la era incorsa in un'esposizione CP_1 debitoria superiore all'affidamento di euro 51.646,00 in un momento temporale anteriore ai dieci anni prima della domanda giudiziale interruttiva della prescrizione ed aveva eseguito in quel periodo versamenti solutori per rientrare nei limiti dell'accordata apertura di credito, con la conseguenza che non risultano configurabili pagamenti irripetibili per il decorso del termine stabilito dall'art. 2946 cod. civ..
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla PA
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare
[...]
relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità del credito riconosciuto dal Tribunale di Salerno alla , ed in CP_1 rapporto all'attività difensiva espletata da tale società, in complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con
7 refusione in favore dell'avv. Carlo Annunziata, quale procuratore distrattario dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 3052/2023 del PA
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore PA dell'avv. Carlo Annunziata, quale procuratore distrattario della , ex art. 93, CP_1
comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della PA
.
[...]
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in piazza PA Pt_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione “Credito Problematico”, dott.ssa rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, Parte_2 dall'avv. Carmine Liguori, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via M. Cervantes, n. 55/5; appellante
E
“ , con sede legale in Montecorvino Pugliano, alla via Controparte_1
V. Bellini, n. 41/C, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carlo Annunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Manzo, n. 38; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3052/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE DI ACCERTAMENTO E RISARCIMENTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Salerno n 3052/2023, pubblicata il
04/07/2023, pronunciata … nel procedimento RG n. 6754/2017, e per l'effetto così pronunciare: I) accertare e dichiarare che tra le parti e CP_2 Controparte_1
è intercorso valido ed efficace contratto di conto corrente n. 3128240, e per l'effetto, in accoglimento della eccezione di prescrizione come già sollevata in primo grado e riproposta in appello, II) accertare e dichiarare il saldo del conto corrente n. 3128240 in €
50.596,68 a debito di parte correntista . III) Condannare la Controparte_1
appellata alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame;
- in via subordinata, nel merito, confermare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla
[...]
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- in via PA
ulteriormente gradata, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, assorbite dalla decisione adottata dal Tribunale di Salerno con la sentenza oggetto del presente gravame, ….; - condannare l'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio di appello, oltre al rimborso forfetario del 15%, cassa nazionale avvocati ed iva, in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3052/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ nei confronti della CP_1 PA
con atto di citazione notificato il 14 luglio 2017, così provvedeva: 1) accoglieva in
[...]
parte la domanda e, per l'effetto, dichiarava la nullità del contratto di conto corrente n.
3128240 del 30 agosto 2000 per difetto della forma scritta e ne rideterminava il saldo da euro 58.666,26 a credito della ad euro 49.038,71 PA
a credito della;
2) rigettava la domanda relativamente ai capi con il quali la CP_1
aveva chiesto la condanna della al CP_1 PA
risarcimento dei danni da ingiustificato recesso dalle aperture di credito e da illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; 3) compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, condannando la PA
alla refusione della restante quota della metà; 4) poneva definitivamente le
[...] spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la PA
con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2023, formulando i seguenti motivi di
[...]
gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 117 d.lgs. n. 385/1993 e 2697 cod. civ., avendo ritenuto che il contratto di conto corrente n. 3128240 del 30 agosto 2000, firmato soltanto dalla “Sint s.p.a.”, era nullo per mancata consegna di una sua copia alla società attrice, sebbene quest'ultima non avesse in alcun modo dedotto tale circostanza, ma avesse eccepito di non aver mai validamente stipulato per iscritto il documento negoziale;
2) il giudice di prime cure aveva rigettato l'eccezione sollevata dall'istituto bancario in ordine alla prescrizione del diritto della di ripetere somme versate CP_1 per addebiti illegittimi sull'erroneo presupposto che la società attrice avesse dimostrato la stipulazione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito che rendeva ripristinatorie e non solutorie le rimesse eseguite nel corso del rapporto di conto corrente.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 maggio 2024, la
[...]
CP_
contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado, e riproponendo, in ogni caso, ex art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni ritenute assorbite dal Tribunale di Salerno.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 29 gennaio 2025/7 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale la PA
lamenta la violazione degli artt. 117 d.lgs. n. 385/1993 e 2697 cod. civ., occorre
[...] rilevare che la , con la domanda introduttiva del giudizio, dopo aver dedotto CP_1 che “il contratto di conto corrente n. 3128240 intercorso tra le parti non è mai stato validamente stipulato per iscritto. L'elemento costitutivo del contratto è esclusivamente la forma scritta ad substantiam, in quanto ai fini della prova costituisce l'estrinsecazione diretta della volontà delle parti circa la conclusione e regolamentazione di un determinato rapporto. L'art. 117 D.Lgs. n. 385/93, infatti, stabilisce al primo comma che 'i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti'. Il 3° comma statuisce che: 'nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo'” e rimarcato che, soltanto dopo la formulazione dell'istanza di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, le era stata “consegnata una copia non sottoscritta del contratto di conto
3 corrente ed una copia del documento delle condizioni economiche … che presenta evidenti sovrapposizioni di scritte con nominativi di aziende che non avevano (e mai hanno avuto) alcuna pertinenza con l'attrice tali da renderlo del tutto illeggibile …”, eccepiva che “risulta provato per tabulas che la non ha mai consegnato, in Pt_1 violazione dell'art. 117 T.U.B. il documento contrattuale alla correntista …”, in tal modo allegando expressis verbis il fatto costitutivo della nullità negoziale correttamente dichiarata dal Tribunale di Salerno e posta a fondamento della ricostruzione del saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario n. 3128240 del 30 agosto 2000.
Ed infatti, in tema di contratti bancari, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la mancata sottoscrizione del documento negoziale da parte dell'istituto di credito non ne determina, ex se, la nullità per difetto della forma scritta, ai sensi dell'art. 117, comma
3, d.lgs. n. 385/1993, trattandosi di un requisito che deve essere interpretato non in senso morfologico, ma funzionale, con riferimento, cioè, alla finalità di tutela del cliente effettivamente perseguita dalla norma.
Ne consegue che è sufficiente, per il suo valido perfezionamento, che il contratto sia stato redatto per iscritto, ne sia stata consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso dell'istituto di credito desumersi per facta concludentia, come avviene nel caso in cui la banca produca in giudizio il documento negoziale (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 4 giugno 2018, n. 14243; Cass. ord. 6 giugno 2018, n. 14646; Cass. ord. 18 giugno 2018, n. 16070; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n. 28500).
Pertanto, se, da un lato, nella prospettiva di un neoformalismo negoziale, teleologicamente preordinato a valorizzare e a preservare il profilo funzionale del contratto, la sottoscrizione da parte dell'istituto di credito non assurge più ad elemento essenziale per il suo perfezionamento, dall'altro, tuttavia, la mancanza di tale requisito deve necessariamente essere surrogata dall'assolvimento, ad opera dell'intermediario bancario, di quello specifico obbligo che l'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993 individua nella consegna al cliente di una copia del documento negoziale, potendo soltanto il prescritto adempimento renderlo immune dalla sanzione della nullità.
Come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, il contratto di conto corrente ordinario n. 3128240 del 30 agosto 2000, sottoscritto soltanto dal legale rappresentante della , non reca in calce alcuna attestazione, da parte del cliente, in ordine CP_1 all'avvenuta ricezione di un suo esemplare, sicché, non avendone la PA
comprovato la consegna, non trova applicazione il richiamato indirizzo
[...]
giurisprudenziale, il cui fondamento risiede nella possibilità di ritenere sanata la mancanza
4 della firma da parte dell'intermediario bancario proprio con il rilascio di una copia dell'atto negoziale che assicuri all'utente la piena cognizione dei suoi contenuti, giuridici ed economici, e, dunque, soddisfi l'esigenza di tutela perseguita dal legislatore.
Né la , al fine di sostenere che, in caso di mancata PA sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito, l'omessa consegna al cliente di un suo esemplare non ne comporterebbe comunque la nullità, può utilmente invocare, con la comparsa conclusionale, il ben diverso principio sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024.
Ed invero, tale principio, secondo cui il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dagli art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e 23 d.lgs. n. 58/1998, attiene alla veste esteriore e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento concluso in tale forma, che, ove omessa, non produce alcuna nullità negoziale, trova applicazione quando il contratto è stato regolarmente sottoscritto da entrambe le parti e, dunque, risulta immune da vizi invalidanti.
Di contro, quando il contratto, come nella fattispecie de qua agitur, è privo della sottoscrizione dell'istituto di credito, la consegna al cliente di un suo esemplare ha la funzione di compensare tale carenza e, di conseguenza, assurge a presupposto idoneo a precluderne la nullità per vizio di forma, sicché non può difettare ai fini della sua validità.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la
[...]
assume che il Tribunale di Salerno ha rigettato l'eccezione di PA prescrizione del diritto della di ripetere somme versate per addebiti illegittimi CP_1 sull'erroneo presupposto che tale società avesse dimostrato la stipulazione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito.
Al riguardo, è opportuno premettere che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario per contrastare l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate nel corso del rapporto di conto corrente, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita agli atti del processo, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, giacché la deduzione dell'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato dalla concessione di un affidamento costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto
(cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20455;
Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 7030).
5 Peraltro, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, della conclusione di un contratto di apertura di credito può essere fornita anche mediante presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., quando tale rapporto giuridico sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 o quando, pur operando, per il periodo successivo, il regime della nullità del negozio per vizio di forma, il correntista non la eccepisca a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. ord. 14 dicembre
2023, n. 34997; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9712).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il Tribunale di Salerno abbia correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
per paralizzare l'avversa domanda, giacché l'intervenuta PA
conclusione con la sin dall'anno 2000, ancorché non in forma scritta, di un CP_1
contratto di apertura di credito che rendeva ripristinatorie le rimesse eseguite dalla società sul conto corrente n. 3128240 è stata confermata dalle risultanze istruttorie e, in primo luogo, da quelle della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario incaricato puntualmente evidenziato, sulla base dell'esame degli estratti analitici e scalari, che l'istituto bancario aveva applicato “ai numeri debitori due diversi tassi: uno per gli utilizzi entro l'importo di lire 100.000.000 (poi € 51.645,69), un altro per gli utilizzi oltre tale importo” nonché “trimestralmente la commissione di massimo scoperto distinguendo una base di calcolo 'entro' e un base di calcolo 'oltre'”, per trarne la logica conclusione che
“ciò fa presumere che il conto de quo fosse assistito da un affidamento di fatto originariamente di lire 100.000.000 poi divenute euro 51.645,69”.
Ulteriore riscontro documentale della concessione alla , da parte della CP_1 [...]
, di un affidamento di fatto è costituito dalla visura della PA
“Centrale Rischi” della Banca d'Italia, dalla quale emerge l'esistenza, dal novembre 2000
e fino alla chiusura del rapporto di conto corrente n. 3128240, avvenuta il 21 marzo 2016, di un'apertura di credito (rischi a revoca) con la specificazione periodica dell'
“accordato”, costantemente pari ad euro 51.646,00, e dell' “utilizzato”.
La circostanza che il rapporto di conto corrente n. 3128240 fosse affidato sin dal momento della sua apertura, avvenuta il 30 agosto 2000, veniva, inoltre, espressamente riconosciuta dalla , che, mediante lettera raccomandata a.r. PA
del 29 giugno 2016, nel richiamare le precedenti comunicazioni indirizzate alla
[...]
CP_
, ribadiva di essere “receduta, con effetto immediato, dall'apertura di credito che a suo tempo era stata concessa, utilizzata e regolata nel conto corrente n. 31282 acceso presso la Filiale di Salerno”.
6 Pertanto, l'applicazione di due tassi debitori a seconda dell'entità del credito utilizzato,
l'addebito della commissione di massimo scoperto in misura variabile in ragione dell'osservanza o del superamento del limite della provvista disponibile e la segnalazione dell'apertura di credito di euro 51.646,00 alla “Centrale Rischi” della Banca d'Italia dal mese di novembre 2000, costituiscono, anche a prescindere dall'inequivoco riconoscimento della sua concessione da parte della PA
, indici sintomatici gravi, precisi e concordanti dell'affidamento di fatto di cui la
[...]
si avvaleva sul conto corrente n. 3128240 e, dunque, della natura meramente CP_1
ripristinatoria dei versamenti ivi eseguiti, non essendo emersa l'effettuazione di rimesse solutorie extrafido non ripetibili per intervenuta prescrizione.
Del resto, nel formulare il motivo di gravame in esame, la PA
si è limitata a contestare l'esistenza dell'apertura di credito di euro 51.646,00,
[...] ma non ha neanche dedotto, né, tanto meno, dimostrato, che la aveva eseguito CP_1
rimesse di natura solutoria prima del decennio antecedente alla notifica della domanda introduttiva del giudizio e nei periodi nei quali il saldo passivo del conto corrente n.
3128240 aveva travalicato il limite dell'affidamento, in tal modo non infirmando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto della società di agire per la ripetizione dell'indebito.
In sostanza, la , nell'articolare il secondo motivo PA di appello, non ha allegato e comprovato che la era incorsa in un'esposizione CP_1 debitoria superiore all'affidamento di euro 51.646,00 in un momento temporale anteriore ai dieci anni prima della domanda giudiziale interruttiva della prescrizione ed aveva eseguito in quel periodo versamenti solutori per rientrare nei limiti dell'accordata apertura di credito, con la conseguenza che non risultano configurabili pagamenti irripetibili per il decorso del termine stabilito dall'art. 2946 cod. civ..
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla PA
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare
[...]
relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità del credito riconosciuto dal Tribunale di Salerno alla , ed in CP_1 rapporto all'attività difensiva espletata da tale società, in complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con
7 refusione in favore dell'avv. Carlo Annunziata, quale procuratore distrattario dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 3052/2023 del PA
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore PA dell'avv. Carlo Annunziata, quale procuratore distrattario della , ex art. 93, CP_1
comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della PA
.
[...]
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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