Art. 2. Disposizioni in merito alle sezioni
a metodo didattico differenziato 1. In riconoscimento della centralita' ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilita' e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori »; b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove e' praticato l'insegnamento con», le parole: « da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali » sono soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata»; c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare» sono soppresse; d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonche' l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori ». 2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto di cui al primo periodo. L'istituzione delle classi e' autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonche' di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attivita', al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, e' prorogata sino al 31 agosto 2026.
3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori puo' essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;
b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 ;
c) servizio di refezione scolastica;
d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;
e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.
5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
6. Salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano gia' concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, e' riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.
7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame e' svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi e' subordinato allo svolgimento delle attivita' di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
10. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' autorizzare lo svolgimento, presso universita' ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalita' di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.
11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.
12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , sono abrogati. 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' esuberi di personale docente in una o piu' classi di concorso.
Note all'art. 2:
- Si riporta l' articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 19 maggio 1994, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 142 (Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato). - 1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove e' praticato l'insegnamento con il metodo Montessori, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni ed alle classi di che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.
4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonche' l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione del 30 luglio 2021 «Autorizzazione del progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo Montessori» e' pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del Merito.
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 , «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009:
«Art. 5 (Scuola secondaria di I grado). - 1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, piu' 33 ore annuali da destinare ad attivita' di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore e' determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attivita' e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 , ed alle conseguenti intese.
(Omissis).».
- Il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtu' dell' art. 1, n. 3, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 , sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 1928.
- Si riporta l' articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell' articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2016.
«Art. 5 (Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravita' della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalita' dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.».
a metodo didattico differenziato 1. In riconoscimento della centralita' ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilita' e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori »; b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove e' praticato l'insegnamento con», le parole: « da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali » sono soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata»; c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare» sono soppresse; d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonche' l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori ». 2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto di cui al primo periodo. L'istituzione delle classi e' autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonche' di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attivita', al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, e' prorogata sino al 31 agosto 2026.
3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori puo' essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;
b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 ;
c) servizio di refezione scolastica;
d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;
e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.
5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
6. Salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano gia' concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, e' riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.
7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame e' svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi e' subordinato allo svolgimento delle attivita' di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
10. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' autorizzare lo svolgimento, presso universita' ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalita' di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.
11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.
12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , sono abrogati. 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' esuberi di personale docente in una o piu' classi di concorso.
Note all'art. 2:
- Si riporta l' articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 19 maggio 1994, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 142 (Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato). - 1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove e' praticato l'insegnamento con il metodo Montessori, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni ed alle classi di che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.
4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonche' l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione del 30 luglio 2021 «Autorizzazione del progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo Montessori» e' pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del Merito.
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 , «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009:
«Art. 5 (Scuola secondaria di I grado). - 1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, piu' 33 ore annuali da destinare ad attivita' di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore e' determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attivita' e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 , ed alle conseguenti intese.
(Omissis).».
- Il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtu' dell' art. 1, n. 3, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 , sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 1928.
- Si riporta l' articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell' articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2016.
«Art. 5 (Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravita' della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalita' dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.».