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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3291/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Parte_1
Antonio del Re, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Bruno Novelli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti OPPONENTE contro lettivamente domiciliata in Roma, Viale della Controparte_1
Tecnica, n. 177, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti OPPOSTA e per essa la mandataria lettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliata in Roma, Viale della Tecnica, n. 177, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti INTERVENUTA e lettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Controparte_4
Re, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Simone Gentili, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti TERZO ESECUTATO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con atto di citazione, ha introdotto il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione, dalla medesima spiegata ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 526/2018, avviata da per l'adempimento di contratto di mutuo fondiario n. Controparte_1
0367063532565, stipulato in data 07.05.2010. In particolare, l'opponente ha chiesto l'accertamento dell'usurarietà del tasso effettivo di interessi applicato al contratto, in ragione della previsione di piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, con conseguente accertamento dell'inesistenza del credito azionato. In via subordinata, l'opponente ha chiesto l'accertamento del minor credito dell'opposta, in considerazione dei versamenti effettuati.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
evidenziando il carattere generico e l'infondatezza delle domande proposte
[...] dall'opponente e chiedendone il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il terzo esecutato, datore di ipoteca, chiedendo, in via principale, la Controparte_4 dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario, per violazione dei limiti di finanziabilità, in via subordinata, la dichiarazione di usurarietà del tasso effettivo di interessi applicato al contratto, in ragione dell'applicazione di piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, in via ulteriormente subordinata, la compensazione impropria con ulteriori crediti vantati nei confronti dell'opposta.
Nel corso del processo, con atto di intervento, si è costituita in giudizio CP_2
e per essa la mandataria rappresentando la propria qualità di
[...] Controparte_3 cessionaria del credito oggetto dell'azione esecutiva e aderendo alle conclusioni rassegnate dall'opposta.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparse conclusionali e memorie di replica, l'opponente e il terzo esecutato hanno proposto ulteriori domande di rideterminazione degli importi dovuti in applicazione dell'art. 117, comma 7, T.u.b., di condanna dell'opposta alla restituzione 3
delle somme indebitamente percepite, di dichiarazione di estinzione del rapporto di mutuo.
Anzitutto, con riguardo all'ammissibilità delle domande proposte dall'opponente e dal terzo esecutato nel corso della fase di merito dell'opposizione, deve osservarsi che
“costituisce […] convincimento radicato nella giurisprudenza di nomofilachia la configurazione della opposizione all'esecuzione come giudizio di natura eterodeterminata, il cui oggetto è circoscritto ai motivi proposta con l'atto introduttivo. In altri termini, la causa petendi del giudizio di opposizione all'esecuzione si individua nelle contestazioni sollevate con l'atto di ingresso della controversia, ciascuna della quali è intesa come distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere, ovvero della domanda di tutela spiegata dall'opponente […]. L'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza […]. È dunque l'atto introduttivo della controversia ex art. 615 o 617 cod. proc. civ. a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice così adito: l'opponente non può mutare la domanda, modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (Cass. 19.04.2024, n. 10708, conf. Cass. 10.11.2023, n. 31363, Cass. 20.01.2011, n. 1328). Pertanto, il giudizio di merito introdotto dopo la fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione deve necessariamente fondarsi sui medesimi motivi proposti innanzi al giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, in considerazione della struttura necessariamente bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione e della necessaria sottoposizione dei motivi di opposizione al vaglio del giudice dell'esecuzione nel corso della fase sommaria. Da quanto esposto discende l'inammissibilità dei motivi di opposizione dedotti soltanto nel corso del giudizio di merito e diversi da quelli oggetto del ricorso introduttivo e analizzate nel corso della fase sommaria dell'opposizione. Nel caso di specie, deve essere conseguentemente dichiarata l'inammissibilità delle domande dell'opponente e del terzo esecutato relative alla dichiarazione di nullità del mutuo fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità, alla compensazione impropria con ulteriori crediti vantati nei confronti della mutuante, alla rideterminazione degli importi dalle medesime dovuti in applicazione dell'art. 117, comma 7, T.u.b., alla condanna di parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, alla dichiarazione di estinzione del rapporto di mutuo. 4
Ciò posto, nell'analisi delle domande dell'opponente, deve essere premesso che “il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito” (Cass. 07.03.2017, n. 5635, conf. Cass. 26.10.2022, n. 31634). Fermo quanto indicato, il creditore ha documentato la sussistenza del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario n. 0367063532565, stipulato in data 07.05.2010 (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In base al documento indicato, risulta l'erogazione dell'importo mutuato di Euro 500.000,00, con determinazione della durata complessiva del mutuo per 6 anni e 11 mesi, applicazione di rate di pagamento su base mensile, sistema di ammortamento con rate costanti, tasso di interesse determinato da una quota fissa pari al 3,00% e una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese con base a 360 giorni, indicatore sintetico di costo alla data del contratto pari al 3,621% Conseguentemente, alla luce di quanto documentato dal creditore in ordine all'esistenza del credito oggetto del titolo esecutivo e alla quantificazione dello stesso, secondo i parametri puntualmente indicati, devono essere esaminati i motivi addotti dall'opponente nel ricorso introduttivo a supporto della spiegata domanda di accertamento negativo del credito.
In primo luogo, l'opponente ha chiesto l'accertamento dell'usurarietà del tasso effettivo di interessi applicato al contratto, in ragione dell'applicazione di piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta. Inoltre, l'opponente e il terzo esecutato hanno altresì evidenziato l'incidenza, nella carenza di trasparenza del piano di ammortamento alla francese applicato, della mancata espressa determinazione del relativo piano di ammortamento. In relazione all'indicata contestazione, deve essere anzitutto evidenziato che, con riguardo al mutuo con piano di ammortamento alla francese, “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. 20.12.2024, n. 33696, conf. Cass. Sez. Un. n. 15130 del 29.05.2024). Anche sotto il profilo della mancanza di espresso piano di ammortamento al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, va ritenuto che “la mancata consegna del piano di ammortamento non influenza la determinatezza delle condizioni negoziali, quando queste siano state esposte con sufficiente chiarezza all'interno dell'articolato contrattuale, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 1346 c.c. sulla determinabilità del contratto” (Trib. Napoli 11.10.2022, n. 3549, conf. Trib. Milano, 29.01.2021, n. 667, Cass. 16.03.2023, n. 7653). 5
Peraltro, con particolare riguardo alla legittimità del sistema di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che “come è noto, nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infra annuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce” (Corte App. Milano, 21.07.2020, conf. Corte App. Genova, 31.01.2019, Trib. Roma 13.06.2019, conf. Trib. Roma 10.04.2019; Trib. Roma 27.09.2019; Trib. Trapani, 24.01.2022; Trib. Cosenza, 09.03.2022). Ulteriormente, con specifico riferimento al mutuo con piano di ammortamento alla francese con tasso variabile, è stato specificato che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile […] se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera” (Cass. 19.03.2025, n. 7382). Nel caso di specie, alla luce della specifica indicazione nel contratto di mutuo degli elementi precedentemente richiamati, non risulta alcun indice di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, neppure potendosi ravvisare alcun elemento di incoerenza tra l'applicazione di piano di ammortamento alla francese e la determinazione di tasso di interessi variabile. Inoltre, la completezza e specificità delle condizioni del contratto di mutuo fondiario hanno trovato riscontro nella ricostruzione del piano di ammortamento in capitalizzazione composta da parte del consulente tecnico nominato, l'applicazione delle condizioni contrattuali consentendo la determinazione delle singole rate di pagamento e la determinazione della quota di capitale e di interessi di ciascuna di esse (cfr. doc. 5, allegato alla C.T.U.). 6
Ferma la legittimità dell'applicazione del modello mutuo con piano di ammortamento alla francese, deve essere analizzata la contestazione dell'opponente in ordine al carattere usurario degli interessi pattuiti e applicati. A tal riguardo, devono essere richiamati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata, svolta su tale punto con metodo e rigore tecnico, sulla base della documentazione agli atti, dunque condivisibile nei risultati di seguito indicati. In particolare, a seguito di puntuale analisi delle condizioni contrattuali, in punto di comparazione degli interessi corrispettivi e moratori, come pattuiti e applicati nel corso del rapporti, con i relativi tassi soglia, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha evidenziato che “è stato riscontrato che le parti hanno convenuto un Tasso compensativo (o corrispettivo) pari al 3,756% annuo. Nel contratto sono indicati tutti i parametri al fine di individuare il tasso compensativo variabile da applicare nel tempo. Le parti hanno contrattualmente convenuto un Tasso di mora pari al 3.75% annuo. Nel contratto è stato pattuito un tasso corrispettivo non superiore al tasso soglia rilevato ai fini della legge antiusura,
- se si compara il tasso di mora pattuito con il tasso soglia, rilevante ai fini della legge antiusura, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, non si riscontra l'usurarietà del tasso di mora convenuto.
- se si compara il tasso di mora contrattualmente pattuito con il tasso soglia de- terminato secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, calcolato per il trimestre di riferimento della sottoscrizione del contratto, non si riscontra l'usurarietà del tasso di mora convenuto […]. Poiché i tassi risultano determinati nel contratto, è stata verificata l'eventuale usurarietà degli stessi autonomamente, considerando quelli compensativi e quelli di mora, individuando i TEG applicati dalla banca opposta all'operazione di finanziamento. Non si riscontra l'usurarietà del tasso compensativo effettivamente applicato. Se si compara il Tasso Globale Effettivo di mora applicato nel contratto sia con il tasso soglia, rilevante ai fini della legge antiusura, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, sia con il tasso soglia determinato secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, calcolato per il trimestre di riferimento della sottoscrizione del contratto, non si riscontra l'usurarietà del tasso di mora effettivamente applicato dalla banca convenuta. Non vi è alcun indebito dovuto all'usurarietà del tasso compensativo e del tasso di mora pattuito o applicato al prestito” (cfr. C.T.U. pagg. 51 - 53). Dunque, alla luce della puntuale analisi indicata, anche la censura relativa al carattere usurario degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti e applicati deve essere ritenuta infondata. 7
In secondo luogo, l'opponente ha chiesto dichiararsi il minor credito derivante dai versamenti effettuati nel corso del rapporto. A tal riguardo, parte opposta e intervenuta hanno dedotto il pagamento delle rate esclusivamente fino a quella distinta dal n. 56, con mancato versamento di ulteriori importi da parte delle debitrici. Quanto dedotto dalle parti opposta e intervenuta risulta manifestamente infondato, risultando puntualmente documentati dall'opponente versamenti effettuati in relazione alle rate di pagamento dalla n. 57 alla n. 66, nonché il versamento di ulteriori importi nell'ambito di domanda di conversione del pignoramento. In particolare, come documentalmente provato tramite produzione delle relative quietanze di pagamento e confermato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, risulta il versamento da parte dell'opponente dell'importo complessivo di Euro 54.329,25 (computato in relazione alla quota capitale e alla quota di interessi corrispettivi delle relative rate di pagamento), in relazione alle rate nn. 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 del contratto di mutuo fondiario (cfr. doc. 11, allegato alla citazione). Inoltre, è stato documentato l'ulteriore versamento, in sede di domanda di conversione del pignoramento, dell'importo complessivo di Euro 81.112,94 (cfr. doc. 2, allegato all'integrazione di C.T.U.). Nella determinazione dell'importo residuo dovuto per il contratto di mutuo indicato, non risultano invece condivisibili le conclusioni raggiunte in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che non ha tenuto conto della differenza tra gli importi complessivamente dovuti in relazione alle rate di pagamento nn. da 57 a 66 e le somme a tal fine effettivamente versate dall'opponente, nonché delle somme periodicamente dovute dall'opponente a titolo di interessi moratori, svolgendo invece operazione di mera sottrazione dell'importo versato per la conversione del pignoramento dal debito residuo all'esito dell'integrale adempimento delle rate fino alla n. 66 (cfr. integrazione della C.T.U. pag. 12). Invece, occorre procedere tenendo conto della sussistenza alla data del 07.01.2015, all'esito dell'incontestato pagamento delle rate di pagamento nn. da 1 a 56, di debito residuo pari ad Euro 175.709,20 (cfr. piano di ammortamento, doc. 5, allegato alla C.T.U.), sottraendo gli importi effettivamente corrisposti dall'opponente in relazione alle rate di pagamento nn. da 57 a 66 e computando gli interessi corrispettivi dovuti nel relativo periodo, così giungendosi a debito residuo pari ad Euro 124.946,03, quantificato alla data del 07.11.2015, relativa alla rata di pagamento n. 66. A partire da tale data (stante l'avvenuto pagamento dei pregressi interessi moratori all'interno dei versamenti effettuati dall'opponente), devono essere computati gli interessi moratori sul residuo dovuto, procedendo a detrarre le somme versate per la conversione del pignoramento in relazione alla data del rispettivo pagamento, giungendosi alla determinazione di credito, quantificato alla data del 30.11.2022, pari all'importo complessivo di Euro 72.818,10 (con computo di Euro 43.833,09 a titolo di importo residuo dovuto ed Euro 28.985,01 a titolo di interessi moratori). 8
Infine, sull'indicato importo residuo dovuto, devono computarsi gli interessi moratori previsti nel contratto fino al soddisfo, giungendosi a credito complessivo alla data odierna pari ad Euro 77.857,40.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico dell'opponente e del terzo esecutato, in solido tra loro stante la medesima posizione processuale assunta, in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro stante il ricorso alla medesima difesa e l'identità delle posizioni assunte, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
In considerazione della necessità della consulenza tecnica d'ufficio per la radicale rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, con esiti dissimili dalle rispettive conclusioni rassegnate dalle medesime, sussistono adeguate ragioni per disporre che le relative spese, come liquidate in corso di causa, siano definitivamente poste a carico solidale di tutte le parti del giudizio, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Ridetermina il credito oggetto dell'azione esecutiva nell'importo complessivo di Euro 77.857,40, oltre interessi moratori, nella misura contrattualmente determinata, fino al soddisfo;
- Condanna l'opponente e il terzo esecutato, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico solidale di tutte le parti del giudizio, per pari quote di ripartizione interna.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3291/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Parte_1
Antonio del Re, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Bruno Novelli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti OPPONENTE contro lettivamente domiciliata in Roma, Viale della Controparte_1
Tecnica, n. 177, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti OPPOSTA e per essa la mandataria lettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliata in Roma, Viale della Tecnica, n. 177, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti INTERVENUTA e lettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Controparte_4
Re, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Simone Gentili, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti TERZO ESECUTATO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con atto di citazione, ha introdotto il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione, dalla medesima spiegata ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva distinta da R.G.E. n. 526/2018, avviata da per l'adempimento di contratto di mutuo fondiario n. Controparte_1
0367063532565, stipulato in data 07.05.2010. In particolare, l'opponente ha chiesto l'accertamento dell'usurarietà del tasso effettivo di interessi applicato al contratto, in ragione della previsione di piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, con conseguente accertamento dell'inesistenza del credito azionato. In via subordinata, l'opponente ha chiesto l'accertamento del minor credito dell'opposta, in considerazione dei versamenti effettuati.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
evidenziando il carattere generico e l'infondatezza delle domande proposte
[...] dall'opponente e chiedendone il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il terzo esecutato, datore di ipoteca, chiedendo, in via principale, la Controparte_4 dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario, per violazione dei limiti di finanziabilità, in via subordinata, la dichiarazione di usurarietà del tasso effettivo di interessi applicato al contratto, in ragione dell'applicazione di piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, in via ulteriormente subordinata, la compensazione impropria con ulteriori crediti vantati nei confronti dell'opposta.
Nel corso del processo, con atto di intervento, si è costituita in giudizio CP_2
e per essa la mandataria rappresentando la propria qualità di
[...] Controparte_3 cessionaria del credito oggetto dell'azione esecutiva e aderendo alle conclusioni rassegnate dall'opposta.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparse conclusionali e memorie di replica, l'opponente e il terzo esecutato hanno proposto ulteriori domande di rideterminazione degli importi dovuti in applicazione dell'art. 117, comma 7, T.u.b., di condanna dell'opposta alla restituzione 3
delle somme indebitamente percepite, di dichiarazione di estinzione del rapporto di mutuo.
Anzitutto, con riguardo all'ammissibilità delle domande proposte dall'opponente e dal terzo esecutato nel corso della fase di merito dell'opposizione, deve osservarsi che
“costituisce […] convincimento radicato nella giurisprudenza di nomofilachia la configurazione della opposizione all'esecuzione come giudizio di natura eterodeterminata, il cui oggetto è circoscritto ai motivi proposta con l'atto introduttivo. In altri termini, la causa petendi del giudizio di opposizione all'esecuzione si individua nelle contestazioni sollevate con l'atto di ingresso della controversia, ciascuna della quali è intesa come distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere, ovvero della domanda di tutela spiegata dall'opponente […]. L'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza […]. È dunque l'atto introduttivo della controversia ex art. 615 o 617 cod. proc. civ. a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice così adito: l'opponente non può mutare la domanda, modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (Cass. 19.04.2024, n. 10708, conf. Cass. 10.11.2023, n. 31363, Cass. 20.01.2011, n. 1328). Pertanto, il giudizio di merito introdotto dopo la fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione deve necessariamente fondarsi sui medesimi motivi proposti innanzi al giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, in considerazione della struttura necessariamente bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione e della necessaria sottoposizione dei motivi di opposizione al vaglio del giudice dell'esecuzione nel corso della fase sommaria. Da quanto esposto discende l'inammissibilità dei motivi di opposizione dedotti soltanto nel corso del giudizio di merito e diversi da quelli oggetto del ricorso introduttivo e analizzate nel corso della fase sommaria dell'opposizione. Nel caso di specie, deve essere conseguentemente dichiarata l'inammissibilità delle domande dell'opponente e del terzo esecutato relative alla dichiarazione di nullità del mutuo fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità, alla compensazione impropria con ulteriori crediti vantati nei confronti della mutuante, alla rideterminazione degli importi dalle medesime dovuti in applicazione dell'art. 117, comma 7, T.u.b., alla condanna di parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, alla dichiarazione di estinzione del rapporto di mutuo. 4
Ciò posto, nell'analisi delle domande dell'opponente, deve essere premesso che “il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito” (Cass. 07.03.2017, n. 5635, conf. Cass. 26.10.2022, n. 31634). Fermo quanto indicato, il creditore ha documentato la sussistenza del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario n. 0367063532565, stipulato in data 07.05.2010 (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In base al documento indicato, risulta l'erogazione dell'importo mutuato di Euro 500.000,00, con determinazione della durata complessiva del mutuo per 6 anni e 11 mesi, applicazione di rate di pagamento su base mensile, sistema di ammortamento con rate costanti, tasso di interesse determinato da una quota fissa pari al 3,00% e una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese con base a 360 giorni, indicatore sintetico di costo alla data del contratto pari al 3,621% Conseguentemente, alla luce di quanto documentato dal creditore in ordine all'esistenza del credito oggetto del titolo esecutivo e alla quantificazione dello stesso, secondo i parametri puntualmente indicati, devono essere esaminati i motivi addotti dall'opponente nel ricorso introduttivo a supporto della spiegata domanda di accertamento negativo del credito.
In primo luogo, l'opponente ha chiesto l'accertamento dell'usurarietà del tasso effettivo di interessi applicato al contratto, in ragione dell'applicazione di piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta. Inoltre, l'opponente e il terzo esecutato hanno altresì evidenziato l'incidenza, nella carenza di trasparenza del piano di ammortamento alla francese applicato, della mancata espressa determinazione del relativo piano di ammortamento. In relazione all'indicata contestazione, deve essere anzitutto evidenziato che, con riguardo al mutuo con piano di ammortamento alla francese, “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. 20.12.2024, n. 33696, conf. Cass. Sez. Un. n. 15130 del 29.05.2024). Anche sotto il profilo della mancanza di espresso piano di ammortamento al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, va ritenuto che “la mancata consegna del piano di ammortamento non influenza la determinatezza delle condizioni negoziali, quando queste siano state esposte con sufficiente chiarezza all'interno dell'articolato contrattuale, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 1346 c.c. sulla determinabilità del contratto” (Trib. Napoli 11.10.2022, n. 3549, conf. Trib. Milano, 29.01.2021, n. 667, Cass. 16.03.2023, n. 7653). 5
Peraltro, con particolare riguardo alla legittimità del sistema di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che “come è noto, nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infra annuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce” (Corte App. Milano, 21.07.2020, conf. Corte App. Genova, 31.01.2019, Trib. Roma 13.06.2019, conf. Trib. Roma 10.04.2019; Trib. Roma 27.09.2019; Trib. Trapani, 24.01.2022; Trib. Cosenza, 09.03.2022). Ulteriormente, con specifico riferimento al mutuo con piano di ammortamento alla francese con tasso variabile, è stato specificato che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile […] se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera” (Cass. 19.03.2025, n. 7382). Nel caso di specie, alla luce della specifica indicazione nel contratto di mutuo degli elementi precedentemente richiamati, non risulta alcun indice di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, neppure potendosi ravvisare alcun elemento di incoerenza tra l'applicazione di piano di ammortamento alla francese e la determinazione di tasso di interessi variabile. Inoltre, la completezza e specificità delle condizioni del contratto di mutuo fondiario hanno trovato riscontro nella ricostruzione del piano di ammortamento in capitalizzazione composta da parte del consulente tecnico nominato, l'applicazione delle condizioni contrattuali consentendo la determinazione delle singole rate di pagamento e la determinazione della quota di capitale e di interessi di ciascuna di esse (cfr. doc. 5, allegato alla C.T.U.). 6
Ferma la legittimità dell'applicazione del modello mutuo con piano di ammortamento alla francese, deve essere analizzata la contestazione dell'opponente in ordine al carattere usurario degli interessi pattuiti e applicati. A tal riguardo, devono essere richiamati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata, svolta su tale punto con metodo e rigore tecnico, sulla base della documentazione agli atti, dunque condivisibile nei risultati di seguito indicati. In particolare, a seguito di puntuale analisi delle condizioni contrattuali, in punto di comparazione degli interessi corrispettivi e moratori, come pattuiti e applicati nel corso del rapporti, con i relativi tassi soglia, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha evidenziato che “è stato riscontrato che le parti hanno convenuto un Tasso compensativo (o corrispettivo) pari al 3,756% annuo. Nel contratto sono indicati tutti i parametri al fine di individuare il tasso compensativo variabile da applicare nel tempo. Le parti hanno contrattualmente convenuto un Tasso di mora pari al 3.75% annuo. Nel contratto è stato pattuito un tasso corrispettivo non superiore al tasso soglia rilevato ai fini della legge antiusura,
- se si compara il tasso di mora pattuito con il tasso soglia, rilevante ai fini della legge antiusura, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, non si riscontra l'usurarietà del tasso di mora convenuto.
- se si compara il tasso di mora contrattualmente pattuito con il tasso soglia de- terminato secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, calcolato per il trimestre di riferimento della sottoscrizione del contratto, non si riscontra l'usurarietà del tasso di mora convenuto […]. Poiché i tassi risultano determinati nel contratto, è stata verificata l'eventuale usurarietà degli stessi autonomamente, considerando quelli compensativi e quelli di mora, individuando i TEG applicati dalla banca opposta all'operazione di finanziamento. Non si riscontra l'usurarietà del tasso compensativo effettivamente applicato. Se si compara il Tasso Globale Effettivo di mora applicato nel contratto sia con il tasso soglia, rilevante ai fini della legge antiusura, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, sia con il tasso soglia determinato secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, calcolato per il trimestre di riferimento della sottoscrizione del contratto, non si riscontra l'usurarietà del tasso di mora effettivamente applicato dalla banca convenuta. Non vi è alcun indebito dovuto all'usurarietà del tasso compensativo e del tasso di mora pattuito o applicato al prestito” (cfr. C.T.U. pagg. 51 - 53). Dunque, alla luce della puntuale analisi indicata, anche la censura relativa al carattere usurario degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti e applicati deve essere ritenuta infondata. 7
In secondo luogo, l'opponente ha chiesto dichiararsi il minor credito derivante dai versamenti effettuati nel corso del rapporto. A tal riguardo, parte opposta e intervenuta hanno dedotto il pagamento delle rate esclusivamente fino a quella distinta dal n. 56, con mancato versamento di ulteriori importi da parte delle debitrici. Quanto dedotto dalle parti opposta e intervenuta risulta manifestamente infondato, risultando puntualmente documentati dall'opponente versamenti effettuati in relazione alle rate di pagamento dalla n. 57 alla n. 66, nonché il versamento di ulteriori importi nell'ambito di domanda di conversione del pignoramento. In particolare, come documentalmente provato tramite produzione delle relative quietanze di pagamento e confermato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, risulta il versamento da parte dell'opponente dell'importo complessivo di Euro 54.329,25 (computato in relazione alla quota capitale e alla quota di interessi corrispettivi delle relative rate di pagamento), in relazione alle rate nn. 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 del contratto di mutuo fondiario (cfr. doc. 11, allegato alla citazione). Inoltre, è stato documentato l'ulteriore versamento, in sede di domanda di conversione del pignoramento, dell'importo complessivo di Euro 81.112,94 (cfr. doc. 2, allegato all'integrazione di C.T.U.). Nella determinazione dell'importo residuo dovuto per il contratto di mutuo indicato, non risultano invece condivisibili le conclusioni raggiunte in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che non ha tenuto conto della differenza tra gli importi complessivamente dovuti in relazione alle rate di pagamento nn. da 57 a 66 e le somme a tal fine effettivamente versate dall'opponente, nonché delle somme periodicamente dovute dall'opponente a titolo di interessi moratori, svolgendo invece operazione di mera sottrazione dell'importo versato per la conversione del pignoramento dal debito residuo all'esito dell'integrale adempimento delle rate fino alla n. 66 (cfr. integrazione della C.T.U. pag. 12). Invece, occorre procedere tenendo conto della sussistenza alla data del 07.01.2015, all'esito dell'incontestato pagamento delle rate di pagamento nn. da 1 a 56, di debito residuo pari ad Euro 175.709,20 (cfr. piano di ammortamento, doc. 5, allegato alla C.T.U.), sottraendo gli importi effettivamente corrisposti dall'opponente in relazione alle rate di pagamento nn. da 57 a 66 e computando gli interessi corrispettivi dovuti nel relativo periodo, così giungendosi a debito residuo pari ad Euro 124.946,03, quantificato alla data del 07.11.2015, relativa alla rata di pagamento n. 66. A partire da tale data (stante l'avvenuto pagamento dei pregressi interessi moratori all'interno dei versamenti effettuati dall'opponente), devono essere computati gli interessi moratori sul residuo dovuto, procedendo a detrarre le somme versate per la conversione del pignoramento in relazione alla data del rispettivo pagamento, giungendosi alla determinazione di credito, quantificato alla data del 30.11.2022, pari all'importo complessivo di Euro 72.818,10 (con computo di Euro 43.833,09 a titolo di importo residuo dovuto ed Euro 28.985,01 a titolo di interessi moratori). 8
Infine, sull'indicato importo residuo dovuto, devono computarsi gli interessi moratori previsti nel contratto fino al soddisfo, giungendosi a credito complessivo alla data odierna pari ad Euro 77.857,40.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico dell'opponente e del terzo esecutato, in solido tra loro stante la medesima posizione processuale assunta, in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro stante il ricorso alla medesima difesa e l'identità delle posizioni assunte, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
In considerazione della necessità della consulenza tecnica d'ufficio per la radicale rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, con esiti dissimili dalle rispettive conclusioni rassegnate dalle medesime, sussistono adeguate ragioni per disporre che le relative spese, come liquidate in corso di causa, siano definitivamente poste a carico solidale di tutte le parti del giudizio, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Ridetermina il credito oggetto dell'azione esecutiva nell'importo complessivo di Euro 77.857,40, oltre interessi moratori, nella misura contrattualmente determinata, fino al soddisfo;
- Condanna l'opponente e il terzo esecutato, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico solidale di tutte le parti del giudizio, per pari quote di ripartizione interna.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli