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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16093/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO, elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8
presso il difensore avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO Pt_1
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies e ss cpc depositato telematicamente in data 25.4.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a parte resistente in data 31.5.2024 a mezzo pec, il in ha chiesto di accertare la tacita accettazione dell'eredità di Parte_1 Pt_1
(deceduto in data 15.9.1993) da parte del figlio Persona_1 Controparte_2
[...]
In particolare, il Condominio ha allegato di essere creditore di per Controparte_2 oneri e spese condominiali relative all'unità immobiliare sita in , in , Pt_1 Parte_1 Pt_1 identificato al NCEU al foglio 197, part. 190, sub. 28 ZC 2, cat, A/10 classe 2 consistenza vani 4,5/67 mq, unità pervenuta al sig. a seguito del decesso del padre Controparte_2 CP_2
alla data del 15.9.1993 ( doc. 1 e doc.2).
[...]
pagina 1 di 3 A fronte del persistente possesso del bene immobile in capo al convenuto, che in qualità di medico odontoiatra, utilizza l'unità immobiliare quale proprio studio professionale, il Condominio ha lamentato che il sig. è inadempiente al pagamento di oneri condominiali . In relazione a tale CP_2 inadempienza il Condominio ha richiesto ed ottenuto tre decreti ingiuntivi a carico del sig
[...]
, decreti ingiuntivi azionati in una procedura esecutiva immobiliare ai danni Controparte_2 dello stesso.
Tuttavia proprio in tale sede era emerso che non risultava essere mai stata trascritta l'accettazione della eredità da parte del sig. del padre, , Controparte_2 Persona_1 precedente proprietario dell'immobile ( come da certificato notarile ex art 567 cpc, in atti). La procedura esecutiva immobiliare era stata sospesa in attesa che il Condominio completasse, con la trascrizione dell'accettazione anche tacita dell'eredità, il ventennio di serie ininterrotta dei passaggi di proprietà.
Dunque, per poter dare corso alla procedura esecutiva immobiliare e procedere oltre nel pignoramento dell'immobile di proprietà del de cuius, è necessario accertare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato . Controparte_2
La successione di si è aperta in data 15.9.1993. Controparte_2
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che ha erroneamente invocato l'istituto Parte_1 dell'accettazione tacita, si ritiene che il figlio del de cuius, , abbia Controparte_2 acquistato l'eredità del defunto padre ope legis, ai sensi dell'art. 485 c.c.
Invero, , a seguito della morte del padre, è rimasto nel possesso dei Controparte_2 beni ereditari ovvero, in particolare, del bene immobile sito in , in , Pt_1 Parte_1 Pt_1 omettendo di effettuare l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione ex art. 485
c.c.
Ciò risulta da una lettura complessiva della documentazione depositata dalla quale è possibile desumere che il sig. , in qualità di medico odontoiatra, ha posto nella Controparte_2 unità immobiliare in esame il proprio studio professionale di dentista (doc. 4, risultanze sito ATS
). Pt_1
Inoltre tale possesso gli ha anche consentito di procedere alle attività preliminari volte alla vendita dello stesso bene immobile, come si evince dalla mail, proveniente dalla casella di posta certificata dello stesso prodotta in data 6.5.2025 nella quale egli afferma di voler mettere in vendita CP_2
l'unità immobiliare in oggetto.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, “l'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei
pagina 2 di 3 creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (Cass. sentenza n. 4845/2003).
Pertanto, si deve ritenere che , rimasto nel possesso dei beni del Controparte_2 defunto padre senza effettuare l'inventario nel termine di tre mesi, abbia acquistato l'eredità dello stesso ope legis, ai sensi dell'art. 485 c.c.
La domanda del va dunque accolta, nei termini di cui alla motivazione. Parte_1
Le spese di lite devono porsi a carico del convenuto, in quanto soccombente, e vanno liquidate ex D.M.
55/2014 come modificato dal D 147/22; tuttavia, la non opposizione del convenuto, che non si è costituito, comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento ( valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che la successione di Sig. nato a [...] il Persona_1
16.12.1901, si è aperta in data il 15/9/1993 a;
Pt_1
2) accerta e dichiara l'acquisto ope legis ex art. 485 c.c. dell'eredità del de cuius Persona_1 da parte di , che è erede puro e semplice;
[...] Controparte_2
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di di effettuare le conseguenti Pt_1 trascrizioni;
4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
3.809,00 per compenso, oltre 15% spese for., iva e cpa.
Si comunichi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies terzo comma c.p.c.,
Milano, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16093/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO, elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8
presso il difensore avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO Pt_1
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies e ss cpc depositato telematicamente in data 25.4.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a parte resistente in data 31.5.2024 a mezzo pec, il in ha chiesto di accertare la tacita accettazione dell'eredità di Parte_1 Pt_1
(deceduto in data 15.9.1993) da parte del figlio Persona_1 Controparte_2
[...]
In particolare, il Condominio ha allegato di essere creditore di per Controparte_2 oneri e spese condominiali relative all'unità immobiliare sita in , in , Pt_1 Parte_1 Pt_1 identificato al NCEU al foglio 197, part. 190, sub. 28 ZC 2, cat, A/10 classe 2 consistenza vani 4,5/67 mq, unità pervenuta al sig. a seguito del decesso del padre Controparte_2 CP_2
alla data del 15.9.1993 ( doc. 1 e doc.2).
[...]
pagina 1 di 3 A fronte del persistente possesso del bene immobile in capo al convenuto, che in qualità di medico odontoiatra, utilizza l'unità immobiliare quale proprio studio professionale, il Condominio ha lamentato che il sig. è inadempiente al pagamento di oneri condominiali . In relazione a tale CP_2 inadempienza il Condominio ha richiesto ed ottenuto tre decreti ingiuntivi a carico del sig
[...]
, decreti ingiuntivi azionati in una procedura esecutiva immobiliare ai danni Controparte_2 dello stesso.
Tuttavia proprio in tale sede era emerso che non risultava essere mai stata trascritta l'accettazione della eredità da parte del sig. del padre, , Controparte_2 Persona_1 precedente proprietario dell'immobile ( come da certificato notarile ex art 567 cpc, in atti). La procedura esecutiva immobiliare era stata sospesa in attesa che il Condominio completasse, con la trascrizione dell'accettazione anche tacita dell'eredità, il ventennio di serie ininterrotta dei passaggi di proprietà.
Dunque, per poter dare corso alla procedura esecutiva immobiliare e procedere oltre nel pignoramento dell'immobile di proprietà del de cuius, è necessario accertare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato . Controparte_2
La successione di si è aperta in data 15.9.1993. Controparte_2
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che ha erroneamente invocato l'istituto Parte_1 dell'accettazione tacita, si ritiene che il figlio del de cuius, , abbia Controparte_2 acquistato l'eredità del defunto padre ope legis, ai sensi dell'art. 485 c.c.
Invero, , a seguito della morte del padre, è rimasto nel possesso dei Controparte_2 beni ereditari ovvero, in particolare, del bene immobile sito in , in , Pt_1 Parte_1 Pt_1 omettendo di effettuare l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione ex art. 485
c.c.
Ciò risulta da una lettura complessiva della documentazione depositata dalla quale è possibile desumere che il sig. , in qualità di medico odontoiatra, ha posto nella Controparte_2 unità immobiliare in esame il proprio studio professionale di dentista (doc. 4, risultanze sito ATS
). Pt_1
Inoltre tale possesso gli ha anche consentito di procedere alle attività preliminari volte alla vendita dello stesso bene immobile, come si evince dalla mail, proveniente dalla casella di posta certificata dello stesso prodotta in data 6.5.2025 nella quale egli afferma di voler mettere in vendita CP_2
l'unità immobiliare in oggetto.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, “l'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei
pagina 2 di 3 creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (Cass. sentenza n. 4845/2003).
Pertanto, si deve ritenere che , rimasto nel possesso dei beni del Controparte_2 defunto padre senza effettuare l'inventario nel termine di tre mesi, abbia acquistato l'eredità dello stesso ope legis, ai sensi dell'art. 485 c.c.
La domanda del va dunque accolta, nei termini di cui alla motivazione. Parte_1
Le spese di lite devono porsi a carico del convenuto, in quanto soccombente, e vanno liquidate ex D.M.
55/2014 come modificato dal D 147/22; tuttavia, la non opposizione del convenuto, che non si è costituito, comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento ( valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che la successione di Sig. nato a [...] il Persona_1
16.12.1901, si è aperta in data il 15/9/1993 a;
Pt_1
2) accerta e dichiara l'acquisto ope legis ex art. 485 c.c. dell'eredità del de cuius Persona_1 da parte di , che è erede puro e semplice;
[...] Controparte_2
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di di effettuare le conseguenti Pt_1 trascrizioni;
4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
3.809,00 per compenso, oltre 15% spese for., iva e cpa.
Si comunichi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies terzo comma c.p.c.,
Milano, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 3 di 3