Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/09/2023, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 01333/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto da
Società IC EN SC s.s. di IE DR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in GO, via Mazzini, 24/6;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto n. 65 del 9 febbraio 2023, a firma del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di GO della Regione del Veneto, notificato a mezzo PEC in data 10 febbraio 2023, avente ad oggetto: “ Richiesta di posizionamento galleggianti finalizzata all'utilizzo di uno specchio acqueo di 1.400 mq appartenente al demanio marittimo, per pre-ingrasso molluschi bivalvi e posizionamento pontone Albatross in laguna di Caleri nel Comune di SO (RO). Richiesta di ampliamento concessione demaniale marittima n. 108/96 per attività di acquacoltura ex art. 24 del R.d.C.N. Richiedente Società IC EN SC s.s. di IE DR & C. Decreto di rigetto ”, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società IC EN SC s.s. di IE DR & C. (d’ora innanzi, per brevità, solo Società IC EN SC), con nota di data 7 giugno 2021, ha avanzato alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile di GO (d’ora innanzi, per brevità, solo Regione) una “ richiesta posizionamento galleggianti finalizzata all’utilizzo di uno specchio acqueo di 1.400 mq appartenente al Demanio Marittimo per pre ingrasso molluschi bivalvi e posizionamento pontone Albatross in Laguna di Caleri nel Comune di SO … in prossimità e ampliamento di un’area già oggetto della concessione n. 108/96 in essere a favore della Ditta istante ”.
Nello specifico, la richiesta era diretta ad ottenere il riesame di una precedente istanza avente il medesimo contenuto, presentata in data 18 febbraio 2019, la quale era stata rigettata dalla stessa Regione con D.D.R. n. 96 del 26 marzo 2019. Provvedimento, questo, impugnato in sede giurisdizionale e annullato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 1 giugno 2021, n. 4210) in accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza di questo Tribunale (Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 45).
In seno al nuovo procedimento, la Regione, con nota prot. n. 3503 del 3 gennaio 2023, ha comunicato alla Società IC EN SC – ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 2001, n. 241 – che sussistevano motivi ostativi all’accoglimento del riesame. Ciò dopo aver specificato il fondamento e i limiti del proprio potere amministrativo, posto che il giudicato di annullamento “ ha comunque riconosciuto in capo all’Amministrazione regionale la discrezionalità in merito al rilascio del titolo richiesto da parte del ricorrente, non comportando, pertanto, l’ottemperanza al giudicato, il rilascio del titolo ma, eventualmente, una rivalutazione dell’istanza stessa, anche alla luce delle motivazioni assunte nella richiamata sentenza del Giudice d’Appello ”.
Infine, la Regione, con successivo D.D.R. n. 65 del 9 febbraio 2023, ha rigettato la domanda di riesame sulla base delle seguenti conclusioni, già prospettate nel preavviso di rigetto:
“ a) l’area suppletiva richiesta dalla Società, pari a 1.400 mq., è sicuramente utile, ma non strettamente necessaria per l’effettivo corretto utilizzo del bene già concesso, considerato che la Società risulta titolare di concessioni demaniali nella Laguna di Caleri per mq 72.966, oltre a mq 69.870 nell’attigua Laguna di Marinetta;
b) l’area di mq. 1.400 richiesta in ampliamento non è contigua all’area già in concessione e si trova ad una distanza dalla stessa, anche se minima, per lo più equivalente a quella da cui dista analoga concessione per acquacoltura di cui è già titolare una Società terza; pertanto, lo specchio acqueo in questione, potrebbe essere concedibile ad un soggetto terzo rispetto alla EN SC e titolare di una concessione demaniale per acquacoltura nelle immediate vicinanze dell’area suppletiva in argomento;
c) l’area di mq. 1.400, in sé considerata (o unitamente ad altre eventualmente concedibili), può sicuramente costituire, a sua volta, un bene demaniale suscettibile di essere autonomo oggetto di distinta concessione, da rilasciarsi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni di settore ”.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento – impugnato con il ricorso all’esame – la ricorrente propone due distinte censure:
I) “ Violazione di legge. Contrasto tra norme procedimentali. Eccesso di potere per carenza ovvero per incertezza circa il contenuto della domanda – violazione delle norme sul corretto procedimento ”.
L’Amministrazione regionale avrebbe errato nel qualificare la richiesta presentata dalla Società IC EN SC come domanda di nuova concessione anziché come istanza volta ad ampliare quella già esistente, da valutare quindi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione: d’ora innanzi, per brevità, reg. esecuz. cod. nav.) anziché dell’art. 36 cod. nav.: ciò in contrasto con l’interpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato nello scrutinare il precedente, identico, atto di diniego. La Regione avrebbe dunque erroneamente incentrato l’istruttoria sull’accertamento dell’idoneità dell’area ad essere contendibile, secondo le regole concorrenziali, da ulteriori operatori economici. D’altronde, sempre nella prospettiva della ricorrente, dovrebbe comunque escludersi che la porzione di bene demaniale contesa possa essere concessa a terzi a scopo di allevamento, in ragione di un oggettivo impedimento derivante dalla sua estensione limitata (solo 1.400 mq.) e dalla contiguità spaziale con le acque affidate in sfruttamento alla stessa società istante. Inoltre, l’esponente ritiene che l’area richiesta in ampiamento sia necessaria per lo stesso mantenimento della propria attività di itticoltura, dato che la maggiore profondità del fondale garantirebbe il preingrasso dei molluschi, così limitando l’effetto negativo del ciclo delle maree.
II) “ Sviamento di potere in relazione alla violazione della norma applicabile a fronte della corretta valutazione oggettiva in materia di discrezionalità amministrativa ”.
L’Amministrazione procedente, nell’adottare il provvedimento impugnato, sarebbe incorsa nel medesimo vizio di legittimità già censurato dal Consiglio di Stato con riguardo al pregresso atto di diniego: vale a dire avrebbe negato la c.d. concessione suppletiva per l’unica ragione individuata nella necessità della gara, incorrendo così nuovamente nella violazione dell’art. 24 reg. esecuz. cod. nav., il quale consente l’affidamento diretto di una maggiore superficie al precedente concessionario in presenza di situazioni eccezionali, da vagliare nel caso concreto. Per l’effetto, la Regione sarebbe incorsa anche nel vizio di eccesso di potere ( in primis nelle sue figure sintomatiche del travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dell’illogicità e della contraddittorietà della motivazione), posto che avrebbe avviato l’ iter amministrativo finalizzato all’ampliamento e non al rilascio di una nuova concessione, acquisendo pertanto tutti i pareri dalle Autorità competenti a pronunciarsi sulla richiesta estensione, per infine rigettare l’istanza in forza di considerazioni incentrate sul principio della piena contendibilità dei beni pubblici aventi rilevanza economica. Principio, tuttavia, che sovrintende la diversa fattispecie del rilascio di una autonoma e distinta concessione, disciplinata dall’art. 36 cod. nav., derogato proprio dall’art. 24 reg. esecuz. cod. nav.
3. Si è costituita in giudizio la Regione replicando nel merito alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
4. Alla camera di consiglio celebrata il 10 maggio 2023, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare inibitoria degli effetti del provvedimento gravato, chiedendo al contempo, unitamente all’Amministrazione resistente, la sollecita fissazione dell’udienza di discussione.
4.1 Chiamata infine all’udienza pubblica del 12 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I due motivi di ricorso proposti, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
5.1 In via preliminare, deve essere precisato che la Regione ha correttamente qualificato, sotto un punto di vista giuridico, l’istanza presentata dalla ricorrente in data 7 giugno 2021 come richiesta di ampliamento della superficie già concessa all’operatore economico e non – come invece sostenuto nell’ incipit del primo motivo di gravame – di rilascio di una nuova concessione, afferente un distinto bene demaniale con una propria autonoma potenzialità di sfruttamento.
Ciò risulta confermato non solo dalle “ note per la trasparenza ” del provvedimento impugnato, ossia il D.D.R. n. 65 del 9 febbraio 2023, ove è specificato che “ con il presente decreto si rigetta l’istanza presentata dalla Società IC EN SC … di ampliamento della concessione demaniale marittima n. 108/96 per attività di acquacoltura ex art. 24 del R.d.C.N. ”; ma financo dalla parte motiva dell’atto, in cui è riportato che “ l’istruttoria avviata in merito all’istanza di variazione sostanziale/ampliamento è stata condotta ai sensi del citato art. 24 del R.d.C.N. e ha comportato l’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa (Comune, Capitaneria di Porto di Chioggia, U.O. Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria della Regione Veneto )”.
Del resto, questa constatazione non è contraddetta dal rilievo, contenuto nel preavviso di rigetto, per cui “ la richiesta di ampliamento di una concessione in essere, nel caso di specie, è da intendersi ai fini dell’autorizzazione, alla stregua di una istanza di nuova concessione ”. Tale considerazione, infatti, è il portato di un’interpretazione di specifiche fonti normative regionali in materia di concessioni lagunari polesane – in specie, la D.G.R.V. n. 918 del 2010, con la quale sono definiti i criteri e le modalità per procedere al riordino e all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime nelle lagune di Caleri, Marinetta e Vallona e la successiva Carta Ittica Regionale, adottata con D.G.R.V. n. 1042 del 2021 – che non risultano essere state applicate nel caso concreto o, perlomeno, che non hanno assunto portata dirimente nella decisione di diniego.
Di conseguenza, deve ritenersi che l’ iter del procedimento si sia svolto – in coerenza con la corretta qualificazione dell’istanza – nell’alveo dell’art. 24 reg. esecuz. cod. nav.
5.2 A tal riguardo, quest’ultima disposizione stabilisce – nel primo periodo del secondo comma – che “[q] ualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento dell’istruttoria ”.
Proprio con riguardo all’istruttoria prevista dall’art. 24 reg. esecuz. cod. nav., il Consiglio di Stato ha precisato – nella decisione resa tra le medesime parti – che essa debba incentrarsi sulla “ verifica che, nel caso concreto, l’area demaniale «suppletiva» sia necessaria per il più proficuo utilizzo dell’area demaniale già concessa, secondo la destinazione a questa impressa dal provvedimento di concessione originario, e comunque che la maggiore superficie non sia, in sé considerata (o unitamente ad altre eventualmente concedibili), idonea a costituire, a sua volta, un bene demaniale suscettibile di essere autonomo oggetto di distinta concessione ” (così Cons. Stato, n. 4210 del 2021, cit.).
5.3 Con specifico riguardo al caso di specie, il Consiglio di Stato – nello scrutinare la legittimità del diniego della precedente istanza di concessione in ampliamento avanzata dalla società ricorrente in data 18 febbraio 2019 – ha disposto una verificazione sullo stato dei luoghi “ in merito al posizionamento dell’area in contestazione rispetto a quella già in concessione all’appellante (n.108/96);nonché, considerati tale posizionamento (ed, ove esistente, il collegamento economico-funzionale dell’area allo sfruttamento di quella già in concessione) e la situazione morfologica della Laguna di Caleri, in merito alla sua possibilità di autonomo utilizzo (in lotto unico concedibile o per accorpamento con altro spazio acqueo) per attività di acquacoltura da parte di operatore economico diverso dal titolare della detta concessione n.108/96, tenuto conto della normativa applicabile (D.G.R.V. n. 454 del 2002, n.918 del 2010 e n. 899 del 2016; art. 36 Cod. nav. e art. 24 reg. esecuz. Cod. nav.) e di eventuali altri atti o provvedimenti regionali o provinciali rilevanti ”.
Gli esiti di tale verificazione – affidata al Prefetto di GO, il quale a sua volta ne ha delegato l’esecuzione alla Capitaneria di Porto di Chioggia – assumono rilievo anche nel presente giudizio, con riguardo all’accertamento della situazione fattuale relativa alle dimensioni e alla localizzazione dell’area richiesta e al suo rapporto funzionale con la concessione già rilasciata alla ricorrente. Del resto, il valore probatorio della relazione non discende solo dal suo espresso riferimento nella succitata decisione del Consiglio di Stato, avente efficacia di giudicato sostanziale tra le parti, ma anche dalla circostanza che la stessa è stata acquisita in questo giudizio a seguito della produzione, come prova documentale, da parte dell’Amministrazione resistente ( sub doc. 13), la quale del resto ha menzionato in più punti del provvedimento impugnato gli esiti della medesima verificazione, dando prova quindi di averla valutata in sede di istruttoria.
Ebbene, la relazione di verificazione, per un verso, ha confermato l’utilità dello specchio acqueo per lo svolgimento delle attività di molluschicoltura da parte della società richiedente l’ampliamento (pur non essendo stata esclusa, in astratto, una possibile pari utilità rispetto a un diverso concessionario esercente analoga attività nel medesimo contesto lagunare; per altro verso, ha evidenziato che “ in considerazione delle dimensioni e del posizionamento dell’area … difficilmente tale lotto sarebbe concedibile ad un terzo sprovvisto di altra concessione demaniale nelle vicinanze dell’area contesa o, quantomeno, nella medesima Laguna: questo poiché l’estensione della superficie in oggetto si ritiene essere poco incline ad ospitare contemporaneamente sia una struttura volta alle attività produttive, che l’ormeggio di un natante utilizzato per raggiungere la stessa, dotazione minima per espletare l’esercizio dell’acquacoltura. Ciò, in ogni caso, non esclude perentoriamente che tale spazio non sia assolutamente concedibile ad un concessionario terzo rispetto a coloro che, allo stato attuale, posseggono titoli concessori nella Laguna, ma, a parere della scrivente, risulta essere una via difficilmente percorribile, in considerazione delle attività che si potrebbero ivi effettuare ”.
La decisione del Consiglio di Stato resa sulla stessa vicenda, nel ritenere decisivi gli esiti della verificazione, ha concluso che “ se l’istanza della società EN SC fosse stata ben qualificata e se l’art. 24 del regolamento del codice della navigazione fosse stato correttamente interpretato:
- essendo comprovata l’utilità dell’ampliamento per le esigenze economico-produttive della società concessionaria, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in merito all’insufficienza di tale elemento ad accordare la concessione c.d. suppletiva ex art. 24 del regolamento esecutivo del codice della navigazione;
- essendo la superficie in oggetto “poco incline” (come scritto nella relazione di verificazione) ad essere adattata in via autonoma all’esercizio dell’attività dell’acquacoltura, ma, non potendosi escludere tale autonoma destinazione, sia pure a determinate condizioni, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in merito alla sussistenza di siffatte condizioni ostative all’affidamento diretto, tali quindi da giustificare il ricorso alla procedura di evidenza pubblica posta a fondamento del diniego ”.
5.4 Pertanto, in forza dell’effetto conformativo del giudicato, la Regione – in sede di riedizione del potere amministrativo a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento di diniego – avrebbe dovuto valutare, nell’espletamento della propria istruttoria, soltanto residui aspetti al fine di decidere sulla fondatezza dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 24 reg. esecuz. cod. nav. La sfera di discrezionalità dell’Amministrazione, infatti, è risultata chiaramente circoscritta dal giudicato caducatorio, sicché a prescindere dall’applicazione del meccanismo del c.d. one shot – introdotto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con la modifica dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, che peraltro non sembra trovare effetto con riguardo al provvedimento n. 65 del 2023 in questa sede impugnato, dato che la novella è entrata in vigore successivamente all’originario atto di rigetto n. 96 del 2019 –, comunque l’esistenza di una precedente statuizione del Consiglio di Stato comporta, in base al principio generale compendiato nell’art. 2909 cod. civ., che il riesercizio del potere discrezionale debba porsi nel solco di quell’accertamento definitivo facente stato tra le parti.
In particolare, la decisione del Giudice d’appello ha orientato in modo vincolante l’azione amministrativa nel senso di circoscrivere gli elementi da valutare – fermo restando lo stato dei luoghi descritto nella verificazione –, da un lato, nella necessità della maggior superficie richiesta per il più proficuo utilizzo dell’area demaniale già concessa; dall’altro lato, nella contendibilità tra più soggetti delle utilità ritraibili dall’utilizzo dell’area stessa, qualora essa sia idonea a costituire un autonomo bene oggetto di affidamento.
Quanto al requisito della necessità dell’ampliamento per una migliore fruizione dell’originaria concessione, nel rispetto della sua destinazione d’uso, la Regione ha ritenuto che l’estensione richiesta sia “ sicuramente utile, ma non strettamente necessaria per l’effettivo corretto utilizzo del bene già concesso ”: ciò sulla scorta della constatazione che la società istante risulta già titolare di plurime concessioni demaniali nella laguna di Caleri e nell’attigua laguna di Marinetta.
Questa considerazione, tuttavia, risulta ultronea rispetto all’ambito di indagine rimesso alla valutazione dell’Amministrazione, posto che l’argomento dimensionale – vale a dire l’estensione complessiva della superficie acquea già in uso dalla Società IC EN SC nello stesso ambito lagunare – è inconferente rispetto alla necessità che la specifica area richiesta in ampliamento riveste in rapporto alla concessione n. 108/1996. Sul punto, la relazione di verificazione si era già espressa – con valutazioni non contraddette dalla successiva istruttoria condotta dall’Amministrazione – nel senso di ritenere che l’area suppletiva è in grado di apportare concreti benefici all’attività di molluschicoltura già svolta dalla ricorrente, posto che la maggior profondità dell’acqua presente in quel settore evita la moria di esemplari che si registra, invece, nella superficie già in uso a causa delle escursioni di marea, ove quindi il pre-ingrasso dei molluschi bivalvi (funzionale alla successiva attività di coltivazione) è reso difficoltoso dai frequenti periodi di secca coincidenti con la bassa marea. In specie, la Capitaneria di Porto di Chioggia ha verificato, sulla base di puntuale analisi batimetrica, che “ il lotto concesso è caratterizzato da profondità poco superiori a 1,5 metri e comunque inferiori ai 2 metri, mentre l’area prospiciente e oggetto del contenzioso in atto presenta fondali che variano da 2,8 a 3,1 metri. Le batimetrie rilevate, pertanto, non possono che confermare la motivazione asserita dalla società EN SC ”.
Con riguardo poi al requisito della possibilità che l’area richiesta in supplemento sia oggetto di autonoma concessione, contendibile tra più operatori economici diversi dalla ricorrente in base ai principi comunitari connessi alla libertà di stabilimento, la Regione ha evidenziato, per un verso, che la superficie suppletiva “ non è contigua all’area già in concessione e si trova ad una distanza dalla stessa, anche se minima, per lo più equivalente a quella da cui dista analoga concessione per acquacoltura di cui è già titolare una Società terza ”, ritenendo pertanto che detto specchio acqueo sia astrattamente concedibile a un soggetto terzo rispetto alla richiedente, che sia titolare, in via analoga a quest’ultima, di una concessione demaniale nelle vicinanze della zona contesa; per altro verso, che l’area di 1.400 mq. in contestazione “ in sé considerata (o unitamente ad altre eventualmente concedibili), può sicuramente costituire, a sua volta, un bene demaniale suscettibile di essere autonomo oggetto di distinta concessione, da rilasciarsi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni di settore ”.
A tal proposito, deve evidenziarsi che le difese esposte dalla ricorrente – tanto in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, quanto in sede di ricorso avverso il provvedimento di diniego – hanno dimostrato, di contro a quanto sostenuto dalla Regione, che la maggior superficie richiesta è invero contigua alla concessione n. 108/1996 già nella titolarità della stessa società. Infatti, dai rilievi cartografici prodotti dall’esponente emerge non solo che quest’ultima concessione è separata da quella in capo alla Cooperativa SCtori SO (ossia dal soggetto terzo che, secondo l’Amministrazione, godrebbe di un identico interesse in ordine alla contendibilità dei vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento dell’area in contestazione) da un canale navigabile, il quale di fatto separa i due rispettivi allevamenti ittici, ma anche, e soprattutto, che l’area richiesta si pone in esatta adiacenza con l’ultimo tratto della summenzionata concessione n. 108/1996, risultando quindi anch’essa separata, dal predetto canale, rispetto alla porzione occupata dalla Cooperativa SCtori SO. Cooperativa, peraltro, che – sulla base del materiale probatorio dimesso in causa – non sembra aver avanzato alcuna omologa istanza ai sensi dell’art. 24 reg. esecuz. cod. nav. sull’area oggetto del giudizio, sicché deve escludersi la sussistenza di un attuale conflitto con altri operatori economici per l’utilizzo della stessa superficie.
Infine, il provvedimento impugnato – come lamenta la società ricorrente – è viziato da insufficiente motivazione nella parte in cui dispone che l’area richiesta in addizione, da sola o unita ad altre, costituisca un bene demaniale passibile di autonoma concessione, quindi concedibile solo in osservanza dei principi dell’evidenza pubblica. Sulla scorta delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato, nella succitata pronuncia n. 4210 del 2021, la Regione avrebbe dovuto indicare, più approfonditamente, quali elementi oggettivi, emersi nel corso dell’istruttoria, rendevano quel ridotto specchio acqueo di consistenza qualitativa tale da essere una risorsa dotata di un proprio valore economico-produttivo, dunque contendibile secondo le regole concorrenziali come autonomo bene demaniale. D’altronde, non sembra rappresentare un valido argomento a supporto di questo intrinseco valore dell’area la constatazione, rappresentata dall’Amministrazione resistente in sede di preavviso di rigetto, che siano state rilasciate, nella stessa Laguna di Caleri o in quella vicina di Marinetta, più concessioni di ridotte dimensioni, aventi ad oggetto un unico specchio acqueo o più superfici tra loro distaccate. Infatti, la presenza, nel medesimo ambito lagunare, di concessioni di minima estensione non è argomento in sé dirimente per desumere, con sostanziale automatismo, che anche la specifica area richiesta sia connotata da qualità tali da farla assurgere a bene demaniale dotato di un proprio valore, tenuto conto non solo delle sue dimensioni e della profondità dell’acqua, ma anche della sua particolare localizzazione. A tal riguardo, la relazione di verificazione, come già testé evidenziato, ha sottolineato che l’area suppletiva ha la peculiare caratteristica – proprio per la sua limitata estensione e, soprattutto, il suo posizionamento – di essere “ difficilmente … concedibile ad un terzo sprovvisto di altra concessione demaniale nelle vicinanze dell’area contesa o, quantomeno, nella medesima Laguna ”, ribadendo in altro punto che questa possibilità di affidare l’area a un soggetto diverso dalla ricorrente (o, comunque, a chi ha già una concessione nelle immediate vicinanze) “ risulta essere una via difficilmente percorribile, in considerazione delle attività che si potrebbero ivi effettuare ”. A fronte di tali premesse, la Regione ha ritenuto la superficie in contestazione come suscettibile di essere autonomamente concedibile senza tuttavia indicare quali elementi di fatto rendano in concreto possibile questa “ via difficilmente percorribile ”.
5.5 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve pertanto concludersi che la motivazione addotta dalla Regione nel provvedimento impugnato non ha fornito evidenze della sussistenza di concrete ragioni ostative all’accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 24 reg. esecuz. cod. nav. Nello specifico, l’istruttoria condotta dall’Amministrazione non sembra aver rilevato elementi tali da negare l’ammissibilità dell’affidamento diretto della maggior superficie in ampliamento alla società esponente, alla luce delle coordinate giurisprudenziali per cui detta istanza è assentibile “ in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione ” (così Cons. Stato, n. 4210 del 2021, cit., ove sono richiamate le precedenti pronunce della stessa Sezione V del 13 luglio 2017, n. 3459, nonché dell’11 luglio 2017, n. 3416).
5.6 In definitiva, il ricorso proposto dalla Società IC EN SC deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto del 9 febbraio 2023, n. 65, adottato dalla Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile di GO.
6. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per equivalente, da determinarsi in via equitativa, avanzata dalla Società IC EN SC nelle conclusioni del ricorso, posto che sia l’allegazione sia la prova degli elementi costitutivi dell’illecito risultano mancare del tutto.
7. Sussistono giusti motivi, data la particolarità della vicenda oggetto del contenzioso, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Filippo Dallari, Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO