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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 575/2022 R. G. vertente tra in persona del suo procuratore ad negotia sig. , Parte_1 Parte_2
Registro delle Imprese di Bologna, c.f. e P. IVA: , REA: , elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliata in Messina, strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Ragno (con PEC indicata) che la rappresenta e difende per procura in foglio separato che forma parte integrante dell'atto di appello,
APPELLANTE contro
(n. 10/2007 R.G.F. del Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G.), in persona del Curatore dr. P.IVA: , Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via A. Calderone n. 30/C, presso lo studio dell'avv.
SA CA (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende, giusta provvedimento autorizzatorio del
G.D. emesso il 22 settembre 2022 ed in virtù di procura alle liti rilasciata in atto separato, sottoscritta digitalmente e da intendersi apposta, comunque, in calce alla comparsa di costituzione, da considerarsi ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia stante
l'attestazione (in atti) del G. D. datata 22 settembre 2022,
APPELLATO
___________________
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 934/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 5 luglio
2022 in materia di assicurazione contro i danni – pagamento indennizzo.
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni insistendo e riportandosi a tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in appello e, dunque, nella richiesta di riforma della impugnata sentenza n.934/2022 pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G. in composizione monocratica, in accoglimento di tutti i motivi di gravame indicati nell'atto di appello e delle conclusioni ivi rassegnate dall'odierna appellante. Con vittoria di spese e compensi”.
Per l'appellato: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto;
nel merito, rigettare l'appello principale e confermare integralmente la sentenza n. 934/2022 del
05.07.2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in composizione monocratica, pubblicata in pari data mediante allegazione a verbale d'udienza ed annotata a repertorio n. 978/2022 del
06/07/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché del sub-procedimento di inibitoria di cui al n.575 -1/2022 R.G. promosso ex adverso e definito con ordinanza decisoria di rigetto emessa da codesta Ecc.ma Corte il giorno 19-20.01.2023”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2022 l' in persona Parte_3 del procuratore ad negotia (d'ora in avanti, per brevità, solo , ha proposto Parte_2 Pt_4 appello, nei confronti del in persona del Controparte_1
Curatore dr. avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Controparte_2
Barcellona P.G., accogliendo la domanda della attrice, ha condannato l' al Pt_5 Pt_4 pagamento di € 683.839,76, oltre interessi con le decorrenze e i saggi di cui in parte motiva, in favore di controparte, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all'incendio sviluppatosi la notte tra il 25 ed il 26 dicembre 2006 presso i locali ove la società assicurata (allora in bonis) svolgeva la propria attività imprenditoriale.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse ritenuta e dichiarata l'estinzione per prescrizione annuale ex art. 2952 c.c. (nella formulazione anteriore alla l. 27 ottobre 2008, n. 166) - avvenuta in data 1 aprile 2017 o in data 23 gennaio 2019 - di tutti i diritti nascenti dalla Polizza Assicurativa numero X01789418-07 Parte_6 invocati da controparte, conseguentemente accertando e dichiarando l'inesistenza di qualsiasi obbligo indennitario della società assicuratrice relativamente ai fatti per cui è causa, nonché la non operatività ex art. 1898 c.c. della garanzia assicurativa di cui alla predetta polizza, conseguentemente ritenendo
2 e dichiarando l'inesistenza di qualsiasi obbligo risarcitorio/indennitario della deducente, e, infine, che fossero ritenuti e dichiarati errata la quantificazione del danno contrattuale e nullo e non idoneo a costituire prova ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo il verbale conclusivo della perizia contrattuale del 28 novembre 2007, con ogni effetto di legge, con condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente assegnate in conseguenza dell'azione esecutiva intrapresa e, perciò, dell'importo di € 683.839,76, oltre quelle eventualmente corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali, ed al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21 dicembre 2022 si è costituito il in persona del Curatore dr. Controparte_1 CP_2
resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione
[...] del disposto dell'art. 342, co.1, c.p.c.; nel merito ne ha contestato i motivi uno per uno, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile, così come della domanda di inibitoria.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, con ricorso ex art. 351, comma 2, c. p. c. depositato il 13 settembre 2022 l' ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Pt_4 impugnata ed è stato, pertanto, avviato un sub-procedimento (iscritto al n. 575-1/2022 R.G.), conclusosi con ordinanza del 20 gennaio 2023 di rigetto dell'istanza.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da ordinanza riservata del 20 gennaio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 22 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per carico di ruolo, all'11 novembre 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
3 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla
Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Ciò posto e venendo al merito, col primo motivo di appello l' lamenta l'errata Pt_4 interpretazione dell'art. 2952, comma 2, c. c. e la violazione dell'art. 11, comma 1, Preleggi, per avere il Tribunale ritenuto che il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie in esame fosse quello biennale e non già quello annuale di cui al citato articolo del codice civile, nel testo vigente ratione temporis.
Deduce, in particolare, che la decisione su punto non sarebbe accompagnata da valide e sostanziali argomentazioni giuridiche, né dall'indicazione di specifici riferimenti normativi in base ai quali si è giunti a dichiarare l'efficacia retroattiva dell'art. 2952 comma 2, c.c. (nella sua nuova formulazione dettata dalla novella legislativa di cui all'art. 3, comma 2 ter, del d. l. 28 agosto 2008, n. 134, conv., con modif., in l. 27 ottobre 2008, n. 166), con conseguente applicazione alla vicenda in esame del termine biennale di prescrizione.
Evidenzia di avere in primo grado esposto le ragioni secondo le quali il termine di prescrizione applicabile nella specie sarebbe, invece, quello annuale previsto dalla citata norma di legge (nel testo anteriore alla novella del 2008), che è una norma di diritto sostanziale applicabile alle situazioni giuridiche già venute ad esistenza e non già retroattivamente, in mancanza di espressa previsione di diritto transitorio in senso contrario. Tale che, poiché nel caso in esame il momento dal quale parte avversa avrebbe potuto fare valere i diritti nascenti dal contratto assicurativo si colloca in data antecedente all'entrata in vigore della suddetta novella - sia che lo si voglia far coincidere con la data di verificazione dell'evento (ossia tra il 25 e il 26 dicembre 2006), sia che lo si voglia individuare nella conclusione della procedura di perizia contrattuale, avvenuta il 28 novembre 2007 con la redazione e sottoscrizione del processo verbale conclusivo -, la disposizione applicabile sarebbe quella di cui al comma 2 dell'art. 2952 c.c. nel testo vigente prima della riforma del 2008, secondo la quale il termine di prescrizione era annuale.
Aggiunge un ulteriore profilo di censura avverso la motivazione espressa dl Tribunale a fondamento del suo convincimento, evidenziandone la mancanza di coerenza logico/giuridica rispetto alle deduzioni difensive, non avendo mai la compagnia assicuratrice, in primo grado, sostenuto le tesi giuridiche riportate dal Tribunale circa l'esistenza di un presunto “diritto alla prescrizione” ovvero di
“un diritto contrattuale dell'assicuratore al rispetto del termine di prescrizione”.
4 Ribadisce gli argomenti già esposti in prime cure a fondamento dell'eccezione di prescrizione annuale, in particolare ripetendo che, interposta da parte della CURATELA fallimentare una serie di atti interruttivi della prescrizione annuale, dopo la PEC del 1° aprile 2016 è stata depositata in data
17 novembre 2017 la richiesta di mediazione, a distanza di 19 mesi circa dall'ultimo atto interruttivo;
tale che la prescrizione dovrebbe dirsi definitivamente maturata il 1° aprile 2017.
Allo stesso modo, dalla conclusione della procedura di mediazione, avvenuta il 23 gennaio 2018, sarebbe decorso più di un anno rispetto alla PEC inviata alla compagnia assicuratrice il 4 aprile 2019, essendo irrimediabilmente intervenuta, perciò, la prescrizione estintiva annuale (per la seconda volta).
Per tutte queste ragioni l'appellante ha insistito nella domanda di declaratoria dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale annuale, con conseguente estinzione di qualsiasi diritto indennitario/risarcitorio azionato dalla attrice. Pt_5
Il motivo non è fondato.
Contrariamente a quanto afferma l'appellante, il Tribunale non ha trascurato di esporre le motivazioni del proprio convincimento a fondamento del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora convenuta, avendo anzitutto evidenziato che, ai fini del regime della prescrizione del diritto azionato dalla CURATELA fallimentare nel caso di specie, occorre fare riferimento alla norma di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c. nel testo novellato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 134 del
28 agosto 2008, che ha innalzato a due anni il termine annuale di prescrizione previsto sino ad allora dalla norma citata.
Ha poi precisato che questa disposizione, nella sua nuova formulazione, si applica non solo ai diritti sorti successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente “nella misura in cui non già estinti” (così testualmente a pag. 2 della motivazione) e poiché – ha chiosato – è esistita nella specie, secondo quanto documentato in atti, una serie di atti interruttivi con cadenza infrannuale sino al 2016 e con cadenza infra-biennale per il periodo successivo sino alla proposizione della domanda giudiziale, l'eccezione di prescrizione è da ritenere infondata.
Il convincimento del primo Giudice, basato su tali argomentazioni, è immune da censure, seppure s'imponga in questa sede un'esplicazione più dettagliata delle ragioni della statuizione, data l'innegabile concisione della motivazione sopra riportata.
Orbene, posta la sostanziale irrilevanza delle affermazioni testuali del primo Giudice (di cui alla pag.
3 della sentenza) secondo cui “la prescrizione non costituisce oggetto di un diritto delle parti …” e, ancora, “né si potrebbe dire che vi sia un diritto contrattuale dell'assicuratore al rispetto del termine di prescrizione esistente al momento della sua conclusione …”, le quali non rivestono nessuna effettiva incidenza sul piano decisorio, rileva la Corte che ciò che conta in via dirimente è la
5 considerazione giuridica di cui in sentenza, affatto corretta, secondo la quale la norma del secondo comma dell'art. 2952 c.c., novellata dal richiamato d.l. n. 134 del 2008 (in vigore dal 28 agosto 2008), si applica non solo per i diritti sorti in epoca successiva a tale data, ma anche per quelli sorti anteriormente, per i quali non sia ancora maturato il vecchio termine prescrizionale di un anno.
Trattasi di una considerazione del tutto esatta sul piano tecnico-giuridico, siccome conforme al granitico insegnamento della Suprema Corte secondo il quale la legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore e non ancora estinti ove preveda un termine più lungo del precedente (e non anche se ne introduca uno più breve), tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione (così Cass. civ. nn. 27015/2022; 8236/1994).
Nel caso in esame, la novella legislativa che ha innalzato a due anni il termine (già annuale) di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione ex art. 2952, comma 2, c.c. è entrata in vigore, come detto, il 28 agosto 2008, data in cui il preteso diritto all'indennizzo azionato in questa sede dalla fallimentare non si era ancora estinto per prescrizione, in quanto il termine Pt_5
(allora) annuale, decorrente dal 26 dicembre 2006 (giorno in cui si è verificato l'incendio), stando alla documentazione in atti, era stato, dapprima, interrotto dal telegramma del 4 gennaio 2007 di denuncia dell'evento incendiario alla compagnia di assicurazione, poi sospeso, in data 6 marzo 2007
e sino al 28 novembre 2007, per effetto, rispettivamente, della domanda di perizia contrattuale e del suo espletamento (v. sul punto Cass. civ. nn. 8973/2020; 3961/2012).
Tale che al momento dell'entrata in vigore della ridetta novella (28 agosto 2008), esso era ancora in corso, non essendo decorso un anno intero dal 4 gennaio 2007 al 28 agosto 2008 tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per 8 mesi e 22 giorni.
Vi è prova poi – ma questo aspetto non è in contestazione – della sussistenza di ulteriori atti interruttivi con cadenza infra-annuale (per quanto possa valere) e, nel prosieguo, con cadenza infra-biennale sino alla introduzione della domanda giudiziale.
Ne discende il rigetto del motivo in esame, dovendosi precisare che non si tratta qui di applicazione retroattiva di una norma di diritto sostanziale in assenza di una previsione di diritto intertemporale e/o transitoria, come obietta l'appellante, quanto piuttosto dell'applicazione di una disposizione di legge ad un rapporto ancora non esauritosi, in relazione alla quale non è predicabile, in radice, alcuna retroattività.
Come, infatti, chiarito dal Giudice di legittimità nella richiamata pronuncia n. 27015 del 14 settembre
2002, la reformatio in melius del termine prescrizionale - per la quale non sussiste, come nella
6 fattispecie in esame, apposita norma transitoria – “non trova ostacolo, evidentemente, per raggiungere la massima portata, nell'articolo 11 prel. in quanto costituisce un incremento del tempo prescrizionale, e dunque non ha effetto retroattivo in quanto non elide il tempo prescrizionale che era già stato consumato, bensì ne aggiunge altro: l'articolo 11 prel., invero, dispiega la sua tutela rispetto proprio all'effetto retroattivo, non inibendo al contrario l'aggiunta di un surplus <
l'avvenire>” a quel che ancora non è terminato e dunque non è qualificabile come posto nel
<> rispetto all'attualità, alla quale invece ancora appartiene. Per ineludibile logica, detto inserimento in una struttura normativa preesistente non può ledere gli effetti che questa ha già sprigionato, in quanto ciò integrerebbe una evidente retroattività, <> quel che giuridicamente si è già compiuto: quindi, come ha riconosciuto giurisprudenza di questa Suprema
Corte ormai anche risalente (cfr. Cass. sez. 1, 29 gennaio 1973 n. 271, la quale rimarca che <<la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti>>; sulla stessa linea Cass. sez.
1, 1° ottobre 1976 n. 3202 e Cass. sez.1, 17 novembre 1979 n. 5970), in forza dell'articolo 11 prel. la nuova legge non è applicabile ai rapporti giuridici sorti prima della propria entrata in vigore ma ancora in atto qualora ciò comporti l'elisione di effetti già verificatisi o già in corso di verificazione.
(…) Ne consegue che, qualora lo ius novum avesse inciso sul termine di prescrizione nel senso di abbreviarlo, l'incidenza sarebbe stata retroattiva e dunque inaccettabile a fronte dell'articolo 11 prel.; nel caso in esame (analogo al presente, n.d.r.), al contrario, l'effetto preesistente non è stato tolto, ad esso comunque aggiungendone uno ulteriore, tale da costituire una protrazione cronologica” (così testualmente la sentenza richiamata alle pagg. 7 e 8).
Col secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneo e ingiusto rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa sollevata dalla compagnia assicuratrice, sostenendo che il ragionamento del primo Giudice sul punto non sarebbe accompagnato da un'adeguata valutazione degli elementi fattuali e di diritto dedotti dalla stessa, essendo risultato, perciò, palesemente elusivo della problematica concernente il sopravvenuto disequilibrio nella distribuzione del rischio contrattuale tra le parti, dovuto all'apertura, nelle adiacenze dello stabile utilizzato da controparte per lo svolgimento della propria attività commerciale, di un nuovo insediamento artigianale di rilevanti dimensioni (ossia un'officina meccanica).
Lamenta l'appellante che l'affermazione del Tribunale - secondo cui la collocazione di un'officina meccanica in prossimità del deposito di mobili della controparte non può determinare un aumento del rischio non trattandosi di attività pericolosa conseguente all'uso di sostanze chimiche o infiammabili
– sarebbe palesemente errata e non in linea con il significato giuridico effettivo da attribuire
7 usualmente alla locuzione “aggravamento del rischio” quale modifica in senso peggiorativo delle originarie condizioni contrattuali.
Ribadisce che, per aversi aggravamento del rischio assicurativo, sarebbe necessario ma sufficiente che si realizzi, per effetto dell'intervento di fattori sopravvenuti, un mutamento nelle originarie condizioni contrattuali e, più in generale, della complessiva operazione economica sottesa dalla emissione della polizza assicurativa.
Sostiene che, nel caso in esame, si sarebbe verificata un'evidente alterazione dell'operazione economica iniziale, essendo venuto meno quell'originario equilibrio delle posizioni contrattuali basato su una proporzionalità tra premio e rischi dato che, per effetto della condotta omissiva di controparte, la società assicuratrice non sarebbe stata informata dell'intervenuta modifica dello stato dei luoghi mediante la realizzazione, nelle vicinanze del fabbricato adibito a deposito dei mobili, di un'officina meccanica (della ditta , con un maggiore rischio dell'operazione economica CP_3 rispetto a quello originariamente assicurato, del quale l' sarebbe venuta a conoscenza solo Pt_4 successivamente all'avvio di un'azione giudiziaria da parte della predetta ditta (che ha CP_3 chiesto al Tribunale il ristoro dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'incendio di che trattasi).
L'ampliamento dell'oggetto del contratto – continua l'appellante -, determinato dalla presenza di nuovi e non conosciuti rischi rispetto ai quali vi era un obbligo di comunicazione da parte dell'appellata, producendo un aggravamento dell'onere economico sulla posizione contrattuale dell'assicuratore, avrebbe richiesto un contrappeso consistente nell'aumento del premio, così da neutralizzare l'intervenuto squilibrio (particolarmente significativo) tra i diritti e gli obblighi delle parti.
Questa situazione, unitamente al cambiamento della ragione sociale e dell'assetto proprietario della CP_ società contraente (che, al momento della stipula, era quella di “ . ), avrebbe costituito, a CP_4 dire dell'appellante, una grave omissione fonte di responsabilità ex art. 1898 c.c. a carico di controparte, avendo quest'ultima, con la sua condotta reticente, inciso sul consenso dell'assicuratore, sulle condizioni contrattuali e sulla completa rivalutazione del rischio che costui avrebbe avuto il diritto di effettuare.
Il motivo non merita accoglimento per numerose ragioni.
Va anzitutto notato, in punto di fatto, che non sono stati offerti elementi concreti a dimostrazione della circostanza che, al momento della stipula del contratto di assicurazione per cui è causa
(settembre 2006), lo stato dei luoghi relativo al deposito di mobili della società fallita fosse tale per
8 cui l'officina meccanica dei F.lli non era ancora esistente, essendo, perciò, il mutamento di CP_3 esso sopravvenuto alla stipula del contratto (come vorrebbe l'appellante).
Dal verbale conclusivo della perizia contrattuale emerge in proposito che, mentre il perito della compagnia assicuratrice ha dedotto che al momento del sinistro era sussistente un “aggravamento del rischio” perché una delle due superfici ottenute dall'unico iniziale capannone, confinante con il sito di deposito dei mobili, era stata adibita ad officina meccanica, il perito della ditta assicurata ha rappresentato, al contrario, che già al momento della stipula del contratto assicurativo lo stato dei luoghi era tale per cui l'officina meccanica era ivi presente, essendo perciò l'asserito rischio già stato visionato dal personale della compagnia assicuratrice preposto alla stipula della polizza, senza che fosse poi sopravvenuta alcuna modifica.
Ha, inoltre, puntualizzato che l'officina medesima era in disuso dal mese di dicembre del 2005 per cessata attività, allegando a tal uopo copia della visura camerale attestante quanto sopra.
Nella contestazione di tali circostanze da parte del perito dell'assicurazione – che ha ribadito come all'inizio del rapporto assicurativo l'officina meccanica non fosse presente in loco -, il terzo perito, dopo avere preso atto che il certificato camerale con visura storica prodotto dal perito della ditta assicurata attestava la cessazione dell'attività dell'officina meccanica predetta, ha affermato che l'esistenza della stessa nel vano attiguo a quello di deposito dei mobili della società fallita non ha costituito aggravamento del rischio non essendo risultati presenti in essa materiali o prodotti infiammabili di entità rilevante, ma solo un certo numero di attrezzature meccaniche varie ed alcune autovetture in ricovero, che difficilmente avrebbero potuto innescare un incendio.
Ha inoltre evidenziato che lo stato dei luoghi non è risultato mutato successivamente all'assunzione del rischio e ciò si evinceva anche dalla scrittura privata del 3 maggio 2006 stipulata tra la ditta
[...]
CP_ (sopra nominata) e la società (poi ), relativa CP_3 CP_4 Controparte_1 all'intenzione di vendere o comunque dare in locazione il deposito di che trattasi nella quale è individuabile la parte di immobile dato in locazione -, ossia, secondo quanto risulta dalla pag. 3 della scrittura medesima, quella parte dell'unico grande vano (ossia il capannone) “compresa nelle prime tre aperture lato mare e lato via Milite Ignoto” -.
Ha concluso, dunque, in merito al relativo (secondo) punto del mandato – di “verificare con esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e dalle successive appendici e riferire se al momento del sinistro sussistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate” –, che “al momento del sinistro non sussistevano presupposti di aggravamento di rischio”.
Dalle contrapposte deduzioni in fatto delle due parti contendenti e dalle stesse conclusioni della perizia contrattuale non solo non si ricavano evidenze certe del fatto che al momento del sinistro
9 (dicembre 2006) la situazione dei luoghi, con riferimento al deposito dei mobili ed all'attigua
“officina meccanica”, fosse diversa da quella esistente all'atto della stipula del contratto di assicurazione (settembre 2006), ma anche, al contrario, risulta molto verosimile che l'officina meccanica in questione fosse già esistente in loco al momento della predetta stipula e non già sia stata aperta dopo la conclusione del contratto (come continua a sostenere l'appellante).
In ogni caso, dirimente è in questa sede la circostanza che il Collegio peritale a maggioranza, in risposta ad apposito quesito, ha concluso nel senso di escludere che “al momento del sinistro” siano sussistiti “presupposti di aggravamento del rischio”: tale accertamento – deve puntualizzarsi - è giuridicamente vincolante per entrambe le odierne parti contendenti, in quanto non contrastato con i necessari mezzi di caducazione negoziale, i soli consentiti contro le risultanze di una perizia contrattuale.
È, infatti, insegnamento più che consolidato della Suprema Corte che, come anche si è evidenziato nella sentenza gravata, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo, che scelgono per la sua particolare competenza, la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito esse possono impugnare solo con gli strumenti atti ad aggredire una pattuizione contrattuale: l'azione di annullamento, da un lato, se vi è errore determinante, l'azione di risoluzione, se vi è inadempimento, in caso l'assicuratore non si conformi al dictum del perito (v., tra le altre in tal senso, Cass. civ. nn.
18906/2017; 17443/2016; 5678/2005; 9996/2004).
Ne deriva che gli assunti dell'appellante circa l'esistenza in fatto dei presupposti della responsabilità di controparte ex art. 1898 c.c. sono del tutto infondati, e prima ancora inammissibili poiché basati su un'irrituale quanto inammissibile contestazione della perizia contrattuale.
Quanto poi al dedotto mutamento della ragione sociale e dell'assetto proprietario della società CP_ assicurata (da a unipersonale”), vale ribadire ciò che è stato CP_4 Controparte_1 affermato sul punto dal primo Giudice (secondo cui, testualmente: “è inoltre oscuro – e temerario – il collegamento tra il cambio della ragione sociale della società contraente e l'aggravamento del rischio;
così come incomprensibile risulta il collegamento con un non meglio precisato <>. Sotto tale aspetto si rileva la contraddittorietà del contegno processuale della convenuta, la quale ha lamentato di essere stata tratta in errore sulle condizioni di rischio e, tuttavia, si è ben guardata dal proporre, in via riconvenzionale, domanda di annullamento del contratto ”) con argomentazioni che non hanno formato oggetto di alcun rilievo critico specifico da parte dell' Pt_4
Quest'ultima, infatti, si è limitata apoditticamente a ribadire, nell'atto di appello, che il “cambiamento della ragione sociale e dell'assetto proprietario …” avrebbero costituito (in uno con la mancata
10 comunicazione della presenza di nuovi rischi legati all'apertura della officina meccanica) una grave omissione da cui discenderebbe una responsabilità ex art. 1898 c.c. a carico della contraente assicurata
(così a pag. 15 dell'atto di appello), senza nulla replicare alle condivisibili motivazioni logiche del primo Giudice sopra testualmente riportate.
Da ultimo, ma non per importanza, ferme restando tutte le considerazioni sin qui esposte, non può trascurarsi, in aggiunta, il dato giuridico secondo il quale la fattispecie composita di cui all'art. 1898
c.c. prevede, come mezzo di tutela dell'assicuratore in caso di “aggravamento del rischio”, o il recesso di quest'ultimo dal contratto (a mente del comma 2 e del comma 3 dello stesso articolo), oppure l'esonero da responsabilità dell'assicuratore (o, infine, la riduzione del quantum dell'indennizzo) qualora il sinistro si verifichi prima che costui possa efficacemente esercitare il recesso, come previsto nell'ultimo comma del citato articolo.
Nel caso in esame l' ha invocato, in presenza di un'asserita ipotesi di “aggravamento del Pt_4 rischio” ex art. 1898 c.c., l'inoperatività della polizza assicurativa e ciò ha fatto sic et simpliciter senza nemmeno allegare di avere avuto intenzione di esercitare il recesso e di non avere avuto il tempo di farlo a causa del sopravvenire del sinistro prima del decorso dei termini “per la comunicazione e per l'efficacia del recesso” – come richiesto dall'ultimo comma della norma citata -; con la conseguenza che, oltre che in punto di fatto, l'invocata forma di tutela, nel caso concreto, non potrebbe (come non può) essere ammessa nemmeno sotto il profilo del diritto.
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo l'appellante si duole dell'errata quantificazione dell'indennizzo assicurativo e della carenza di motivazione in ordine all'eccezione di inidoneità del processo verbale conclusivo della perizia contrattuale a costituire prova ai fini della liquidazione dei danni.
Sostiene, in particolare, che la somma complessiva liquidata dal Collegio peritale per i danni ai beni mobili esistenti all'interno del deposito, pari a € 683.839,76 – quantificazione pienamente condivisa dal Tribunale senza alcuna sufficiente motivazione in risposta ai rilievi critici sollevati da Pt_4 in primo grado – sarebbe errata, eccessiva e di gran lunga superiore al valore ed al quantitativo dei beni effettivamente presenti all'interno del deposito al momento dell'incendio.
Deduce che il Tribunale non solo avrebbe effettuato un generico e non pertinente richiamo alle somme liquidate dal Collegio peritale, senza rispondere in alcun modo alle critiche della compagnia assicuratrice, ma anche avrebbe omesso di rispondere alla contestazione di essa convenuta circa l'idoneità del processo verbale conclusivo del 28 novembre 2007 a costituire prova efficace ai fini della liquidazione dei danni reclamati da controparte.
11 Il motivo è inammissibile prima che infondato nel merito.
In ordine alla quantificazione dei danni il Tribunale, invero, ha fatto proprie le risultanze della perizia contrattuale – in particolare laddove ha determinato in complessivi € 683.839,76 quelli subiti dai beni mobili esistenti all'interno del fabbricato quantificato – all'uopo spiegando che essi sono stati liquidati in tale misura dal Collegio peritale a maggioranza, senza che siffatta quantificazione sia stata contestata dalla società assicuratrice convenuta nei termini e con le modalità di impugnazione di cui all'insegnamento della Suprema Corte poco prima richiamato testualmente in sentenza.
Vale riportare pedissequamente il relativo passaggio motivazionale, pienamente condivisibile in quanto conforme ai principi nomofilattici più sopra richiamati in tema di perizia contrattuale: “per quanto concerne l'accertamento delle cause dell'incendio e delle conseguenze che ne sono derivate
(id est i danni, n.d.r.), le contestazioni svolte da avverso la perizia Parte_1 contrattuale sono inammissibili. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo – nel caso di specie ad un collegio – la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria. L'esito dell'incarico, pertanto, è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento (se vi è errore determinante) o di risoluzione (se vi è inadempimento),
«sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale» (Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 28 luglio
2017, n. 18906; nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, ord. 9 luglio 2019, n. 18318)” (così a pag. 4, paragrafi 4.1 e 4.2 della parte motiva della sentenza impugnata).
Questa essendo la ratio decidendi del primo Giudice sulla questione della quantificazione del danno, non è chi non veda come il motivo di appello in esame non contenga delle critiche specifiche contro di essa, idonee a inficiarne la valenza logico-giuridica, essendosi l' limitata a ribadire Pt_4
l'erroneità e l'eccessività del quantum determinato dalla perizia contrattuale, nonché l'inidoneità probatoria del relativo verbale conclusivo – difese, queste, già esposte dalla convenuta in primo grado ed espressamente confutate in sentenza -, ed a criticare il Tribunale per non avere spiegato la ragione in virtù della quale è stata reputata corretta detta quantificazione, senza tenere in debito conto che, invece, il primo Giudice ha ben spiegato tale ragione, avendo espressamente dichiarato inammissibili le contestazioni di parte convenuta avverso detta liquidazione, stante la mancanza di impugnazione della perizia contrattuale con l'azione di annullamento e/o con l'azione di risoluzione della stessa per inadempimento, le uniche giuridicamente praticabili.
Inammissibilità che – va rimarcato - con l'atto di appello non è stata minimamente soggetta a critica da parte della Pt_4
12 In questa sede, dovendosi condividere appieno l'iter argomentativo della sentenza gravata, è sufficiente ribadire che, come detto sopra e come chiarito dal Tribunale, sono vincolanti per le parti, compresa l' l'accertamento e la quantificazione dei danni effettuati a maggioranza dal Pt_4
Collegio peritale in mancanza di impugnazione della perizia contrattuale nei modi di legge (e cioè, secondo quanto spiegato dalla Suprema Corte, con l'azione di annullamento, da un lato, se vi è errore determinante, oppure con l'azione di risoluzione, se vi è inadempimento, in caso l'assicuratore non si conformi al dictum del perito).
Ne discende l'inammissibilità prima che l'infondatezza, comunque, nel merito del terzo ed ultimo motivo di appello.
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000) e applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi in quanto, sebbene la questione controversa in sede di appello sia stata alquanto semplice, nella liquidazione devono essere compresi anche i compensi del procedimento incidentale di inibitoria (v. da ultimo Cass. civ. n. 13432/2025), stante l'apposita richiesta di parte appellata, eccetto che per la fase di trattazione per la quale può applicarsi il minimo, dato che essa è prevista solo per il procedimento principale di appello e non anche per quello camerale di inibitoria, determinandole, perciò, seguendo i predetti criteri, nella misura di complessivi €
20.822,00 per onorario - di cui € 5.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, €
3.822,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 29857/2023) e € 9.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia essendo il appellato da considerarsi ammesso al CP_1 patrocinio a spese dello Stato come riportato in epigrafe.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
13
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del suo procuratore ad negotia , con atto di citazione notificato il 2
[...] Parte_2 agosto 2022, nei confronti del in persona Controparte_1 del Curatore dr. avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 934/2022 Controparte_2 del 5 luglio 2022, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l' in persona del suo procuratore ad negotia Parte_1
, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, liquidate in Parte_2 complessivi € 20.822 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 575/2022 R. G. vertente tra in persona del suo procuratore ad negotia sig. , Parte_1 Parte_2
Registro delle Imprese di Bologna, c.f. e P. IVA: , REA: , elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliata in Messina, strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Ragno (con PEC indicata) che la rappresenta e difende per procura in foglio separato che forma parte integrante dell'atto di appello,
APPELLANTE contro
(n. 10/2007 R.G.F. del Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G.), in persona del Curatore dr. P.IVA: , Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via A. Calderone n. 30/C, presso lo studio dell'avv.
SA CA (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende, giusta provvedimento autorizzatorio del
G.D. emesso il 22 settembre 2022 ed in virtù di procura alle liti rilasciata in atto separato, sottoscritta digitalmente e da intendersi apposta, comunque, in calce alla comparsa di costituzione, da considerarsi ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia stante
l'attestazione (in atti) del G. D. datata 22 settembre 2022,
APPELLATO
___________________
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 934/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 5 luglio
2022 in materia di assicurazione contro i danni – pagamento indennizzo.
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni insistendo e riportandosi a tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in appello e, dunque, nella richiesta di riforma della impugnata sentenza n.934/2022 pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G. in composizione monocratica, in accoglimento di tutti i motivi di gravame indicati nell'atto di appello e delle conclusioni ivi rassegnate dall'odierna appellante. Con vittoria di spese e compensi”.
Per l'appellato: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto;
nel merito, rigettare l'appello principale e confermare integralmente la sentenza n. 934/2022 del
05.07.2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in composizione monocratica, pubblicata in pari data mediante allegazione a verbale d'udienza ed annotata a repertorio n. 978/2022 del
06/07/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché del sub-procedimento di inibitoria di cui al n.575 -1/2022 R.G. promosso ex adverso e definito con ordinanza decisoria di rigetto emessa da codesta Ecc.ma Corte il giorno 19-20.01.2023”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2022 l' in persona Parte_3 del procuratore ad negotia (d'ora in avanti, per brevità, solo , ha proposto Parte_2 Pt_4 appello, nei confronti del in persona del Controparte_1
Curatore dr. avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Controparte_2
Barcellona P.G., accogliendo la domanda della attrice, ha condannato l' al Pt_5 Pt_4 pagamento di € 683.839,76, oltre interessi con le decorrenze e i saggi di cui in parte motiva, in favore di controparte, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all'incendio sviluppatosi la notte tra il 25 ed il 26 dicembre 2006 presso i locali ove la società assicurata (allora in bonis) svolgeva la propria attività imprenditoriale.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse ritenuta e dichiarata l'estinzione per prescrizione annuale ex art. 2952 c.c. (nella formulazione anteriore alla l. 27 ottobre 2008, n. 166) - avvenuta in data 1 aprile 2017 o in data 23 gennaio 2019 - di tutti i diritti nascenti dalla Polizza Assicurativa numero X01789418-07 Parte_6 invocati da controparte, conseguentemente accertando e dichiarando l'inesistenza di qualsiasi obbligo indennitario della società assicuratrice relativamente ai fatti per cui è causa, nonché la non operatività ex art. 1898 c.c. della garanzia assicurativa di cui alla predetta polizza, conseguentemente ritenendo
2 e dichiarando l'inesistenza di qualsiasi obbligo risarcitorio/indennitario della deducente, e, infine, che fossero ritenuti e dichiarati errata la quantificazione del danno contrattuale e nullo e non idoneo a costituire prova ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo il verbale conclusivo della perizia contrattuale del 28 novembre 2007, con ogni effetto di legge, con condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente assegnate in conseguenza dell'azione esecutiva intrapresa e, perciò, dell'importo di € 683.839,76, oltre quelle eventualmente corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali, ed al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21 dicembre 2022 si è costituito il in persona del Curatore dr. Controparte_1 CP_2
resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione
[...] del disposto dell'art. 342, co.1, c.p.c.; nel merito ne ha contestato i motivi uno per uno, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile, così come della domanda di inibitoria.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, con ricorso ex art. 351, comma 2, c. p. c. depositato il 13 settembre 2022 l' ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Pt_4 impugnata ed è stato, pertanto, avviato un sub-procedimento (iscritto al n. 575-1/2022 R.G.), conclusosi con ordinanza del 20 gennaio 2023 di rigetto dell'istanza.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da ordinanza riservata del 20 gennaio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 22 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per carico di ruolo, all'11 novembre 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
3 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla
Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Ciò posto e venendo al merito, col primo motivo di appello l' lamenta l'errata Pt_4 interpretazione dell'art. 2952, comma 2, c. c. e la violazione dell'art. 11, comma 1, Preleggi, per avere il Tribunale ritenuto che il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie in esame fosse quello biennale e non già quello annuale di cui al citato articolo del codice civile, nel testo vigente ratione temporis.
Deduce, in particolare, che la decisione su punto non sarebbe accompagnata da valide e sostanziali argomentazioni giuridiche, né dall'indicazione di specifici riferimenti normativi in base ai quali si è giunti a dichiarare l'efficacia retroattiva dell'art. 2952 comma 2, c.c. (nella sua nuova formulazione dettata dalla novella legislativa di cui all'art. 3, comma 2 ter, del d. l. 28 agosto 2008, n. 134, conv., con modif., in l. 27 ottobre 2008, n. 166), con conseguente applicazione alla vicenda in esame del termine biennale di prescrizione.
Evidenzia di avere in primo grado esposto le ragioni secondo le quali il termine di prescrizione applicabile nella specie sarebbe, invece, quello annuale previsto dalla citata norma di legge (nel testo anteriore alla novella del 2008), che è una norma di diritto sostanziale applicabile alle situazioni giuridiche già venute ad esistenza e non già retroattivamente, in mancanza di espressa previsione di diritto transitorio in senso contrario. Tale che, poiché nel caso in esame il momento dal quale parte avversa avrebbe potuto fare valere i diritti nascenti dal contratto assicurativo si colloca in data antecedente all'entrata in vigore della suddetta novella - sia che lo si voglia far coincidere con la data di verificazione dell'evento (ossia tra il 25 e il 26 dicembre 2006), sia che lo si voglia individuare nella conclusione della procedura di perizia contrattuale, avvenuta il 28 novembre 2007 con la redazione e sottoscrizione del processo verbale conclusivo -, la disposizione applicabile sarebbe quella di cui al comma 2 dell'art. 2952 c.c. nel testo vigente prima della riforma del 2008, secondo la quale il termine di prescrizione era annuale.
Aggiunge un ulteriore profilo di censura avverso la motivazione espressa dl Tribunale a fondamento del suo convincimento, evidenziandone la mancanza di coerenza logico/giuridica rispetto alle deduzioni difensive, non avendo mai la compagnia assicuratrice, in primo grado, sostenuto le tesi giuridiche riportate dal Tribunale circa l'esistenza di un presunto “diritto alla prescrizione” ovvero di
“un diritto contrattuale dell'assicuratore al rispetto del termine di prescrizione”.
4 Ribadisce gli argomenti già esposti in prime cure a fondamento dell'eccezione di prescrizione annuale, in particolare ripetendo che, interposta da parte della CURATELA fallimentare una serie di atti interruttivi della prescrizione annuale, dopo la PEC del 1° aprile 2016 è stata depositata in data
17 novembre 2017 la richiesta di mediazione, a distanza di 19 mesi circa dall'ultimo atto interruttivo;
tale che la prescrizione dovrebbe dirsi definitivamente maturata il 1° aprile 2017.
Allo stesso modo, dalla conclusione della procedura di mediazione, avvenuta il 23 gennaio 2018, sarebbe decorso più di un anno rispetto alla PEC inviata alla compagnia assicuratrice il 4 aprile 2019, essendo irrimediabilmente intervenuta, perciò, la prescrizione estintiva annuale (per la seconda volta).
Per tutte queste ragioni l'appellante ha insistito nella domanda di declaratoria dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale annuale, con conseguente estinzione di qualsiasi diritto indennitario/risarcitorio azionato dalla attrice. Pt_5
Il motivo non è fondato.
Contrariamente a quanto afferma l'appellante, il Tribunale non ha trascurato di esporre le motivazioni del proprio convincimento a fondamento del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora convenuta, avendo anzitutto evidenziato che, ai fini del regime della prescrizione del diritto azionato dalla CURATELA fallimentare nel caso di specie, occorre fare riferimento alla norma di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c. nel testo novellato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 134 del
28 agosto 2008, che ha innalzato a due anni il termine annuale di prescrizione previsto sino ad allora dalla norma citata.
Ha poi precisato che questa disposizione, nella sua nuova formulazione, si applica non solo ai diritti sorti successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente “nella misura in cui non già estinti” (così testualmente a pag. 2 della motivazione) e poiché – ha chiosato – è esistita nella specie, secondo quanto documentato in atti, una serie di atti interruttivi con cadenza infrannuale sino al 2016 e con cadenza infra-biennale per il periodo successivo sino alla proposizione della domanda giudiziale, l'eccezione di prescrizione è da ritenere infondata.
Il convincimento del primo Giudice, basato su tali argomentazioni, è immune da censure, seppure s'imponga in questa sede un'esplicazione più dettagliata delle ragioni della statuizione, data l'innegabile concisione della motivazione sopra riportata.
Orbene, posta la sostanziale irrilevanza delle affermazioni testuali del primo Giudice (di cui alla pag.
3 della sentenza) secondo cui “la prescrizione non costituisce oggetto di un diritto delle parti …” e, ancora, “né si potrebbe dire che vi sia un diritto contrattuale dell'assicuratore al rispetto del termine di prescrizione esistente al momento della sua conclusione …”, le quali non rivestono nessuna effettiva incidenza sul piano decisorio, rileva la Corte che ciò che conta in via dirimente è la
5 considerazione giuridica di cui in sentenza, affatto corretta, secondo la quale la norma del secondo comma dell'art. 2952 c.c., novellata dal richiamato d.l. n. 134 del 2008 (in vigore dal 28 agosto 2008), si applica non solo per i diritti sorti in epoca successiva a tale data, ma anche per quelli sorti anteriormente, per i quali non sia ancora maturato il vecchio termine prescrizionale di un anno.
Trattasi di una considerazione del tutto esatta sul piano tecnico-giuridico, siccome conforme al granitico insegnamento della Suprema Corte secondo il quale la legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore e non ancora estinti ove preveda un termine più lungo del precedente (e non anche se ne introduca uno più breve), tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione (così Cass. civ. nn. 27015/2022; 8236/1994).
Nel caso in esame, la novella legislativa che ha innalzato a due anni il termine (già annuale) di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione ex art. 2952, comma 2, c.c. è entrata in vigore, come detto, il 28 agosto 2008, data in cui il preteso diritto all'indennizzo azionato in questa sede dalla fallimentare non si era ancora estinto per prescrizione, in quanto il termine Pt_5
(allora) annuale, decorrente dal 26 dicembre 2006 (giorno in cui si è verificato l'incendio), stando alla documentazione in atti, era stato, dapprima, interrotto dal telegramma del 4 gennaio 2007 di denuncia dell'evento incendiario alla compagnia di assicurazione, poi sospeso, in data 6 marzo 2007
e sino al 28 novembre 2007, per effetto, rispettivamente, della domanda di perizia contrattuale e del suo espletamento (v. sul punto Cass. civ. nn. 8973/2020; 3961/2012).
Tale che al momento dell'entrata in vigore della ridetta novella (28 agosto 2008), esso era ancora in corso, non essendo decorso un anno intero dal 4 gennaio 2007 al 28 agosto 2008 tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per 8 mesi e 22 giorni.
Vi è prova poi – ma questo aspetto non è in contestazione – della sussistenza di ulteriori atti interruttivi con cadenza infra-annuale (per quanto possa valere) e, nel prosieguo, con cadenza infra-biennale sino alla introduzione della domanda giudiziale.
Ne discende il rigetto del motivo in esame, dovendosi precisare che non si tratta qui di applicazione retroattiva di una norma di diritto sostanziale in assenza di una previsione di diritto intertemporale e/o transitoria, come obietta l'appellante, quanto piuttosto dell'applicazione di una disposizione di legge ad un rapporto ancora non esauritosi, in relazione alla quale non è predicabile, in radice, alcuna retroattività.
Come, infatti, chiarito dal Giudice di legittimità nella richiamata pronuncia n. 27015 del 14 settembre
2002, la reformatio in melius del termine prescrizionale - per la quale non sussiste, come nella
6 fattispecie in esame, apposita norma transitoria – “non trova ostacolo, evidentemente, per raggiungere la massima portata, nell'articolo 11 prel. in quanto costituisce un incremento del tempo prescrizionale, e dunque non ha effetto retroattivo in quanto non elide il tempo prescrizionale che era già stato consumato, bensì ne aggiunge altro: l'articolo 11 prel., invero, dispiega la sua tutela rispetto proprio all'effetto retroattivo, non inibendo al contrario l'aggiunta di un surplus <
l'avvenire>” a quel che ancora non è terminato e dunque non è qualificabile come posto nel
<
Corte ormai anche risalente (cfr. Cass. sez. 1, 29 gennaio 1973 n. 271, la quale rimarca che <<la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti>>; sulla stessa linea Cass. sez.
1, 1° ottobre 1976 n. 3202 e Cass. sez.1, 17 novembre 1979 n. 5970), in forza dell'articolo 11 prel. la nuova legge non è applicabile ai rapporti giuridici sorti prima della propria entrata in vigore ma ancora in atto qualora ciò comporti l'elisione di effetti già verificatisi o già in corso di verificazione.
(…) Ne consegue che, qualora lo ius novum avesse inciso sul termine di prescrizione nel senso di abbreviarlo, l'incidenza sarebbe stata retroattiva e dunque inaccettabile a fronte dell'articolo 11 prel.; nel caso in esame (analogo al presente, n.d.r.), al contrario, l'effetto preesistente non è stato tolto, ad esso comunque aggiungendone uno ulteriore, tale da costituire una protrazione cronologica” (così testualmente la sentenza richiamata alle pagg. 7 e 8).
Col secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneo e ingiusto rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa sollevata dalla compagnia assicuratrice, sostenendo che il ragionamento del primo Giudice sul punto non sarebbe accompagnato da un'adeguata valutazione degli elementi fattuali e di diritto dedotti dalla stessa, essendo risultato, perciò, palesemente elusivo della problematica concernente il sopravvenuto disequilibrio nella distribuzione del rischio contrattuale tra le parti, dovuto all'apertura, nelle adiacenze dello stabile utilizzato da controparte per lo svolgimento della propria attività commerciale, di un nuovo insediamento artigianale di rilevanti dimensioni (ossia un'officina meccanica).
Lamenta l'appellante che l'affermazione del Tribunale - secondo cui la collocazione di un'officina meccanica in prossimità del deposito di mobili della controparte non può determinare un aumento del rischio non trattandosi di attività pericolosa conseguente all'uso di sostanze chimiche o infiammabili
– sarebbe palesemente errata e non in linea con il significato giuridico effettivo da attribuire
7 usualmente alla locuzione “aggravamento del rischio” quale modifica in senso peggiorativo delle originarie condizioni contrattuali.
Ribadisce che, per aversi aggravamento del rischio assicurativo, sarebbe necessario ma sufficiente che si realizzi, per effetto dell'intervento di fattori sopravvenuti, un mutamento nelle originarie condizioni contrattuali e, più in generale, della complessiva operazione economica sottesa dalla emissione della polizza assicurativa.
Sostiene che, nel caso in esame, si sarebbe verificata un'evidente alterazione dell'operazione economica iniziale, essendo venuto meno quell'originario equilibrio delle posizioni contrattuali basato su una proporzionalità tra premio e rischi dato che, per effetto della condotta omissiva di controparte, la società assicuratrice non sarebbe stata informata dell'intervenuta modifica dello stato dei luoghi mediante la realizzazione, nelle vicinanze del fabbricato adibito a deposito dei mobili, di un'officina meccanica (della ditta , con un maggiore rischio dell'operazione economica CP_3 rispetto a quello originariamente assicurato, del quale l' sarebbe venuta a conoscenza solo Pt_4 successivamente all'avvio di un'azione giudiziaria da parte della predetta ditta (che ha CP_3 chiesto al Tribunale il ristoro dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'incendio di che trattasi).
L'ampliamento dell'oggetto del contratto – continua l'appellante -, determinato dalla presenza di nuovi e non conosciuti rischi rispetto ai quali vi era un obbligo di comunicazione da parte dell'appellata, producendo un aggravamento dell'onere economico sulla posizione contrattuale dell'assicuratore, avrebbe richiesto un contrappeso consistente nell'aumento del premio, così da neutralizzare l'intervenuto squilibrio (particolarmente significativo) tra i diritti e gli obblighi delle parti.
Questa situazione, unitamente al cambiamento della ragione sociale e dell'assetto proprietario della CP_ società contraente (che, al momento della stipula, era quella di “ . ), avrebbe costituito, a CP_4 dire dell'appellante, una grave omissione fonte di responsabilità ex art. 1898 c.c. a carico di controparte, avendo quest'ultima, con la sua condotta reticente, inciso sul consenso dell'assicuratore, sulle condizioni contrattuali e sulla completa rivalutazione del rischio che costui avrebbe avuto il diritto di effettuare.
Il motivo non merita accoglimento per numerose ragioni.
Va anzitutto notato, in punto di fatto, che non sono stati offerti elementi concreti a dimostrazione della circostanza che, al momento della stipula del contratto di assicurazione per cui è causa
(settembre 2006), lo stato dei luoghi relativo al deposito di mobili della società fallita fosse tale per
8 cui l'officina meccanica dei F.lli non era ancora esistente, essendo, perciò, il mutamento di CP_3 esso sopravvenuto alla stipula del contratto (come vorrebbe l'appellante).
Dal verbale conclusivo della perizia contrattuale emerge in proposito che, mentre il perito della compagnia assicuratrice ha dedotto che al momento del sinistro era sussistente un “aggravamento del rischio” perché una delle due superfici ottenute dall'unico iniziale capannone, confinante con il sito di deposito dei mobili, era stata adibita ad officina meccanica, il perito della ditta assicurata ha rappresentato, al contrario, che già al momento della stipula del contratto assicurativo lo stato dei luoghi era tale per cui l'officina meccanica era ivi presente, essendo perciò l'asserito rischio già stato visionato dal personale della compagnia assicuratrice preposto alla stipula della polizza, senza che fosse poi sopravvenuta alcuna modifica.
Ha, inoltre, puntualizzato che l'officina medesima era in disuso dal mese di dicembre del 2005 per cessata attività, allegando a tal uopo copia della visura camerale attestante quanto sopra.
Nella contestazione di tali circostanze da parte del perito dell'assicurazione – che ha ribadito come all'inizio del rapporto assicurativo l'officina meccanica non fosse presente in loco -, il terzo perito, dopo avere preso atto che il certificato camerale con visura storica prodotto dal perito della ditta assicurata attestava la cessazione dell'attività dell'officina meccanica predetta, ha affermato che l'esistenza della stessa nel vano attiguo a quello di deposito dei mobili della società fallita non ha costituito aggravamento del rischio non essendo risultati presenti in essa materiali o prodotti infiammabili di entità rilevante, ma solo un certo numero di attrezzature meccaniche varie ed alcune autovetture in ricovero, che difficilmente avrebbero potuto innescare un incendio.
Ha inoltre evidenziato che lo stato dei luoghi non è risultato mutato successivamente all'assunzione del rischio e ciò si evinceva anche dalla scrittura privata del 3 maggio 2006 stipulata tra la ditta
[...]
CP_ (sopra nominata) e la società (poi ), relativa CP_3 CP_4 Controparte_1 all'intenzione di vendere o comunque dare in locazione il deposito di che trattasi nella quale è individuabile la parte di immobile dato in locazione -, ossia, secondo quanto risulta dalla pag. 3 della scrittura medesima, quella parte dell'unico grande vano (ossia il capannone) “compresa nelle prime tre aperture lato mare e lato via Milite Ignoto” -.
Ha concluso, dunque, in merito al relativo (secondo) punto del mandato – di “verificare con esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e dalle successive appendici e riferire se al momento del sinistro sussistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate” –, che “al momento del sinistro non sussistevano presupposti di aggravamento di rischio”.
Dalle contrapposte deduzioni in fatto delle due parti contendenti e dalle stesse conclusioni della perizia contrattuale non solo non si ricavano evidenze certe del fatto che al momento del sinistro
9 (dicembre 2006) la situazione dei luoghi, con riferimento al deposito dei mobili ed all'attigua
“officina meccanica”, fosse diversa da quella esistente all'atto della stipula del contratto di assicurazione (settembre 2006), ma anche, al contrario, risulta molto verosimile che l'officina meccanica in questione fosse già esistente in loco al momento della predetta stipula e non già sia stata aperta dopo la conclusione del contratto (come continua a sostenere l'appellante).
In ogni caso, dirimente è in questa sede la circostanza che il Collegio peritale a maggioranza, in risposta ad apposito quesito, ha concluso nel senso di escludere che “al momento del sinistro” siano sussistiti “presupposti di aggravamento del rischio”: tale accertamento – deve puntualizzarsi - è giuridicamente vincolante per entrambe le odierne parti contendenti, in quanto non contrastato con i necessari mezzi di caducazione negoziale, i soli consentiti contro le risultanze di una perizia contrattuale.
È, infatti, insegnamento più che consolidato della Suprema Corte che, come anche si è evidenziato nella sentenza gravata, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo, che scelgono per la sua particolare competenza, la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito esse possono impugnare solo con gli strumenti atti ad aggredire una pattuizione contrattuale: l'azione di annullamento, da un lato, se vi è errore determinante, l'azione di risoluzione, se vi è inadempimento, in caso l'assicuratore non si conformi al dictum del perito (v., tra le altre in tal senso, Cass. civ. nn.
18906/2017; 17443/2016; 5678/2005; 9996/2004).
Ne deriva che gli assunti dell'appellante circa l'esistenza in fatto dei presupposti della responsabilità di controparte ex art. 1898 c.c. sono del tutto infondati, e prima ancora inammissibili poiché basati su un'irrituale quanto inammissibile contestazione della perizia contrattuale.
Quanto poi al dedotto mutamento della ragione sociale e dell'assetto proprietario della società CP_ assicurata (da a unipersonale”), vale ribadire ciò che è stato CP_4 Controparte_1 affermato sul punto dal primo Giudice (secondo cui, testualmente: “è inoltre oscuro – e temerario – il collegamento tra il cambio della ragione sociale della società contraente e l'aggravamento del rischio;
così come incomprensibile risulta il collegamento con un non meglio precisato <
Quest'ultima, infatti, si è limitata apoditticamente a ribadire, nell'atto di appello, che il “cambiamento della ragione sociale e dell'assetto proprietario …” avrebbero costituito (in uno con la mancata
10 comunicazione della presenza di nuovi rischi legati all'apertura della officina meccanica) una grave omissione da cui discenderebbe una responsabilità ex art. 1898 c.c. a carico della contraente assicurata
(così a pag. 15 dell'atto di appello), senza nulla replicare alle condivisibili motivazioni logiche del primo Giudice sopra testualmente riportate.
Da ultimo, ma non per importanza, ferme restando tutte le considerazioni sin qui esposte, non può trascurarsi, in aggiunta, il dato giuridico secondo il quale la fattispecie composita di cui all'art. 1898
c.c. prevede, come mezzo di tutela dell'assicuratore in caso di “aggravamento del rischio”, o il recesso di quest'ultimo dal contratto (a mente del comma 2 e del comma 3 dello stesso articolo), oppure l'esonero da responsabilità dell'assicuratore (o, infine, la riduzione del quantum dell'indennizzo) qualora il sinistro si verifichi prima che costui possa efficacemente esercitare il recesso, come previsto nell'ultimo comma del citato articolo.
Nel caso in esame l' ha invocato, in presenza di un'asserita ipotesi di “aggravamento del Pt_4 rischio” ex art. 1898 c.c., l'inoperatività della polizza assicurativa e ciò ha fatto sic et simpliciter senza nemmeno allegare di avere avuto intenzione di esercitare il recesso e di non avere avuto il tempo di farlo a causa del sopravvenire del sinistro prima del decorso dei termini “per la comunicazione e per l'efficacia del recesso” – come richiesto dall'ultimo comma della norma citata -; con la conseguenza che, oltre che in punto di fatto, l'invocata forma di tutela, nel caso concreto, non potrebbe (come non può) essere ammessa nemmeno sotto il profilo del diritto.
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo l'appellante si duole dell'errata quantificazione dell'indennizzo assicurativo e della carenza di motivazione in ordine all'eccezione di inidoneità del processo verbale conclusivo della perizia contrattuale a costituire prova ai fini della liquidazione dei danni.
Sostiene, in particolare, che la somma complessiva liquidata dal Collegio peritale per i danni ai beni mobili esistenti all'interno del deposito, pari a € 683.839,76 – quantificazione pienamente condivisa dal Tribunale senza alcuna sufficiente motivazione in risposta ai rilievi critici sollevati da Pt_4 in primo grado – sarebbe errata, eccessiva e di gran lunga superiore al valore ed al quantitativo dei beni effettivamente presenti all'interno del deposito al momento dell'incendio.
Deduce che il Tribunale non solo avrebbe effettuato un generico e non pertinente richiamo alle somme liquidate dal Collegio peritale, senza rispondere in alcun modo alle critiche della compagnia assicuratrice, ma anche avrebbe omesso di rispondere alla contestazione di essa convenuta circa l'idoneità del processo verbale conclusivo del 28 novembre 2007 a costituire prova efficace ai fini della liquidazione dei danni reclamati da controparte.
11 Il motivo è inammissibile prima che infondato nel merito.
In ordine alla quantificazione dei danni il Tribunale, invero, ha fatto proprie le risultanze della perizia contrattuale – in particolare laddove ha determinato in complessivi € 683.839,76 quelli subiti dai beni mobili esistenti all'interno del fabbricato quantificato – all'uopo spiegando che essi sono stati liquidati in tale misura dal Collegio peritale a maggioranza, senza che siffatta quantificazione sia stata contestata dalla società assicuratrice convenuta nei termini e con le modalità di impugnazione di cui all'insegnamento della Suprema Corte poco prima richiamato testualmente in sentenza.
Vale riportare pedissequamente il relativo passaggio motivazionale, pienamente condivisibile in quanto conforme ai principi nomofilattici più sopra richiamati in tema di perizia contrattuale: “per quanto concerne l'accertamento delle cause dell'incendio e delle conseguenze che ne sono derivate
(id est i danni, n.d.r.), le contestazioni svolte da avverso la perizia Parte_1 contrattuale sono inammissibili. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo – nel caso di specie ad un collegio – la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria. L'esito dell'incarico, pertanto, è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento (se vi è errore determinante) o di risoluzione (se vi è inadempimento),
«sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale» (Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 28 luglio
2017, n. 18906; nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, ord. 9 luglio 2019, n. 18318)” (così a pag. 4, paragrafi 4.1 e 4.2 della parte motiva della sentenza impugnata).
Questa essendo la ratio decidendi del primo Giudice sulla questione della quantificazione del danno, non è chi non veda come il motivo di appello in esame non contenga delle critiche specifiche contro di essa, idonee a inficiarne la valenza logico-giuridica, essendosi l' limitata a ribadire Pt_4
l'erroneità e l'eccessività del quantum determinato dalla perizia contrattuale, nonché l'inidoneità probatoria del relativo verbale conclusivo – difese, queste, già esposte dalla convenuta in primo grado ed espressamente confutate in sentenza -, ed a criticare il Tribunale per non avere spiegato la ragione in virtù della quale è stata reputata corretta detta quantificazione, senza tenere in debito conto che, invece, il primo Giudice ha ben spiegato tale ragione, avendo espressamente dichiarato inammissibili le contestazioni di parte convenuta avverso detta liquidazione, stante la mancanza di impugnazione della perizia contrattuale con l'azione di annullamento e/o con l'azione di risoluzione della stessa per inadempimento, le uniche giuridicamente praticabili.
Inammissibilità che – va rimarcato - con l'atto di appello non è stata minimamente soggetta a critica da parte della Pt_4
12 In questa sede, dovendosi condividere appieno l'iter argomentativo della sentenza gravata, è sufficiente ribadire che, come detto sopra e come chiarito dal Tribunale, sono vincolanti per le parti, compresa l' l'accertamento e la quantificazione dei danni effettuati a maggioranza dal Pt_4
Collegio peritale in mancanza di impugnazione della perizia contrattuale nei modi di legge (e cioè, secondo quanto spiegato dalla Suprema Corte, con l'azione di annullamento, da un lato, se vi è errore determinante, oppure con l'azione di risoluzione, se vi è inadempimento, in caso l'assicuratore non si conformi al dictum del perito).
Ne discende l'inammissibilità prima che l'infondatezza, comunque, nel merito del terzo ed ultimo motivo di appello.
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000) e applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi in quanto, sebbene la questione controversa in sede di appello sia stata alquanto semplice, nella liquidazione devono essere compresi anche i compensi del procedimento incidentale di inibitoria (v. da ultimo Cass. civ. n. 13432/2025), stante l'apposita richiesta di parte appellata, eccetto che per la fase di trattazione per la quale può applicarsi il minimo, dato che essa è prevista solo per il procedimento principale di appello e non anche per quello camerale di inibitoria, determinandole, perciò, seguendo i predetti criteri, nella misura di complessivi €
20.822,00 per onorario - di cui € 5.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, €
3.822,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 29857/2023) e € 9.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia essendo il appellato da considerarsi ammesso al CP_1 patrocinio a spese dello Stato come riportato in epigrafe.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
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P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del suo procuratore ad negotia , con atto di citazione notificato il 2
[...] Parte_2 agosto 2022, nei confronti del in persona Controparte_1 del Curatore dr. avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 934/2022 Controparte_2 del 5 luglio 2022, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l' in persona del suo procuratore ad negotia Parte_1
, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, liquidate in Parte_2 complessivi € 20.822 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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