Provvedimento: […] 3) “Vero che l'art. 811 del codice civile austriaco prevede che il Tribunale non adotti delle misure per garantire o soddisfare i creditori del defunto in relazione alle loro pretese, ma che, tuttavia, i creditori non siano obbligati ad attendere la dichiarazione di accettazione ereditaria e che possano così far valere le loro pretese contro la massa ereditaria chiedendo la nomina da parte del Tribunale di un curatore che rappresenti tale massa e nei cui confronti possono così esercitare le loro domande”.
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