Art. 811.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287))
Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioni degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice. Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all'entrata in vigore del codice. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.364 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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