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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Antonio Picardi Consigliere
Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1919/2020 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI CELANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MASSIMO SPIGONE;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. LIA GUGLIOTTA;
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 882/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/10/2020
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) in via preliminare ai sensi dell'art. 153, co. 2 cpc rimettere in termini ed autorizzare Pt_1 alla ricostruzione del fascicolo ed alla produzione degli atti di primo grado e dei documenti di appello M-Z.
B) in via preliminare e nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 882/2000 pubblicata il 7 ottobre 2020 dalla Dr.ssa Alessia De Durante e notificata da CP_1
pagina 1 di 19 in data 12 ottobre 2020, dichiarandola nulla e/o invalida con riguardo al capo della CP_1 sentenza di accertamento negativo dello status di socio di respingendo CP_1 formalmente la domanda riconvenzionale formulata in primo grado da per i Controparte_1 motivi esposti in narrativa;
ed ammettere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi in primo grado (i. ordine di esibizione;
ii. Prova testimoniale;
iii. Ctu tecnico contabile);
C) nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 882/2000 pubblicata il 7 ottobre 2020 dalla Dr.ssa Alessia De Durante e notificata da in data 12 Controparte_1 ottobre 2020, accertare lo status di socio di di Parte_1 Controparte_1 quantomeno sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso del luglio 2023 ed ammettere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi in primo grado (i. ordine di esibizione;
ii. Prova testimoniale;
iii. Ctu tecnico contabile);
D) sempre nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 882/2000 pubblicata il 7 ottobre 2020 dalla Dr.ssa Alessia De Durante e notificata da in data 12 Controparte_1 ottobre 2020, accertato lo status di socio di di Parte_1 Controparte_1 condannare ad: Controparte_1
1) esibire e/o consegnare a la documentazione contabile inerente gli Parte_1 ordinativi ricevuti ed evasi da clienti per gli anni compresi tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2019 [ed in particolare: i. bilanci civilistici e contabili dal 2010 al 2019; ii. gli ordinativi ricevuti ed evasi (fatture vendita e documenti di trasporto) dal 2010 sino ad oggi o, quantomeno, al 31 dicembre 2019 (oppure al periodo ritenuto di riferimento o di competenza); iii. libro iva fatture attive e passive dal 2010 ad oggi (oppure al periodo ritenuto di riferimento o di competenza); iv. dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2020 (relativa all'anno 2019); v. fatture doganali dal 2010 ad oggi (oppure al periodo ritenuto di riferimento o di competenza)];
2) corrispondere le quote sociali per le annualità 2008 e per quelle successive sino alla sentenza o, quantomeno, sino al 31 dicembre 2019 (o in subordine sino all'esercizio ritenuto di competenza) per la somma che sarà accertata giudizialmente;
3) al pagamento in favore di delle provvigioni (che saranno accertate Parte_1 giudizialmente di spettanza della società) maturate per le vendite effettuate da CP_1 nel periodo compreso tra il 1° aprile 2010 e sino al il 31 dicembre 2019 in violazione dello
[...] statuto e del regolamento di importo che sarà accertato giudizialmente, Parte_1 sulla base dei criteri espress che con valutazione equitativa, ed al quale dovranno essere aggiunti gli interessi moratori maggiorati (calcolati per ogni annualità dal 1° gennaio dell'anno successivo);
E) nel merito, annullare il provvedimento di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado ponendole a carico di condannando a restituire Controparte_1 Controparte_1 le somme già incassate a titolo di spese per la sentenza di primo grado, nonché a corrispondere l'importo liquidato in favore di in subordine, di Parte_1 dichiarare la compensazione per le spese di lite del primo grado tra le parti e, quindi, ordinare a di restituire la somma già ricevuta da Controparte_1 Parte_1
F) in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario (nella misura del 15% su diritti ed onorari), CNP ed IVA come per legge.
Per la parte appellata:
pagina 2 di 19 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere e comunque rigettare per le motivazioni di cui in premessa l'impugnazione così come proposta dalla società Parte_1
con sede in Ponsacco (PI), Via Valdera P. n. 144, c.f. e p. iva , in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentate p.t., e per l'effetto confermare la Sentenza n. 882/2020 del Tribunale di Pisa pubbl. il 07/10/2020 RG n. 1210/2017 Repert. n. 1429/2020 del 07/10/2020. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 882/2020 pubblicata il 07/10/2020, ha così deciso: rigetta la domanda di accertamento e dichiara che la società non è Controparte_1 socia, a decorrere dal 1.1.2008, del consorzio CI.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
1.1 (di qui innanzi anche solo aveva agito contro Parte_1 Pt_1 [...]
(di qui innanzi anche solo rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 CP_1
Accertare in via preliminare l'effettività della permanenza di (P. Controparte_1
Iva nel consorzio denominato P. Iva ) e P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1
, conseguentemente, verificata in tal senso l'inottemperanza a quanto legalmente richiesto da e previo ordine di esibizione ex 210 c.p.c. del portafoglio ordini , delle Parte_1 scritture contabili e dei bilanci societari a partire dall'anno 2010 ad oggi - verificare sulla base degli stessi in relazione allo Statuto, ai Regolamenti interni ed alla prassi operativa applicata a tutte le ditte facenti parti del Consorzio con particolare riguardo alle provvigioni maturate in relazione agli ordini fatti direttamente alla ditta consorziata CP_1 da clienti acquisiti direttamente o indirettamente tramite la misura dei Parte_1 compensi e delle spettanze ad oggi dovute da ed al mancato pagamento da CP_1 parte di quest'ultima delle quote associative salvo il maggior danno se e nella misura che verrà ritenuto sussistente con conseguente condanna a pagare in favore di parte attrice quanto sarà ritenuto di legge e di giustizia
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
(-) (ossia era Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 19 «[…] un'importante e consolidata realtà commerciale ed imprenditoriale nata il 10
Novembre 1977 nell'ambito del c.d. comprensorio del mobile presente in provincia di Pisa che , dopo aver consorziato diverse imprese operanti principalmente nel settore dell'arredamento di pregio con il precipuo obiettivo di raggiungere ed espandersi in mercati esteri, ha raggiunto un'affidabilità ed un prestigio internazionalmente riconosciuti anche in seguito alla realizzazione di importanti progetti "chiavi in mano" (esemplificativamente dimore lussuose di imprenditori ed uomini politici di primo piano, hall di grandi alberghi, locali ospitanti gli uffici direttivi di grandi società etc). […]» (atto di citazione introduttivo, pag. 1);
(-) era uno dei componenti di come documentato da visura aggiornata CCIAA CP_1 Pt_1 di Pisa;
(-) si era avvantaggiata dall'adesione a passando da una impresa individuale CP_1 Pt_1 di basso profilo degli anni 1999-2000 (ivi: «[…] Questa bottega era un vero e proprio garage dove il padre [n.d.r.: e la madre facevano i tappezzieri aiutati dai figli Per_1 CP_1 CP_4
e (tappezzieri veri e propri che imbottivano sedie o divani che i privati portavano loro CP_5 oppure facevano dei divani e poltrone che vendevano sempre ai privati) […]»), a esposizioni in tutta Italia (Milano) e all'esterno (Mosca, Kiev), sino alla trasformazione nel 2004 in società a responsabilità limitata;
(-) «[…] Nel 2007, vista la crescita della ditta fu presa la decisione di cambiare il CP_1 tipo di rapporto e cioè diventò agente per la ditta ossia rappresentante su Pt_1 CP_1 determinate aree geografiche, permettendo a questi la fatturazione diretta ai clienti (mentre il rapporto "ordinario" con tutte le altre ditte associate/consorziate viene intrattenuto normalmente acquistando i prodotti su fattura e rivendendo al cliente finale con la maggiorazione delle provvigioni CIAC pari solitamente al 10% del fatturato di acquisto)
[…]» (ivi, pagg. 3-4);
(-) era stato pertanto stipulato in data 1.1.2008 un contratto di agenzia, che, ferma la permanenza di nella società consortile, regolava il rapporto commerciale fra le parti;
CP_1
(-) il 1.4.2010 aveva inviato a una lettera con cui dichiarava di revocare il CP_1 Pt_1
“contratto di esclusiva di vendita”, ossia il contratto di agenzia, asserendo, contro il vero, una scarsa collaborazione di Pt_1
(-) ne era nato un contrasto, sfociato in un contenzioso giudiziale: «[…] L'accordo pacifico auspicato da non è stato trovato ed anzi tra le parti - su iniziativa di e Pt_1 CP_1 pagina 4 di 19 per motivi su cui appare inutile dilungarsi - è nata innanzi al Tribunale di Pisa la causa nr.
537/2011 R.G. conclusasi con la sentenza nr. 634/2016 pubblicata il 16.5.2016 (doc. 8) che confermava che il recesso dal contratto di agenzia (cfr. doc. 2) intimato da a era CP_1 Pt_1 intervenuto (sia pur senza giusta causa di qui la relativa condanna di sin dal CP_1
1.4.2010.
La suddetta sentenza non è stata appellata nei termini da che ha inteso rispettare Pt_1 la stessa anche in ordine all'avvenuta risoluzione del rapporto di agenzia mentre ad onor del vero è stata appellata da in relazione alla condanna subita per non aver intimato il CP_1 recesso per giusta causa : appare in ogni caso evidente ed incontestato che a partire dalla data del 1.4.2010 ad oggi i rapporti tra le parti non sono più regolati dal rapporto di agenzia. […]» (ivi, pagg. 5-6, enfasi della parte);
(-) poiché il contratto di agenzia non esisteva più dal 2010, vigeva fra le parti il rapporto dovuto alla partecipazione nella società consortile, così che era tenuta a pagare tutto CP_1 quanto imposto da quel perdurante rapporto, ossia le quote associative e le altre somme per provvigioni.
1.2 si era costituita in prima udienza, rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1) In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza e/o difetto di giurisdizione per essere la causa devoluta ex art. 32 Statuto Societario alla competenza dell'Arbitro Unico;
2) In via di pregiudiziale subordinata, dichiarare ex art. 39 cpc la litispendenza e/ continenza della presente lite pregiudicata con la lite pregiudicante pendente innanzi alla
Corte di Appello di Firenze iscritta al n. 1826/2016 R.G. e conseguentemente adottare i provvedimento ai sensi degli artt. 295 e ss. cpc;
3) In via di ulteriore subordine e nel merito, accertata la cessazione del rapporto consortile nei confronti della e/o la legittima uscita dalla Controparte_1 Parte_1 della società con decorrenza dal 01.01.2008 o dalla diversa data ritenuta di Controparte_1 giustizia, e/o accertata la prescrizione dei diritti sociali e consortili e/o accertata la nullità del regolamento interno del approvato con verbale di Assemblea del 01.04.2014, rigettare le domande attoree per infondatezza in fatto ed in diritto.
4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per quanto ancora interessi, aveva sostenuto, nel merito, che il contratto d'agenzia aveva pagina 5 di 19 novato quello sociale.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha in sostanza recepito la tesi di parte convenuta, così che, negata la persistenza del rapporto associativo dopo la conclusione di quello d'agenzia, ha rigettato ogni domanda attorea, dichiarando che non era più socia CP_1 dal 1.1.2008.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i
[...] seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante denuncia che il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale di intesa a far accertare la cessazione della sua partecipazione alla CP_1 società consortile, nonostante che la domanda fosse inammissibile, perché contenuta in una comparsa di costituzione depositata fuori termine, ossia all'udienza di prima comparizione.
2.2 In secondo luogo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha gravemente errato a ritenere novato il rapporto sociale (per effetto di quello di agenzia), non rendendosi conto che la società in oggetto non era un consorzio, ma una società consortile (art. 2615 ter c.c.) e, in particolare, una società a r.l., con la conseguenza che il recesso del socio era regolata esclusivamente dallo statuto e dalle norme societarie (art. 2473 c.c.), che escluidevano qui qualsiasi recesso ad nutum.
Le comunicazioni di recesso via via inviate erano inefficaci e invalide sia formalmente
(perché provenivano da soggetti non muniti dei dovuti poteri), sia sostanzialmente (perché non erano sorrette da alcuna legittima ragione desumibile dallo statuto).
Ne seguiva, la necessità di accogliere tutte le domande proposte, sia in relazione alle quote associative omesse, sia in relazione alle provvigioni dovute a previa ammissione di Pt_1 mezzi di prova erroneamente non ammessi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 19 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Con ordinanza del 12.7.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è solo in minima parte da accogliere.
4. Il primo motivo è manifestamente fondato.
4.1 Al contrario di quanto la difesa appellata afferma con forza direttamente proporzionale alla debolezza della sua tesi, è incontrovertibile che:
(-) nel costituirsi tardivamente, propose una domanda riconvenzionale CP_1
d'accertamento: «[…] accertata la cessazione del rapporto consortile nei confronti della
[...]
e/o la legittima uscita dalla della società con CP_1 Parte_1 Controparte_1 decorrenza dal 01.01.2008 o dalla diversa data ritenuta di giustizia […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 12);
(-) il Tribunale ha accolto tale domanda, perché non si è limitato a rigettare la domanda di (intesa a far accertare la permanente qualità di socia di , ma ha espressamente Pt_1 CP_1 dichiarato, nel dispositivo, che «[…] la società non è socia, a decorrere dal Controparte_1
1.1.2008, del consorzio CI. […]».
Invero, dinanzi alla domanda d'accertamento della persistenza della qualità di socia in capo a erano ammissibili due posizioni della convenuta: quella di mera difesa, intesa a CP_1
pagina 7 di 19 ottenere, sull'accertamento meramente incidentale dell'avvenuta cessazione in data 1.1.2008, il solo rigetto dell'avversa domanda;
ovvero quella pretensiva, affidata a una domanda riconvenzionale funzionale all'immediato e diretto accertamento che il rapporto sociale era cessato al 1.1.2008.
Quest'ultima è la posizione scelta e posta in essere dalla convenuta in primo grado.
La riconvenzionale, dunque, in quanto proposta tardivamente, avrebbe dovuto – a prescindere dal rigetto della domanda principale – essere dichiarata inammissibile.
4.2 Se, poi, si voglia interpretare la comparsa di costituzione di come priva di una CP_1 domanda riconvenzionale;
e, cioè, se si legga l'inciso accertata la cessazione del rapporto consortile …, contenuto nelle conclusioni, come richiesta non già di sentenza dichiarativa dell'avvenuta cessazione, ma solo come accertamento incidentale inteso a determinare il rigetto della antitetica domanda avversaria, il vizio della sentenza, lungi dal venir meno, sarebbe ancor più evidente.
E ciò perché, a dispetto delle immotivate deduzioni contrarie di parte appellata, che cozzano con il chiaro tenore del dispositivo della sentenza, il Tribunale non s'è limitato a respingere la domanda di (rigetta la domanda di accertamento), ma ha ulteriormente Pt_1 accertato la cessazione del rapporto al 1.1.2008 (e dichiara che la società Controparte_1 non è socia, a decorrere dal 1.1.2008, del consorzio CI).
La difesa non si confronta in modo specifico con questa seconda pronuncia ed CP_1 elude il problema, come se ciò che il Tribunale dichiara nel dispositivo fosse esclusivamente inteso a respingere la domanda di il che, almeno se le parole hanno un senso, non è. Pt_1
4.3 La sentenza di primo grado dovrà, dunque, sul punto essere riformata, dichiarando inammissibile la riconvenzionale.
Poco cambierebbe nell'ipotesi di cui al § 4.2: la sentenza, affetta da ultrapetizione, dovrebbe essere annullata laddove accerta esplicitamente la cessazione al 1.1.2008.
5. Il secondo motivo è infondato nella sua premessa, ossia che dopo il contratto d'agenzia, sia sopravvissuto il rapporto societario.
5.1 Si premette che, nelle note dimesse dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
13.3.2024 (ma già in precedenza nel corso del giudizio di secondo grado), è stato dato atto pagina 8 di 19 che, a seguito di una modifica dello statuto di introdotta nel 2020, che ammette il recesso Pt_1 ad nutum, ha fatto pervenire il 12.7.2023 il formale recesso da CP_1 Pt_1
Tale sopravvenuta circostanza non ha alcun rilievo in causa, perché, come risulta dal testo del recesso, nonché dalle note scritte del procuratore di parte appellata, ha CP_1 espressamente fatto salva la validità e l'efficacia del recesso pregresso, nonché, più in generale, di quanto sostenuto difensivamente in questo processo.
Pertanto, il nuovo recesso si configura come atto comprensibilmente posto in essere a maggior propria difesa;
e non certo come rinuncia alle tesi già sostenute o come condotta lato sensu confessoria della persistenza del vincolo sino al 2023.
5.2 È pacifico fra le parti e documentato in causa che in relazione al contratto d'agenzia del 1.1.2008, si è svolto un contenzioso ormai irrevocabilmente definito.
In particolare, il Tribunale di Pisa, con sentenza bn. 634/2016, definì il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iniziata con ricorso monitorio di e proseguita con CP_1
l'opposizione e domanda riconvenzionale di avente a oggetto poste di debito e credito Pt_1 aventi titolo nel contratto di agenzia del 1.1.2008.
In quella sede, il Tribunale di Pisa, revocato il decreto ingiuntivo, riconosciuti reciproci crediti ed effettuatane compensazione, ha condannato a pagare circa 33mila euro a CP_1 Pt_1
La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n.
523/2020.
Gli accertamenti effettuati in quel giudizio e posti a sostegno delle statuizioni finali sono, per quanto interessi in questa sede, che:
(-) sosteneva di essere receduta per giusta causa dal contratto d'agenzia il 1.4.2010; CP_1
(-) contestava come illegittimo tale recesso;
Pt_1
(-) il Tribunale ha reputato legittimo il recesso, perché il rapporto era a tempo indeterminato (sent., pag. 6);
(-) il Tribunale, nel verificare i diritti patrimoniali di ha notato: «[…] non potranno Pt_1 certo essere presi in considerazione i periodi precedenti rispetto alla data 1.1.08, epoca in cui il contratto di agenzia non esisteva, per come pretenderebbe di fare la società opponente
[n.d.r.: , essendo i rapporti tra le parti regolati sulla scorta dell'esistenza di un diverso Pt_1 rapporto di natura consortile […]» (pag. 8).
pagina 9 di 19 5.3 In linea di principio, ha certo ragione parte appellante a sostenere che, ai fini della permanenza di in debba aversi riguardo alla normativa sulla società consortile (in CP_1 Pt_1 questo caso, poi, alla disciplina delle società a r.l.) e al suo statuto;
e la sentenza del Tribunale, che non si fa carico della questione, deve essere sul punto integrata.
Nondimeno, nulla vieta che le obbligazioni che reggono il rapporto negoziale fra la società e il socio (e, si nota incidentalmente, in questo caso l'attrice è stata del tutto Pt_1 generica sulle modalità con le quali è entrata a far parte della sua compagine;
né ha CP_1 indicato l'atto specifico che tale entrata ha attuato) siano assoggettate alla generale figura della novazione oggettiva (art. 1230 c.c.).
Il postulato da cui muove l'appellante, dunque, soffre del limite di pretendere che la cessazione del rapporto sociale fra società e socio possa essere regolato esclusivamente secondo la disciplina sua propria (norme sulle società, art. 2473 c.c., e statuto); escludendo la possibilità che esso possa essere novato secondo la disciplina generale.
Tuttavia, tale possibilità, pur senz'altro non frequente nella prassi, deve ritenersi possibile, non ravvisandosi limiti alle libertà delle parti.
Non ha dunque sbagliato il Tribunale ad ammettere l'ipotesi di una novazione del rapporto sociale (i.e., delle obbligazioni che reciprocamente avvincono società e socio) per effetto di un successivo contratto (d'agenzia) fra la società e il socio.
5.4 Occorre allora verificare se, come il Tribunale ha ritenuto, il contratto del 1.1.2008 con il quale e stipularono un contratto di agenzia abbia novato il rapporto sociale, CP_1 Pt_1 determinando la cessazione di esso.
La risposta è ampiamente positiva.
5.4.a È stata la stessa che, nell'agire in primo grado, ha, come si è già rammentato, Pt_1 dedotto che «[…] Nel 2007, vista la crescita della ditta fu presa la decisione di CP_1 cambiare il tipo di rapporto e cioè diventò agente per la ditta ossia Pt_1 CP_1 rappresentante su determinate aree geografiche, permettendo a questi la fatturazione diretta ai clienti (mentre il rapporto "ordinario" con tutte le altre ditte associate/consorziate viene intrattenuto normalmente acquistando i prodotti su fattura e rivendendo al cliente finale con la maggiorazione delle provvigioni pari solitamente al 10% del fatturato di Pt_1 acquisto) […]» (atto di citazione introduttivo, pagg. 3-4, sottolineatura di chi scrive).
pagina 10 di 19 L'essenza della partecipazione sociale di sotto il profilo della causa Parte_2 concreta, altro non era che quella di appoggiarsi a essa per la promozione dei suoi affari;
così come, per era quella di coadiuvare l'associata nel suo sviluppo commerciale (passato, nel Pt_1 racconto di da una bottega in un garage a esposizioni della propria merce all'estero). Pt_1
Non avrebbe alcun senso logico, oltre che commerciale, che potesse mantenere il CP_1 rapporto sociale in concomitanza con quello d'agenzia, in una sorta di irrazionale duplicazione di obblighi giuridici a fronte di uno stesso e unico fenomeno economico: il riconoscimento di che s'è trattato di un cambio di rapporto altro non è che il richiamo all'istituto della Pt_1 novazione, in forza del quale, così come in precedenza ra avvalso di entrando a Pt_3 Pt_1 farne parte come socio, dopo il 1.1.2008 se ne avvaleva come agente.
L'attività economica fondamentale restava approssimativamente la stessa, con ciò volendosi dire che restava immutato che promuoveva gli affari e i prodotti di così Pt_1 CP_1 come aveva fatto in passato, consentendole una notevole crescita;
ma cambiava la disciplina giuridica di quel rapporto, con ogni conseguenza in termini di reciproci diritti e doveri.
Le lunghe dissertazioni dell'appellante non valgono a scalfire questa constatazione di fondo, che muove dal postulato, ad avviso del collegio indubitabile, che non ha senso ipotizzare la concorrente esistenza del rapporto sociale e di quello d'agenzia, dal momento che il complesso dei vantaggi commerciali che fruiva nel rapporto sociale (promozione della CP_1 sua attività d'impresa) era sovrapponibile a quella del contratto d'agenzia (promozione della sua attività d'impresa).
Se la tesi appellante fosse corretta, si dovrebbe concludere che dopo il 1.1.2008 CP_1 continuava a dover pagare a per una identica e sovrapponibile attività di promozione, sia Pt_1 le provvigioni e le altre poste del contratto d'agenzia, sia quelle previste nell'ambito della partecipazione sociale, conclusione questa francamente assurda.
L'esistenza del contratto di agenzia, pertanto, è logicamente e giuridicamente incompatibile col permanere del rapporto sociale (avuto riguardo al suo specifico contenuto consortile, che investiva lo stesso campo oggetto del rapporto d'agenzia); mentre è perfettamente coerente con la volontà di sostituire il primo.
Si possono dunque agevole individuare entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, della novazione:
pagina 11 di 19 (-) il medesimo rapporto commerciale fondamentale (promozione dell'attività imprenditoriale di , col cambio dello strumento giuridico (da partecipazione sociale a CP_1 contratto d'agenzia) attuato, è stato sottoposto, oltre che a una modifica del titolo delle rispettive prestazioni, a una diversa serie di regole (che esondavano dalla modifica di meri elementi accessorî del rapporto sociale), sia per quanto concerne la determinazione dei compensi di sia per la gestione del rapporto (all'art. 8 del contratto d'agenzia, a es., era Pt_1 prevista la facoltà recesso di ciascun contraente, trattandosi di rapporto a tempo indeterminato);
(-) la comune volontà di estinguere il precedente rapporto e sostituirlo col nuovo è desumibile in modo inequivocabile dalla ovvia consapevolezza che ciascuna parte aveva dell'intrinseca incompatibilità, nel caso di specie, fra le due figure giuridiche, che non potevano coesistere.
5.4.b Ulteriore conforto si trae dal risultato della pregressa controversia avente a oggetto il contratto di agenzia.
Se anche si escluda che, come sostiene la difesa appellata, la decisione lì maturata in modo irrevocabile faccia stato relativamente all'effetto novativo del contratto di agenzia, non per questo quel giudizio non rimanda elementi che suffragano la tesi qui sostenuta.
Il Tribunale di Pisa (sentenza n. 634/2016), come si è già avuto modo di rammentare
(supra, § 5.2), ha espressamente affermato che il medesimo rapporto commerciale/economico è stato retto consecutivamente, dapprima, dal rapporto sociale;
indi, da quello d'agenzia.
In tale accertamento, il Tribunale ha smentito la pretesa di «[…] non potranno Pt_1 certo essere presi in considerazione i periodi precedenti rispetto alla data 1.1.08, epoca in cui il contratto di agenzia non esisteva, per come pretenderebbe di fare la società opponente
[n.d.r.: , essendo i rapporti tra le parti regolati sulla scorta dell'esistenza di un diverso Pt_1 rapporto di natura consortile […]» (sentenza citata, pag. 8).
Era, cioè, stata la stessa che aveva avanzato in causa una serie di pretese, estese Pt_1 anche al periodo precedente al 1.1.2008, indistintamente riferite al rapporto con proprio CP_1
a conferma che lei stessa dava per scontato che l'unico rapporto commerciale era stato scandito da strumenti giuridici ben diversi, che si erano avvicendati. Nella sentenza n.
634/2016, del resto, il giudice, nel riepilogare la posizione dell'opponente aveva notato Pt_1 che essa «[…] Eccepiva inoltre la compensazione del dedotto credito con quello derivante in pagina 12 di 19 proprio favore a seguito della revoca senza giusta causa del rapporto di agenzia.
Richiamava al riguardo l'art. 1751 c.c., precisando che l'indennizzo avrebbe dovuto tener conto dell'intero decennale rapporto, precedentemente di natura consortile, esistente tra le parti, oltre al risarcimento del danno subito all'immagine, nei confronti della clientela straniera […]» (ivi, pag. 3, sottolineatura di chi scrive).
Quel che importa sottolineare in questa sede non è che il Tribunale abbia, con la sentenza n. 634/2016, rimarcato l'autonomia dei due rapporti (con l'impossibilità in quella causa, vertente sul contratto d'agenzia, di valutare a favore di poste anteriori al 1.1.2008, Pt_1 ricadenti sotto il regime rapporto sociale); bensì che la posizione assunta da Pt_1 presupponeva proprio una successione fra rapporto sociale e contratto d'agenzia.
Vale a dire che nel pretendere di opporre a nella causa sul contratto Pt_1 CP_1
d'agenzia, poste creditorie anteriori alla sua stipulazione, ha per implicito ammesso che l'intero rapporto commerciale/economico è stato retto, sino al 1.1.2008, dal rapporto sociale;
e, dopo di allora, dal contratto d'agenzia, senza alcuna loro sovrapposizione;
il che, per l'appunto, corrisponde perfettamente alla tesi qui sostenuta dell'effetto novativo.
La cronologia stessa dei giudizi convalida questa conclusione: pur se avrebbe potuto Pt_1 avviare la presente causa, fra l'altro intesa a recuperare quote associative asseritamente non versate sin dal 2008, già nel 2009, l'ha fatto solo nel 2017, dopo che, con la conclusione in primo grado dell'altra causa, ha subito la declaratoria di cessazione del contratto d'agenzia al
2010, contro la sua prospettazione d'un recesso illegittimo di (che sarebbe stata esposta CP_1 alle pretese avversarie a prescindere dal recesso, in quella ipotesi da considerarsi illegittimo e inefficace).
È stato in quel momento che preso atto della impossibilità di ottenere provvigioni Pt_1
(o somme equivalenti a titolo di danno) in base al contratto d'agenzia, ha in modo strumentale rinnegato un presupposto che aveva per implicito dedotto nell'altra causa, ossia che il contratto d'agenzia aveva sostituito il rapporto societario;
al fine di farlo rivivere, per giustificare quelle medesime richieste che nell'altra causa erano state disattese.
5.4.c Sostiene parte appellante che nulla osti alla coesistenza del rapporto sociale e del contratto di agenzia: «[…] Ancora, è errata la valutazione attribuita dal Giudice al contratto di agenzia che non sostituiva il rapporto societario ma si affiancava allo stesso ed al contrario ne costituiva sul piano commerciale ed operativo una sua estrinsecazione possibile ed una sua manifestazione. Ciò è dimostrato in modo lapalissiano dalla lettura del pagina 13 di 19 regolamento interno della società consortile (doc. 4 già di primo grado) approvato nel 2001
(regolamento considerato pacificamente esistente e vincolante anche da controparte), laddove consente (p. 2) alla società di operare in due diversi modi: “a) proponendo
Pt_1 affari che le stesse aziende in accordo con il ritengono opportuno fatturare
Pt_1 direttamente al cliente, … In questo caso l'azienda corrisponderà direttamente al la
Pt_1 commissione spettante per tutto il servizio e detta dita resterà totalmente responsabile del buon fine dell'operazione”; “b) proponendo affari che … devono essere fatturati direttamente da che acquisterà dalle ditte stesse. In tale caso la commissione al CI sarà la
Pt_1 risultante della differenza prezzo di acquisto e prezzo di vendita dei prodotti stessi. Il CI in questo caso sarà totalmente responsabile del buon fine dell'operazione”. […] è evidente
l'errore di valutazione in cui è incorso il giudice di primo grado laddove ha attribuito valenza di elemento presuntivo di un recesso dalla società al fatto che il regolamento del contratto di agenzia prevedesse la fatturazione diretta di e ad una certa Controparte_1 percentuale: tale possibilità non contrasta in alcun modo (come affermato in sentenza) con il regolamento interno ma è contemplata come una delle ipotesi con cui regolare i rapporti commerciali tra soci e società consortile. In realtà, come già detto, il contratto di agenzia altro non è che una specificazione ulteriore dei rapporti commerciali in attuazione di dettaglio dello statuto e del regolamento e si inserisce perfettamente nel quadro societario e non ne costituisce affatto elemento sostitutivo e tantomeno caducatorio. […]» (appello, pagg.
10-11; argomento ribadito, in termini sovrapponibili, nella memoria di replica, pag. 5).
Si dissente.
Il contratto di agenzia non è una integrazione della disciplina commerciale risultante dallo statuto e dal regolamento interno della società; ma è, per l'appunto, un modo alternativo e di per sé esaustivo di dare veste giuridica ai rispettivi obblighi.
Il regolamento interno invocato, si potrebbe insomma dire, prevede sì due distinti modi di operatività del rapporto società consortile-socio; ma, per l'appunto, ciò prevede quale complessiva regolazione di tale rapporto;
non v'è nessuna esplicita riserva che possa coesistere, a latere del rapporto sociale, un contratto d'agenzia fra la società socia (in veste di committente) e la società consortile (in veste di agente); né tale riserva può ricavarsi per implicito (dal fatto che neppure sia esclusa in modo espresso), appunto per la intrinseca illogicità di tale ipotesi.
pagina 14 di 19 Si può affermare lo stesso concetto notando che, in pendenza del rapporto societario, il contratto d'agenzia non avrebbe avuto causa concreta, perché non esiste alcuna ragione pratica per la quale i due soggetti avrebbero dovuto stipularlo (se non quella, appunto, di effettuare una novazione): e, siccome l'esistenza e la piena validità del contratto di agenzia
(sin quando è durato) sono coperti dal giudicato rinveniente dal pregresso giudizio e siccome, dunque, il contratto d'agenzia ha avuto una sua causa ben precisa e valida, segue che la sua venuta a esistenza non può non aver determinato l'estinzione del rapporto sociale. Sotto questo riguardo, l'affermazione che il contratto di agenzia altro non è che una specificazione ulteriore dei rapporti commerciali in attuazione di dettaglio dello statuto e del regolamento resta su di un piano assolutamente generico, senza cioè indicare che cosa e in qual modo il contratto d'agenzia avrebbe specificato rispetto alla disciplina dello statuto e del regolamento.
In realtà, tornando su quanto già varie volte richiamato, è stato l'evolversi dei rapporti di forza fra le parti a indurre la novazione. Per restare nel solco di quanto ha prospettato, se Pt_1 era nei primi anni 2000 poco più d'una bottega in un garage, divenuta poi società a
CP_1 responsabilità limitata, con esposizioni in Italia e nel resto del mondo, grazie all'opera di promozione e sviluppo fruita quale socia di , l'affermazione che «[…] Nel 2007, vista la Pt_1 crescita della ditta fu presa la decisione di cambiare il tipo di rapporto e cioè
CP_1 Pt_1 diventò agente per la ditta […]» (atto di citazione introduttivo, pagg. 3-4) non può che
CP_1 significare che, invertitosi il rapporto di forza fra e la prima, potendo contare su un
CP_1 Pt_1 autonomo assetto commerciale solido e consolidato, ha preferito (e è stata d'accordo) Pt_1 sciogliersi da un vincolo più stretto, quale era quello sociale, a favore di uno esterno e meno gravoso, soprattutto per la facoltà di recesso ad nutum, che ha poi esercitato nel 2010, per come definitivamente accertato irrevocabilmente nella causa pregressa.
5.4.d Solo per completezza e fermo restando l'assorbente ricostruzione sin qui spiegata, osserva il collegio che la tesi dell'appellante, comunque, potrebbe farle conseguire niente più del diritto alle quote sociali, con un ridimensionamento molto significativo delle poste patrimoniali in gioco (le quote assommano ad alcune migliaia di euro, mentre gli ulteriori importi dovuti a decine di migliaia di euro).
Si vuol dire che l'unica alternativa almeno astrattamente configurabile per negare in parte l'effetto novativo è che il contratto di agenzia non abbia inciso sulla permanenza sociale.
Per contro, la sostituzione delle reciproche obbligazioni discendenti dal rapporto sociale in merito all'attività di promozione da parte di in favore di e dei compensi da questa Pt_1 CP_1
pagina 15 di 19 dovuti, è indiscutibile, per le ragioni già esposte, ossia, in sostanza, per l'impossibilità logica e giuridica che i due regimi potessero convivere.
Poco importa notare che se socia, soggiaceva a tutte le conseguenze ivi previste, CP_1 perché resterebbe fermo che la stessa ha voluto, in deroga al suo stesso statuto, ma non Pt_1 per questo in modo indebito, affidare a un contratto d'agenzia autonomo la disciplina di quegli affari.
Il collegio non può che ribadire che gli elementi passati in rassegna convalidano l'ipotesi che col contratto del 1.1.2008 i contrenti abbiano voluto porre termine alla partecipazione sociale di a favore di un rapporto esterno d'agenzia; ma aggiunge qui che, ove si CP_1 reputasse diversamente, lo si potrebbe fare solo con riferimento alla permanenza della qualità di socio (e, quindi, sul piano patrimoniale, solo con riguardo alle quote sociali non versate), non anche alla disciplina del rapporto che vedeva promotrice (qui da intendersi in senso Pt_1 generico) dell'attività d'impresa di CP_1
5.4.e Uno dei mezzi istruttorî reiterati attiene alla partecipazione sociale.
Si tratta del seguente capitolo di prova orale:
1.a) fa tuttora parte di come da risulta Controparte_1 Parte_1 inoltre da visura della IA di Pisa (doc. 1 parte attrice di primo grado) che vi si mostra;
Esso è inammissibile per due distinti motivi:
(-) in primo luogo, nel foglio di precisazione delle conclusioni dimesso in prime cure il
12.5.2020, tale capitolo non è stato menzionato e, a ben vedere, neppure richiamato genericamente con rinvio ad altri atti, così che esso deve considerarsi abbandonato dinanzi al
Tribunale e non più riproponibile (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.:
Cass. sez. 6^-3 ord. 23.11.2021 n. 36134; Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 –
01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534);
(-) in secondo luogo, è ovvio che non si può rimettere a un testimone la soluzione della questione giuridica da cui dipende la causa (se sia socia o meno): non si tratta di un CP_1 fatto, ma di un giudizio.
5.5 Ne discende che tutte le domande reiterate in questa sede da devono Pt_1 nuovamente essere respinte, perché tutte esse si reggono sul presupposto, appena smentito,
pagina 16 di 19 che dopo il 1.1.2008 fosse ancora socia e fosse tenuta altresì a rispettare le obbligazioni CP_1 discendenti dal quello status.
Segue l'irrilevanza delle altre istanze istruttorie, dato peraltro atto che i documenti per i quali è stata chiesta la remissione in termini erano, in realtà, già regolarmente acquisiti.
Infine, è assorbita l'istanza di ripetizione di somme versate in forza della sentenza di primo grado.
6. Resta la regolazione delle spese.
6.1 La reciproca soccombenza scaturita dall'inammissibilità della domanda riconvenzionale non induce a effettuare alcuna compensazione degli oneri dei due gradi, da porre per intero a carico di Pt_1
Infatti, la domanda tardivamente proposta non ha avuto, sul piano di causalità della lite, il benché minimo riflesso sulla causa, che non ha risentito neppure sul piano di una maggiore attività di trattazione o istruttoria e ciò per l'ovvia constatazione che tale domanda, in quanto antitetica a quella principale, non ampliava, in concreto, il tema della causa.
Sicché, così soppesata la reciproca ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c. (che obbliga il giudice a tenerne conto, non anche a farne automaticamente discendere una compensazione, neppure parziale), l'ipotesi di operare una qualche compensazione è, a dir poco, irragionevole, se non iniqua.
6.2 La liquidazione degli oneri di primo grado si opera in base al D.M. 55/2014, § 2, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 1.620,00 fase 1, € 1.147,00 fase 2, € 1.720,00 ed € 2.767,00 fase 4, in tutto €
7.254,00, da ridursi alla minor somma di € 6.000,00 liquidata dal Tribunale, posto che, in difetto di appello incidentale sulla misura degli oneri, non può subire la parte appellante un trattamento deteriore.
6.3 Per il presente grado, si applica il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi (ove non diversamente stabilito), valore di causa indeterminabile basso.
pagina 17 di 19 Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione), € 3.470,00 fase 4 ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 9.539,50, oltre accessori di legge.
6.4 Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 882/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e Controparte_1 pubblicata il 07/10/2020, in sua parziale riforma e con conferma nel resto, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di intesa a far dichiarare la Controparte_1 cessazione del rapporto sociale alla data del 1.1.2008;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali di entrambi i gradi, che liquida:
2.a) per il primo grado, in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2.b) per il secondo grado, in complessivi € 9.539,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Antonio Picardi Consigliere
Marco Cecchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1919/2020 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI CELANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MASSIMO SPIGONE;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. LIA GUGLIOTTA;
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 882/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/10/2020
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) in via preliminare ai sensi dell'art. 153, co. 2 cpc rimettere in termini ed autorizzare Pt_1 alla ricostruzione del fascicolo ed alla produzione degli atti di primo grado e dei documenti di appello M-Z.
B) in via preliminare e nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 882/2000 pubblicata il 7 ottobre 2020 dalla Dr.ssa Alessia De Durante e notificata da CP_1
pagina 1 di 19 in data 12 ottobre 2020, dichiarandola nulla e/o invalida con riguardo al capo della CP_1 sentenza di accertamento negativo dello status di socio di respingendo CP_1 formalmente la domanda riconvenzionale formulata in primo grado da per i Controparte_1 motivi esposti in narrativa;
ed ammettere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi in primo grado (i. ordine di esibizione;
ii. Prova testimoniale;
iii. Ctu tecnico contabile);
C) nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 882/2000 pubblicata il 7 ottobre 2020 dalla Dr.ssa Alessia De Durante e notificata da in data 12 Controparte_1 ottobre 2020, accertare lo status di socio di di Parte_1 Controparte_1 quantomeno sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso del luglio 2023 ed ammettere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi in primo grado (i. ordine di esibizione;
ii. Prova testimoniale;
iii. Ctu tecnico contabile);
D) sempre nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 882/2000 pubblicata il 7 ottobre 2020 dalla Dr.ssa Alessia De Durante e notificata da in data 12 Controparte_1 ottobre 2020, accertato lo status di socio di di Parte_1 Controparte_1 condannare ad: Controparte_1
1) esibire e/o consegnare a la documentazione contabile inerente gli Parte_1 ordinativi ricevuti ed evasi da clienti per gli anni compresi tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2019 [ed in particolare: i. bilanci civilistici e contabili dal 2010 al 2019; ii. gli ordinativi ricevuti ed evasi (fatture vendita e documenti di trasporto) dal 2010 sino ad oggi o, quantomeno, al 31 dicembre 2019 (oppure al periodo ritenuto di riferimento o di competenza); iii. libro iva fatture attive e passive dal 2010 ad oggi (oppure al periodo ritenuto di riferimento o di competenza); iv. dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2020 (relativa all'anno 2019); v. fatture doganali dal 2010 ad oggi (oppure al periodo ritenuto di riferimento o di competenza)];
2) corrispondere le quote sociali per le annualità 2008 e per quelle successive sino alla sentenza o, quantomeno, sino al 31 dicembre 2019 (o in subordine sino all'esercizio ritenuto di competenza) per la somma che sarà accertata giudizialmente;
3) al pagamento in favore di delle provvigioni (che saranno accertate Parte_1 giudizialmente di spettanza della società) maturate per le vendite effettuate da CP_1 nel periodo compreso tra il 1° aprile 2010 e sino al il 31 dicembre 2019 in violazione dello
[...] statuto e del regolamento di importo che sarà accertato giudizialmente, Parte_1 sulla base dei criteri espress che con valutazione equitativa, ed al quale dovranno essere aggiunti gli interessi moratori maggiorati (calcolati per ogni annualità dal 1° gennaio dell'anno successivo);
E) nel merito, annullare il provvedimento di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado ponendole a carico di condannando a restituire Controparte_1 Controparte_1 le somme già incassate a titolo di spese per la sentenza di primo grado, nonché a corrispondere l'importo liquidato in favore di in subordine, di Parte_1 dichiarare la compensazione per le spese di lite del primo grado tra le parti e, quindi, ordinare a di restituire la somma già ricevuta da Controparte_1 Parte_1
F) in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario (nella misura del 15% su diritti ed onorari), CNP ed IVA come per legge.
Per la parte appellata:
pagina 2 di 19 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere e comunque rigettare per le motivazioni di cui in premessa l'impugnazione così come proposta dalla società Parte_1
con sede in Ponsacco (PI), Via Valdera P. n. 144, c.f. e p. iva , in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentate p.t., e per l'effetto confermare la Sentenza n. 882/2020 del Tribunale di Pisa pubbl. il 07/10/2020 RG n. 1210/2017 Repert. n. 1429/2020 del 07/10/2020. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 882/2020 pubblicata il 07/10/2020, ha così deciso: rigetta la domanda di accertamento e dichiara che la società non è Controparte_1 socia, a decorrere dal 1.1.2008, del consorzio CI.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
1.1 (di qui innanzi anche solo aveva agito contro Parte_1 Pt_1 [...]
(di qui innanzi anche solo rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 CP_1
Accertare in via preliminare l'effettività della permanenza di (P. Controparte_1
Iva nel consorzio denominato P. Iva ) e P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1
, conseguentemente, verificata in tal senso l'inottemperanza a quanto legalmente richiesto da e previo ordine di esibizione ex 210 c.p.c. del portafoglio ordini , delle Parte_1 scritture contabili e dei bilanci societari a partire dall'anno 2010 ad oggi - verificare sulla base degli stessi in relazione allo Statuto, ai Regolamenti interni ed alla prassi operativa applicata a tutte le ditte facenti parti del Consorzio con particolare riguardo alle provvigioni maturate in relazione agli ordini fatti direttamente alla ditta consorziata CP_1 da clienti acquisiti direttamente o indirettamente tramite la misura dei Parte_1 compensi e delle spettanze ad oggi dovute da ed al mancato pagamento da CP_1 parte di quest'ultima delle quote associative salvo il maggior danno se e nella misura che verrà ritenuto sussistente con conseguente condanna a pagare in favore di parte attrice quanto sarà ritenuto di legge e di giustizia
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
(-) (ossia era Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 19 «[…] un'importante e consolidata realtà commerciale ed imprenditoriale nata il 10
Novembre 1977 nell'ambito del c.d. comprensorio del mobile presente in provincia di Pisa che , dopo aver consorziato diverse imprese operanti principalmente nel settore dell'arredamento di pregio con il precipuo obiettivo di raggiungere ed espandersi in mercati esteri, ha raggiunto un'affidabilità ed un prestigio internazionalmente riconosciuti anche in seguito alla realizzazione di importanti progetti "chiavi in mano" (esemplificativamente dimore lussuose di imprenditori ed uomini politici di primo piano, hall di grandi alberghi, locali ospitanti gli uffici direttivi di grandi società etc). […]» (atto di citazione introduttivo, pag. 1);
(-) era uno dei componenti di come documentato da visura aggiornata CCIAA CP_1 Pt_1 di Pisa;
(-) si era avvantaggiata dall'adesione a passando da una impresa individuale CP_1 Pt_1 di basso profilo degli anni 1999-2000 (ivi: «[…] Questa bottega era un vero e proprio garage dove il padre [n.d.r.: e la madre facevano i tappezzieri aiutati dai figli Per_1 CP_1 CP_4
e (tappezzieri veri e propri che imbottivano sedie o divani che i privati portavano loro CP_5 oppure facevano dei divani e poltrone che vendevano sempre ai privati) […]»), a esposizioni in tutta Italia (Milano) e all'esterno (Mosca, Kiev), sino alla trasformazione nel 2004 in società a responsabilità limitata;
(-) «[…] Nel 2007, vista la crescita della ditta fu presa la decisione di cambiare il CP_1 tipo di rapporto e cioè diventò agente per la ditta ossia rappresentante su Pt_1 CP_1 determinate aree geografiche, permettendo a questi la fatturazione diretta ai clienti (mentre il rapporto "ordinario" con tutte le altre ditte associate/consorziate viene intrattenuto normalmente acquistando i prodotti su fattura e rivendendo al cliente finale con la maggiorazione delle provvigioni CIAC pari solitamente al 10% del fatturato di acquisto)
[…]» (ivi, pagg. 3-4);
(-) era stato pertanto stipulato in data 1.1.2008 un contratto di agenzia, che, ferma la permanenza di nella società consortile, regolava il rapporto commerciale fra le parti;
CP_1
(-) il 1.4.2010 aveva inviato a una lettera con cui dichiarava di revocare il CP_1 Pt_1
“contratto di esclusiva di vendita”, ossia il contratto di agenzia, asserendo, contro il vero, una scarsa collaborazione di Pt_1
(-) ne era nato un contrasto, sfociato in un contenzioso giudiziale: «[…] L'accordo pacifico auspicato da non è stato trovato ed anzi tra le parti - su iniziativa di e Pt_1 CP_1 pagina 4 di 19 per motivi su cui appare inutile dilungarsi - è nata innanzi al Tribunale di Pisa la causa nr.
537/2011 R.G. conclusasi con la sentenza nr. 634/2016 pubblicata il 16.5.2016 (doc. 8) che confermava che il recesso dal contratto di agenzia (cfr. doc. 2) intimato da a era CP_1 Pt_1 intervenuto (sia pur senza giusta causa di qui la relativa condanna di sin dal CP_1
1.4.2010.
La suddetta sentenza non è stata appellata nei termini da che ha inteso rispettare Pt_1 la stessa anche in ordine all'avvenuta risoluzione del rapporto di agenzia mentre ad onor del vero è stata appellata da in relazione alla condanna subita per non aver intimato il CP_1 recesso per giusta causa : appare in ogni caso evidente ed incontestato che a partire dalla data del 1.4.2010 ad oggi i rapporti tra le parti non sono più regolati dal rapporto di agenzia. […]» (ivi, pagg. 5-6, enfasi della parte);
(-) poiché il contratto di agenzia non esisteva più dal 2010, vigeva fra le parti il rapporto dovuto alla partecipazione nella società consortile, così che era tenuta a pagare tutto CP_1 quanto imposto da quel perdurante rapporto, ossia le quote associative e le altre somme per provvigioni.
1.2 si era costituita in prima udienza, rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1) In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza e/o difetto di giurisdizione per essere la causa devoluta ex art. 32 Statuto Societario alla competenza dell'Arbitro Unico;
2) In via di pregiudiziale subordinata, dichiarare ex art. 39 cpc la litispendenza e/ continenza della presente lite pregiudicata con la lite pregiudicante pendente innanzi alla
Corte di Appello di Firenze iscritta al n. 1826/2016 R.G. e conseguentemente adottare i provvedimento ai sensi degli artt. 295 e ss. cpc;
3) In via di ulteriore subordine e nel merito, accertata la cessazione del rapporto consortile nei confronti della e/o la legittima uscita dalla Controparte_1 Parte_1 della società con decorrenza dal 01.01.2008 o dalla diversa data ritenuta di Controparte_1 giustizia, e/o accertata la prescrizione dei diritti sociali e consortili e/o accertata la nullità del regolamento interno del approvato con verbale di Assemblea del 01.04.2014, rigettare le domande attoree per infondatezza in fatto ed in diritto.
4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per quanto ancora interessi, aveva sostenuto, nel merito, che il contratto d'agenzia aveva pagina 5 di 19 novato quello sociale.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha in sostanza recepito la tesi di parte convenuta, così che, negata la persistenza del rapporto associativo dopo la conclusione di quello d'agenzia, ha rigettato ogni domanda attorea, dichiarando che non era più socia CP_1 dal 1.1.2008.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i
[...] seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante denuncia che il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale di intesa a far accertare la cessazione della sua partecipazione alla CP_1 società consortile, nonostante che la domanda fosse inammissibile, perché contenuta in una comparsa di costituzione depositata fuori termine, ossia all'udienza di prima comparizione.
2.2 In secondo luogo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha gravemente errato a ritenere novato il rapporto sociale (per effetto di quello di agenzia), non rendendosi conto che la società in oggetto non era un consorzio, ma una società consortile (art. 2615 ter c.c.) e, in particolare, una società a r.l., con la conseguenza che il recesso del socio era regolata esclusivamente dallo statuto e dalle norme societarie (art. 2473 c.c.), che escluidevano qui qualsiasi recesso ad nutum.
Le comunicazioni di recesso via via inviate erano inefficaci e invalide sia formalmente
(perché provenivano da soggetti non muniti dei dovuti poteri), sia sostanzialmente (perché non erano sorrette da alcuna legittima ragione desumibile dallo statuto).
Ne seguiva, la necessità di accogliere tutte le domande proposte, sia in relazione alle quote associative omesse, sia in relazione alle provvigioni dovute a previa ammissione di Pt_1 mezzi di prova erroneamente non ammessi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 19 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Con ordinanza del 12.7.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è solo in minima parte da accogliere.
4. Il primo motivo è manifestamente fondato.
4.1 Al contrario di quanto la difesa appellata afferma con forza direttamente proporzionale alla debolezza della sua tesi, è incontrovertibile che:
(-) nel costituirsi tardivamente, propose una domanda riconvenzionale CP_1
d'accertamento: «[…] accertata la cessazione del rapporto consortile nei confronti della
[...]
e/o la legittima uscita dalla della società con CP_1 Parte_1 Controparte_1 decorrenza dal 01.01.2008 o dalla diversa data ritenuta di giustizia […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 12);
(-) il Tribunale ha accolto tale domanda, perché non si è limitato a rigettare la domanda di (intesa a far accertare la permanente qualità di socia di , ma ha espressamente Pt_1 CP_1 dichiarato, nel dispositivo, che «[…] la società non è socia, a decorrere dal Controparte_1
1.1.2008, del consorzio CI. […]».
Invero, dinanzi alla domanda d'accertamento della persistenza della qualità di socia in capo a erano ammissibili due posizioni della convenuta: quella di mera difesa, intesa a CP_1
pagina 7 di 19 ottenere, sull'accertamento meramente incidentale dell'avvenuta cessazione in data 1.1.2008, il solo rigetto dell'avversa domanda;
ovvero quella pretensiva, affidata a una domanda riconvenzionale funzionale all'immediato e diretto accertamento che il rapporto sociale era cessato al 1.1.2008.
Quest'ultima è la posizione scelta e posta in essere dalla convenuta in primo grado.
La riconvenzionale, dunque, in quanto proposta tardivamente, avrebbe dovuto – a prescindere dal rigetto della domanda principale – essere dichiarata inammissibile.
4.2 Se, poi, si voglia interpretare la comparsa di costituzione di come priva di una CP_1 domanda riconvenzionale;
e, cioè, se si legga l'inciso accertata la cessazione del rapporto consortile …, contenuto nelle conclusioni, come richiesta non già di sentenza dichiarativa dell'avvenuta cessazione, ma solo come accertamento incidentale inteso a determinare il rigetto della antitetica domanda avversaria, il vizio della sentenza, lungi dal venir meno, sarebbe ancor più evidente.
E ciò perché, a dispetto delle immotivate deduzioni contrarie di parte appellata, che cozzano con il chiaro tenore del dispositivo della sentenza, il Tribunale non s'è limitato a respingere la domanda di (rigetta la domanda di accertamento), ma ha ulteriormente Pt_1 accertato la cessazione del rapporto al 1.1.2008 (e dichiara che la società Controparte_1 non è socia, a decorrere dal 1.1.2008, del consorzio CI).
La difesa non si confronta in modo specifico con questa seconda pronuncia ed CP_1 elude il problema, come se ciò che il Tribunale dichiara nel dispositivo fosse esclusivamente inteso a respingere la domanda di il che, almeno se le parole hanno un senso, non è. Pt_1
4.3 La sentenza di primo grado dovrà, dunque, sul punto essere riformata, dichiarando inammissibile la riconvenzionale.
Poco cambierebbe nell'ipotesi di cui al § 4.2: la sentenza, affetta da ultrapetizione, dovrebbe essere annullata laddove accerta esplicitamente la cessazione al 1.1.2008.
5. Il secondo motivo è infondato nella sua premessa, ossia che dopo il contratto d'agenzia, sia sopravvissuto il rapporto societario.
5.1 Si premette che, nelle note dimesse dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
13.3.2024 (ma già in precedenza nel corso del giudizio di secondo grado), è stato dato atto pagina 8 di 19 che, a seguito di una modifica dello statuto di introdotta nel 2020, che ammette il recesso Pt_1 ad nutum, ha fatto pervenire il 12.7.2023 il formale recesso da CP_1 Pt_1
Tale sopravvenuta circostanza non ha alcun rilievo in causa, perché, come risulta dal testo del recesso, nonché dalle note scritte del procuratore di parte appellata, ha CP_1 espressamente fatto salva la validità e l'efficacia del recesso pregresso, nonché, più in generale, di quanto sostenuto difensivamente in questo processo.
Pertanto, il nuovo recesso si configura come atto comprensibilmente posto in essere a maggior propria difesa;
e non certo come rinuncia alle tesi già sostenute o come condotta lato sensu confessoria della persistenza del vincolo sino al 2023.
5.2 È pacifico fra le parti e documentato in causa che in relazione al contratto d'agenzia del 1.1.2008, si è svolto un contenzioso ormai irrevocabilmente definito.
In particolare, il Tribunale di Pisa, con sentenza bn. 634/2016, definì il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iniziata con ricorso monitorio di e proseguita con CP_1
l'opposizione e domanda riconvenzionale di avente a oggetto poste di debito e credito Pt_1 aventi titolo nel contratto di agenzia del 1.1.2008.
In quella sede, il Tribunale di Pisa, revocato il decreto ingiuntivo, riconosciuti reciproci crediti ed effettuatane compensazione, ha condannato a pagare circa 33mila euro a CP_1 Pt_1
La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n.
523/2020.
Gli accertamenti effettuati in quel giudizio e posti a sostegno delle statuizioni finali sono, per quanto interessi in questa sede, che:
(-) sosteneva di essere receduta per giusta causa dal contratto d'agenzia il 1.4.2010; CP_1
(-) contestava come illegittimo tale recesso;
Pt_1
(-) il Tribunale ha reputato legittimo il recesso, perché il rapporto era a tempo indeterminato (sent., pag. 6);
(-) il Tribunale, nel verificare i diritti patrimoniali di ha notato: «[…] non potranno Pt_1 certo essere presi in considerazione i periodi precedenti rispetto alla data 1.1.08, epoca in cui il contratto di agenzia non esisteva, per come pretenderebbe di fare la società opponente
[n.d.r.: , essendo i rapporti tra le parti regolati sulla scorta dell'esistenza di un diverso Pt_1 rapporto di natura consortile […]» (pag. 8).
pagina 9 di 19 5.3 In linea di principio, ha certo ragione parte appellante a sostenere che, ai fini della permanenza di in debba aversi riguardo alla normativa sulla società consortile (in CP_1 Pt_1 questo caso, poi, alla disciplina delle società a r.l.) e al suo statuto;
e la sentenza del Tribunale, che non si fa carico della questione, deve essere sul punto integrata.
Nondimeno, nulla vieta che le obbligazioni che reggono il rapporto negoziale fra la società e il socio (e, si nota incidentalmente, in questo caso l'attrice è stata del tutto Pt_1 generica sulle modalità con le quali è entrata a far parte della sua compagine;
né ha CP_1 indicato l'atto specifico che tale entrata ha attuato) siano assoggettate alla generale figura della novazione oggettiva (art. 1230 c.c.).
Il postulato da cui muove l'appellante, dunque, soffre del limite di pretendere che la cessazione del rapporto sociale fra società e socio possa essere regolato esclusivamente secondo la disciplina sua propria (norme sulle società, art. 2473 c.c., e statuto); escludendo la possibilità che esso possa essere novato secondo la disciplina generale.
Tuttavia, tale possibilità, pur senz'altro non frequente nella prassi, deve ritenersi possibile, non ravvisandosi limiti alle libertà delle parti.
Non ha dunque sbagliato il Tribunale ad ammettere l'ipotesi di una novazione del rapporto sociale (i.e., delle obbligazioni che reciprocamente avvincono società e socio) per effetto di un successivo contratto (d'agenzia) fra la società e il socio.
5.4 Occorre allora verificare se, come il Tribunale ha ritenuto, il contratto del 1.1.2008 con il quale e stipularono un contratto di agenzia abbia novato il rapporto sociale, CP_1 Pt_1 determinando la cessazione di esso.
La risposta è ampiamente positiva.
5.4.a È stata la stessa che, nell'agire in primo grado, ha, come si è già rammentato, Pt_1 dedotto che «[…] Nel 2007, vista la crescita della ditta fu presa la decisione di CP_1 cambiare il tipo di rapporto e cioè diventò agente per la ditta ossia Pt_1 CP_1 rappresentante su determinate aree geografiche, permettendo a questi la fatturazione diretta ai clienti (mentre il rapporto "ordinario" con tutte le altre ditte associate/consorziate viene intrattenuto normalmente acquistando i prodotti su fattura e rivendendo al cliente finale con la maggiorazione delle provvigioni pari solitamente al 10% del fatturato di Pt_1 acquisto) […]» (atto di citazione introduttivo, pagg. 3-4, sottolineatura di chi scrive).
pagina 10 di 19 L'essenza della partecipazione sociale di sotto il profilo della causa Parte_2 concreta, altro non era che quella di appoggiarsi a essa per la promozione dei suoi affari;
così come, per era quella di coadiuvare l'associata nel suo sviluppo commerciale (passato, nel Pt_1 racconto di da una bottega in un garage a esposizioni della propria merce all'estero). Pt_1
Non avrebbe alcun senso logico, oltre che commerciale, che potesse mantenere il CP_1 rapporto sociale in concomitanza con quello d'agenzia, in una sorta di irrazionale duplicazione di obblighi giuridici a fronte di uno stesso e unico fenomeno economico: il riconoscimento di che s'è trattato di un cambio di rapporto altro non è che il richiamo all'istituto della Pt_1 novazione, in forza del quale, così come in precedenza ra avvalso di entrando a Pt_3 Pt_1 farne parte come socio, dopo il 1.1.2008 se ne avvaleva come agente.
L'attività economica fondamentale restava approssimativamente la stessa, con ciò volendosi dire che restava immutato che promuoveva gli affari e i prodotti di così Pt_1 CP_1 come aveva fatto in passato, consentendole una notevole crescita;
ma cambiava la disciplina giuridica di quel rapporto, con ogni conseguenza in termini di reciproci diritti e doveri.
Le lunghe dissertazioni dell'appellante non valgono a scalfire questa constatazione di fondo, che muove dal postulato, ad avviso del collegio indubitabile, che non ha senso ipotizzare la concorrente esistenza del rapporto sociale e di quello d'agenzia, dal momento che il complesso dei vantaggi commerciali che fruiva nel rapporto sociale (promozione della CP_1 sua attività d'impresa) era sovrapponibile a quella del contratto d'agenzia (promozione della sua attività d'impresa).
Se la tesi appellante fosse corretta, si dovrebbe concludere che dopo il 1.1.2008 CP_1 continuava a dover pagare a per una identica e sovrapponibile attività di promozione, sia Pt_1 le provvigioni e le altre poste del contratto d'agenzia, sia quelle previste nell'ambito della partecipazione sociale, conclusione questa francamente assurda.
L'esistenza del contratto di agenzia, pertanto, è logicamente e giuridicamente incompatibile col permanere del rapporto sociale (avuto riguardo al suo specifico contenuto consortile, che investiva lo stesso campo oggetto del rapporto d'agenzia); mentre è perfettamente coerente con la volontà di sostituire il primo.
Si possono dunque agevole individuare entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, della novazione:
pagina 11 di 19 (-) il medesimo rapporto commerciale fondamentale (promozione dell'attività imprenditoriale di , col cambio dello strumento giuridico (da partecipazione sociale a CP_1 contratto d'agenzia) attuato, è stato sottoposto, oltre che a una modifica del titolo delle rispettive prestazioni, a una diversa serie di regole (che esondavano dalla modifica di meri elementi accessorî del rapporto sociale), sia per quanto concerne la determinazione dei compensi di sia per la gestione del rapporto (all'art. 8 del contratto d'agenzia, a es., era Pt_1 prevista la facoltà recesso di ciascun contraente, trattandosi di rapporto a tempo indeterminato);
(-) la comune volontà di estinguere il precedente rapporto e sostituirlo col nuovo è desumibile in modo inequivocabile dalla ovvia consapevolezza che ciascuna parte aveva dell'intrinseca incompatibilità, nel caso di specie, fra le due figure giuridiche, che non potevano coesistere.
5.4.b Ulteriore conforto si trae dal risultato della pregressa controversia avente a oggetto il contratto di agenzia.
Se anche si escluda che, come sostiene la difesa appellata, la decisione lì maturata in modo irrevocabile faccia stato relativamente all'effetto novativo del contratto di agenzia, non per questo quel giudizio non rimanda elementi che suffragano la tesi qui sostenuta.
Il Tribunale di Pisa (sentenza n. 634/2016), come si è già avuto modo di rammentare
(supra, § 5.2), ha espressamente affermato che il medesimo rapporto commerciale/economico è stato retto consecutivamente, dapprima, dal rapporto sociale;
indi, da quello d'agenzia.
In tale accertamento, il Tribunale ha smentito la pretesa di «[…] non potranno Pt_1 certo essere presi in considerazione i periodi precedenti rispetto alla data 1.1.08, epoca in cui il contratto di agenzia non esisteva, per come pretenderebbe di fare la società opponente
[n.d.r.: , essendo i rapporti tra le parti regolati sulla scorta dell'esistenza di un diverso Pt_1 rapporto di natura consortile […]» (sentenza citata, pag. 8).
Era, cioè, stata la stessa che aveva avanzato in causa una serie di pretese, estese Pt_1 anche al periodo precedente al 1.1.2008, indistintamente riferite al rapporto con proprio CP_1
a conferma che lei stessa dava per scontato che l'unico rapporto commerciale era stato scandito da strumenti giuridici ben diversi, che si erano avvicendati. Nella sentenza n.
634/2016, del resto, il giudice, nel riepilogare la posizione dell'opponente aveva notato Pt_1 che essa «[…] Eccepiva inoltre la compensazione del dedotto credito con quello derivante in pagina 12 di 19 proprio favore a seguito della revoca senza giusta causa del rapporto di agenzia.
Richiamava al riguardo l'art. 1751 c.c., precisando che l'indennizzo avrebbe dovuto tener conto dell'intero decennale rapporto, precedentemente di natura consortile, esistente tra le parti, oltre al risarcimento del danno subito all'immagine, nei confronti della clientela straniera […]» (ivi, pag. 3, sottolineatura di chi scrive).
Quel che importa sottolineare in questa sede non è che il Tribunale abbia, con la sentenza n. 634/2016, rimarcato l'autonomia dei due rapporti (con l'impossibilità in quella causa, vertente sul contratto d'agenzia, di valutare a favore di poste anteriori al 1.1.2008, Pt_1 ricadenti sotto il regime rapporto sociale); bensì che la posizione assunta da Pt_1 presupponeva proprio una successione fra rapporto sociale e contratto d'agenzia.
Vale a dire che nel pretendere di opporre a nella causa sul contratto Pt_1 CP_1
d'agenzia, poste creditorie anteriori alla sua stipulazione, ha per implicito ammesso che l'intero rapporto commerciale/economico è stato retto, sino al 1.1.2008, dal rapporto sociale;
e, dopo di allora, dal contratto d'agenzia, senza alcuna loro sovrapposizione;
il che, per l'appunto, corrisponde perfettamente alla tesi qui sostenuta dell'effetto novativo.
La cronologia stessa dei giudizi convalida questa conclusione: pur se avrebbe potuto Pt_1 avviare la presente causa, fra l'altro intesa a recuperare quote associative asseritamente non versate sin dal 2008, già nel 2009, l'ha fatto solo nel 2017, dopo che, con la conclusione in primo grado dell'altra causa, ha subito la declaratoria di cessazione del contratto d'agenzia al
2010, contro la sua prospettazione d'un recesso illegittimo di (che sarebbe stata esposta CP_1 alle pretese avversarie a prescindere dal recesso, in quella ipotesi da considerarsi illegittimo e inefficace).
È stato in quel momento che preso atto della impossibilità di ottenere provvigioni Pt_1
(o somme equivalenti a titolo di danno) in base al contratto d'agenzia, ha in modo strumentale rinnegato un presupposto che aveva per implicito dedotto nell'altra causa, ossia che il contratto d'agenzia aveva sostituito il rapporto societario;
al fine di farlo rivivere, per giustificare quelle medesime richieste che nell'altra causa erano state disattese.
5.4.c Sostiene parte appellante che nulla osti alla coesistenza del rapporto sociale e del contratto di agenzia: «[…] Ancora, è errata la valutazione attribuita dal Giudice al contratto di agenzia che non sostituiva il rapporto societario ma si affiancava allo stesso ed al contrario ne costituiva sul piano commerciale ed operativo una sua estrinsecazione possibile ed una sua manifestazione. Ciò è dimostrato in modo lapalissiano dalla lettura del pagina 13 di 19 regolamento interno della società consortile (doc. 4 già di primo grado) approvato nel 2001
(regolamento considerato pacificamente esistente e vincolante anche da controparte), laddove consente (p. 2) alla società di operare in due diversi modi: “a) proponendo
Pt_1 affari che le stesse aziende in accordo con il ritengono opportuno fatturare
Pt_1 direttamente al cliente, … In questo caso l'azienda corrisponderà direttamente al la
Pt_1 commissione spettante per tutto il servizio e detta dita resterà totalmente responsabile del buon fine dell'operazione”; “b) proponendo affari che … devono essere fatturati direttamente da che acquisterà dalle ditte stesse. In tale caso la commissione al CI sarà la
Pt_1 risultante della differenza prezzo di acquisto e prezzo di vendita dei prodotti stessi. Il CI in questo caso sarà totalmente responsabile del buon fine dell'operazione”. […] è evidente
l'errore di valutazione in cui è incorso il giudice di primo grado laddove ha attribuito valenza di elemento presuntivo di un recesso dalla società al fatto che il regolamento del contratto di agenzia prevedesse la fatturazione diretta di e ad una certa Controparte_1 percentuale: tale possibilità non contrasta in alcun modo (come affermato in sentenza) con il regolamento interno ma è contemplata come una delle ipotesi con cui regolare i rapporti commerciali tra soci e società consortile. In realtà, come già detto, il contratto di agenzia altro non è che una specificazione ulteriore dei rapporti commerciali in attuazione di dettaglio dello statuto e del regolamento e si inserisce perfettamente nel quadro societario e non ne costituisce affatto elemento sostitutivo e tantomeno caducatorio. […]» (appello, pagg.
10-11; argomento ribadito, in termini sovrapponibili, nella memoria di replica, pag. 5).
Si dissente.
Il contratto di agenzia non è una integrazione della disciplina commerciale risultante dallo statuto e dal regolamento interno della società; ma è, per l'appunto, un modo alternativo e di per sé esaustivo di dare veste giuridica ai rispettivi obblighi.
Il regolamento interno invocato, si potrebbe insomma dire, prevede sì due distinti modi di operatività del rapporto società consortile-socio; ma, per l'appunto, ciò prevede quale complessiva regolazione di tale rapporto;
non v'è nessuna esplicita riserva che possa coesistere, a latere del rapporto sociale, un contratto d'agenzia fra la società socia (in veste di committente) e la società consortile (in veste di agente); né tale riserva può ricavarsi per implicito (dal fatto che neppure sia esclusa in modo espresso), appunto per la intrinseca illogicità di tale ipotesi.
pagina 14 di 19 Si può affermare lo stesso concetto notando che, in pendenza del rapporto societario, il contratto d'agenzia non avrebbe avuto causa concreta, perché non esiste alcuna ragione pratica per la quale i due soggetti avrebbero dovuto stipularlo (se non quella, appunto, di effettuare una novazione): e, siccome l'esistenza e la piena validità del contratto di agenzia
(sin quando è durato) sono coperti dal giudicato rinveniente dal pregresso giudizio e siccome, dunque, il contratto d'agenzia ha avuto una sua causa ben precisa e valida, segue che la sua venuta a esistenza non può non aver determinato l'estinzione del rapporto sociale. Sotto questo riguardo, l'affermazione che il contratto di agenzia altro non è che una specificazione ulteriore dei rapporti commerciali in attuazione di dettaglio dello statuto e del regolamento resta su di un piano assolutamente generico, senza cioè indicare che cosa e in qual modo il contratto d'agenzia avrebbe specificato rispetto alla disciplina dello statuto e del regolamento.
In realtà, tornando su quanto già varie volte richiamato, è stato l'evolversi dei rapporti di forza fra le parti a indurre la novazione. Per restare nel solco di quanto ha prospettato, se Pt_1 era nei primi anni 2000 poco più d'una bottega in un garage, divenuta poi società a
CP_1 responsabilità limitata, con esposizioni in Italia e nel resto del mondo, grazie all'opera di promozione e sviluppo fruita quale socia di , l'affermazione che «[…] Nel 2007, vista la Pt_1 crescita della ditta fu presa la decisione di cambiare il tipo di rapporto e cioè
CP_1 Pt_1 diventò agente per la ditta […]» (atto di citazione introduttivo, pagg. 3-4) non può che
CP_1 significare che, invertitosi il rapporto di forza fra e la prima, potendo contare su un
CP_1 Pt_1 autonomo assetto commerciale solido e consolidato, ha preferito (e è stata d'accordo) Pt_1 sciogliersi da un vincolo più stretto, quale era quello sociale, a favore di uno esterno e meno gravoso, soprattutto per la facoltà di recesso ad nutum, che ha poi esercitato nel 2010, per come definitivamente accertato irrevocabilmente nella causa pregressa.
5.4.d Solo per completezza e fermo restando l'assorbente ricostruzione sin qui spiegata, osserva il collegio che la tesi dell'appellante, comunque, potrebbe farle conseguire niente più del diritto alle quote sociali, con un ridimensionamento molto significativo delle poste patrimoniali in gioco (le quote assommano ad alcune migliaia di euro, mentre gli ulteriori importi dovuti a decine di migliaia di euro).
Si vuol dire che l'unica alternativa almeno astrattamente configurabile per negare in parte l'effetto novativo è che il contratto di agenzia non abbia inciso sulla permanenza sociale.
Per contro, la sostituzione delle reciproche obbligazioni discendenti dal rapporto sociale in merito all'attività di promozione da parte di in favore di e dei compensi da questa Pt_1 CP_1
pagina 15 di 19 dovuti, è indiscutibile, per le ragioni già esposte, ossia, in sostanza, per l'impossibilità logica e giuridica che i due regimi potessero convivere.
Poco importa notare che se socia, soggiaceva a tutte le conseguenze ivi previste, CP_1 perché resterebbe fermo che la stessa ha voluto, in deroga al suo stesso statuto, ma non Pt_1 per questo in modo indebito, affidare a un contratto d'agenzia autonomo la disciplina di quegli affari.
Il collegio non può che ribadire che gli elementi passati in rassegna convalidano l'ipotesi che col contratto del 1.1.2008 i contrenti abbiano voluto porre termine alla partecipazione sociale di a favore di un rapporto esterno d'agenzia; ma aggiunge qui che, ove si CP_1 reputasse diversamente, lo si potrebbe fare solo con riferimento alla permanenza della qualità di socio (e, quindi, sul piano patrimoniale, solo con riguardo alle quote sociali non versate), non anche alla disciplina del rapporto che vedeva promotrice (qui da intendersi in senso Pt_1 generico) dell'attività d'impresa di CP_1
5.4.e Uno dei mezzi istruttorî reiterati attiene alla partecipazione sociale.
Si tratta del seguente capitolo di prova orale:
1.a) fa tuttora parte di come da risulta Controparte_1 Parte_1 inoltre da visura della IA di Pisa (doc. 1 parte attrice di primo grado) che vi si mostra;
Esso è inammissibile per due distinti motivi:
(-) in primo luogo, nel foglio di precisazione delle conclusioni dimesso in prime cure il
12.5.2020, tale capitolo non è stato menzionato e, a ben vedere, neppure richiamato genericamente con rinvio ad altri atti, così che esso deve considerarsi abbandonato dinanzi al
Tribunale e non più riproponibile (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.:
Cass. sez. 6^-3 ord. 23.11.2021 n. 36134; Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 –
01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv
605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534);
(-) in secondo luogo, è ovvio che non si può rimettere a un testimone la soluzione della questione giuridica da cui dipende la causa (se sia socia o meno): non si tratta di un CP_1 fatto, ma di un giudizio.
5.5 Ne discende che tutte le domande reiterate in questa sede da devono Pt_1 nuovamente essere respinte, perché tutte esse si reggono sul presupposto, appena smentito,
pagina 16 di 19 che dopo il 1.1.2008 fosse ancora socia e fosse tenuta altresì a rispettare le obbligazioni CP_1 discendenti dal quello status.
Segue l'irrilevanza delle altre istanze istruttorie, dato peraltro atto che i documenti per i quali è stata chiesta la remissione in termini erano, in realtà, già regolarmente acquisiti.
Infine, è assorbita l'istanza di ripetizione di somme versate in forza della sentenza di primo grado.
6. Resta la regolazione delle spese.
6.1 La reciproca soccombenza scaturita dall'inammissibilità della domanda riconvenzionale non induce a effettuare alcuna compensazione degli oneri dei due gradi, da porre per intero a carico di Pt_1
Infatti, la domanda tardivamente proposta non ha avuto, sul piano di causalità della lite, il benché minimo riflesso sulla causa, che non ha risentito neppure sul piano di una maggiore attività di trattazione o istruttoria e ciò per l'ovvia constatazione che tale domanda, in quanto antitetica a quella principale, non ampliava, in concreto, il tema della causa.
Sicché, così soppesata la reciproca ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c. (che obbliga il giudice a tenerne conto, non anche a farne automaticamente discendere una compensazione, neppure parziale), l'ipotesi di operare una qualche compensazione è, a dir poco, irragionevole, se non iniqua.
6.2 La liquidazione degli oneri di primo grado si opera in base al D.M. 55/2014, § 2, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 1.620,00 fase 1, € 1.147,00 fase 2, € 1.720,00 ed € 2.767,00 fase 4, in tutto €
7.254,00, da ridursi alla minor somma di € 6.000,00 liquidata dal Tribunale, posto che, in difetto di appello incidentale sulla misura degli oneri, non può subire la parte appellante un trattamento deteriore.
6.3 Per il presente grado, si applica il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi (ove non diversamente stabilito), valore di causa indeterminabile basso.
pagina 17 di 19 Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione), € 3.470,00 fase 4 ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 9.539,50, oltre accessori di legge.
6.4 Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 882/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e Controparte_1 pubblicata il 07/10/2020, in sua parziale riforma e con conferma nel resto, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di intesa a far dichiarare la Controparte_1 cessazione del rapporto sociale alla data del 1.1.2008;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali di entrambi i gradi, che liquida:
2.a) per il primo grado, in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2.b) per il secondo grado, in complessivi € 9.539,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19