Articolo 108 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 107Articolo 109
Versione
15 maggio 1981
Art. 108.

Con decreti da emanarsi dal Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri competenti, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti.
Con i medesimi decreti, il Ministro del tesoro determina l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al precedente comma.
Il Ministro del tesoro ha facolta', altresi', di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , limitatamente ai maggiori residui risultanti a chiusura dell'esercizio 1980 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1981.
Dei decreti di cui ai precedenti commi sara' dato conto al Parlamento in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1981