TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELLOTTI MARCELLA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 15 maggio 2025.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.2.2025 adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
che venisse disposto l'affido esclusivo della minore nata il [...] dalla Persona_1
relazione sentimentale avuta con il resistente , il collocamento della minore Controparte_1 presso la madre, assegno a carico del padre per il mantenimento di pari ad € 200, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, condanna del resistente al pagamento di € 6.000 per il periodo dall'agosto 2023 a gennaio 2025.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva che il resistente non vedeva la figlia da agosto 2023 (quando il padre di veniva arrestato) e che anche prima gli incontri con la Per_1
minore erano sporadici, avendo il padre lasciato la casa familiare tre mesi dopo la nascita della minore.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 15 maggio 2025 il Giudice Delegato rilevava l'inammissibilità della domanda di pagamento di € 6.000 per difetto di connessione qualificata e parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso. La causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, con collocamento di Per_1
presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta disinteressato ad avere contatti con la minore. Dal momento della carcerazione
(agosto 2023) non ha cercato di avere alcun contatto con la minore né si è rivolto ai SS o ha chiesto alla madre di poterla incontrare.
Significativa, peraltro, è anche la mancata costituzione nel presente giudizio, pur avendo il resistete ricevuto l'atto in carcere.
Dalla relazione dei SS, poi, emerge che è serena e la madre è in grado di provvedere alla Per_1
minore ed alle sue esigenze e non sta ponendo in essere atteggiamenti volti ad allontanarla dal padre o a sminuire la figura di quest'ultimo:
pagina 2 di 5 Pertanto, si ritiene di dover disporre l'affido non solo esclusivo bensì super-esclusivo alla madre, affinchè questa possa tempestivamente provvedere ai bisogni della minore, senza dovere attendere riscontri da parte del padre per le decisioni di maggiore interesse, posto che il resistente non risulta interessato ad avere un ruolo nella vita della minore.
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figlia si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con la figlia, ciò avvenga almeno inizialmente in SN, alla presenza di un operatore, valutando la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri qualora ce ne fossero le condizioni o di interromperli se lesivi per il benessere di Per_1
Qualora ci fossero le condizioni affinché riagganci i rapporti con il padre, il Servizio, in Per_1
sinergia con la madre, preparerà la minore e monitorerà il suo stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
A carico del padre deve poi essere previsto l'obbligo di versamento di un assegno mensile di € 200, a titolo di contributo al mantenimento indiretto di Per_2
Le spese straordinarie, regolate come Protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50% fra i genitori e l'AU deve essere interamente percepito dalla madre, quale unico genitore affidatario.
Ai fini della quantificazione dell'assegno mensile, si deve tenere conto del fatto che la madre ha uno stipendio di circa € 800/900 al mese oltre tredicesima e percepisce € 230 di AUU.
Ha un canone di locazione che viene pagato dai suoi genitori.
pagina 3 di 5 Quanto al padre, si osserva che la circostanza che sia ad oggi (e sino al 2026) nella casa circondariale di
Monza non fa venire meno ogni obbligo nei confronti della minore, mantenuta in via diretta solo dalla madre.
Il resistente, infatti, non ha limitazioni della capacità lavorativa ed ha solo 34 anni. Inoltre, la carcerazione è imputabile allo stesso.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna del resistente al pagamento di €6.000;
2) dispone l'affido super - esclusivo di alla madre con collocamento Persona_1
presso la medesima;
3) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati dai Servizi Sociali di Saronno come in parte motiva;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano;
5) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
pagina 4 di 5 6) condanna il resistente a rifondere all'Erario – o alla ricorrente (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Saronno
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Miro Santangelo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELLOTTI MARCELLA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 15 maggio 2025.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.2.2025 adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
che venisse disposto l'affido esclusivo della minore nata il [...] dalla Persona_1
relazione sentimentale avuta con il resistente , il collocamento della minore Controparte_1 presso la madre, assegno a carico del padre per il mantenimento di pari ad € 200, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, condanna del resistente al pagamento di € 6.000 per il periodo dall'agosto 2023 a gennaio 2025.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva che il resistente non vedeva la figlia da agosto 2023 (quando il padre di veniva arrestato) e che anche prima gli incontri con la Per_1
minore erano sporadici, avendo il padre lasciato la casa familiare tre mesi dopo la nascita della minore.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 15 maggio 2025 il Giudice Delegato rilevava l'inammissibilità della domanda di pagamento di € 6.000 per difetto di connessione qualificata e parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso. La causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, con collocamento di Per_1
presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta disinteressato ad avere contatti con la minore. Dal momento della carcerazione
(agosto 2023) non ha cercato di avere alcun contatto con la minore né si è rivolto ai SS o ha chiesto alla madre di poterla incontrare.
Significativa, peraltro, è anche la mancata costituzione nel presente giudizio, pur avendo il resistete ricevuto l'atto in carcere.
Dalla relazione dei SS, poi, emerge che è serena e la madre è in grado di provvedere alla Per_1
minore ed alle sue esigenze e non sta ponendo in essere atteggiamenti volti ad allontanarla dal padre o a sminuire la figura di quest'ultimo:
pagina 2 di 5 Pertanto, si ritiene di dover disporre l'affido non solo esclusivo bensì super-esclusivo alla madre, affinchè questa possa tempestivamente provvedere ai bisogni della minore, senza dovere attendere riscontri da parte del padre per le decisioni di maggiore interesse, posto che il resistente non risulta interessato ad avere un ruolo nella vita della minore.
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figlia si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con la figlia, ciò avvenga almeno inizialmente in SN, alla presenza di un operatore, valutando la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri qualora ce ne fossero le condizioni o di interromperli se lesivi per il benessere di Per_1
Qualora ci fossero le condizioni affinché riagganci i rapporti con il padre, il Servizio, in Per_1
sinergia con la madre, preparerà la minore e monitorerà il suo stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
A carico del padre deve poi essere previsto l'obbligo di versamento di un assegno mensile di € 200, a titolo di contributo al mantenimento indiretto di Per_2
Le spese straordinarie, regolate come Protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50% fra i genitori e l'AU deve essere interamente percepito dalla madre, quale unico genitore affidatario.
Ai fini della quantificazione dell'assegno mensile, si deve tenere conto del fatto che la madre ha uno stipendio di circa € 800/900 al mese oltre tredicesima e percepisce € 230 di AUU.
Ha un canone di locazione che viene pagato dai suoi genitori.
pagina 3 di 5 Quanto al padre, si osserva che la circostanza che sia ad oggi (e sino al 2026) nella casa circondariale di
Monza non fa venire meno ogni obbligo nei confronti della minore, mantenuta in via diretta solo dalla madre.
Il resistente, infatti, non ha limitazioni della capacità lavorativa ed ha solo 34 anni. Inoltre, la carcerazione è imputabile allo stesso.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna del resistente al pagamento di €6.000;
2) dispone l'affido super - esclusivo di alla madre con collocamento Persona_1
presso la medesima;
3) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati dai Servizi Sociali di Saronno come in parte motiva;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano;
5) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
pagina 4 di 5 6) condanna il resistente a rifondere all'Erario – o alla ricorrente (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Saronno
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Miro Santangelo
pagina 5 di 5