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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 332 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, , rappresentati e difesi dall'avv. Dario Parte_1 Parte_2
Barba
attori contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IO IC
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco CP_2
convenuti
Avente ad
OGGETTO: risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2017 e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la ed il Comune di Parte_2 CP_2 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro subiti in qualità di
[...]
proprietari di un immobile sito in alla via Francesco Alfano Controparte_1
n. 68.
Premettevano che alle ore 8.50 del 06.09.2012 l'immobile di loro proprietà veniva invaso da una quantità di acqua e fango.
Secondo la loro narrativa, le piogge intense ma non eccezionali avevano trascinato a valle attraverso via Paterno i fanghi provenienti dalle fogne occluse ed i detriti alluvionali provenienti dalle pendici del monte Torre del Gatto.
Asserivano altresì che la vasca di raccolta delle acque piovane sita in via
Paterno non aveva funzionato così come la stessa fognatura e, pertanto, tutta la massa di fango formatasi su tale via era scesa fino a via F. Alfano, in considerazione del notevole dislivello tra le due strade.
L'immobile subiva danni esclusivamente nella parte seminterrata la quale veniva allagata fino all'altezza di metri 1,52 circa procurando pregiudizi quantificati con relazione tecnica di parte in euro 43.754,00 iva compresa oltre le spese per la redazione della medesima ad opera dell'ing. pari Persona_1
ad euro 1040,00. Gli attori rivendicavano altresì un ulteriore danno per lo smarrimento e la distruzione di oggetti personali detenuti nel seminterrato per un valore approssimativo di euro 33.238,00 nonché i prodotti dell'attività commerciale ivi custoditi distrutti o danneggiati pari ad euro 1.858,00 per un totale danno quantificato complessivamente in euro 79.890,00.
Richiedevano, quindi, il risarcimento del danno sia al Controparte_1
che alla argomentando sulla responsabilità ex art. 2051
[...] Controparte_2
c.c. (ed in via gradata ex art. 2043 c.c.) per gli impianti di rispettiva proprietà su cui essi avevano obbligo di esercitare il controllo e la custodia e quindi concludendo per la condanna in solido o per quanto di responsabilità dei convenuti al pagamento delle somme indicate oltre svalutazione monetaria e interessi legali, nonché al danno morale subito e all'ulteriore danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In data 21.04.2017 si costituiva il , che Controparte_1
concludeva nel seguente modo: “dichiarare l'incompetenza funzionale del
Giudice Adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque;
in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
per l'estraneità ai fatti di causa con attribuzione di ogni responsabilità
[...]
in capo alla;
nel merito ed in via assolutamente gradata, rigettare CP_2
la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto o ridurla per effetto dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.”.
In data 24.04.2017 si costituiva la che chiedeva al Tribunale di CP_2
rigettare la domanda giudiziale proposta previo accertamento della sua infondatezza in fatto e diritto.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, formulata proposta conciliativa non accettata dalle parti, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 30.05.2025, la causa veniva riservata in decisione senza termini. Innanzitutto, l'eccezione preliminare sollevata dal Controparte_1
è infondata.
[...]
Ed infatti la domanda attrice è una domanda di risarcimento danni in conseguenza di acqua piovana e fognaria infiltratasi nella proprietà degli attori.
Come più volte sostenuto in diritto, tra cui lo stesso Tribunale di Nocera
Inferiore con sentenze n. 202/2013 e 1719/15, ed in conformità al consolidato orientamento della Cassazione, “le acque piovane e nere convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse e che la rete fognaria non può, per tanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140 lett. d) del citato r.d. n. 1755 del 1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera è il Tribunale Ordinario” (Cass.
N. 14833/12). Inoltre, sempre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito il principio che in caso di inosservanza della pubblica amministrazione nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici o di violazione delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario in quanto anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.. E proprio in applicazione di tali principi la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per i terzi.
Venendo al merito, la domanda è in parte fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
L'art. 2051 c.c. stabilisce una presunzione di colpa per i danni cagionati da cose in custodia che grava su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa, costituendo una evidente estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo così da impedire che produca danni a terzi.
L'effettivo potere fisico sulla cosa deve implicare il governo e l'uso della cosa a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché, dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri
(Cass. Civ. 1859/2000).
L'art. 2051 c.c. integra ,invero, un' ipotesi di responsabilità cd. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.
Pertanto, l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia, ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode;
al convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, spetta di provare il caso fortuito.
Nella controversia in esame parte attorea ha innanzitutto provato l'evento dannoso sia con testimoni sia con foto.
I testi di parte attrice, tutti escussi all'udienza del giorno 11/10/2018, il geom.
(all'epoca dei fatti dipendente del settore manutenzione del CP_3
Comune di ) e il sig, (vicino di casa degli Controparte_1 Testimone_1
attori ), hanno pienamente confermato con cognizione di causa tutti i capitoli di prova e precisamente i punti inerenti l'evento dell'allagamento della proprietà degli attori, avvenuto nel settembre 2012.
In particolare, il teste precisava che “una notevole quantità di Testimone_1
acqua, un fiume in piena, discese da Trivio e si riversò anche su via Alfano, dove c'è la casa degli attori.” Aggiungeva che “...il fango si riversò nella casa degli attori per una estensione maggiore di 50 cm in quanto la porta del seminterrato veniva abbattuta dall'acqua” e inoltre che “...all'interno del seminterrato-tavernetta degli attori vi era una moto , dei vestiti , un banco frigo
, un tavolo di legno , affermando anche di ricordare che fu danneggiato anche l'impianto elettrico ”. A conclusione il teste dichiarava “ di riconoscere dalle foto in atti a lui esibite lo stato dei luoghi dopo l'invasione del fango “.
Dichiarava altresì: “la mia proprietà non ha subito danni o comunque danni minori in quanto il mio cancello aveva una chiusura in ferro, una sorta di paratia e per l'effetto non è stato divelto”.
Per quanto concerne, poi, il nesso di causalità fra evento dannoso e cose in custodia, il CTU nominato in corso di causa, con motivazione condivisibile sul punto specifico anche dal punto di vista logico, così concludeva: “In virtù dell'occlusione della vasca di laminazione in via Paterno (così come riferito dai sig.ri e dagli abitanti della zona) il quantitativo di fango e detriti Pt_1
proveniente dalla località Trivio è stato talmente elevato che parte di esso, non riuscendo a confluire nel collettore fognario comunale, si è riversato nelle proprietà presenti lungo via Alfano, tra cui quella di proprietà di parte attrice.
Una cattiva manutenzione dei collettori fognari, inoltre, probabilmente ha fatto sì che la fognatura andasse in pressione, non riuscendo a convogliare tutta
l'acqua recepita. La rampa di accesso al piano seminterrato di proprietà dei sig.ri presenta due griglie di raccolta per le acque meteoriche e di Pt_1
superficie, adatte allo scopo, ma sicuramente non abbastanza da riuscire a far defluire il quantitativo di fango e detriti proveniente nel caso in esame dalla via Francesco Alfano. Per quanto appena detto, hanno avuto una grossa incidenza sul danno subito dalla parte attrice il quantitativo d'acqua proveniente dalla strada e la messa in pressione del collettore comunale, fattori che hanno contribuito, a parere dello scrivente, in una misura del 50% ciascuno”. In sintesi, il CTU ha attestato che nel caso di specie il danno subito dagli attori
è stato causato dalla cattiva gestione e manutenzione dell'impianto fognario in cui confluiscono sia le acque bianche che quelle nere, nonchè dalla omessa manutenzione di vasche e caditoie. L'accadimento de quo non è imputabile all'evento piovoso in sé ma ad una cattiva manutenzione delle vasche di raccolta, della rete fognaria e/o da una riduzione della officiosità dei canali e delle caditoie a causa della sedimentazione di materiali negli stessi.
Pertanto, la prova per testi, la C.T.U. e la documentazione versata in atti hanno fornito la prova di quanto argomentato dagli attori ULan .
Anche alla luce di quanto attestato dal CTU, la responsabilità va ascritta in solido al (vi è un'indubbia omessa custodia della Controparte_1
strada comunale, che andrebbe conformata diversamente, o quanto meno manutenuta, in modo più efficiente, riguardo al convogliamento delle acque piovane e al loro smaltimento attraverso le tubature fognare ad esse destinate) ed alla (per la cattiva manutenzione della rete fognaria in sua CP_2
gestione).
Ma le foto versate in atti e la stessa testimonianza del vicino di casa Tes_1
, che dichiarava di non aver subito danni grazie all'installazione di un
[...]
cancello con chiusura in ferro, dimostrano comunque un concorso di colpa degli attori.
Gli stessi hanno creato un dislivello rispetto alla strada principale preesistente e dovevano pertanto preoccuparsi di predisporre un riparo (ad esempio una cunetta) rispetto ad eventi metereologici del genere.
Anche le due griglie private non appaiono adeguate rispetto alla lunga discesa che conduce al seminterrato e con riferimento alla possibile acqua proveniente dalla strada principale preesistente. Ne consegue, pertanto, un concorso di colpa pari al 50% con corrispondente riduzione del risarcimento danni ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con riguardo all'entità dei danni, anche alla luce della scarna documentazione in atti, questo giudice, quale peritus peritorum, dissente dalla valutazione del
CTU.
L'importo stimato dal CTU appare del tutto ingiustificato anche alla luce delle foto allegate agli atti e del mancato assolvimento dell'onere della prova per alcune voci risarcitorie.
Il danno complessivo, tenuto conto delle opere a farsi per i lavori di ripristino, ammonta ad avviso del giudicante ad euro 10.000,00, da ridurre alla metà per il concorso di colpa.
L'accoglimento parziale della domanda induce a compensare per la metà le spese fra attori e convenuti, ponendo la restante metà a carico di questi ultimi con liquidazione in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro
26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
Non si ravvisano i presupposti per disporre ai sensi dell'art. 91 comma 1 secondo periodo cpc.
L'esito del giudizio induce a porre le spese di CTU a carico di ciascuna parte per un terzo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dall'evento al soddisfo e calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. sent. n. 1712/95.
2) Rigetta per il resto. 3) Compensa per la metà le spese del giudizio, condannando in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori della restante metà, che liquida in euro 2538,5 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4) Pone le spese di CTU a carico di ciascuna parte per un terzo.
Così deciso in Nocera Inferiore il 24/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 332 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, , rappresentati e difesi dall'avv. Dario Parte_1 Parte_2
Barba
attori contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IO IC
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco CP_2
convenuti
Avente ad
OGGETTO: risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2017 e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la ed il Comune di Parte_2 CP_2 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro subiti in qualità di
[...]
proprietari di un immobile sito in alla via Francesco Alfano Controparte_1
n. 68.
Premettevano che alle ore 8.50 del 06.09.2012 l'immobile di loro proprietà veniva invaso da una quantità di acqua e fango.
Secondo la loro narrativa, le piogge intense ma non eccezionali avevano trascinato a valle attraverso via Paterno i fanghi provenienti dalle fogne occluse ed i detriti alluvionali provenienti dalle pendici del monte Torre del Gatto.
Asserivano altresì che la vasca di raccolta delle acque piovane sita in via
Paterno non aveva funzionato così come la stessa fognatura e, pertanto, tutta la massa di fango formatasi su tale via era scesa fino a via F. Alfano, in considerazione del notevole dislivello tra le due strade.
L'immobile subiva danni esclusivamente nella parte seminterrata la quale veniva allagata fino all'altezza di metri 1,52 circa procurando pregiudizi quantificati con relazione tecnica di parte in euro 43.754,00 iva compresa oltre le spese per la redazione della medesima ad opera dell'ing. pari Persona_1
ad euro 1040,00. Gli attori rivendicavano altresì un ulteriore danno per lo smarrimento e la distruzione di oggetti personali detenuti nel seminterrato per un valore approssimativo di euro 33.238,00 nonché i prodotti dell'attività commerciale ivi custoditi distrutti o danneggiati pari ad euro 1.858,00 per un totale danno quantificato complessivamente in euro 79.890,00.
Richiedevano, quindi, il risarcimento del danno sia al Controparte_1
che alla argomentando sulla responsabilità ex art. 2051
[...] Controparte_2
c.c. (ed in via gradata ex art. 2043 c.c.) per gli impianti di rispettiva proprietà su cui essi avevano obbligo di esercitare il controllo e la custodia e quindi concludendo per la condanna in solido o per quanto di responsabilità dei convenuti al pagamento delle somme indicate oltre svalutazione monetaria e interessi legali, nonché al danno morale subito e all'ulteriore danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In data 21.04.2017 si costituiva il , che Controparte_1
concludeva nel seguente modo: “dichiarare l'incompetenza funzionale del
Giudice Adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque;
in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
per l'estraneità ai fatti di causa con attribuzione di ogni responsabilità
[...]
in capo alla;
nel merito ed in via assolutamente gradata, rigettare CP_2
la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto o ridurla per effetto dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.”.
In data 24.04.2017 si costituiva la che chiedeva al Tribunale di CP_2
rigettare la domanda giudiziale proposta previo accertamento della sua infondatezza in fatto e diritto.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, formulata proposta conciliativa non accettata dalle parti, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 30.05.2025, la causa veniva riservata in decisione senza termini. Innanzitutto, l'eccezione preliminare sollevata dal Controparte_1
è infondata.
[...]
Ed infatti la domanda attrice è una domanda di risarcimento danni in conseguenza di acqua piovana e fognaria infiltratasi nella proprietà degli attori.
Come più volte sostenuto in diritto, tra cui lo stesso Tribunale di Nocera
Inferiore con sentenze n. 202/2013 e 1719/15, ed in conformità al consolidato orientamento della Cassazione, “le acque piovane e nere convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse e che la rete fognaria non può, per tanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140 lett. d) del citato r.d. n. 1755 del 1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera è il Tribunale Ordinario” (Cass.
N. 14833/12). Inoltre, sempre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito il principio che in caso di inosservanza della pubblica amministrazione nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici o di violazione delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario in quanto anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.. E proprio in applicazione di tali principi la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per i terzi.
Venendo al merito, la domanda è in parte fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
L'art. 2051 c.c. stabilisce una presunzione di colpa per i danni cagionati da cose in custodia che grava su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa, costituendo una evidente estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo così da impedire che produca danni a terzi.
L'effettivo potere fisico sulla cosa deve implicare il governo e l'uso della cosa a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché, dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri
(Cass. Civ. 1859/2000).
L'art. 2051 c.c. integra ,invero, un' ipotesi di responsabilità cd. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.
Pertanto, l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia, ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode;
al convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, spetta di provare il caso fortuito.
Nella controversia in esame parte attorea ha innanzitutto provato l'evento dannoso sia con testimoni sia con foto.
I testi di parte attrice, tutti escussi all'udienza del giorno 11/10/2018, il geom.
(all'epoca dei fatti dipendente del settore manutenzione del CP_3
Comune di ) e il sig, (vicino di casa degli Controparte_1 Testimone_1
attori ), hanno pienamente confermato con cognizione di causa tutti i capitoli di prova e precisamente i punti inerenti l'evento dell'allagamento della proprietà degli attori, avvenuto nel settembre 2012.
In particolare, il teste precisava che “una notevole quantità di Testimone_1
acqua, un fiume in piena, discese da Trivio e si riversò anche su via Alfano, dove c'è la casa degli attori.” Aggiungeva che “...il fango si riversò nella casa degli attori per una estensione maggiore di 50 cm in quanto la porta del seminterrato veniva abbattuta dall'acqua” e inoltre che “...all'interno del seminterrato-tavernetta degli attori vi era una moto , dei vestiti , un banco frigo
, un tavolo di legno , affermando anche di ricordare che fu danneggiato anche l'impianto elettrico ”. A conclusione il teste dichiarava “ di riconoscere dalle foto in atti a lui esibite lo stato dei luoghi dopo l'invasione del fango “.
Dichiarava altresì: “la mia proprietà non ha subito danni o comunque danni minori in quanto il mio cancello aveva una chiusura in ferro, una sorta di paratia e per l'effetto non è stato divelto”.
Per quanto concerne, poi, il nesso di causalità fra evento dannoso e cose in custodia, il CTU nominato in corso di causa, con motivazione condivisibile sul punto specifico anche dal punto di vista logico, così concludeva: “In virtù dell'occlusione della vasca di laminazione in via Paterno (così come riferito dai sig.ri e dagli abitanti della zona) il quantitativo di fango e detriti Pt_1
proveniente dalla località Trivio è stato talmente elevato che parte di esso, non riuscendo a confluire nel collettore fognario comunale, si è riversato nelle proprietà presenti lungo via Alfano, tra cui quella di proprietà di parte attrice.
Una cattiva manutenzione dei collettori fognari, inoltre, probabilmente ha fatto sì che la fognatura andasse in pressione, non riuscendo a convogliare tutta
l'acqua recepita. La rampa di accesso al piano seminterrato di proprietà dei sig.ri presenta due griglie di raccolta per le acque meteoriche e di Pt_1
superficie, adatte allo scopo, ma sicuramente non abbastanza da riuscire a far defluire il quantitativo di fango e detriti proveniente nel caso in esame dalla via Francesco Alfano. Per quanto appena detto, hanno avuto una grossa incidenza sul danno subito dalla parte attrice il quantitativo d'acqua proveniente dalla strada e la messa in pressione del collettore comunale, fattori che hanno contribuito, a parere dello scrivente, in una misura del 50% ciascuno”. In sintesi, il CTU ha attestato che nel caso di specie il danno subito dagli attori
è stato causato dalla cattiva gestione e manutenzione dell'impianto fognario in cui confluiscono sia le acque bianche che quelle nere, nonchè dalla omessa manutenzione di vasche e caditoie. L'accadimento de quo non è imputabile all'evento piovoso in sé ma ad una cattiva manutenzione delle vasche di raccolta, della rete fognaria e/o da una riduzione della officiosità dei canali e delle caditoie a causa della sedimentazione di materiali negli stessi.
Pertanto, la prova per testi, la C.T.U. e la documentazione versata in atti hanno fornito la prova di quanto argomentato dagli attori ULan .
Anche alla luce di quanto attestato dal CTU, la responsabilità va ascritta in solido al (vi è un'indubbia omessa custodia della Controparte_1
strada comunale, che andrebbe conformata diversamente, o quanto meno manutenuta, in modo più efficiente, riguardo al convogliamento delle acque piovane e al loro smaltimento attraverso le tubature fognare ad esse destinate) ed alla (per la cattiva manutenzione della rete fognaria in sua CP_2
gestione).
Ma le foto versate in atti e la stessa testimonianza del vicino di casa Tes_1
, che dichiarava di non aver subito danni grazie all'installazione di un
[...]
cancello con chiusura in ferro, dimostrano comunque un concorso di colpa degli attori.
Gli stessi hanno creato un dislivello rispetto alla strada principale preesistente e dovevano pertanto preoccuparsi di predisporre un riparo (ad esempio una cunetta) rispetto ad eventi metereologici del genere.
Anche le due griglie private non appaiono adeguate rispetto alla lunga discesa che conduce al seminterrato e con riferimento alla possibile acqua proveniente dalla strada principale preesistente. Ne consegue, pertanto, un concorso di colpa pari al 50% con corrispondente riduzione del risarcimento danni ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con riguardo all'entità dei danni, anche alla luce della scarna documentazione in atti, questo giudice, quale peritus peritorum, dissente dalla valutazione del
CTU.
L'importo stimato dal CTU appare del tutto ingiustificato anche alla luce delle foto allegate agli atti e del mancato assolvimento dell'onere della prova per alcune voci risarcitorie.
Il danno complessivo, tenuto conto delle opere a farsi per i lavori di ripristino, ammonta ad avviso del giudicante ad euro 10.000,00, da ridurre alla metà per il concorso di colpa.
L'accoglimento parziale della domanda induce a compensare per la metà le spese fra attori e convenuti, ponendo la restante metà a carico di questi ultimi con liquidazione in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro
26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
Non si ravvisano i presupposti per disporre ai sensi dell'art. 91 comma 1 secondo periodo cpc.
L'esito del giudizio induce a porre le spese di CTU a carico di ciascuna parte per un terzo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dall'evento al soddisfo e calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. sent. n. 1712/95.
2) Rigetta per il resto. 3) Compensa per la metà le spese del giudizio, condannando in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori della restante metà, che liquida in euro 2538,5 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4) Pone le spese di CTU a carico di ciascuna parte per un terzo.
Così deciso in Nocera Inferiore il 24/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo