Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del diniego di rimborso

    La Corte ritiene insuperabile il principio secondo cui, una volta definito l'accertamento con adesione, il contribuente non può impugnare l'atto impositivo né presentare istanze di rimborso, in quanto ciò costituirebbe una surrettizia forma di impugnazione dell'accertamento, che deve ritenersi intangibile. Le argomentazioni della difesa dell'appellante vengono disattese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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