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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente e Relatore
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 271/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia - Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi, 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 3 e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 3498 DEL 12.01.2023 IRES-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che con sentenza n. 41/2024 dd. 29.02.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Udine ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 SP (in qualità di ente consolidante della società Società_1 SP) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, e dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Venezia, avverso il diniego di rimborso della somma di €.
189.144,00 enunciato con prot. n. 3498 dd. 12.01.2023 IRES a fronte appunto dell'istanza avanzata rispetto all'IRES pagata per l'annualità 2007, atteso che essa aveva bensì ottenuto il rimborso dell'importo di
€ 12.622,00, corrispondente all'imposta netta esposta nel rigo CN7 della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in questione, ma nel corso del 2012 era divenuta destinataria di un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 con cui veniva accertato in capo alla consolidata un maggior reddito pari a
€ 1.900.000,00, determinandosi così una maggiore Ires dovuta pari a € 627.000,00: tale avviso era stato definito in sede di adesione in data 20.12.2012 senza alcun abbattimento di imposta e la Ricorrente_1, ritenendo che l'Ires del periodo non fosse limitata al tributo originariamente indicato in dichiarazione ma anche all'imposta accertata e definita in adesione, aveva presentato l'istanza di rimborso dell'importo pari a
€ 189.144,00, in quanto l'art. 2 del d.l. n. 201/2011 aveva introdotto la deducibilità dall'Ires dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, consentendo nel contempo la possibilità di chiedere a rimborso la maggiore Ires versata per i periodi di imposta precedenti il 31.12.2012;
che i giudicanti di prime cure hanno così motivato la loro decisione:
""" Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte, affrontando la ragione più liquida dell'odierno contenzioso, ritiene prioritario e determinante valutare la situazione e le conseguenze createsi a seguito della notifica dell'atto con il quale la ricorrente, in qualità di ente consolidante della società Società_1 SP., ha ricevuto l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 con cui veniva accertato in capo alla consolidata un maggior reddito pari a € 1.900.000,00, determinando una maggiore Ires dovuta pari a € 627.000,00 oltre ad interessi e sanzioni.
In data 20.12.2012 la Società consolidante (ricorrente) ha definito in sede di adesione detto avviso, che non evidenzia alcun abbattimento di imposta, e ciò senza nulla eccepire, accettando conseguentemente le valutazioni ed i conteggi dell'Ufficio impositore senza alcuna riserva. Si tratta quindi di valutare la ritrattabilità o quanto meno la parziale modificabilità di detta adesione, ipotesi che non sembrano proponibili alla luce del principio di definitività dell'adesione stessa. Sul punto, come correttamente ricordato dall'Ufficio impositore, si è già espressa la Corte di Cassazione, la quale, anche recentemente, nell'ordinanza n. 34495/2021, ha avuto modo di ribadire che “la rideterminazione del reddito imponibile in sede di accertamento con adesione comporta la rinuncia a istanze di rimborso riguardanti l'annualità definita (Cass. 30 aprile 2009 n. 10086; Cass. 6 ottobre 2010 n. 20732); in particolare, è stato ritenuto che l'istanza di rimborso di imposte definite con adesione, costituirebbe una inammissibile e surrettizia forma di impugnazione dell'accertamento in questione che, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile”. In sintesi, la Corte ritiene che la ricorrente, qualora avesse ritenuto legittimo contestare i conteggi dell'avviso di accertamento, anche sotto il profilo del suo preteso diritto di detrarre l'Irap, avrebbe dovuto farlo in sede di adesione, e non successivamente. Le considerazioni di cui sopra assorbono ogni altra questione sottoposta all'esame del Collegio. Sussistono fondate ragioni per compensare le spese di giudizio considerata la circostanza che la sentenza non si basa sull'accertamento negativo del diritto alla detrazione dell'Irap in assoluto, ma solo sull'ostacolo derivante dall'intervenuto accertamento con adesione incondizionato. """
che avverso la sentenza Ricorrente_1 SP ha svolto tempestivo appello, con il quale ribadisce i propri originari assunti volti al riconoscimento della propria pretesa restitutoria e lamenta:
1. Illegittimità e/o infondatezza della sentenza impugnata laddove il Giudice ha rigettato il primo motivo di ricorso secondo il quale il provvedimento di diniego è illegittimo (con conseguente spettanza del rimborso) per infondatezza dell'assunto secondo il quale l'importo massimo rimborsabile ammonterebbe a euro 12.622,00, pari all'Ires esposta nella dichiarazione CNM/2008 per l'anno di imposta 2007. Per l'anno 2007 la società ha definito in adesione una maggiore Ires per euro 627.000,00, quindi l'importo chiesto a rimborso per euro 189.144,00 trova ampia capienza nell'Ires accertata. Infondatezza e/o inconferenza della sentenza laddove richiama il principio di intangibilità dell'atto di adesione. Conseguente spettanza del rimborso per l'ammontare richiesto;
2. Riproposizione del secondo motivo del ricorso introduttivo in via devolutiva e/o incidentale: < del diniego di rimborso in quanto l'assunto dell'Agenzia delle Entrate, oltre che errato, si basa su un dato meramente formale (l'imposta a debito esposta nella dichiarazione CNM/2008 originaria), che non può ostacolare il rimborso. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011. Violazione dell'art. 23 Cost. Violazione dell'art. 3 della Cost. e dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000. Violazione dell'art. 53 Cost.
e indebito arricchimento dell'RI (art. 2041 cod.civ.)>>
3. Riproposizione del terzo motivo del ricorso introduttivo in via devolutiva e/o incidentale: < punto di vista. Il diniego costituisce <> che risulta illegittima per violazione del principio di tipicità>>
4. Infondatezza del capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
evidenziato che tali argomentazioni sono state poi riprese ed ulteriormente approfondite nella memoria dd.
04.07.2025;
rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, si é ritualmente costituita in giudizio mediante il deposito delle proprie controdeduzioni, nelle quali svolge specifiche repliche alle tesi di parte appellante chiedendo il rigetto dell'impugnazione;
che, a seguito di rituale fissazione della data di pubblica trattazione del ricorso, il presente contenzioso é stato quindi deciso all'esito dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é infondato, imponendosene dunque il rigetto alla stregua delle confluenti argomentazioni esposte nell'appellata sentenza, che meritano di essere qui richiamate nella loro totalità (tecnica motivazionale, questa, che la giurisprudenza di legittimità ritiene pienamente adottabile: cfr., ex multis, Cass., sez. tributaria,
22.12.2025 n. 33584; sez. 2^, 9.6.2023 n. 18351; sez. 1^, 05.08.2019 n. 20883).
Risulta insuperabile infatti, a giudizio di questo collegio, l'ormai consolidato dictum della giurisprudenza (risolutivo del presente contenzioso in quanto "ragione più liquida") secondo il quale in materia tributaria, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, con fissazione anche del "quantum debeatur", al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (Cass., sez. 5^, ordinanza n. 25497/2022 dd. 30.08.2022): ciò significa che la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude al contribuente la facoltà di impugnare l'originario atto impositivo, poiché una tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale dell'atto di adesione, che non è consentita dall'ordinamento in quanto l'atto predetto è destinato a regolare definitivamente il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente, salvo che quest'ultimo non versi nei termini l'importo dovuto, ritornando così il rapporto ad essere regolato solo dall'atto impositivo originario (id., ordinanza n. 26618 dd.
14.10.2024).
Tale principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità si estende ineludibilmente, stante la assoluta omogeneità delle rispettive fattispecie e la piena correlazione operativa della disciplina ad esse ìnsite, al caso in cui il regolamento del rapporto tributario definito in sede di adesione formi oggetto di una istanza di rimborso quale appunto quella avanzata da Ricorrente_1 SP. Anche questo specifico profilo, infatti, é stato esaminato e chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con sentenza n. 29310 dd.
23.10.2023, nella quale si ricorda la giurisprudenza costante della stessa, secondo cui < sui redditi e sul valore aggiunto, poiché́ avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso, in quanto costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione, il quale invece, in conformità̀ della “ratio” dell'istituto, deve ritenersi intangibile» (v. Cass. 17.11.2020 n. 26109 e, in termini, Cass. 25.7.2022 n. 23224)>>.
In quest'ottica, dunque, le pur pregevoli argomentazioni svolte dalla difesa dell'appellante non possono che venir disattese, ben dovendosi osservare altresì che nessuna incidenza viene ad assumere il fatto che a seguito dell'accertamento con adesione si sia addivenuti ad una rideterminazione del reddito imputabile alla società ricorrente, per effetto del quale la stessa avrebbe versato una maggiore Ires pari a €. 639.622,00.
Sussistono giusti motivi, in sintonia con quanto già disposto nel giudizio di primo grado, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 s.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, avverso la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Udine n. 41/2024 dd. 29.02.2024, che per l'effetto conferma;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Trieste, 16.07.2025
Il Presidente relatore
ER GA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente e Relatore
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 271/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia - Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi, 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 3 e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 3498 DEL 12.01.2023 IRES-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che con sentenza n. 41/2024 dd. 29.02.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Udine ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 SP (in qualità di ente consolidante della società Società_1 SP) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, e dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Venezia, avverso il diniego di rimborso della somma di €.
189.144,00 enunciato con prot. n. 3498 dd. 12.01.2023 IRES a fronte appunto dell'istanza avanzata rispetto all'IRES pagata per l'annualità 2007, atteso che essa aveva bensì ottenuto il rimborso dell'importo di
€ 12.622,00, corrispondente all'imposta netta esposta nel rigo CN7 della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in questione, ma nel corso del 2012 era divenuta destinataria di un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 con cui veniva accertato in capo alla consolidata un maggior reddito pari a
€ 1.900.000,00, determinandosi così una maggiore Ires dovuta pari a € 627.000,00: tale avviso era stato definito in sede di adesione in data 20.12.2012 senza alcun abbattimento di imposta e la Ricorrente_1, ritenendo che l'Ires del periodo non fosse limitata al tributo originariamente indicato in dichiarazione ma anche all'imposta accertata e definita in adesione, aveva presentato l'istanza di rimborso dell'importo pari a
€ 189.144,00, in quanto l'art. 2 del d.l. n. 201/2011 aveva introdotto la deducibilità dall'Ires dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, consentendo nel contempo la possibilità di chiedere a rimborso la maggiore Ires versata per i periodi di imposta precedenti il 31.12.2012;
che i giudicanti di prime cure hanno così motivato la loro decisione:
""" Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte, affrontando la ragione più liquida dell'odierno contenzioso, ritiene prioritario e determinante valutare la situazione e le conseguenze createsi a seguito della notifica dell'atto con il quale la ricorrente, in qualità di ente consolidante della società Società_1 SP., ha ricevuto l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 con cui veniva accertato in capo alla consolidata un maggior reddito pari a € 1.900.000,00, determinando una maggiore Ires dovuta pari a € 627.000,00 oltre ad interessi e sanzioni.
In data 20.12.2012 la Società consolidante (ricorrente) ha definito in sede di adesione detto avviso, che non evidenzia alcun abbattimento di imposta, e ciò senza nulla eccepire, accettando conseguentemente le valutazioni ed i conteggi dell'Ufficio impositore senza alcuna riserva. Si tratta quindi di valutare la ritrattabilità o quanto meno la parziale modificabilità di detta adesione, ipotesi che non sembrano proponibili alla luce del principio di definitività dell'adesione stessa. Sul punto, come correttamente ricordato dall'Ufficio impositore, si è già espressa la Corte di Cassazione, la quale, anche recentemente, nell'ordinanza n. 34495/2021, ha avuto modo di ribadire che “la rideterminazione del reddito imponibile in sede di accertamento con adesione comporta la rinuncia a istanze di rimborso riguardanti l'annualità definita (Cass. 30 aprile 2009 n. 10086; Cass. 6 ottobre 2010 n. 20732); in particolare, è stato ritenuto che l'istanza di rimborso di imposte definite con adesione, costituirebbe una inammissibile e surrettizia forma di impugnazione dell'accertamento in questione che, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile”. In sintesi, la Corte ritiene che la ricorrente, qualora avesse ritenuto legittimo contestare i conteggi dell'avviso di accertamento, anche sotto il profilo del suo preteso diritto di detrarre l'Irap, avrebbe dovuto farlo in sede di adesione, e non successivamente. Le considerazioni di cui sopra assorbono ogni altra questione sottoposta all'esame del Collegio. Sussistono fondate ragioni per compensare le spese di giudizio considerata la circostanza che la sentenza non si basa sull'accertamento negativo del diritto alla detrazione dell'Irap in assoluto, ma solo sull'ostacolo derivante dall'intervenuto accertamento con adesione incondizionato. """
che avverso la sentenza Ricorrente_1 SP ha svolto tempestivo appello, con il quale ribadisce i propri originari assunti volti al riconoscimento della propria pretesa restitutoria e lamenta:
1. Illegittimità e/o infondatezza della sentenza impugnata laddove il Giudice ha rigettato il primo motivo di ricorso secondo il quale il provvedimento di diniego è illegittimo (con conseguente spettanza del rimborso) per infondatezza dell'assunto secondo il quale l'importo massimo rimborsabile ammonterebbe a euro 12.622,00, pari all'Ires esposta nella dichiarazione CNM/2008 per l'anno di imposta 2007. Per l'anno 2007 la società ha definito in adesione una maggiore Ires per euro 627.000,00, quindi l'importo chiesto a rimborso per euro 189.144,00 trova ampia capienza nell'Ires accertata. Infondatezza e/o inconferenza della sentenza laddove richiama il principio di intangibilità dell'atto di adesione. Conseguente spettanza del rimborso per l'ammontare richiesto;
2. Riproposizione del secondo motivo del ricorso introduttivo in via devolutiva e/o incidentale: < del diniego di rimborso in quanto l'assunto dell'Agenzia delle Entrate, oltre che errato, si basa su un dato meramente formale (l'imposta a debito esposta nella dichiarazione CNM/2008 originaria), che non può ostacolare il rimborso. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011. Violazione dell'art. 23 Cost. Violazione dell'art. 3 della Cost. e dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000. Violazione dell'art. 53 Cost.
e indebito arricchimento dell'RI (art. 2041 cod.civ.)>>
3. Riproposizione del terzo motivo del ricorso introduttivo in via devolutiva e/o incidentale: < punto di vista. Il diniego costituisce <> che risulta illegittima per violazione del principio di tipicità>>
4. Infondatezza del capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
evidenziato che tali argomentazioni sono state poi riprese ed ulteriormente approfondite nella memoria dd.
04.07.2025;
rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, si é ritualmente costituita in giudizio mediante il deposito delle proprie controdeduzioni, nelle quali svolge specifiche repliche alle tesi di parte appellante chiedendo il rigetto dell'impugnazione;
che, a seguito di rituale fissazione della data di pubblica trattazione del ricorso, il presente contenzioso é stato quindi deciso all'esito dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é infondato, imponendosene dunque il rigetto alla stregua delle confluenti argomentazioni esposte nell'appellata sentenza, che meritano di essere qui richiamate nella loro totalità (tecnica motivazionale, questa, che la giurisprudenza di legittimità ritiene pienamente adottabile: cfr., ex multis, Cass., sez. tributaria,
22.12.2025 n. 33584; sez. 2^, 9.6.2023 n. 18351; sez. 1^, 05.08.2019 n. 20883).
Risulta insuperabile infatti, a giudizio di questo collegio, l'ormai consolidato dictum della giurisprudenza (risolutivo del presente contenzioso in quanto "ragione più liquida") secondo il quale in materia tributaria, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, con fissazione anche del "quantum debeatur", al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (Cass., sez. 5^, ordinanza n. 25497/2022 dd. 30.08.2022): ciò significa che la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude al contribuente la facoltà di impugnare l'originario atto impositivo, poiché una tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale dell'atto di adesione, che non è consentita dall'ordinamento in quanto l'atto predetto è destinato a regolare definitivamente il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente, salvo che quest'ultimo non versi nei termini l'importo dovuto, ritornando così il rapporto ad essere regolato solo dall'atto impositivo originario (id., ordinanza n. 26618 dd.
14.10.2024).
Tale principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità si estende ineludibilmente, stante la assoluta omogeneità delle rispettive fattispecie e la piena correlazione operativa della disciplina ad esse ìnsite, al caso in cui il regolamento del rapporto tributario definito in sede di adesione formi oggetto di una istanza di rimborso quale appunto quella avanzata da Ricorrente_1 SP. Anche questo specifico profilo, infatti, é stato esaminato e chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con sentenza n. 29310 dd.
23.10.2023, nella quale si ricorda la giurisprudenza costante della stessa, secondo cui < sui redditi e sul valore aggiunto, poiché́ avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso, in quanto costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione, il quale invece, in conformità̀ della “ratio” dell'istituto, deve ritenersi intangibile» (v. Cass. 17.11.2020 n. 26109 e, in termini, Cass. 25.7.2022 n. 23224)>>.
In quest'ottica, dunque, le pur pregevoli argomentazioni svolte dalla difesa dell'appellante non possono che venir disattese, ben dovendosi osservare altresì che nessuna incidenza viene ad assumere il fatto che a seguito dell'accertamento con adesione si sia addivenuti ad una rideterminazione del reddito imputabile alla società ricorrente, per effetto del quale la stessa avrebbe versato una maggiore Ires pari a €. 639.622,00.
Sussistono giusti motivi, in sintonia con quanto già disposto nel giudizio di primo grado, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 s.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, avverso la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Udine n. 41/2024 dd. 29.02.2024, che per l'effetto conferma;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Trieste, 16.07.2025
Il Presidente relatore
ER GA