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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3799/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Difensore_2
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 558365 CONTRIB CONSORT 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 558365 TRIB.CONSORTILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe, notificatogli il
18.3.2024, avente ad oggetto il contributo consortile per gli anni 2016 e 2017, eccependo:
1) la prescrizione del credito;
2) il difetto di legittimazione di Area S.r.l. a richiedere o a sollecitare il pagamento dei contributi consortili;
3) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
I contributi consortili vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c. (cfr. Cass. sent. n. 17122/2021, sent. n. 4283/2010
e sent. n. 26013/2014).
Tanto premesso, applicando alla fattispecie la sospensione del termine prescrizionale prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, il contributo consortile relativo all'annualità 2016 deve ritenersi prescritto.
Al contrario, il contributo consortile relativo all'annualità 2017 non è estinto per prescrizione in virtù della normativa emergenziale Covid-19.
Il motivo di ricorso di cui al punto 2 è smentito dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente, la quale ha provato il corretto affidamento del servizio di riscossione da parte del Consorzio.
Infine, l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto proporre tali doglianze mediante l'impugnazione degli atti presupposti a quello oggi impugnato, di cui non ha contestato la regolarità della procedura notificatoria.
Per i motivi suesposti il ricorso deve essere parzialmente accolto e la pretesa impositiva rideterminata escludendo l'annualità 2016.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3799/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Difensore_2
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 558365 CONTRIB CONSORT 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 558365 TRIB.CONSORTILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e ad Area S.r.l., ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe, notificatogli il
18.3.2024, avente ad oggetto il contributo consortile per gli anni 2016 e 2017, eccependo:
1) la prescrizione del credito;
2) il difetto di legittimazione di Area S.r.l. a richiedere o a sollecitare il pagamento dei contributi consortili;
3) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
I contributi consortili vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c. (cfr. Cass. sent. n. 17122/2021, sent. n. 4283/2010
e sent. n. 26013/2014).
Tanto premesso, applicando alla fattispecie la sospensione del termine prescrizionale prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, il contributo consortile relativo all'annualità 2016 deve ritenersi prescritto.
Al contrario, il contributo consortile relativo all'annualità 2017 non è estinto per prescrizione in virtù della normativa emergenziale Covid-19.
Il motivo di ricorso di cui al punto 2 è smentito dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente, la quale ha provato il corretto affidamento del servizio di riscossione da parte del Consorzio.
Infine, l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto proporre tali doglianze mediante l'impugnazione degli atti presupposti a quello oggi impugnato, di cui non ha contestato la regolarità della procedura notificatoria.
Per i motivi suesposti il ricorso deve essere parzialmente accolto e la pretesa impositiva rideterminata escludendo l'annualità 2016.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco