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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3317 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. PIERPAOLO MARTINEZ e C.F._2
dall'avv. MARIA CONCETTA BARBERA per procura allagata alla memoria di nomina e costituzione di nuovi difensori depositata in data 10/12/2024, con domicilio digitale e Email_1 Email_2
- ricorrenti -
contro
), contumace CP_1 P.IVA_1
- convenuta - avente ad OGGETTO: vendita di beni immobili.
CONCLUSIONI
Per e :condannare a Parte_1 Parte_2 CP_1
corrispondere ai signori ed la somma complessiva di euro Parte_2 Parte_1
53.390,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre a euro 5.009,00 per le spese di perizia, euro 1.268,60 per le spese di mediazione, le spese per l'accertamento tecnico preventivo pari a euro 6.091,40 nonché le spese vive pari a euro 379,50 e 27,00 e le competenze forensi per l'accertamento tecnico preventivo. - In ogni caso condannare, considerata la condotta processuale, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. CP_1
civ. Con salvezza di spese e compensi professionali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4/6/2024, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio sponendo (in sintesi) che: Parte_2 CP_1
in data 14/2/2017 avevano concluso con quale promittente venditrice, un Parte_3
contratto preliminare avente ad oggetto un appartamento e un box;
in data 19/5/2020, a fronte del ritardo nella consegna dell'immobile e nel completamento dei lavori, avevano stipulato un primo accordo che prevedeva, oltre a una rideterminazione del prezzo, delle penali per il mancato completamento dei lavori e per il ritardo;
in data 9/7/2020 avevano stipulato il contratto definitivo;
in data 17/11/2020 avevano denunciato la presenza, tra l'altro, di problemi di condensa nella zona nord dell'appartamento acquistato;
stante l'inadempimento di
[...]
agli obblighi assunti con l'accordo del 19/5/2020, avevano concluso con la stessa e con Parte_3
la sua controllante intervenuta quale garante, un secondo accordo che CP_1 prevedeva il pagamento in loro favore di una penale di € 30.000,00 con versamenti dilazionati sino al 31/7/2021; disatteso l'obbligo di pagamento dell'ultima rata di € 10.000,00, in data
10/12/2021 avevano concluso con e n ultimo accordo che Parte_3 CP_1 prevedeva, tra l'altro, il pagamento dilazionato in loro favore della somma di € 11.000,00
(comprensiva anche del costo per la lucidatura dei pavimenti e del ritardo) e di una penale di €
15.000,00 in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, oltre all'installazione dei frangisole previsti nel capitolato e all'eliminazione del vizio relativo alla condensa con una penale di € 15.000,00 oltre al maggior danno per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento di ciascuno di tali impegni;
i pagamenti erano stati eseguiti in ritardo;
i frangisole non erano stati sostituiti;
il grave problema di condensa non era stato eliminato e richiedeva l'esecuzione di lavori il cui costo, a seguito di verifiche da loro affidate a un perito, era stato stimato in €
27.390,00; dopo l'inutile esperimento di un procedimento di mediazione, avevano promosso un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. all'esito del quale il c.t.u. aveva confermato la persistenza del problema di condensa, pur sottostimando il costo degli interventi rimediali e aveva verificato la mancata sostituzione dei frangisole;
a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di dichiarata con sentenza del 13/3/2024, intendevano agire solo nei Parte_3
confronti di con riferimento alle obbligazioni dalla stessa assunte in solido CP_1 con e, quindi, per il pagamento della penale di € 15.000,00 per il ritardo nel Parte_3
versamento delle rate, per il pagamento della penale di € 15.000,00 oltre al maggior danno di €
13.390,00 per la mancata eliminazione del problema di condensa e per il pagamento della penale di € 15.000,00 per la mancata sostituzione dei frangisole nonché per il rimborso di tutte le spese legali e tecniche già sostenute.
2 Tanto esposto, hanno chiesto di condannare al pagamento della somma di € CP_1
53.390,00 oltre al rimborso delle spese. nonostante la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza di CP_1
comparizione, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 12/02/2025 la causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. e, al termine della discussione, il giudice si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni.
1. Le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
ono fondate nei termini di cui infra. CP_2
1.1 È documentata dalla relativa scrittura privata la conclusione, in data 10/12/2021, tra
[...]
e da una parte e e Parte_3 CP_1 Parte_1 Parte_2 dall'altra di un accordo che prevede vari obblighi a carico solidale delle prime e la previsione di autonome penali in caso di inadempimento o di ritardo (doc. 9 del fascicolo dei ricorrenti).
Con In particolare, l'articolo 2 del richiamato accordo prevede il pagamento da parte (anche) di della somma di € 11.000,00 con rate dilazionate (2.1) e una penale di € CP_2
15.000,00 “Per il mancato, parziale o ritardato pagamento anche di una sola rata esposta” (2.2).
I ricorrenti, a fondamento della richiesta di applicazione della penale, hanno dedotto il ritardo nel pagamento delle rate convenute.
Il mancato rispetto dei tempi di pagamento convenuti trova riscontro nei solleciti inviati dai ricorrenti (doc. 10).
Ad ogni modo, a fronte dell'allegazione dei ricorrenti, era onere della convenuta fornire la prova del tempestivo pagamento delle rate.
Al ritardo consegue l'obbligo di i corresponsione della penale. CP_1
Tuttavia, il pagamento, in aggiunta al capitale di € 11.000,00 già conseguito, dell'ulteriore importo di € 15.000,00 appare ictu oculi manifestamente eccessivo.
Né risultano circostanze indicative della produzione a carico dei creditori di un danno da ritardo tale da richiedere una compensazione con una penale maggiore dello stesso capitale pagato.
Ne segue che, nell'esercizio del potere officioso di riduzione della penale in caso di eccessività risultante ex actis (Cass. 34021/2019), la penale va ridotta.
In particolare, nella specie appare equo il pagamento di una penale di € 2.125,00, pari a un'ulteriore rata dell'originario piano di dilazione.
1.2 L'art. 3 dell'accordo prevede l'impegno (anche) di di “verificare, CP_1
congiuntamente con i signori e il entro e non oltre il 31 Parte_1 Pt_2 Parte_4
3 gennaio 2022 e, qualora persistente, eliminare il entro e non oltre il 31 marzo Parte_4
2022” (3.1, punto 2).
All'esito delle indagini svolte dal geom. nominato c.t.u. nell'ambito del Controparte_3
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso ante causam dai ricorrenti, è emersa l'effettiva presenza del problema (“presenza di condensa presso gli infissi siti nell'unità abitativa oggetto di causa”).
Trattandosi di accertamento successivo alla scadenza del termine previsto per la rimozione del problema (31/3/2022), risulta integrato l'inadempimento all'obbligo garantito da CP_1
[...]
Ne segue l'applicazione della penale di € 15.000,00 in base al punto 3.2 dell'accordo che prevede tale penale “per ciascun obbligo previsto nel numero 1), 2), 3) non onorato o ritardato, salvo il maggior danno”.
Invece, va esclusa l'attribuzione ai ricorrenti della somma di € 13.390,00 (recte 12.390,00) a titolo di maggior danno.
La richiesta presuppone la necessità, per la rimozione del problema della condensa, di eseguire lavori di valore superiore alla penale e segnatamente per l'importo complessivo di € 27.390.00 quantificato dal consulente di parte dei ricorrenti.
Tuttavia, siffatta stima non è stata condivisa dal c.t.u. nominato in sede di consulenza preventiva, il quale, nella relazione del 6/5/2024, ha quantificato un costo complessivo dei lavori (€ 6.000,00 + 2.340,00) non eccedente l'importo della penale.
I ricorrenti non hanno insistito per la convocazione del c.t.u. inizialmente richiesta al fine di integrare la quantificazione dei costi per la rimozione della condensa.
Pertanto, in assenza di altri riscontri, con riferimento all'inadempimento dell'obbligo di rimozione di tale vizio, va esclusa la stessa sussistenza di un maggior danno non coperto dalla penale.
1.3 Al punto 1) dell'art. 3 dell'accordo è previsto l'impegno (anche) di di CP_1
“installare, a regola d'arte, i secondo le specifiche tecniche indicate Controparte_4
nel capitolato, entro e non oltre il 31/5/2022 e di cui alla missiva del 6 dicembre 2021 di Pt_3 sottoscritta dai signori e . Parte_1 Pt_2
Con riferimento ai frangisole, all'esito delle indagini svolte nel procedimento preventivo, è emerso che gli elementi presenti non sono conformi al capitolato “in quanto la previsione era di fornire delle stecche in acciaio verniciato senza collegamenti verticali”, mentre quelli installati “presentano montanti verticali”.
4 Quindi, anche l'impegno assunto in ordine all'installazione, entro il 31/5/2022, di frangisole
“secondo le specifiche tecniche indicate nel capitolato” non risulta onorato.
Ne segue l'applicazione dell'autonoma penale di € 15.000,00 pattuita anche in relazione allo specifico impegno di cui al punto 1) dell'art. 3.
2. Il credito dei ricorrenti relativo all'applicazioni delle penali ammonta a complessivi €
32.125,00 (€ 2.125,00 + € 15.000,00 + € 15.000,00).
3. Gli attori hanno diritto, a titolo risarcitorio, al rimborso delle spese tecniche sostenute per la verifica della persistenza del problema della condensa.
Tenuto conto della fattura relativa all'indagine termografica (doc. 13) e di quella relativa alla stesura della perizia tecnica, va liquidato l'importo complessivo di € 5.009,00.
Non risulta formulata alcuna domanda di interessi.
4. Le spese, incluse quelle relative al procedimento di mediazione come documentate (doc. 22)
e al procedimento di istruzione preventiva, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
Ai fini della quantificazione dei compensi di avvocato, per il procedimento preventivo appaiono congrui gli ordinari parametri medi, mentre, per il presente giudizio di merito, fermi i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, per la fase decisionale appare congruo il minimo, tenuto conto che la contumacia della convenuta ha consentito il contenimento della successiva attività difensiva dei ricorrenti e che la decisione resa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. non ha richiesto il deposito di atti difensivi finali.
Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a €
52.000,00), determinato tenendo conto della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che di quella domandata (art. 5, comma primo, quarto periodo, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), va liquidato, per il procedimento di istruzione preventiva, un compenso di € 3.056,00, risultante dalla somma di € 992,00 per la fase di studio, € 788,00 per la fase introduttiva e € 1.276,00 per la fase istruttoria e, per il presente giudizio di merito, un compenso di € 4.357,50, risultante dalla somma di € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva e € 1.452,50
(€ 2.905,00 – 50%) per la fase decisionale.
Va esclusa, invece, la ricorrenza dei presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'assenza di attività processuale della soccombente e della riduzione della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
5 - condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
della somma di € 37.134,00;
[...]
- condanna al rimborso in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
: delle spese di mediazione come documentate in € 1.268,60; delle spese del
[...]
procedimento di istruzione preventiva n. 2514/2023 liquidate in € 3.056,00 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA, se dovuta, e CPA e oltre alle spese anticipate (contributo unificato e imposta di bollo); delle spese di c.t.u. come già liquidate nel procedimento n. 2514/2023; delle spese del presente giudizio di merito liquidate in € 4.357,50 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre
IVA, se dovuta, e CPA e oltre alle spese anticipate (contributo unificato e imposta di bollo).
Così deciso in Bergamo in data 26/04/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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