Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1953, n. 63
Articolo 2
Versione
19 marzo 1953
Art. 1.
Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297 , e' costituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) un ufficio stralcio, cui sara' preposto un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al 6°.
Alla nomina di detto funzionario viene provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.
Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Ufficio stralcio seguira', in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297 .
Entrata in vigore il 19 marzo 1953