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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/09/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1674 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 16.07.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Davide Di Giamberardino in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, attrice opponente;
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Canevotti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 528/2023
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 18.06.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2023 la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 528/2023, emesso da questo Tribunale in data
05.11.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo CP_1 pari ad € 11.338,76 oltre interessi al tasso e con il decorso di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n.
231/02 sull'importo in linea capitale delle fatture;
gli interessi legali sulle spese notarili di €
110,00, dal deposito del ricorso al saldo;
le spese di procedura, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
In via preliminare, l'opponente deduceva che la controversia ha ad oggetto materia di somministrazione, rientrante tra quelle assoggettate alla mediazione obbligatoria, ai sensi del
D.Lgs. 28/2010, e formulava, pertanto, istanza affinché fosse assegnato termine alla parte opposta per l'attivazione del procedimento di mediazione, ovvero, in subordine, per la proposizione dell'invito alla negoziazione assistita.
Nel merito, contestava integralmente la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo in particolare l'insussistenza del credito nonché la propria carenza di legittimazione passiva, negando che le fatture oggetto di ingiunzione potessero essere riferite alla Parte_1
[...]
Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di rimettere le parti in mediazione ai sensi del
D.Lgs. n. 28/2010 ovvero, in subordine, di assegnare alla parte convenuta-opposta il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita. Nel merito, chiedeva di dichiarare nullo e/o annullato e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n.
528/23, emesso in data 05.11.2023 dal Tribunale di Chieti o, in subordine, di rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti alla luce di quanto versato in atti e con riferimento alle prestazioni per le quali sarà raggiunta la piena prova.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità e la non accoglibilità dell'opposizione, in quanto l'opponente formulava le proprie conclusioni con espresso riferimento a soggetto diverso, indicato come ”. Controparte_2
2 Nel merito contestava l'opposizione dispiegata da Parte_1 evidenziando la pacificità ed evidenza della ragione di credito portata da titolo giudiziale emesso in sede monitoria, fondato su estratto conto e fatture regolarmente attestate a mezzo di estratto autentico notarile, oltre che da pacifici riconoscimenti di debito medio tempore intercorsi in corso di rapporto, incontestati in atti dall'opponente.
Concludeva, quindi, in via preliminare, per l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 528/2023.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 18.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va osservato che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento anticipatorio dotato di attitudine al giudicato, laddove non opposto nei termini di legge.
Tuttavia, a seguito della proposizione dell'opposizione, si instaura un giudizio a cognizione piena, disciplinato dalle ordinarie regole processuali, anche con riguardo al regime degli oneri probatori. Ne consegue che oggetto del giudizio non è più la verifica della legittimità o validità del provvedimento monitorio opposto, bensì l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione. Pertanto, il diritto fatto valere dal creditore opposto deve essere provato secondo le regole ordinarie, a prescindere dalla sussistenza o dalla permanenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 20613/2011).
Ciò premesso, l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta, volta a far valere l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione, in ragione della presunta incongruenza tra la denominazione sociale dell'opponente - Parte_1
- e quella indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo -
[...] Controparte_3
- non merita accoglimento.
[...]
Con Come risulta dalla visura camerale depositata, “ rappresenta la Controparte_4 precedente denominazione sociale dell'attuale opponente “ , Parte_1 circostanza che consente di qualificare il richiamo operato nella parte conclusiva dell'atto di
3 citazione quale mero errore materiale, non idoneo a ingenerare incertezza sull'identità della parte attrice né a compromettere la validità dell'atto introduttivo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli errori formali nella designazione della parte non comportano l'inammissibilità dell'atto processuale quando, come nel caso di specie, sia comunque possibile individuare con certezza il soggetto cui esso si riferisce.
Pertanto, l'opposizione deve ritenersi validamente proposta dalla Parte_1
e l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta deve essere rigettata.
[...]
Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mediazione obbligatoria, per le seguenti ragioni.
Dall'analisi del contenuto contrattuale, risulta evidente che il rapporto intercorso tra le parti è riconducibile alla figura dell'appalto di servizi, disciplinato dall'art. 1655 c.c., come chiaramente indicato nell'oggetto del contratto: “l'appaltatore si impegna ai sensi dell'art.
1655 c.c. a fornire il servizio di ristorazione”.
L'attività svolta dalla società non si è limitata alla mera fornitura di beni, ma ha CP_1 comportato l'esecuzione di una prestazione complessa, organizzata autonomamente con impiego di personale, attrezzature e assunzione del rischio operativo da parte del fornitore, elementi che ne confermano la qualificazione in termini di appalto.
Poiché la materia degli appalti non è compresa tra quelle espressamente previste dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 come soggette a mediazione obbligatoria, deve escludersi la ricorrenza della relativa condizione di procedibilità.
Nel merito, l'opponente contesta la fonte dell'obbligazione e la prova del servizio prestato. Tuttavia, la documentazione versata in atti da consente di Controparte_1 ritenere provato il rapporto obbligatorio.
Invero, dall'istruttoria documentale emerge con chiarezza che il rapporto intercorso tra
(già EM e l'odierna opponente trae origine da una convenzione CP_1 CP_1 per il servizio mensa stipulata nel 2016, finalizzata alla fornitura del servizio di ristorazione aziendale, stipulata con la società Thales Italia S.p.A., successivamente divenuta
[...]
Parte_2
4
[...] In base alla suddetta convenzione, si obbligava a fornire il servizio di ristorazione CP_1 sia per conto di soggetti espressamente autorizzati dal committente, sia per i dipendenti dello stabilimento sito in Chieti Scalo (CH), via E. Mattei.
La prosecuzione del rapporto contrattuale risulta ulteriormente confermata dalla sottoscrizione di un accordo integrativo, ad opera della medesima Thales Italia S.p.A., che prorogava gli effetti della convenzione originaria, comprovando la continuità del servizio e il perdurare della collaborazione tra le parti.
In data 28 settembre 2018, la società acquisiva l'immobile di Controparte_5 proprietà di Thales Italia S.p.A., subentrando, nei rapporti giuridici ad essa riconducibili, ivi compreso quello con e stipulava apposita proroga del contratto di convenzione. CP_1
Successivamente, con comunicazione del 15 novembre 2018, la società Controparte_6 chiedeva che le fatture successive alla n. 7400100583/2018 venissero intestate alla
[...]
- la cui denominazione attuale risulta essere oggi - CP_7 Parte_1 confermando così la prosecuzione del rapporto contrattuale sotto la nuova denominazione sociale.
Tali elementi documentali risultano pienamente idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto continuativo tra la società e l'odierna opponente, nonché la riferibilità del CP_1 credito azionato in sede monitoria alla medesima società, la quale ha, peraltro, provveduto al pagamento della fattura richiamata.
Per contro, la non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare Parte_1
l'esistenza di un diverso fornitore del servizio mensa nel periodo oggetto di contestazione, circostanza che consolida la presunzione di effettiva esecuzione della prestazione da parte dell'opposta.
A ciò si aggiunga che le fatture elettroniche risultano regolarmente emesse e recapitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), senza che le stesse siano state oggetto di alcuna contestazione scritta tempestiva da parte dell'opponente, circostanza che assume rilievo ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa creditoria
In via subordinata, parte opponente ha contestato il quantum, ritenendo manifestamente esorbitante l'entità delle somme fatturate, sulla base dell'assunto che i dipendenti aziendali fossero soltanto cinque. Tuttavia, la dichiarazione prodotta dall'opponente si riferisce a un
5 periodo successivo rispetto a quello delle fatture oggetto di contestazione e, in ogni caso,
l'eccezione non tiene conto della previsione contrattuale, che stabiliva la somministrazione fino a quattro piatti a pasto per ciascun dipendente.
Ne consegue che non vi è incongruenza tra il numero dei pasti indicati nelle fatture contestate e il numero dei dipendenti della Non sono emerse Parte_1 incertezze, né scostamenti significativi, e anche le variazioni mensili appaiono coerenti con la flessibilità del servizio.
Pertanto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2023 appare del tutto infondata e va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2023, emesso da questo
Tribunale in data 05.11.2023, che dichiara definitivo ed esecutivo;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che si quantificano in complessivi € 3.397,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge.
Chieti, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1674 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 16.07.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Davide Di Giamberardino in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, attrice opponente;
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Canevotti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 528/2023
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 18.06.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2023 la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 528/2023, emesso da questo Tribunale in data
05.11.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo CP_1 pari ad € 11.338,76 oltre interessi al tasso e con il decorso di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n.
231/02 sull'importo in linea capitale delle fatture;
gli interessi legali sulle spese notarili di €
110,00, dal deposito del ricorso al saldo;
le spese di procedura, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
In via preliminare, l'opponente deduceva che la controversia ha ad oggetto materia di somministrazione, rientrante tra quelle assoggettate alla mediazione obbligatoria, ai sensi del
D.Lgs. 28/2010, e formulava, pertanto, istanza affinché fosse assegnato termine alla parte opposta per l'attivazione del procedimento di mediazione, ovvero, in subordine, per la proposizione dell'invito alla negoziazione assistita.
Nel merito, contestava integralmente la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo in particolare l'insussistenza del credito nonché la propria carenza di legittimazione passiva, negando che le fatture oggetto di ingiunzione potessero essere riferite alla Parte_1
[...]
Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di rimettere le parti in mediazione ai sensi del
D.Lgs. n. 28/2010 ovvero, in subordine, di assegnare alla parte convenuta-opposta il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita. Nel merito, chiedeva di dichiarare nullo e/o annullato e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n.
528/23, emesso in data 05.11.2023 dal Tribunale di Chieti o, in subordine, di rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti alla luce di quanto versato in atti e con riferimento alle prestazioni per le quali sarà raggiunta la piena prova.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità e la non accoglibilità dell'opposizione, in quanto l'opponente formulava le proprie conclusioni con espresso riferimento a soggetto diverso, indicato come ”. Controparte_2
2 Nel merito contestava l'opposizione dispiegata da Parte_1 evidenziando la pacificità ed evidenza della ragione di credito portata da titolo giudiziale emesso in sede monitoria, fondato su estratto conto e fatture regolarmente attestate a mezzo di estratto autentico notarile, oltre che da pacifici riconoscimenti di debito medio tempore intercorsi in corso di rapporto, incontestati in atti dall'opponente.
Concludeva, quindi, in via preliminare, per l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 528/2023.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 18.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va osservato che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento anticipatorio dotato di attitudine al giudicato, laddove non opposto nei termini di legge.
Tuttavia, a seguito della proposizione dell'opposizione, si instaura un giudizio a cognizione piena, disciplinato dalle ordinarie regole processuali, anche con riguardo al regime degli oneri probatori. Ne consegue che oggetto del giudizio non è più la verifica della legittimità o validità del provvedimento monitorio opposto, bensì l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione. Pertanto, il diritto fatto valere dal creditore opposto deve essere provato secondo le regole ordinarie, a prescindere dalla sussistenza o dalla permanenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 20613/2011).
Ciò premesso, l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta, volta a far valere l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione, in ragione della presunta incongruenza tra la denominazione sociale dell'opponente - Parte_1
- e quella indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo -
[...] Controparte_3
- non merita accoglimento.
[...]
Con Come risulta dalla visura camerale depositata, “ rappresenta la Controparte_4 precedente denominazione sociale dell'attuale opponente “ , Parte_1 circostanza che consente di qualificare il richiamo operato nella parte conclusiva dell'atto di
3 citazione quale mero errore materiale, non idoneo a ingenerare incertezza sull'identità della parte attrice né a compromettere la validità dell'atto introduttivo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli errori formali nella designazione della parte non comportano l'inammissibilità dell'atto processuale quando, come nel caso di specie, sia comunque possibile individuare con certezza il soggetto cui esso si riferisce.
Pertanto, l'opposizione deve ritenersi validamente proposta dalla Parte_1
e l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta deve essere rigettata.
[...]
Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mediazione obbligatoria, per le seguenti ragioni.
Dall'analisi del contenuto contrattuale, risulta evidente che il rapporto intercorso tra le parti è riconducibile alla figura dell'appalto di servizi, disciplinato dall'art. 1655 c.c., come chiaramente indicato nell'oggetto del contratto: “l'appaltatore si impegna ai sensi dell'art.
1655 c.c. a fornire il servizio di ristorazione”.
L'attività svolta dalla società non si è limitata alla mera fornitura di beni, ma ha CP_1 comportato l'esecuzione di una prestazione complessa, organizzata autonomamente con impiego di personale, attrezzature e assunzione del rischio operativo da parte del fornitore, elementi che ne confermano la qualificazione in termini di appalto.
Poiché la materia degli appalti non è compresa tra quelle espressamente previste dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 come soggette a mediazione obbligatoria, deve escludersi la ricorrenza della relativa condizione di procedibilità.
Nel merito, l'opponente contesta la fonte dell'obbligazione e la prova del servizio prestato. Tuttavia, la documentazione versata in atti da consente di Controparte_1 ritenere provato il rapporto obbligatorio.
Invero, dall'istruttoria documentale emerge con chiarezza che il rapporto intercorso tra
(già EM e l'odierna opponente trae origine da una convenzione CP_1 CP_1 per il servizio mensa stipulata nel 2016, finalizzata alla fornitura del servizio di ristorazione aziendale, stipulata con la società Thales Italia S.p.A., successivamente divenuta
[...]
Parte_2
4
[...] In base alla suddetta convenzione, si obbligava a fornire il servizio di ristorazione CP_1 sia per conto di soggetti espressamente autorizzati dal committente, sia per i dipendenti dello stabilimento sito in Chieti Scalo (CH), via E. Mattei.
La prosecuzione del rapporto contrattuale risulta ulteriormente confermata dalla sottoscrizione di un accordo integrativo, ad opera della medesima Thales Italia S.p.A., che prorogava gli effetti della convenzione originaria, comprovando la continuità del servizio e il perdurare della collaborazione tra le parti.
In data 28 settembre 2018, la società acquisiva l'immobile di Controparte_5 proprietà di Thales Italia S.p.A., subentrando, nei rapporti giuridici ad essa riconducibili, ivi compreso quello con e stipulava apposita proroga del contratto di convenzione. CP_1
Successivamente, con comunicazione del 15 novembre 2018, la società Controparte_6 chiedeva che le fatture successive alla n. 7400100583/2018 venissero intestate alla
[...]
- la cui denominazione attuale risulta essere oggi - CP_7 Parte_1 confermando così la prosecuzione del rapporto contrattuale sotto la nuova denominazione sociale.
Tali elementi documentali risultano pienamente idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto continuativo tra la società e l'odierna opponente, nonché la riferibilità del CP_1 credito azionato in sede monitoria alla medesima società, la quale ha, peraltro, provveduto al pagamento della fattura richiamata.
Per contro, la non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare Parte_1
l'esistenza di un diverso fornitore del servizio mensa nel periodo oggetto di contestazione, circostanza che consolida la presunzione di effettiva esecuzione della prestazione da parte dell'opposta.
A ciò si aggiunga che le fatture elettroniche risultano regolarmente emesse e recapitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), senza che le stesse siano state oggetto di alcuna contestazione scritta tempestiva da parte dell'opponente, circostanza che assume rilievo ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa creditoria
In via subordinata, parte opponente ha contestato il quantum, ritenendo manifestamente esorbitante l'entità delle somme fatturate, sulla base dell'assunto che i dipendenti aziendali fossero soltanto cinque. Tuttavia, la dichiarazione prodotta dall'opponente si riferisce a un
5 periodo successivo rispetto a quello delle fatture oggetto di contestazione e, in ogni caso,
l'eccezione non tiene conto della previsione contrattuale, che stabiliva la somministrazione fino a quattro piatti a pasto per ciascun dipendente.
Ne consegue che non vi è incongruenza tra il numero dei pasti indicati nelle fatture contestate e il numero dei dipendenti della Non sono emerse Parte_1 incertezze, né scostamenti significativi, e anche le variazioni mensili appaiono coerenti con la flessibilità del servizio.
Pertanto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2023 appare del tutto infondata e va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2023, emesso da questo
Tribunale in data 05.11.2023, che dichiara definitivo ed esecutivo;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che si quantificano in complessivi € 3.397,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge.
Chieti, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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