TRIB
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FL NI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELENA Controparte_1 C.F._2
OL con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : Voglia il Parte_1
Tribunale Ill.mo , previa ogni più opportuna declaratoria, pronunciare sentenza di separazione giudiziale tra le parti con addebito al Sig. alle seguenti condizioni: Controparte_1
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Il Sig. verserà a titolo di mantenimento della Sig. Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 500,00 .
- La figlia minore (nata il [...]) verrà affidata in via super esclusiva alla madre Persona_1
Sig. a cui verrà assegnata la casa familiare in affitto sita in Parte_1
Calolziocorte (LC) Via Giuseppe Di Vittorio 16. Stante l'età della minore oramai adolescente , il padre potrà vedere la figlia in base ad accordi presi direttamente con la stessa , tenendo conto della sua volontà e dei suoi impegni .
- Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di Controparte_1
€500,00 mensile.
Entrambi i contributi saranno rivalutabili in base agli indici di rivalutazione Istat su base annua e dovranno essere versati in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese . Cont Il Sig. verserà anche il 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore, di cui al protocollo in uso innanzi a codesto Tribunale già riportato nel ricorso introduttivo , con le modalità ivi indicate .
Cont
- L' Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla Sig. e il Sig. si impegna a Pt_1 fare tutto quanto necessario a tale scopo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce la richiesta di ammissione delle prove testimoniali con i testi ivi indicati di cui al ricorso introduttivo.”
Per : “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Controparte_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Cont
2) la figlia minore verrà affidata in via condivisa alla signora e al signor Persona_1 Pt_1 con assegnazione della casa familiare sita in Calolziocorte (LC), Via Giuseppe di Vittorio n. 16, alla ricorrente. Il padre, stante la distanza geografica, potrà vedere la figlia quando lo vorrà e lo riterrà opportuno anche, e non solo, rispetto ad accordi presi direttamente con la figlia, tenendo conto entrambi della volontà e degli impegni reciproci e/o, in particolare, di quest'ultima; Cont
3) il signor verserà un mantenimento mensile pari a € 300,00 per rivalutabili Persona_1 annualmente in base agli indici di rivalutazione ISTAT entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo dell'adito Tribunale con le modalità ivi indicate che qui si riporta:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure specialistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica, e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste attesa, per la prima visita, superiore ai sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo;
prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti pagina 2 di 12 sanitari a pagamento (o presso strutture private erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o curante;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio predisposto dall'Istituto Scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio e difficoltà qualificale come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private: d) alloggio presso la sede universitaria, c) strage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o in mancanza di baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli e autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni, o nel minor tempo indicato da genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno):
4) rigettare integralmente la richiesta di mantenimento in favore della signora Pt_1
pagina 3 di 12 5) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora solo ove accertato e Pt_1 dichiarato che la ricorrente non riceva tuttora e per il futuro alcunché a tale titolo ovvero, in difetto di quanto precede e in via subordinata, disporre a carico del resistente la corresponsione in favore della ricorrente il pagamento della somma pari al 50% di quanto complessivamente lo stesso percepisce per assegni familiari in territorio elvetico;
6) la casa coniugale, sita in Calolziocorte (LC) Via Giuseppe di Vittorio 16, viene assegnata in uso con tutto quanto ivi contenuto alla signora che l'abiterà con la figlia Parte_1 [...]
Per_1
7) rigettare integralmente la domanda di addebito della separazione ex art. 151 c. 2 c.c. formulata Cont dalla ricorrente a carico del signor
8) disporre l'obbligo a carico della ricorrente di provvedere alla voltura a suo nome del contratto di locazione della casa coniugale ad oggi in essere e così provvedere integralmente al pagamento del relativo canone di locazione e oneri nonché alle utenze relative all'abitazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: ove occorra e ove ritenuto di giustizia, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate in atti nell'interesse dell'odierno resistente.
Con ogni più ampia riserva.
IN OGNI CASO: con vittoria di compenso professionale e spese di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1
21/08/2004 a Plateau (Costa d'Avorio) e dalla loro unione sono nati i figli Persona_2 il 22/07/2006 e il 24/10/2008.
[...] Persona_3
ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia di Parte_1 Controparte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
la previsione di un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito in misura di € 500,00 mensili;
l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Calolziocorte, via Giuseppe Di Vittorio n. 16; l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre;
la Persona_2 Persona_1 regolamentazione degli incontri tra padre e figli in base ad accordi presi direttamente tra gli stessi;
la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in favore della madre.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di separazione personale e Controparte_1 opponendosi alle ulteriori richieste della ricorrente, chiedendo in particolare il rigetto delle domande di addebito e di assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito;
l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori: Persona_2 Persona_1 la regolamentazione degli incontri tra padre e figli in base ad accordi presi direttamente tra gli pagina 4 di 12 stessi;
la determinazione del contributo al mantenimento della sola figlia a carico del Persona_1 padre nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in favore della madre.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse avanti al giudice relatore, precedente assegnatario del fascicolo, il quale, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, ha disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. l'assegnazione della casa familiare di Calolziocorte, via Giuseppe Di Vittorio n. 16 a
[...]
la previsione a carico di di un assegno di mantenimento per la Parte_1 Controparte_1 moglie nella misura di € 400,00 mensili e di un assegno di mantenimento della figlia Persona_3 nella misura di € 400,00 mensili, entrambi con decorrenza dal 16/06/2023 e rivalutazione
[...] annuale secondo indici ISTAT, la suddivisione delle spese extra assegno tra i genitori, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, nella misura del 50% ciascuno.
Il Tribunale, in accoglimento della richiesta congiunta formulata in tal senso dalle parti, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con sentenza non definitiva n. 704/2023 pubblicata il 13/12/2023.
Riassegnato il fascicolo a nuovo giudice relatore, le parti hanno dato atto del fallimento delle trattative intraprese e hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni e la rimessione in decisione.
Il giudice relatore ha quindi rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, mediante il deposito di note scritte. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte in corso di causa dal giudice relatore.
Ciò premesso, in corso di causa è già stata emessa sentenza non definitiva n. 704/2023 pubblicata il 13/12/2023, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Controparte_1
Devono dunque essere decise in questa sede le ulteriori questioni controverse fra le parti.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Si deve in primo luogo rammentare che la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero accertamento della violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo anche necessario accertare che tali violazioni siano state la causa della crisi coniugale (v: Cass. pagina 5 di 12 civ. 12.05.2017, n. 11929) e non siano invece intervenute quando era già maturata una condizione di intollerabilità della convivenza, da accertarsi sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (v: Cass. civ. 05.02.2008, n. 2740; Cass. civ. 21.08.1997, n. 7817).
Presupposto dell'addebito della separazione è che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, il quale abbia causato la disgregazione della comunione morale e materiale esistente.
In sostanza, deve sussistere un nesso causale tra le condotte costituenti violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nel caso in esame, le allegazioni della ricorrente circa gli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori che il marito avrebbe tenuto nei suoi confronti sono dedotte in termini assai generici e sono fondate sulla mera presentazione di denunce da parte della stessa Parte_1
Come risulta dalle informazioni assunte ex art. 473 bis.42 c.p.c. in corso di causa e come riconosciuto dalla stessa ricorrente, i relativi procedimenti penali sono stati archiviati.
Inoltre, i capitoli di prova orale articolati dalla ricorrente non vertono sulle condotte aggressive asseritamente commesse dal resistente, ma sulla circostanza della mera presentazione di denunce, che di per sé sola non costituisce prova della commissione della condotta violenta.
Infine, si rileva che, in base alla stessa prospettazione fornita dalla parte ricorrente, si tratta di fatti risalenti al 2007 e al 2011, dunque a ben prima della cessazione della convivenza tra i coniugi, avvenuta nel 2017 con il trasferimento del resistente in Svizzera.
La domanda di addebito della separazione deve dunque essere rigettata.
Quanto all'affidamento dei figli, si osserva quanto segue.
Come dato atto da entrambe le parti, è venuta meno ogni questione relativa al figlio Persona_2
divenuto maggiorenne in corso di causa, per cui nulla deve essere statuito dal
[...]
Tribunale in punto di affidamento.
Nulla deve essere statuito pure in punto di mantenimento del medesimo, come richiesto da entrambe le parti, poiché pacificamente non convive con alcuno dei Persona_2 genitori, ma risiede in Svizzera: fino a qualche mese fa egli era domiciliato presso una comunità per persone maggiorenni in Svizzera ed era mantenuto dall'autorità pubblica svizzera (cfr. verbale di udienza del 03/12/2024), mentre ora, in base a quanto riferito dal resistente in sede di note conclusive, vivrebbe in autonomia a Zurigo, ove presterebbe Persona_2 anche attività lavorativa.
In ogni caso, non può essere previsto un assegno di mantenimento del figlio Persona_2
in favore di uno o l'altro dei genitori, essendo pacifico che egli, maggiorenne, non
[...] viva né con il padre, né con la madre.
In punto di affidamento della figlia minore , nata il [...], si osserva quanto Persona_3 segue. pagina 6 di 12 L'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori è stato previsto come regola da parte del legislatore;
la deroga a tale regime presuppone che esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Pertanto, il giudice potrà escludere l'affidamento condiviso ove emerga, nei confronti dei uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità genitoriale tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Le allegazioni della ricorrente sul punto appaiono generiche e non tali da giustificare una deroga al regime dell'affidamento condiviso.
Il resistente, infatti, risulta comunque mantenere un rapporto con la figlia minore Persona_1 compatibilmente con la circostanza che egli vive in Svizzera.
Inoltre, nei non pochi anni trascorsi dalla cessazione della convivenza tra i coniugi in seguito al trasferimento di in Svizzera (2017) non risulta che il vigente regime Controparte_1 dell'affidamento condiviso abbia mai determinato particolari problematiche o situazioni di stallo nell'assunzione delle decisioni relative alla figlia minore, la quale peraltro raggiungerà la maggiore età il prossimo anno.
Pertanto, ritiene il Tribunale che la figlia minore debba essere affidata in via Persona_3 condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1 come richiesto da entrambe le parti e come di fatto avviene fin dal trasferimento del
[...] padre in Svizzera nel 2017.
Il collocamento della figlia minore presso la madre giustifica l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Calolziocorte, via Giuseppe Di Vittorio n. 16.
Il Tribunale ritiene che la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia possa essere rimesso in base agli accordi diretti tra gli stessi, come richiesto da entrambe le parti, in considerazione dell'età della minore, ormai prossima al raggiungimento della maggiore età.
Quanto alle questioni di natura economica, occorre preliminarmente ricostruire la complessiva situazione patrimoniale delle parti.
Innanzitutto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016).
Nel caso in esame, lavora come corriere in Svizzera e risulta percepire uno Controparte_1 stipendio di circa 5.000,00 franchi svizzeri mensili;
occorre tuttavia tenere in considerazione che il costo della vita in Svizzera, ove il resistente risiede, è notoriamente più elevato rispetto all'Italia.
pagina 7 di 12 Del resto, il resistente risulta sostenere oneri abitativi per canone di locazione pari a circa 1.500,00 franchi svizzeri mensili. presta attività lavorativa come collaboratrice scolastica percependo Parte_1 uno stipendio pari a circa € 900,00 mensili.
Il Tribunale osserva che, rispetto alla data di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, il canone di locazione dell'immobile condotto in locazione e adibito a casa familiare si è CP_2 sensibilmente ridotto, verosimilmente grazie alla voltura del contratto di cui le parti hanno discusso in corso di causa.
In sede di note conclusive, infatti, la ricorrente ha dato atto di sostenere oneri abitativi per canone di locazione pari a circa € 80,00 mensili, a fronte degli oltre € 700,00 mensili che venivano pagati al momento di assunzione dei provvedimenti provvisori (cfr. verbale di udienza del 30/11/2023).
Di tale rilevante circostanza sopravvenuta deve tenersi conto nella quantificazione degli assegni posti a carico del resistente.
Così ricostruite le complessive situazioni economiche delle parti, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito è fondata e meritevole di accoglimento.
Nella separazione personale il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “...il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato” (vedasi Cass., n. 770/2018).
A ciò si aggiunga che, se è vero che nella separazione personale i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, è altresì vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno stesso incombe su colui che avanza domanda di mantenimento “...e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando ... sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale...” (si veda Cass., n. 6886/2018).
Va anche evidenziato che, a mente dell'art. 156, secondo comma, c.c., la misura dell'assegno deve essere determinata tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, “ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, pagina 8 di 12 diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass., n. 605/2017).
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., n.17545/2023).
Nel caso in esame, la disparità reddituale tra i coniugi è evidente, anche considerando i diversi costi della vita in Italia e in Svizzera, per cui si ritiene che l'assegno di mantenimento della moglie, disposto in via provvisoria dal precedente giudice relatore, debba trovare conferma, anche se in misura minore rispetto a quella stabilita in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, in ragione della sensibile riduzione degli oneri abitativi gravanti sulla ricorrente.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo riconoscere in favore di un Parte_1 assegno di mantenimento a carico di in misura di € 200,00 mensili, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Occorre ora procedere alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore gravante in capo al padre , genitore non collocatario. Persona_1 Controparte_1
Giova ricordare che i genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento è dunque finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali delle parti, dell'età della figlia, delle sue attuali esigenze e dei suoi tempi di permanenza di gran lunga prevalenti presso la madre, si ritiene dunque congruo confermare, quale contributo paterno al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Il collocamento della figlia minore presso la madre senza rilevanti tempi di permanenza presso il padre giustifica l'attribuzione a dell'intero assegno unico (vedasi sul Parte_1 punto Cass., n. 4672/2025).
La decorrenza degli assegni di mantenimento di moglie e figlia posti a carico di CP_1
come sopra quantificati, viene stabilita dal deposito della presente sentenza, vigendo per il
[...] periodo precedente i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. pronunciata in corso di causa. pagina 9 di 12 La natura del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti in relazione alle rispettive domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza non definitiva n. 704/2023 pubblicata il 13/12/2023 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 così dispone:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
2) Affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre Parte_1
3) Assegna la casa familiare sita in Calolziocorte, via Giuseppe Di Vittorio n. 16, con tutto quanto l'arreda, a Parte_1
4) Rimette le frequentazioni tra e la figlia minore agli accordi Controparte_1 Persona_1 diretti tra gli stessi;
5) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese un assegno mensile pari a € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
6) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese un assegno mensile pari a € 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
Persona_1
7) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse della figlia siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
pagina 10 di 12 Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 11 di 12 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
8) Dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente da Parte_1
[...]
9) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FL NI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELENA Controparte_1 C.F._2
OL con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : Voglia il Parte_1
Tribunale Ill.mo , previa ogni più opportuna declaratoria, pronunciare sentenza di separazione giudiziale tra le parti con addebito al Sig. alle seguenti condizioni: Controparte_1
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Il Sig. verserà a titolo di mantenimento della Sig. Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 500,00 .
- La figlia minore (nata il [...]) verrà affidata in via super esclusiva alla madre Persona_1
Sig. a cui verrà assegnata la casa familiare in affitto sita in Parte_1
Calolziocorte (LC) Via Giuseppe Di Vittorio 16. Stante l'età della minore oramai adolescente , il padre potrà vedere la figlia in base ad accordi presi direttamente con la stessa , tenendo conto della sua volontà e dei suoi impegni .
- Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di Controparte_1
€500,00 mensile.
Entrambi i contributi saranno rivalutabili in base agli indici di rivalutazione Istat su base annua e dovranno essere versati in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese . Cont Il Sig. verserà anche il 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore, di cui al protocollo in uso innanzi a codesto Tribunale già riportato nel ricorso introduttivo , con le modalità ivi indicate .
Cont
- L' Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla Sig. e il Sig. si impegna a Pt_1 fare tutto quanto necessario a tale scopo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce la richiesta di ammissione delle prove testimoniali con i testi ivi indicati di cui al ricorso introduttivo.”
Per : “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Controparte_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Cont
2) la figlia minore verrà affidata in via condivisa alla signora e al signor Persona_1 Pt_1 con assegnazione della casa familiare sita in Calolziocorte (LC), Via Giuseppe di Vittorio n. 16, alla ricorrente. Il padre, stante la distanza geografica, potrà vedere la figlia quando lo vorrà e lo riterrà opportuno anche, e non solo, rispetto ad accordi presi direttamente con la figlia, tenendo conto entrambi della volontà e degli impegni reciproci e/o, in particolare, di quest'ultima; Cont
3) il signor verserà un mantenimento mensile pari a € 300,00 per rivalutabili Persona_1 annualmente in base agli indici di rivalutazione ISTAT entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo dell'adito Tribunale con le modalità ivi indicate che qui si riporta:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure specialistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica, e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste attesa, per la prima visita, superiore ai sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo;
prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti pagina 2 di 12 sanitari a pagamento (o presso strutture private erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o curante;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio predisposto dall'Istituto Scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio e difficoltà qualificale come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private: d) alloggio presso la sede universitaria, c) strage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o in mancanza di baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli e autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni, o nel minor tempo indicato da genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno):
4) rigettare integralmente la richiesta di mantenimento in favore della signora Pt_1
pagina 3 di 12 5) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora solo ove accertato e Pt_1 dichiarato che la ricorrente non riceva tuttora e per il futuro alcunché a tale titolo ovvero, in difetto di quanto precede e in via subordinata, disporre a carico del resistente la corresponsione in favore della ricorrente il pagamento della somma pari al 50% di quanto complessivamente lo stesso percepisce per assegni familiari in territorio elvetico;
6) la casa coniugale, sita in Calolziocorte (LC) Via Giuseppe di Vittorio 16, viene assegnata in uso con tutto quanto ivi contenuto alla signora che l'abiterà con la figlia Parte_1 [...]
Per_1
7) rigettare integralmente la domanda di addebito della separazione ex art. 151 c. 2 c.c. formulata Cont dalla ricorrente a carico del signor
8) disporre l'obbligo a carico della ricorrente di provvedere alla voltura a suo nome del contratto di locazione della casa coniugale ad oggi in essere e così provvedere integralmente al pagamento del relativo canone di locazione e oneri nonché alle utenze relative all'abitazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: ove occorra e ove ritenuto di giustizia, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate in atti nell'interesse dell'odierno resistente.
Con ogni più ampia riserva.
IN OGNI CASO: con vittoria di compenso professionale e spese di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1
21/08/2004 a Plateau (Costa d'Avorio) e dalla loro unione sono nati i figli Persona_2 il 22/07/2006 e il 24/10/2008.
[...] Persona_3
ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia di Parte_1 Controparte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
la previsione di un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito in misura di € 500,00 mensili;
l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Calolziocorte, via Giuseppe Di Vittorio n. 16; l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre;
la Persona_2 Persona_1 regolamentazione degli incontri tra padre e figli in base ad accordi presi direttamente tra gli stessi;
la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in favore della madre.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di separazione personale e Controparte_1 opponendosi alle ulteriori richieste della ricorrente, chiedendo in particolare il rigetto delle domande di addebito e di assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito;
l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori: Persona_2 Persona_1 la regolamentazione degli incontri tra padre e figli in base ad accordi presi direttamente tra gli pagina 4 di 12 stessi;
la determinazione del contributo al mantenimento della sola figlia a carico del Persona_1 padre nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in favore della madre.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse avanti al giudice relatore, precedente assegnatario del fascicolo, il quale, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, ha disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. l'assegnazione della casa familiare di Calolziocorte, via Giuseppe Di Vittorio n. 16 a
[...]
la previsione a carico di di un assegno di mantenimento per la Parte_1 Controparte_1 moglie nella misura di € 400,00 mensili e di un assegno di mantenimento della figlia Persona_3 nella misura di € 400,00 mensili, entrambi con decorrenza dal 16/06/2023 e rivalutazione
[...] annuale secondo indici ISTAT, la suddivisione delle spese extra assegno tra i genitori, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, nella misura del 50% ciascuno.
Il Tribunale, in accoglimento della richiesta congiunta formulata in tal senso dalle parti, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con sentenza non definitiva n. 704/2023 pubblicata il 13/12/2023.
Riassegnato il fascicolo a nuovo giudice relatore, le parti hanno dato atto del fallimento delle trattative intraprese e hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni e la rimessione in decisione.
Il giudice relatore ha quindi rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, mediante il deposito di note scritte. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte in corso di causa dal giudice relatore.
Ciò premesso, in corso di causa è già stata emessa sentenza non definitiva n. 704/2023 pubblicata il 13/12/2023, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Controparte_1
Devono dunque essere decise in questa sede le ulteriori questioni controverse fra le parti.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Si deve in primo luogo rammentare che la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero accertamento della violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo anche necessario accertare che tali violazioni siano state la causa della crisi coniugale (v: Cass. pagina 5 di 12 civ. 12.05.2017, n. 11929) e non siano invece intervenute quando era già maturata una condizione di intollerabilità della convivenza, da accertarsi sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (v: Cass. civ. 05.02.2008, n. 2740; Cass. civ. 21.08.1997, n. 7817).
Presupposto dell'addebito della separazione è che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, il quale abbia causato la disgregazione della comunione morale e materiale esistente.
In sostanza, deve sussistere un nesso causale tra le condotte costituenti violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nel caso in esame, le allegazioni della ricorrente circa gli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori che il marito avrebbe tenuto nei suoi confronti sono dedotte in termini assai generici e sono fondate sulla mera presentazione di denunce da parte della stessa Parte_1
Come risulta dalle informazioni assunte ex art. 473 bis.42 c.p.c. in corso di causa e come riconosciuto dalla stessa ricorrente, i relativi procedimenti penali sono stati archiviati.
Inoltre, i capitoli di prova orale articolati dalla ricorrente non vertono sulle condotte aggressive asseritamente commesse dal resistente, ma sulla circostanza della mera presentazione di denunce, che di per sé sola non costituisce prova della commissione della condotta violenta.
Infine, si rileva che, in base alla stessa prospettazione fornita dalla parte ricorrente, si tratta di fatti risalenti al 2007 e al 2011, dunque a ben prima della cessazione della convivenza tra i coniugi, avvenuta nel 2017 con il trasferimento del resistente in Svizzera.
La domanda di addebito della separazione deve dunque essere rigettata.
Quanto all'affidamento dei figli, si osserva quanto segue.
Come dato atto da entrambe le parti, è venuta meno ogni questione relativa al figlio Persona_2
divenuto maggiorenne in corso di causa, per cui nulla deve essere statuito dal
[...]
Tribunale in punto di affidamento.
Nulla deve essere statuito pure in punto di mantenimento del medesimo, come richiesto da entrambe le parti, poiché pacificamente non convive con alcuno dei Persona_2 genitori, ma risiede in Svizzera: fino a qualche mese fa egli era domiciliato presso una comunità per persone maggiorenni in Svizzera ed era mantenuto dall'autorità pubblica svizzera (cfr. verbale di udienza del 03/12/2024), mentre ora, in base a quanto riferito dal resistente in sede di note conclusive, vivrebbe in autonomia a Zurigo, ove presterebbe Persona_2 anche attività lavorativa.
In ogni caso, non può essere previsto un assegno di mantenimento del figlio Persona_2
in favore di uno o l'altro dei genitori, essendo pacifico che egli, maggiorenne, non
[...] viva né con il padre, né con la madre.
In punto di affidamento della figlia minore , nata il [...], si osserva quanto Persona_3 segue. pagina 6 di 12 L'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori è stato previsto come regola da parte del legislatore;
la deroga a tale regime presuppone che esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Pertanto, il giudice potrà escludere l'affidamento condiviso ove emerga, nei confronti dei uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità genitoriale tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Le allegazioni della ricorrente sul punto appaiono generiche e non tali da giustificare una deroga al regime dell'affidamento condiviso.
Il resistente, infatti, risulta comunque mantenere un rapporto con la figlia minore Persona_1 compatibilmente con la circostanza che egli vive in Svizzera.
Inoltre, nei non pochi anni trascorsi dalla cessazione della convivenza tra i coniugi in seguito al trasferimento di in Svizzera (2017) non risulta che il vigente regime Controparte_1 dell'affidamento condiviso abbia mai determinato particolari problematiche o situazioni di stallo nell'assunzione delle decisioni relative alla figlia minore, la quale peraltro raggiungerà la maggiore età il prossimo anno.
Pertanto, ritiene il Tribunale che la figlia minore debba essere affidata in via Persona_3 condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1 come richiesto da entrambe le parti e come di fatto avviene fin dal trasferimento del
[...] padre in Svizzera nel 2017.
Il collocamento della figlia minore presso la madre giustifica l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Calolziocorte, via Giuseppe Di Vittorio n. 16.
Il Tribunale ritiene che la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia possa essere rimesso in base agli accordi diretti tra gli stessi, come richiesto da entrambe le parti, in considerazione dell'età della minore, ormai prossima al raggiungimento della maggiore età.
Quanto alle questioni di natura economica, occorre preliminarmente ricostruire la complessiva situazione patrimoniale delle parti.
Innanzitutto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016).
Nel caso in esame, lavora come corriere in Svizzera e risulta percepire uno Controparte_1 stipendio di circa 5.000,00 franchi svizzeri mensili;
occorre tuttavia tenere in considerazione che il costo della vita in Svizzera, ove il resistente risiede, è notoriamente più elevato rispetto all'Italia.
pagina 7 di 12 Del resto, il resistente risulta sostenere oneri abitativi per canone di locazione pari a circa 1.500,00 franchi svizzeri mensili. presta attività lavorativa come collaboratrice scolastica percependo Parte_1 uno stipendio pari a circa € 900,00 mensili.
Il Tribunale osserva che, rispetto alla data di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, il canone di locazione dell'immobile condotto in locazione e adibito a casa familiare si è CP_2 sensibilmente ridotto, verosimilmente grazie alla voltura del contratto di cui le parti hanno discusso in corso di causa.
In sede di note conclusive, infatti, la ricorrente ha dato atto di sostenere oneri abitativi per canone di locazione pari a circa € 80,00 mensili, a fronte degli oltre € 700,00 mensili che venivano pagati al momento di assunzione dei provvedimenti provvisori (cfr. verbale di udienza del 30/11/2023).
Di tale rilevante circostanza sopravvenuta deve tenersi conto nella quantificazione degli assegni posti a carico del resistente.
Così ricostruite le complessive situazioni economiche delle parti, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito è fondata e meritevole di accoglimento.
Nella separazione personale il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “...il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato” (vedasi Cass., n. 770/2018).
A ciò si aggiunga che, se è vero che nella separazione personale i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, è altresì vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno stesso incombe su colui che avanza domanda di mantenimento “...e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando ... sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale...” (si veda Cass., n. 6886/2018).
Va anche evidenziato che, a mente dell'art. 156, secondo comma, c.c., la misura dell'assegno deve essere determinata tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, “ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, pagina 8 di 12 diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass., n. 605/2017).
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., n.17545/2023).
Nel caso in esame, la disparità reddituale tra i coniugi è evidente, anche considerando i diversi costi della vita in Italia e in Svizzera, per cui si ritiene che l'assegno di mantenimento della moglie, disposto in via provvisoria dal precedente giudice relatore, debba trovare conferma, anche se in misura minore rispetto a quella stabilita in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, in ragione della sensibile riduzione degli oneri abitativi gravanti sulla ricorrente.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo riconoscere in favore di un Parte_1 assegno di mantenimento a carico di in misura di € 200,00 mensili, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Occorre ora procedere alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore gravante in capo al padre , genitore non collocatario. Persona_1 Controparte_1
Giova ricordare che i genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento è dunque finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali delle parti, dell'età della figlia, delle sue attuali esigenze e dei suoi tempi di permanenza di gran lunga prevalenti presso la madre, si ritiene dunque congruo confermare, quale contributo paterno al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Il collocamento della figlia minore presso la madre senza rilevanti tempi di permanenza presso il padre giustifica l'attribuzione a dell'intero assegno unico (vedasi sul Parte_1 punto Cass., n. 4672/2025).
La decorrenza degli assegni di mantenimento di moglie e figlia posti a carico di CP_1
come sopra quantificati, viene stabilita dal deposito della presente sentenza, vigendo per il
[...] periodo precedente i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. pronunciata in corso di causa. pagina 9 di 12 La natura del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti in relazione alle rispettive domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza non definitiva n. 704/2023 pubblicata il 13/12/2023 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 così dispone:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
2) Affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre Parte_1
3) Assegna la casa familiare sita in Calolziocorte, via Giuseppe Di Vittorio n. 16, con tutto quanto l'arreda, a Parte_1
4) Rimette le frequentazioni tra e la figlia minore agli accordi Controparte_1 Persona_1 diretti tra gli stessi;
5) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese un assegno mensile pari a € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
6) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese un assegno mensile pari a € 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
Persona_1
7) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse della figlia siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
pagina 10 di 12 Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 11 di 12 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
8) Dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente da Parte_1
[...]
9) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 12 di 12