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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4861 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 787/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NE RU (C.F.: e dall'Avv. Marzia Scarpelli (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. E P.IVA: ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Bologna alla Via Cairoli n. 8/F, in persona del l.r.p.t.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7551/2024 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata ed iscritta a ruolo il 25.2.2025, appellava la sentenza n. Parte_1
7551, pubblicata l'8.8.2024, non notificata, con cui il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da , lo aveva condannato al pagamento della Controparte_1
somma di euro 62.548,20, oltre interessi di mora al tasso contrattuale, limitato al 8%, a far tempo dal pagamento di ciascuna rata insoluta sino al soddisfo, ponendo a suo carico le spese di lite.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, di rigettare le avverse domande siccome inammissibili,
prescritte ed infondate, con vittoria delle spese del doppio grado.
L'appellata non si costituiva.
All'udienza dell'1.10.2025 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata all'8.10.2025 ex
artt. 181 e 350-bis c.p.c., senza concessione del termine per note.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata, stante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello all'indirizzo p.e.c. indicato per le comunicazioni e notificazioni.
A norma dell'art. 181 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2022, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 8 ottobre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 787/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NE RU (C.F.: e dall'Avv. Marzia Scarpelli (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. E P.IVA: ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Bologna alla Via Cairoli n. 8/F, in persona del l.r.p.t.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7551/2024 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata ed iscritta a ruolo il 25.2.2025, appellava la sentenza n. Parte_1
7551, pubblicata l'8.8.2024, non notificata, con cui il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da , lo aveva condannato al pagamento della Controparte_1
somma di euro 62.548,20, oltre interessi di mora al tasso contrattuale, limitato al 8%, a far tempo dal pagamento di ciascuna rata insoluta sino al soddisfo, ponendo a suo carico le spese di lite.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, di rigettare le avverse domande siccome inammissibili,
prescritte ed infondate, con vittoria delle spese del doppio grado.
L'appellata non si costituiva.
All'udienza dell'1.10.2025 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata all'8.10.2025 ex
artt. 181 e 350-bis c.p.c., senza concessione del termine per note.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata, stante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello all'indirizzo p.e.c. indicato per le comunicazioni e notificazioni.
A norma dell'art. 181 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2022, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 8 ottobre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi