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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5994 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale del 25 novembre 2025
Rg. 3063/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo generale 3063/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1486/2022, pubblicata in data 15/04/2022, del
Tribunale di Napoli Nord
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter di Bello (C.F. ), e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Starza n. 8.
Appellante
E
, (C.F. e p. IVA in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Midiocestomarco (C.F.
, presso il quale è elettivamente domiciliato in Aversa, (CE), C.F._3 alla Via Paolo Riverso n. 172 Appellato
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/07/2018, Parte_1 conveniva in giudizio il dinanzi al tribunale di Napoli Nord,
[...] Controparte_1 per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
L'attrice esponeva che in data 15/05/2016, alle ore 21:00 circa, mentre percorreva a piedi la Via G. Marconi nel comune di , giunta all'altezza di Via Gramsci, CP_1
1 cadeva al suolo a causa di una buca non segnalata né indicata, presente sul marciapiede, coperta da cartacce e detriti, dunque non visibile, riportando lesioni refertate presso il P.O. di Aversa, ove le veniva diagnosticata una “Frattura scomposta epifisi distale di radio e distacco stiloide ulnare a destra”.
Al fine di ottenere in via stragiudiziale il soddisfacimento della propria pretesa, inviava due richieste di risarcimento di danni al comune di , rispettivamente in CP_1 data 20/02/2017 e in data 11/05/2018.
L'attrice, quindi, così concludeva:
“1) Rilevata e dichiarata la proponibilità, procedibilità ed ammissibilità della domanda. 2) Accogliere la domanda attorea e condannare i convenuti in solido, al pagamento di tutti i danni subiti dall' attore, che è nei limiti di € 26.000,00 o altra somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio più IVA e CPA e spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario e sentenza esecutiva>”.
A.b.) Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attrice, Controparte_1 contestandola sia nell'an, che in ordine al quantum debeatur.
All'udienza del 02/11/2020 veniva escussa la teste , indicata Testimone_1 dall'attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la quale, affermando di essere stata presente al momento dell'accaduto, dichiarava:
“Era il 15 maggio del 2016 intorno alle 21,00 mi trovavo in Via Marconi in prossimità del fotografo. Ho visto che la sig.ra cadeva, c'era una buca piena di Parte_1 cartacce. Ho soccorso la sig,ra che era dolorante su tutto il lato destro, non c'era nessun altro. Non ho chiamato i vigili, e neanche il 118, ho chiamato i parenti che l'hanno portata in ospedale e ho dato loro le mie generalità. [ ] La strada era illuminata”.
Veniva, altresì, disposta c.t.u. medico legale.
A.c.) Il giudice di primo di grado, dopo avere inquadrato la domanda nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., rigettava la domanda, così argomentando:
<<[ ] chi invoca l'applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione. In particolare, si osserva come in ogni caso il danneggiato non sia
2 dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/2012).
Nella presente fattispecie parte attrice attribuisce del tutto genericamente alla presenza di una buca presente sul manto stradale (neppure descritta per dimensioni e profondità), non visibile in quanto “piena di cartacce e detriti”, la causa della propria caduta.
L'istante non risulta avere adeguatamente assolto al proprio onere probatorio relativo alla dimostrazione della dinamica del sinistro e dell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (strada asseritamente sconnessa) ed il danno subito (lesione conseguente alla caduta). [ ]
La teste, limitandosi a riferire di aver visto l'attrice cadere, nulla ha riferito sull'esatta dinamica del sinistro e sulla causa dello stesso, se effettivamente la sia caduta Pt_1 inciampando col piede all'interno della buca e se i detriti e le cartacce che la riempivano rendessero davvero non visibile quella irregolarità della strada.
La teste non ha dunque riferito nulla di rilevante e preciso quindi né in merito alla dinamica del sinistro, né in ordine al punto esatto in cui la caduta si sarebbe verificata e neppure riguardo alla causa della stessa.
Tali circostanze nemmeno sono state allegate in maniera precisa dall'attrice.
Inoltre, la teste ha riferito che la strada era illuminata, circostanza che appare in contrasto con quanto sostenuto dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. (“la scarsa o quasi nulla illuminazione presente su quel tratto di strada”).
Assolutamente generica è poi risultata la deposizione della teste in relazione alle condizioni fisiche della dopo la caduta. La teste ha invero dichiarato che l'attrice Pt_1
“era dolorante su tutto il lato destro”; non è stata pertanto in grado di riferire dove nello specifico il dolore fosse localizzato, laddove, invece, dal referto ospedaliero del pronto soccorso si ricava che subito alla era stata diagnosticata una frattura al polso Pt_1 destro.
In ragione dell'estrema genericità delle risultanze istruttorie e degli evidenziati elementi di contraddizione – che inducono a nutrire seri dubbi sull'attendibilità della teste escussa - non può allora ritenersi dimostrato che l'evento dannoso lamentato si sia realmente prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia.
La carenza di idonea prova circa la dinamica stessa del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia e lamentato danno rende irrilevante la necessità di
3 fornire prova liberatoria da parte del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere respinta in quanto infondata>>.
Il tribunale ha quindi condannato alla rifusione delle spese di lite Parte_1
e di C.T.U.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Con l'atto di appello notificato in data 05/07/2022, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, contestandola nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non dimostrato che l'evento dannoso lamentato dall'attrice si fosse realmente prodotto quale conseguenza della condizione posseduta dalla cosa in custodia, ossia la strada pubblica ove la medesima transitava a piedi al momento del fatto.
L'appellante ha articolato il proprio atto di appello, formulando motivi così intitolati:
1)“Errata lettura ed interpretazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della prova testimoniale. Errata ed insufficiente motivazione nella parte in cui si è esclusa la responsabilità del nella causazione del sinistro”, con cui Controparte_1 contesta l'errata valutazione della prova testimoniale effettuata dal tribunale, avendo le dichiarazioni raccolte, invece, pienamente soddisfatto l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il fatto illecito.
2)“Ingiusta ed errata pronuncia nella parte in cui non prende in considerazione quanto emerso dalla consulenza medica”, con cui censura la sentenza appellata nella parte in cui non considera le risultanze probatorie della C.T.U., né motiva il dissenso rispetto a queste.
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.”, sostenendo che “in sostanza il decidente pur riconoscendo in astratto l'applicabilità al caso in esame della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. ritiene, senza motivare in alcun modo tale asserzione, che nella fattispecie non si ravvisano neanche i presupposti di insidia e trabocchetto ma solo il comportamento colposo della danneggiata che avrebbe dovuto procedere secondo il decidente con maggiore cautela, tale da interrompere il nesso di causalità. In caso di sinistro cagionato da cose in custodia è il custode che deve fornire la prova di un eventuale comportamento colposo della danneggiata, inesistente nel caso che ci occupa sia come dato di fatto, sia come presunzione, sia come prova di
4 un ipotetico comportamento colposo della persona danneggiata, cosa che avrebbe dovuto portare all'accoglimento della domanda e non al rigetto della stessa”.
Parte appellante, pertanto, ha chiesto:
“1) dato atto della responsabilità esclusiva nella produzione dell'evento lesivo de quo il e per l'effetto condannarlo al risarcimento delle lesioni patite Controparte_1 dall'istante in conseguenza dell'incidente da quantificarsi in € Parte_1
20.000,00 come da risultanze CTU oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare il alla refusione di spese Controparte_1 di CTU;
3) condannare, altresì, il alla refusione di spese diritti ed Controparte_1 onorari di causa per il primo e per il secondo grado di giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”,
instando, ove necessario, per una nuova audizione della testimone.
B.b.) Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., nonchè ex art. 342
c.p.c.
Nel merito, l'appellato ha contestato l'infondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, così concludendo:
“A) Dichiarare inammissibile l'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis e segg. c.p.c., nonché per espressa violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342 C.p.c.; Nel merito: B) Rigettare l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare in toto la sentenza impugnata;
In ogni caso: C)
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi, se inteso in relazione al contenuto complessivo dell'atto, avendo l'appellante precisato le ragioni di dissenso e la diversa soluzione che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dare alla controversia, sebbene, come si preciserà, i deficit di cui partecipa l'impugnazione rilevino sicuramente sul piano del
5 merito (il rinvio per la precisazione delle conclusioni, 'supera' ogni questione riguardo all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis).
C.b.) L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nel primo motivo di appello, parte appellante lamenta l'errata lettura ed interpretazione della prova testimoniale acquisita in primo grado, in quanto non ritenuta dal tribunale idonea a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno patito dall'attrice.
Secondo l'appellante-danneggiata, invece, la teste escussa avrebbe pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di lei gravante, facendo emergere come essa attrice
“senza la presenza della buca occultata da cartacce [ ] non sarebbe mai caduta al suolo”.
Ritiene, invece, il collegio che sia da stimare corretta la valutazione della prova testimoniale effettuata dal giudice di primo grado, dal momento che la stessa non offre indicazioni circa la derivazione del danno dalla cosa in custodia, essendo rimaste imprecisate le circostanze e la dinamica della caduta.
Va, infatti, evidenziato che i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
In ordine al primo dei presupposti, esso si configura quando il danno risulti prodotto dalla potenzialità dannosa della cosa.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
La prova di siffatti presupposti grava sul danneggiato, essendo entrambi elementi che permettono di ricondurre in via oggettiva la responsabilità del fatto illecito al
“custode”.
Inoltre, occorre immediatamente ricordare che la prevalente giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da
6 renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato, prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano generale rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
7 (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
C.c.) Nel caso di specie, l'attrice non ha adeguatamente soddisfatto tale onere probatorio, non avendo indicato l'esatta dinamica del sinistro nell'atto di citazione, né potendo ritenersi che essa sia chiaramente emersa mediante la prova testimoniale.
C.c.i.) Per quanto concerne quest'ultima, la teste escussa non ha fornito alcun elemento in grado di affermare – come sostiene parte appellante – che senza la presenza della buca essa attrice non sarebbe mai caduta.
Come si evince dal verbale innanzi richiamato, si limitava ad Testimone_1 affermare: <Ho visto che la sig.ra cadeva, c'era una buca piena di Parte_1 cartacce>>.
L'affermazione generica e non contestualizzata circa la presenza della buca e come essa abbia provocato la caduta, in assenza di ogni riferimento alla condotta dell'attrice, non dà alcuna indicazione utile che permetta al giudicante di ricostruire la
8 dinamica del fatto, che pare essere piuttosto una ricostruzione a posteriore operata dalla testimone.
Né a ciò soccorrono il riconoscimento dei rilievi fotografici allegati dall'attrice, o la conferma da parte della teste che la lamentasse dolori a seguito della Pt_1 caduta.
Si tratta infatti di dichiarazioni inerenti al contesto spazio-temporale e alle conseguenze della caduta, le quali non forniscono alcun elemento necessario ai fini della ricostruzione dell'iter eziologico del sinistro.
Va poi evidenziato che, in contraddizione con quanto affermato dall'attrice e come rilevato correttamente dal tribunale, la teste riferisce che “…la strada era illuminata”.
C.c.ii.) Inoltre, deve osservarsi che il giudice di primo grado, proprio in presenza di contraddizioni tra la laconica rappresentazione dei fatti allegata dall'attrice e l'altrettanto generica deposizione della testimone, ha basato la decisione anche sul rilievo in virtù del quale si ponevano dubbi di credibilità della medesima teste.
Essendo la corte chiamata a riesaminare l'intero quadro istruttorio, tali dubbi di credibilità escono rafforzati.
Infatti, l'attrice singolarmente si è riservata di indicare il nominativo della solo nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. (testo ante-riforma ex Dl.gs. Tes_1
n° 149/2022), nonostante la stessa teste abbia confermato di essere stata presente al momento dell'accaduto e di avere lasciato le proprie generalità ai parenti della chiamati sul luogo dell'asserita caduta: dunque la sua identità sarebbe stata Pt_1 nota immediatamente alla danneggiata.
Eppure, il nome della non compare mai, né nelle lettere di messa in mora Tes_1 inviate dalla danneggiata al comune di , né nell'invito alla negoziazione CP_1 assistita notificato al predetto ente in data 16/03/2017.
Circostanza, quest'ultima, che merita di essere valorizzata, dal momento che nel
D.L. n° 132/2014 disciplinante la negoziazione assistita è espressamente prevista la
“a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia”, assurgendo peraltro la stessa procedura ad un metodo alternativo per la definizione della controversia.
Ma la prova è carente anche sotto il profilo della documentazione medica.
In effetti, l'attrice 'deduce', nell'atto di citazione, di essersi recata, nell'immediatezza del fatto, al P.S. del presidio ospedaliero di Aversa, ove le veniva
9 diagnosticata una “Frattura scomposta epifisi distale di radio e distacco stiloide ulnare a destra”.
Ciononostante, agli atti non risulta prodotto alcun referto di P.S., in base al quale poter verificare nell'immediatezza eventuali dichiarazioni relative alle cause che avevano provocato le lesioni.
Infatti, nell'elenco della documentazione versata nel primo grado di giudizio, viene indicata in foliario la 5) Cartella Clinica N°5128 pp. 11-55; e la 6) Cartella Clinica
N°7259 pp. 56-87 , entrambe provenienti dal Presidio Ospedaliero di Aversa, dalle quali non è possibile evincere alcuna indicazione circa l'origine causale della caduta, essendo stati effettivamente prodotti i soli frontespizi esterni delle cartelle indicate.
C.d.) Né possono valere a colmare i deficit di prova ora menzionati le doglianze che l'appellante propone nel secondo motivo di appello dove censura la decisione per avere il giudice di primo grado omesso di considerare la relazione redatta dal C.T.U. ivi nominato, nella quale si legge che: <vi è compatibilità fra lesività accertata e dinamica riferita nei termini di cui sopra.>>.
Come si è innanzi detto, grava sulla parte danneggiata l'onere di provare il nesso causale sussistente tra la cosa in custodia e l'evento di danno.
Tale prova riguardante il c.d. nesso materiale non può infatti essere surrogata dalla
C.T.U., che invece è diretta ad accertare se le conseguenze subite dalla parte possano essere astrattamente ascritte all'evento dannoso, nonché a quantificarne l'entità, mediante l'esame obiettivo e l'applicazione dei parametri tabellari, esprimendo ovviamente l'ausiliare un mero giudizio di “compatibilità”, che non esclude che le lesioni possano derivare da altre causali parimenti compatibili con altri accadimenti.
Nel caso di specie, non avendo l'attrice fornito la prova che la caduta sia derivata dalla cosa in custodia, i risultati della C.T.U., seppure valutabili ai fini del presente gravame, non permettono di giungere a riformare e/o annullare la sentenza di primo grado.
C.e) Il terzo motivo di appello, con il quale viene contestata al giudice di primo grado la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., è sostanzialmente assorbito dai primi due.
In ogni caso, secondo l'appellante
<< [ ] la inesistenza nel caso che ci occupa [ ] di un ipotetico comportamento colposo della persona danneggiata doveva portare all'accoglimento della domanda e
10 non al rigetto della stessa>>.
Come si è preavvertito in apertura, ai fini dell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., non deve ricorrere alcun fattore escludente la relazione causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno.
Il “caso fortuito” è quel fattore che, in quanto in grado di innescare un nuovo decorso causale rispetto a quello precedente, degrada la responsabilità del custode da causa del danno a mera occasione del medesimo e la sua prova grava sul danneggiante.
Tale fattore può manifestarsi in via squisitamente oggettiva – agendo quale fatto esterno sul determinismo causale dell'evento – ovvero soggettiva, e in questa ipotesi vi rientra anche il comportamento colposo della vittima, essendo la stessa tenuta ad attenersi ai normali canoni di prudenza, specie nell'ipotesi – come appunto prefigura l'art. 2051 c.c. – della presenza di cose potenzialmente lesive.
L'esclusione della responsabilità del custode, come si è detto, pertanto, non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la sfera di governo del responsabile, posto che è da considerare esterna al preteso danneggiante anche la condotta umana del danneggiato o il fatto del terzo, che finisce per essere - in base alla situazione del caso concreto - tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il “caso fortuito” in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale.
Ciò posto, anche a voler ammettere che l'attrice avesse dimostrato di essere effettivamente inciampata a causa di una buca posta sul marciapiede, dall'osservazione delle fotografie si evince che il marciapiede che la sostiene Pt_1 stesse percorrendo al momento del fatto, così come l'intera pavimentazione ed il successivo manto stradale, presentava una struttura sconnessa, non omogenea e comunque ritoccata in diversi punti. Tali caratteristiche della strada, pertanto, avrebbero dovuto sollecitare la a prestare maggiore prudenza nel percorrerla. Pt_1
Seguendo le coordinate esposte in precedenza, è possibile quindi concludere che, in base alle predette specificità del luogo teatro della vicenda, in ragione della visibilità ottimale e comunque idonea ad una agevole percorrenza – è la stessa teste
11 addotta dall'appellante a smentire che vi fossero condizioni di “scarsa o assente luminosità” – la pretesa anomalia in questione, al di là della evidente strumentalità della deduzione che la buca fosse ricoperta da cartacce situate proprio in quel punto, era oggettivamente prevedibile e quindi agevolmente evitabile da parte della danneggiata.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri aggiornati ex d.m. n. 147/2022 (in misura prossima ai minimi, tenuto conto della ridotta complessità della causa, afferente a contenzioso ampiamente dibattuto, e, per la fase di trattazione e decisoria, nei minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendo stato utilizzato il modello semplificato ex art. 281-sexies c.p.c.), sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore del
[...]
, con distrazione al suo procuratore, che liquida in euro 3.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso all'udienza del 25 novembre 2025
Il cons. estensore dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
(Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Alessandra Mozzi)
12
Rg. 3063/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo generale 3063/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1486/2022, pubblicata in data 15/04/2022, del
Tribunale di Napoli Nord
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter di Bello (C.F. ), e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Starza n. 8.
Appellante
E
, (C.F. e p. IVA in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Midiocestomarco (C.F.
, presso il quale è elettivamente domiciliato in Aversa, (CE), C.F._3 alla Via Paolo Riverso n. 172 Appellato
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/07/2018, Parte_1 conveniva in giudizio il dinanzi al tribunale di Napoli Nord,
[...] Controparte_1 per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
L'attrice esponeva che in data 15/05/2016, alle ore 21:00 circa, mentre percorreva a piedi la Via G. Marconi nel comune di , giunta all'altezza di Via Gramsci, CP_1
1 cadeva al suolo a causa di una buca non segnalata né indicata, presente sul marciapiede, coperta da cartacce e detriti, dunque non visibile, riportando lesioni refertate presso il P.O. di Aversa, ove le veniva diagnosticata una “Frattura scomposta epifisi distale di radio e distacco stiloide ulnare a destra”.
Al fine di ottenere in via stragiudiziale il soddisfacimento della propria pretesa, inviava due richieste di risarcimento di danni al comune di , rispettivamente in CP_1 data 20/02/2017 e in data 11/05/2018.
L'attrice, quindi, così concludeva:
“1) Rilevata e dichiarata la proponibilità, procedibilità ed ammissibilità della domanda. 2) Accogliere la domanda attorea e condannare i convenuti in solido, al pagamento di tutti i danni subiti dall' attore, che è nei limiti di € 26.000,00 o altra somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio più IVA e CPA e spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario e sentenza esecutiva>”.
A.b.) Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attrice, Controparte_1 contestandola sia nell'an, che in ordine al quantum debeatur.
All'udienza del 02/11/2020 veniva escussa la teste , indicata Testimone_1 dall'attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la quale, affermando di essere stata presente al momento dell'accaduto, dichiarava:
“Era il 15 maggio del 2016 intorno alle 21,00 mi trovavo in Via Marconi in prossimità del fotografo. Ho visto che la sig.ra cadeva, c'era una buca piena di Parte_1 cartacce. Ho soccorso la sig,ra che era dolorante su tutto il lato destro, non c'era nessun altro. Non ho chiamato i vigili, e neanche il 118, ho chiamato i parenti che l'hanno portata in ospedale e ho dato loro le mie generalità. [ ] La strada era illuminata”.
Veniva, altresì, disposta c.t.u. medico legale.
A.c.) Il giudice di primo di grado, dopo avere inquadrato la domanda nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., rigettava la domanda, così argomentando:
<<[ ] chi invoca l'applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione. In particolare, si osserva come in ogni caso il danneggiato non sia
2 dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/2012).
Nella presente fattispecie parte attrice attribuisce del tutto genericamente alla presenza di una buca presente sul manto stradale (neppure descritta per dimensioni e profondità), non visibile in quanto “piena di cartacce e detriti”, la causa della propria caduta.
L'istante non risulta avere adeguatamente assolto al proprio onere probatorio relativo alla dimostrazione della dinamica del sinistro e dell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (strada asseritamente sconnessa) ed il danno subito (lesione conseguente alla caduta). [ ]
La teste, limitandosi a riferire di aver visto l'attrice cadere, nulla ha riferito sull'esatta dinamica del sinistro e sulla causa dello stesso, se effettivamente la sia caduta Pt_1 inciampando col piede all'interno della buca e se i detriti e le cartacce che la riempivano rendessero davvero non visibile quella irregolarità della strada.
La teste non ha dunque riferito nulla di rilevante e preciso quindi né in merito alla dinamica del sinistro, né in ordine al punto esatto in cui la caduta si sarebbe verificata e neppure riguardo alla causa della stessa.
Tali circostanze nemmeno sono state allegate in maniera precisa dall'attrice.
Inoltre, la teste ha riferito che la strada era illuminata, circostanza che appare in contrasto con quanto sostenuto dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. (“la scarsa o quasi nulla illuminazione presente su quel tratto di strada”).
Assolutamente generica è poi risultata la deposizione della teste in relazione alle condizioni fisiche della dopo la caduta. La teste ha invero dichiarato che l'attrice Pt_1
“era dolorante su tutto il lato destro”; non è stata pertanto in grado di riferire dove nello specifico il dolore fosse localizzato, laddove, invece, dal referto ospedaliero del pronto soccorso si ricava che subito alla era stata diagnosticata una frattura al polso Pt_1 destro.
In ragione dell'estrema genericità delle risultanze istruttorie e degli evidenziati elementi di contraddizione – che inducono a nutrire seri dubbi sull'attendibilità della teste escussa - non può allora ritenersi dimostrato che l'evento dannoso lamentato si sia realmente prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia.
La carenza di idonea prova circa la dinamica stessa del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia e lamentato danno rende irrilevante la necessità di
3 fornire prova liberatoria da parte del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere respinta in quanto infondata>>.
Il tribunale ha quindi condannato alla rifusione delle spese di lite Parte_1
e di C.T.U.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Con l'atto di appello notificato in data 05/07/2022, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, contestandola nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non dimostrato che l'evento dannoso lamentato dall'attrice si fosse realmente prodotto quale conseguenza della condizione posseduta dalla cosa in custodia, ossia la strada pubblica ove la medesima transitava a piedi al momento del fatto.
L'appellante ha articolato il proprio atto di appello, formulando motivi così intitolati:
1)“Errata lettura ed interpretazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della prova testimoniale. Errata ed insufficiente motivazione nella parte in cui si è esclusa la responsabilità del nella causazione del sinistro”, con cui Controparte_1 contesta l'errata valutazione della prova testimoniale effettuata dal tribunale, avendo le dichiarazioni raccolte, invece, pienamente soddisfatto l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il fatto illecito.
2)“Ingiusta ed errata pronuncia nella parte in cui non prende in considerazione quanto emerso dalla consulenza medica”, con cui censura la sentenza appellata nella parte in cui non considera le risultanze probatorie della C.T.U., né motiva il dissenso rispetto a queste.
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.”, sostenendo che “in sostanza il decidente pur riconoscendo in astratto l'applicabilità al caso in esame della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. ritiene, senza motivare in alcun modo tale asserzione, che nella fattispecie non si ravvisano neanche i presupposti di insidia e trabocchetto ma solo il comportamento colposo della danneggiata che avrebbe dovuto procedere secondo il decidente con maggiore cautela, tale da interrompere il nesso di causalità. In caso di sinistro cagionato da cose in custodia è il custode che deve fornire la prova di un eventuale comportamento colposo della danneggiata, inesistente nel caso che ci occupa sia come dato di fatto, sia come presunzione, sia come prova di
4 un ipotetico comportamento colposo della persona danneggiata, cosa che avrebbe dovuto portare all'accoglimento della domanda e non al rigetto della stessa”.
Parte appellante, pertanto, ha chiesto:
“1) dato atto della responsabilità esclusiva nella produzione dell'evento lesivo de quo il e per l'effetto condannarlo al risarcimento delle lesioni patite Controparte_1 dall'istante in conseguenza dell'incidente da quantificarsi in € Parte_1
20.000,00 come da risultanze CTU oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare il alla refusione di spese Controparte_1 di CTU;
3) condannare, altresì, il alla refusione di spese diritti ed Controparte_1 onorari di causa per il primo e per il secondo grado di giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”,
instando, ove necessario, per una nuova audizione della testimone.
B.b.) Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., nonchè ex art. 342
c.p.c.
Nel merito, l'appellato ha contestato l'infondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, così concludendo:
“A) Dichiarare inammissibile l'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis e segg. c.p.c., nonché per espressa violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342 C.p.c.; Nel merito: B) Rigettare l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare in toto la sentenza impugnata;
In ogni caso: C)
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi, se inteso in relazione al contenuto complessivo dell'atto, avendo l'appellante precisato le ragioni di dissenso e la diversa soluzione che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dare alla controversia, sebbene, come si preciserà, i deficit di cui partecipa l'impugnazione rilevino sicuramente sul piano del
5 merito (il rinvio per la precisazione delle conclusioni, 'supera' ogni questione riguardo all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis).
C.b.) L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nel primo motivo di appello, parte appellante lamenta l'errata lettura ed interpretazione della prova testimoniale acquisita in primo grado, in quanto non ritenuta dal tribunale idonea a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno patito dall'attrice.
Secondo l'appellante-danneggiata, invece, la teste escussa avrebbe pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di lei gravante, facendo emergere come essa attrice
“senza la presenza della buca occultata da cartacce [ ] non sarebbe mai caduta al suolo”.
Ritiene, invece, il collegio che sia da stimare corretta la valutazione della prova testimoniale effettuata dal giudice di primo grado, dal momento che la stessa non offre indicazioni circa la derivazione del danno dalla cosa in custodia, essendo rimaste imprecisate le circostanze e la dinamica della caduta.
Va, infatti, evidenziato che i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
In ordine al primo dei presupposti, esso si configura quando il danno risulti prodotto dalla potenzialità dannosa della cosa.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
La prova di siffatti presupposti grava sul danneggiato, essendo entrambi elementi che permettono di ricondurre in via oggettiva la responsabilità del fatto illecito al
“custode”.
Inoltre, occorre immediatamente ricordare che la prevalente giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da
6 renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato, prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano generale rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
7 (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
C.c.) Nel caso di specie, l'attrice non ha adeguatamente soddisfatto tale onere probatorio, non avendo indicato l'esatta dinamica del sinistro nell'atto di citazione, né potendo ritenersi che essa sia chiaramente emersa mediante la prova testimoniale.
C.c.i.) Per quanto concerne quest'ultima, la teste escussa non ha fornito alcun elemento in grado di affermare – come sostiene parte appellante – che senza la presenza della buca essa attrice non sarebbe mai caduta.
Come si evince dal verbale innanzi richiamato, si limitava ad Testimone_1 affermare: <Ho visto che la sig.ra cadeva, c'era una buca piena di Parte_1 cartacce>>.
L'affermazione generica e non contestualizzata circa la presenza della buca e come essa abbia provocato la caduta, in assenza di ogni riferimento alla condotta dell'attrice, non dà alcuna indicazione utile che permetta al giudicante di ricostruire la
8 dinamica del fatto, che pare essere piuttosto una ricostruzione a posteriore operata dalla testimone.
Né a ciò soccorrono il riconoscimento dei rilievi fotografici allegati dall'attrice, o la conferma da parte della teste che la lamentasse dolori a seguito della Pt_1 caduta.
Si tratta infatti di dichiarazioni inerenti al contesto spazio-temporale e alle conseguenze della caduta, le quali non forniscono alcun elemento necessario ai fini della ricostruzione dell'iter eziologico del sinistro.
Va poi evidenziato che, in contraddizione con quanto affermato dall'attrice e come rilevato correttamente dal tribunale, la teste riferisce che “…la strada era illuminata”.
C.c.ii.) Inoltre, deve osservarsi che il giudice di primo grado, proprio in presenza di contraddizioni tra la laconica rappresentazione dei fatti allegata dall'attrice e l'altrettanto generica deposizione della testimone, ha basato la decisione anche sul rilievo in virtù del quale si ponevano dubbi di credibilità della medesima teste.
Essendo la corte chiamata a riesaminare l'intero quadro istruttorio, tali dubbi di credibilità escono rafforzati.
Infatti, l'attrice singolarmente si è riservata di indicare il nominativo della solo nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. (testo ante-riforma ex Dl.gs. Tes_1
n° 149/2022), nonostante la stessa teste abbia confermato di essere stata presente al momento dell'accaduto e di avere lasciato le proprie generalità ai parenti della chiamati sul luogo dell'asserita caduta: dunque la sua identità sarebbe stata Pt_1 nota immediatamente alla danneggiata.
Eppure, il nome della non compare mai, né nelle lettere di messa in mora Tes_1 inviate dalla danneggiata al comune di , né nell'invito alla negoziazione CP_1 assistita notificato al predetto ente in data 16/03/2017.
Circostanza, quest'ultima, che merita di essere valorizzata, dal momento che nel
D.L. n° 132/2014 disciplinante la negoziazione assistita è espressamente prevista la
“a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia”, assurgendo peraltro la stessa procedura ad un metodo alternativo per la definizione della controversia.
Ma la prova è carente anche sotto il profilo della documentazione medica.
In effetti, l'attrice 'deduce', nell'atto di citazione, di essersi recata, nell'immediatezza del fatto, al P.S. del presidio ospedaliero di Aversa, ove le veniva
9 diagnosticata una “Frattura scomposta epifisi distale di radio e distacco stiloide ulnare a destra”.
Ciononostante, agli atti non risulta prodotto alcun referto di P.S., in base al quale poter verificare nell'immediatezza eventuali dichiarazioni relative alle cause che avevano provocato le lesioni.
Infatti, nell'elenco della documentazione versata nel primo grado di giudizio, viene indicata in foliario la 5) Cartella Clinica N°5128 pp. 11-55; e la 6) Cartella Clinica
N°7259 pp. 56-87 , entrambe provenienti dal Presidio Ospedaliero di Aversa, dalle quali non è possibile evincere alcuna indicazione circa l'origine causale della caduta, essendo stati effettivamente prodotti i soli frontespizi esterni delle cartelle indicate.
C.d.) Né possono valere a colmare i deficit di prova ora menzionati le doglianze che l'appellante propone nel secondo motivo di appello dove censura la decisione per avere il giudice di primo grado omesso di considerare la relazione redatta dal C.T.U. ivi nominato, nella quale si legge che: <vi è compatibilità fra lesività accertata e dinamica riferita nei termini di cui sopra.>>.
Come si è innanzi detto, grava sulla parte danneggiata l'onere di provare il nesso causale sussistente tra la cosa in custodia e l'evento di danno.
Tale prova riguardante il c.d. nesso materiale non può infatti essere surrogata dalla
C.T.U., che invece è diretta ad accertare se le conseguenze subite dalla parte possano essere astrattamente ascritte all'evento dannoso, nonché a quantificarne l'entità, mediante l'esame obiettivo e l'applicazione dei parametri tabellari, esprimendo ovviamente l'ausiliare un mero giudizio di “compatibilità”, che non esclude che le lesioni possano derivare da altre causali parimenti compatibili con altri accadimenti.
Nel caso di specie, non avendo l'attrice fornito la prova che la caduta sia derivata dalla cosa in custodia, i risultati della C.T.U., seppure valutabili ai fini del presente gravame, non permettono di giungere a riformare e/o annullare la sentenza di primo grado.
C.e) Il terzo motivo di appello, con il quale viene contestata al giudice di primo grado la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., è sostanzialmente assorbito dai primi due.
In ogni caso, secondo l'appellante
<< [ ] la inesistenza nel caso che ci occupa [ ] di un ipotetico comportamento colposo della persona danneggiata doveva portare all'accoglimento della domanda e
10 non al rigetto della stessa>>.
Come si è preavvertito in apertura, ai fini dell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., non deve ricorrere alcun fattore escludente la relazione causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno.
Il “caso fortuito” è quel fattore che, in quanto in grado di innescare un nuovo decorso causale rispetto a quello precedente, degrada la responsabilità del custode da causa del danno a mera occasione del medesimo e la sua prova grava sul danneggiante.
Tale fattore può manifestarsi in via squisitamente oggettiva – agendo quale fatto esterno sul determinismo causale dell'evento – ovvero soggettiva, e in questa ipotesi vi rientra anche il comportamento colposo della vittima, essendo la stessa tenuta ad attenersi ai normali canoni di prudenza, specie nell'ipotesi – come appunto prefigura l'art. 2051 c.c. – della presenza di cose potenzialmente lesive.
L'esclusione della responsabilità del custode, come si è detto, pertanto, non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la sfera di governo del responsabile, posto che è da considerare esterna al preteso danneggiante anche la condotta umana del danneggiato o il fatto del terzo, che finisce per essere - in base alla situazione del caso concreto - tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il “caso fortuito” in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale.
Ciò posto, anche a voler ammettere che l'attrice avesse dimostrato di essere effettivamente inciampata a causa di una buca posta sul marciapiede, dall'osservazione delle fotografie si evince che il marciapiede che la sostiene Pt_1 stesse percorrendo al momento del fatto, così come l'intera pavimentazione ed il successivo manto stradale, presentava una struttura sconnessa, non omogenea e comunque ritoccata in diversi punti. Tali caratteristiche della strada, pertanto, avrebbero dovuto sollecitare la a prestare maggiore prudenza nel percorrerla. Pt_1
Seguendo le coordinate esposte in precedenza, è possibile quindi concludere che, in base alle predette specificità del luogo teatro della vicenda, in ragione della visibilità ottimale e comunque idonea ad una agevole percorrenza – è la stessa teste
11 addotta dall'appellante a smentire che vi fossero condizioni di “scarsa o assente luminosità” – la pretesa anomalia in questione, al di là della evidente strumentalità della deduzione che la buca fosse ricoperta da cartacce situate proprio in quel punto, era oggettivamente prevedibile e quindi agevolmente evitabile da parte della danneggiata.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri aggiornati ex d.m. n. 147/2022 (in misura prossima ai minimi, tenuto conto della ridotta complessità della causa, afferente a contenzioso ampiamente dibattuto, e, per la fase di trattazione e decisoria, nei minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendo stato utilizzato il modello semplificato ex art. 281-sexies c.p.c.), sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore del
[...]
, con distrazione al suo procuratore, che liquida in euro 3.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso all'udienza del 25 novembre 2025
Il cons. estensore dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
(Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Alessandra Mozzi)
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