TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 03.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...]in c.da Mercurio n°64 rappresentato e difeso dagli Avv.ti CodiceFiscale_1
NN IA (C.F.: e (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura e disoccupazione GR ed ANF
All'udienza del 03.10.2025 i procuratori del ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2161/2021 depositato in Cancelleria in data 29.06.2021 al quale è riunito il fascicolo recante il n. rg. 2575/2021 depositato in Cancelleria il 20.07.2021, parte ricorrente esponeva che, in data 02 CP_ Marzo 2020 ha presentato all' istanza volta ad ottenere il pagamento della Disoccupazione Agricola ed
Anf per l'anno di competenza 2019; che, i requisiti per il pagamento della disoccupazione GR consistono: a) iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente biennio assicurativo;
b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente minimo contributivo;
che, ai trattamenti di disoccupazione accede, come prestazione accessoria, l'accredito di contribuzione figurativa, per un numero di giornate pari a quelle indennizzate, nonché l'assegno per il nucleo familiare;
che, ad oggi le prestazioni richieste non sono state liquidate;
che, l'odierno giudizio viene incoato nel rispetto del termine decadenziale ad quem del
7 Marzo 2022 calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria 2020, emergenza coronavirus Ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 con il quale i termini per il processo civile, penale e tributario sono stati sospesi durante il periodo che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020; che, nel 2019 ha lavorato per
102 giornate come bracciante agricolo, alla dipendenze dell' , CIDA Controparte_3
429028, ed esattamente dal 08 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del ubicati a AN NA, SI e CI, mansioni strettamente connesse e CP_3 riconosciute come afferenti all'agricoltura; di conseguenza, chiedeva di accertare il proprio diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione GR e degli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019, con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento della suddette CP_2 indennità, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con il ricorso sopra riunito, parte ricorrente esponeva di, avere ricevuto tramite raccomandata a.r provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019; che, il citato provvedimento è stato impugnato, nei termini di legge;
di, avere lavorato nel 2019 per 102 giornate come bracciante GR, alla dipendenze dell'ZI GR , , ed esattamente dal 08 Controparte_3 CP_4
Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del ubicati a CP_3
AN NA, SI e CI, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura; chiedeva, pertanto, di essere reiscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 102 giornate;
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Inoltre, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità di disoccupazione GR e degli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019 con condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione ed alla corresponsione delle suddette indennità, con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. NN IA e dell'Avv. , che hanno reso la prescritta dichiarazione. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Parte_1
per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) dichiara il diritto di a percepire la disoccupazione GR e gli ANF Parte_1
2020 per l'anno di competenza 2019, con condanna dell' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione ed alla liquidazione delle suddette prestazioni, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. NN IA e dell'Avv. . Parte_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 3.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 03.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...]in c.da Mercurio n°64 rappresentato e difeso dagli Avv.ti CodiceFiscale_1
NN IA (C.F.: e (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura e disoccupazione GR ed ANF
All'udienza del 03.10.2025 i procuratori del ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2161/2021 depositato in Cancelleria in data 29.06.2021 al quale è riunito il fascicolo recante il n. rg. 2575/2021 depositato in Cancelleria il 20.07.2021, parte ricorrente esponeva che, in data 02 CP_ Marzo 2020 ha presentato all' istanza volta ad ottenere il pagamento della Disoccupazione Agricola ed
Anf per l'anno di competenza 2019; che, i requisiti per il pagamento della disoccupazione GR consistono: a) iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente biennio assicurativo;
b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente minimo contributivo;
che, ai trattamenti di disoccupazione accede, come prestazione accessoria, l'accredito di contribuzione figurativa, per un numero di giornate pari a quelle indennizzate, nonché l'assegno per il nucleo familiare;
che, ad oggi le prestazioni richieste non sono state liquidate;
che, l'odierno giudizio viene incoato nel rispetto del termine decadenziale ad quem del
7 Marzo 2022 calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria 2020, emergenza coronavirus Ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 con il quale i termini per il processo civile, penale e tributario sono stati sospesi durante il periodo che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020; che, nel 2019 ha lavorato per
102 giornate come bracciante agricolo, alla dipendenze dell' , CIDA Controparte_3
429028, ed esattamente dal 08 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del ubicati a AN NA, SI e CI, mansioni strettamente connesse e CP_3 riconosciute come afferenti all'agricoltura; di conseguenza, chiedeva di accertare il proprio diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione GR e degli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019, con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento della suddette CP_2 indennità, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con il ricorso sopra riunito, parte ricorrente esponeva di, avere ricevuto tramite raccomandata a.r provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019; che, il citato provvedimento è stato impugnato, nei termini di legge;
di, avere lavorato nel 2019 per 102 giornate come bracciante GR, alla dipendenze dell'ZI GR , , ed esattamente dal 08 Controparte_3 CP_4
Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del ubicati a CP_3
AN NA, SI e CI, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura; chiedeva, pertanto, di essere reiscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 102 giornate;
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Inoltre, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità di disoccupazione GR e degli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019 con condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione ed alla corresponsione delle suddette indennità, con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. NN IA e dell'Avv. , che hanno reso la prescritta dichiarazione. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Parte_1
per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) dichiara il diritto di a percepire la disoccupazione GR e gli ANF Parte_1
2020 per l'anno di competenza 2019, con condanna dell' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione ed alla liquidazione delle suddette prestazioni, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. NN IA e dell'Avv. . Parte_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 3.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena