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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere
Dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
decidendo sul reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. con il quale Parte_1
ha impugnato l'ordinanza del 23.09.2024, adottata dal giudice civile
[...]
presso il tribunale di Lagonegro, avente ad oggetto statuizioni temporanee ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole;
preso atto del parere favorevole del Sostituto Procuratore Generale, in considerazione delle argomentazioni addotte dal reclamante e delle risultanze documentali;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del 23.09.2024 con la quale il giudice civile presso il tribunale di
Lagonegro, ritenuta la necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole, ha, tra le altre cose e per quanto di più immediato interesse, assegnato la casa coniugale a Controparte_1
, quale genitore collocatario della figlia minore .
[...] Persona_1
§
Con reclamo depositato in data 3.10.2024, chiedeva Parte_1
che l'adita Corte di Appello, in accoglimento dello stesso, ferme restando le altre statuizioni del provvedimento del 23.09.2024, così volesse provvedere: in ragione della donazione modale in atti, assegnare al marito la casa coniugale di sua proprietà, sita in Senise, alla Contrada Cappuccini s.n.c.; in via subordinata, riconoscere al , il solo uso esclusivo Parte_1
della tavernetta, sita al piano terra dello stabile predetto, con accesso esterno ed autonomo rispetto ai due piani ad essa superiori, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore per dichiarato anticipo.
Deduceva, in particolare, che il provvedimento oggetto di censura aveva trascurato una circostanza fondamentale ovvero che l'immobile adibito a casa coniugale era di sua proprietà esclusiva, per essergli pervenuto in donazione modale da parte dei genitori, e , CP_2 Controparte_3
donazione subordinata all'adempimento da parte del donatario di un onere ben preciso rappresentato dall'accudimento dell'altro figlio, , affetto Persona_2
da grave handicap, vita natural durante, assistenza morale e materiale che sarebbe dovuta avvenire nella casa oggetto di donazione, con possibile richiesta di risoluzione per inadempimento dell'atto di regalità da parte dei donanti o di qualsivoglia altro interessato.
Aggiungeva, ancora, che il provvedimento oggetto di gravame non aveva tenuto conto di un'ulteriore circostanza, rappresentata dal fatto che entrambi i coniugi potevano vivere nello stesso immobile, in modo indipendente, potendo il reclamante alloggiare nella tavernetta, posta al piano terra dell'intero stabile, mentre la madre e la minore nei restanti due piani, con la possibilità per il primo di incontrare agevolmente e tenere con sé la piccola Persona_1 Fissata l'udienza di prima comparizione, all'esito di regolare notifica del reclamo e del decreto alla controparte, con memoria depositata il 30.12.2024, si è costituita in giudizio , concludendo per il rigetto Controparte_1
del reclamo e per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale nei suoi confronti, in quanto collocataria della figlia minore, chiedendo, altresì, che venisse lasciata libera da cose e persone la tavernetta, con contestuale consegna di tutte le chiavi detenute illegittimamente dal e rimozione Pt_1
dell'autovettura di quest'ultimo, parcheggiata presso il giardino dello stabile di cui si tratta.
All'udienza del 16 ottobre 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, la
Corte di Appello riservava la decisione.
§
Ritiene questa Corte che il reclamo spiegato non possa trovare accoglimento, anche con riferimento alla domanda azionata in via subordinata, per i seguenti motivi.
Quanto alla domanda formulata dal reclamante in via principale ovvero quella con la quale chiedeva, in ragione della donazione Parte_1
modale in atti, di assegnare a lui la casa coniugale di sua proprietà, sita in
Senise, alla Contrada Cappuccini s.n.c., ritiene questa Corte che evidentemente recessiva debba valutarsi, all'attualità, l'esigenza di accudimento del fratello disabile proprio nella casa destinata come dimora familiare, rispetto a quella di garantire quest'ultima ai figli minori.
A ciò va aggiunto, ove quanto detto non dovesse bastare, che, del tutto assente
è in atti qualsivoglia allegazione e documentazione che possa attestare che il fratello disabile del reclamante, affetto da grave handicap, Persona_2
vivesse nella casa destinata in questione e che tanto accadesse già prima dell'assegnazione di quest'ultima alla reclamata, a mezzo del provvedimento oggetto di gravame, con la conseguente mancanza di prova circa l'adempimento del modus nei termini sopra indicati da parte del reclamante.
Ancora e sempre ad abundantiam, assolutamente priva di fondamento si reputa l'affermazione secondo cui vi potrebbe essere la risoluzione della donazione per mancato assolvimento dell'onere da parte del Pt_1 Parte_1
, posto che, nella specie, la mancata assistenza morale e materiale del
[...]
vita natural durante, all'interno della casa oggetto di Persona_2
donazione, allo stato, come si detto, non provata, per il futuro, non avverrebbe per mancato assolvimento dell'onere da parte del reclamante ma per impossibilità della prestazione dipendente da causa a lui non imputabile.
Quanto alla domanda formulata in via subordinata, ovvero quella con la quale ha richiesto il solo uso esclusivo della tavernetta, sita Parte_1
al piano terra dello stabile predetto, con accesso esterno ed autonomo rispetto ai due piani ad essa superiori, ritiene questa Corte che anch'essa non sia accoglibile per la seguente, dirimente, ragione.
Rappresenta circostanza incontestata la sussistenza di un procedimento penale in corso a carico del , a seguito della notifica Parte_1
del decreto di citazione a giudizio, con udienza verosimilmente tenutasi in data
28.05.2024 presso il Tribunale Penale di Lagonegro, per il seguente titolo di reato commesso ai danni della : artt. 582 e 585 c.p., Controparte_1
in relazione all'art. 577, co. 1, n. 1 c.p., perché sferrando dei pugni sul capo della coniuge , le cagionava una lesione personale Controparte_1
consistita in trauma cranico minore, contusione della regione zigomatica destra con prognosi di sette giorni (per come documentato dal referto del pronto soccorso dell'ospedale di Lagonegro del 15.08.2024)”. Se così è, allo stato, prima di ogni definitivo accertamento in ordine all'ipotizzata penale responsabilità del , una convivenza, nello stesso Parte_1
stabile, dei due ex coniugi, si reputa assolutamente scongiurabile, potendo quest'ultima slatentizzare episodi analoghi a quelli su descritti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del reclamante, previa liquidazione delle stesse come in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
la Corte:
- rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato;
- condanna il reclamante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della reclamata che liquida in euro 3.473,00, oltre iva, cpa e cf, come per legge.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo