Articolo 1 della Legge 28 luglio 1950, n. 675
Articolo 2
Versione
22 settembre 1950
Art. 1.
Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 , nonche' in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, e autorizzata una seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 22 settembre 1950