Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2025, proposto da
DO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Salerno, sez. lav., n. 2164 dell’8 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. ND Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, AL DO (in appresso, C. L.) agiva nei confronti del Comune di Salerno per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, sez. lav., n. 2164 dell’8 novembre 2024;
- con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il Tribunale di Salerno, sez. lav., nell’accogliere parzialmente il ricorso proposto dal C. avverso l’assegnazione della sede di servizio quale vincitore del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della Cultura (ex Ministero per i Beni e le Attività Culturali), aveva condannato il resistente Ministero della Cultura «al pagamento in favore del AL dei soli 3/4 delle spese del giudizio che liquida, per intero, in complessivi € 4.629,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse»;
- nel proporre il ricorso in epigrafe, il C. richiedeva a questa Sezione di disporre l’esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale di Salerno, sez. lav., n. 2164 dell’8 novembre 2024, ordinando all’intimato Ministero della Cultura di pagare le somme con essa riconosciutegli a titolo di spese di lite, quantificate nell’ammontare complessivo di € 6.754,26;
- richiedeva, altresì, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata, nonché la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della somma spettante a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.;
- l’intimato Ministero della Cultura si costituiva in giudizio;
- in pendenza di lite il C. versava in atti la prova dell’eseguito pagamento della invocata somma di € 6.754,26 e rappresentava, in apposita memoria, la sopravvenuta ottemperanza all’azionato dictum giurisdizionale:
- alla camera di consiglio del 28 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto, quindi, che:
- alla stregua della produzione documentale e della dichiarazione attorea circa l’effetto satisfattivo dell’attività posta in essere dall’amministrazione, quest’ultima risulta aver ottemperato alla sentenza del Tribunale di Salerno, sez. lav., n. 2164 dell’8 novembre 2024;
- di qui, dunque, la cessazione della materia del contendere;
- in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale, tenuto conto che la sentenza del Tribunale di Salerno, sez. lav., n. 2164 dell’8 novembre 2024 è stata eseguita soltanto in seguito all’instaurazione del presente giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Cultura al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00, oltre oneri accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
ND Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OP | IG RU |
IL SEGRETARIO