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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2345/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2345/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luca Falciani, presso il cui studio in Sinalunga (SI), Via Trieste n. 142, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 P.IVA_1
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michelangiolo
Panebarco, presso il cui studio in Firenze, Via Cavour n. 85, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente ad oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.4.2025, per l'Avv. Luca Falciani insiste per l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni come rassegnate in atto di citazione che per brevità di consultazione si riportano qui di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del N. 2345/2023 R.G. 2 / 12
, quale custode delle strade e delle aree urbane di sua Controparte_1
competenza oltre che di tutte le pertinenze delle stesse, per il sinistro occorso alla signora in data 22 settembre 2021 a Sinalunga (SI), in Via Parte_1
Paganini, così come meglio descritto in narrativa. 2) Conseguentemente, condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Controparte_1
Sig.ra danni da quantificarsi nella somma di € 65.019,30 così Parte_1
come meglio specificata in narrativa, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia o di ragione, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”; per l'Avv. Michelangiolo Panebarco rassegna le Controparte_1
conclusioni riportandosi a quelle già dispiegate in comparsa di costituzione e risposta e di seguito integralmente trascritte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena:
Nel merito: - In tesi rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova e, per l'effetto, sollevare il CP_1
da ogni e qualsiasi responsabilità e conseguente onere risarcitorio;
- In
[...]
denegata ipotesi ridimensionare le richieste attoree nei limiti del giusto e del provato, e per l'effetto respingere ogni ulteriore avversaria pretesa perché indebita
e del tutto ingiustificata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.11.2023, Parte_1
conveniva il dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che, in Controparte_1
data 22.9.2021, alle ore 9.20, mentre stava camminando lungo via Paganini in
Sinalunga (SI), strada priva di marciapiedi, improvvisamente, a causa dello sgretolamento del manto stradale al suo passaggio, era caduta a terra ed aveva riportato lesioni personali;
evidenziava di avere proposto ricorso ex art. 696-bis
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Siena (procedimento n. 264/2023 R.G.), nell'ambito del quale era stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale; sosteneva che la responsabilità doveva essere attribuita al ai Controparte_1 N. 2345/2023 R.G. 3 / 12
sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., e richiamava la citata consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione dei danni;
concludeva chiedendo il risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva il 17.1.2024 in vista dell'udienza di Controparte_1
prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
27.3.2024 contestando la domanda attorea;
in particolare, sosteneva che non vi era prova della riconducibilità del sinistro ad una anomalia dell'asfalto e, comunque, dell'an debeatur, anche tenuto conto della diversa versione dei fatti fornita dall'attrice nell'immediatezza e, in ogni caso, dell'imprevedibilità dell'evento; concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.4.2024 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 17.4.2024 ed espletata all'udienza dell'1.10.2024, nonché attraverso l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Quindi, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
il Giudice, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.4.2025, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti Pt_1 da un'anomalia stradale nei confronti del quale Controparte_1 proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043
c.c..
In proposito, si deve premettere che, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza ormai prevalente (cfr. in particolare, Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2006 n. 15383; Cassazione civile, sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962; Cassazione N. 2345/2023 R.G. 4 / 12
civile, sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308), l'applicabilità della disposizione speciale dell'art. 2051 c.c. anziché di quella generale dell'art. 2043 c.c. dipende dalla possibilità di configurare una vera e propria custodia, caratterizzata dall'esistenza di un effettivo potere di fatto sulla cosa, ovvero dal potere di vigilare su di essa e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In questo senso, con riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2016, n. 5622), di sicurezza, le segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente
(cfr. ancora Cassazione civile, sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21328).
Inoltre, si deve ricordare che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 comma 1° c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (da ultimo, ex multis, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 30 ottobre 2018, n. 27724).
Ebbene, nel caso di specie, la sussistenza del fatto dannoso quale allegato dall'attrice è emersa dalla prova testimoniale espletata.
Tale prova testimoniale appare ammissibile, in quanto i capitoli di prova su cui la testimone è stata interrogata sono relativi a fatti specifici, quali la conferma del contenuto di una dichiarazione scritta cioè la conferma delle modalità di svolgimento di un fatto storico, ed il riconoscimento dello stato dei luoghi.
Nel merito, nel corso della prova testimoniale medesima, all'udienza del 4.12.2024, la testimone , che transitava con la sua autovettura lungo la medesima strada e Tes_1 N. 2345/2023 R.G. 5 / 12
che è subito intervenuta in soccorso, ha in proposito confermato la propria dichiarazione scritta già in atti (doc. 4 fasc.att.), già rilasciata perché potesse essere consegnata alla compagnia assicurativa, ed ha quindi ribadito che in data 22.9.2021 alle ore 9.20 circa, la mentre stava camminando lungo via Paganini in Pt_1
Sinalunga (SI), a causa dello sgretolamento del manto stradale al suo passaggio, è caduta a terra;
inoltre, la stessa testimone ha riconosciuto la fotografia (doc. 3 fasc.att.) che rappresentava lo stato dei luoghi, nella quale, in effetti, si vede il manto stradale disconnesso, eroso e parzialmente rattoppato.
La dichiarazione della testimone appare attendibile, in quanto proviene da un soggetto indifferente rispetto ai fatti di causa ed è in sé coerente;
in tal senso, appare irrilevante che la testimone abbia dichiarato che l'attrice è “scivolata” piuttosto che “ha perso l'equilibrio”, in quanto è chiaro che, con l'espressione completa utilizzata “è scivolata a causa dello sbriciolamento della strada”, la testimone ha comunque inteso attribuire la caduta al cedimento del manto stradale sotto il peso della passante;
la dichiarazione testimoniale risulta poi confermata dal verbale di pronto soccorso, ove si legge nell'anamnesi “giunge per riferita caduta accidentale e successivo trauma e caduta a terra” e nelle circostanze dell'accaduto riferite dall'infortunato “Sono inciampata per strada in Via Paganini in
Sinalunga”.
La medesima dichiarazione testimoniale, infine, non risulta superata da alcuna prova contraria. In effetti, la tesi del secondo cui, Controparte_1
inizialmente, la avrebbe fornito una versione diversa della caduta, quale Pt_1 derivante dal “rialzo delle radici di un pino”, risulta solo da un documento (doc. 3 fasc.conv.), apparentemente riferito ad un tecnico del medesimo ma non CP_1
firmato, la cui provenienza e il cui contenuto sono stati espressamente contestati dall'attrice, che non è stato confermato nel corso dell'istruttoria orale e che pertanto
è inidoneo a dimostrare quanto in esso riportato ed a superare quanto affermato dalla testimone.
Ebbene, il fatto che la caduta sia stata determinata dallo sgretolamento del manto stradale sotto al piede dell'attrice esclude che l'attrice medesima possa essere N. 2345/2023 R.G. 6 / 12
ritenuta corresponsabile della caduta a causa di una propria disattenzione nel camminare.
D'altro canto, tenuto conto del complessivo stato della strada, quale risultante dalla fotografia citata e da quelle prodotte in sede di accertamento tecnico preventivo
(doc. 6 fasc.ric.), deve escludersi che lo sbriciolamento o comunque il cedimento della strada sotto il piede dell'attrice possa essere considerato un caso fortuito, per tale intendendosi un evento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, costituente un'autonoma causa produttiva dell'evento dannoso;
in effetti, la presenza di numerose disconnessioni sulla strada induce a ritenere che il avrebbe potuto (e dovuto) prevedere la possibilità di ulteriori cedimenti e CP_1
conseguentemente provvedere alla relativa manutenzione.
Dunque, si deve affermare l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
la caduta della Pt_1
* * * * * * *
Passando a questo punto alla quantificazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attrice, occorre anzitutto considerare che l'intera materia del danno non patrimoniale è stata oggetto di un approfondito riesame da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. un., 11 novembre
2008, n. 26972). Secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, il danno non patrimoniale di cui parla l'art. 2059 c.c., nella rubrica e nel testo, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il risarcimento del danno previsto da tale disposizione è possibile, ove sussistano gli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c., nei soli casi determinati dalla legge, e cioè, oltre che in ipotesi di reato (art. 185 c.p.) e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, anche in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione.
Tra questi ultimi (come del resto già evidenziato dalle c.d. sentenze gemelle
Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e Cassazione civile, sez. III, 31 N. 2345/2023 R.G. 7 / 12
maggio 2003, n. 8827), deve essere ricompreso - per quel che interessa in questa sede - il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute sancito dall'art. 32 Cost., tradizionalmente denominato danno biologico, il cui risarcimento era precedentemente riconosciuto, proprio al fine di superare i limiti derivanti dalla riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c., attraverso il richiamo all'art. 2043 c.c..
In questo contesto, deve invece ritenersi ormai definitivamente superata la limitazione dell'art. 2059 c.c. alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte.
E tuttavia, ciò non significa che la sofferenza morale non debba essere oggetto di risarcimento;
come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico- fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 12 marzo 2021, n.
7126); in questo senso, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto N. 2345/2023 R.G. 8 / 12
di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza
19 febbraio 2019, n. 4878).
Ciò chiarito, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ante causam ed acquisita al presente procedimento, la quale appare logicamente e congruamente motivata e non è stata contestata dai consulenti tecnici di parte, è emerso che, a seguito della caduta sulla strada, per come supra ricostruita, la ha riportato “frattura pluriframmentaria della testa Pt_1 dell'omero dell'arto dominante, con distacco del trochite, con residua angolatura, lesione parziale del tendine del sovraspinato spalla dominante e infrazione di IV costa dx.”, a cui è seguito un accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Montepulciano, con successiva immobilizzazione dell'arto superiore destro con tutore inamovibile, un lungo periodo riabilitativo, complicato da una flebite superficiale dell'arto superiore destro, trattata positivamente con anticoagulanti, con guarigione in data 10.3.2023; ne è derivato un periodo di invalidità temporanea totale per giorni 60, di invalidità temporanea parziale al 50 % per giorni 60 e di invalidità temporanea parziale al 25 % per giorni 45; sono residuati postumi permanenti costituiti da “esiti di trauma contusivo fratturativo complesso di testa dell'omero destro con lesione parziale del tendine del sovraspinato e infrazione di
IV costa dx con marcata limitazione funzionale di arto dominante”, quantificabili in termini di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto come danno biologico da invalidità permanente nella misura del 13%.
Il danno biologico, per come supra individuato, può essere quindi liquidato secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, non essendo utilizzabile la tabella unica nazionale per le lesioni c.d. macropermanenti prevista dall'art. 138 D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 recentemente approvata con Decreto
Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, la quale si applica ai danni causati da sinistri stradali causati da veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione e, in particolare, alla liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore;
la tabella del Tribunale di Milano deve infatti ritenersi applicabile N. 2345/2023 R.G. 9 / 12
a tutte le ipotesi di danno alla persona diverse da quelle di danno di lieve entità derivante da incidente stradale (cfr. in tal senso Cassazione civile, 7 giugno 2011 n.
12408) ed è del resto tradizionalmente utilizzata anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ancora Cassazione civile, 7 giugno 2011 n. 12408), secondo cui i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di
Milano costituiranno, d'ora innanzi, valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della sentenza precedentemente citata della Cassazione civile, Sez. unite, 11 novembre 2008, n.
26972, consente la liquidazione congiunta, anche se con voci separate, del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Sulla base della tabella di Milano del 2024, detto danno biologico può dunque essere liquidato in complessivi € 48.197,69, così determinati:
- € 33.643,00 a titolo di invalidità permanente, somma ottenuta a partire dal valore punto di € 3.833,93 moltiplicato per coefficiente di riduzione di 0,675, in considerazione del fatto che la persona danneggiata aveva compiuto sessantacinque anni all'epoca del fatto, moltiplicato per la percentuale di invalidità del 13%, di cui
€ 26.080,00 a titolo di danno biologico ed € 7.563,00 a titolo di danno morale;
- € 14.554,69 a titolo di invalidità temporanea, somma ottenuta moltiplicando il valore medio giornaliero di € 143,75 per i giorni di invalidità, totale e parziale (€
143,75 x 60 x 100% + € 143,75 x 60 x 50% + € 143,75 x 45 x 25% = € 8.625,00 +
€ 4.312,50 + € 1,617,19 = € 14.554,69). N. 2345/2023 R.G. 10 / 12
Nessuna somma risulta dovuta a titolo di personalizzazione, sotto il profilo del danno morale, considerato che la somma precedentemente determinata - come detto supra - tiene conto in via presuntiva del livello medio di dolore e sofferenza soggettiva caratteristico di ciascun tipo di lesione. In questo senso, deve ritenersi che le sofferenze lamentate dall'attore, sia il dolore a base organica derivante dalle lesioni sia quello interno, siano gli stessi di tutti coloro che hanno subito delle lesioni con postumi invalidanti analoghi a quelli da esso subiti.
E per ragioni analoghe, nessuna somma risulta dovuta per le problematiche di tipo funzionale e relazionale, solo genericamente allegate dall'attrice.
Agli importi fin qui riconosciuti devono essere aggiunte le spese mediche, per complessivi € 1.755,25 quali risultanti dalla documentazione in atti (docc. 7 fasc.ric.).
Dunque, i danni patiti dall'attrice ammontano in totale ad € 49.952,94. Pt_1
In applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data dell'1.1.2024 (data di entrata in vigore della tabella del Tribunale di Milano del
2024) - deve essere rapportata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio) e sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT nonché sui vari esborsi, dalla data di ciascuno di essi, devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. N. 2345/2023 R.G. 11 / 12
In conclusione, l'attrice ha diritto a vedersi corrispondere dal convenuto Pt_1
la complessiva somma di € 55.550,79, comprensiva del Controparte_1 capitale devalutato (pari ad € 45.496,51), degli interessi (pari ad € 4.592,12) e della rivalutazione monetaria (pari ad € 5.462,17) calcolati alla data della presente pronuncia (rectius, della assunzione della causa in decisione nel presente procedimento).
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, il deve essere condannato a rimborsare alla Controparte_1
le spese di lite da essa sostenute, sia quelle del procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo, che vengono liquidate per come già stabilito dal
Giudice col decreto del 2.11.2023 di liquidazione del compenso a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia quelle del presente procedimento di merito, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo liquidato di € 55.550,79 rientrante nello scaglione di valore tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, con riduzione della metà ai sensi dell'art. 130 TUSG, in quanto l'attrice è stata ammessa al patrocinio a Pt_1
spese dello Stato, e disponendo che il relativo pagamento sia effettuato a favore dello Stato, per come previsto dall'art. 133 TUSG -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, per come già liquidate all'esito di tale procedimento, devono essere definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico del convenuto Controparte_1
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è N. 2345/2023 R.G. 12 / 12
effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, condanna il a pagare ad la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 55.550,79, a titolo di risarcimento dei danni;
condanna altresì il a rimborsare ad le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo, per come già liquidate con decreto del 2.11.2023, e quelle del procedimento di merito, che, già dimidiate, liquida in € 3.526,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, disponendo che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del Controparte_1
Siena, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2345/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luca Falciani, presso il cui studio in Sinalunga (SI), Via Trieste n. 142, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 P.IVA_1
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michelangiolo
Panebarco, presso il cui studio in Firenze, Via Cavour n. 85, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente ad oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.4.2025, per l'Avv. Luca Falciani insiste per l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni come rassegnate in atto di citazione che per brevità di consultazione si riportano qui di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del N. 2345/2023 R.G. 2 / 12
, quale custode delle strade e delle aree urbane di sua Controparte_1
competenza oltre che di tutte le pertinenze delle stesse, per il sinistro occorso alla signora in data 22 settembre 2021 a Sinalunga (SI), in Via Parte_1
Paganini, così come meglio descritto in narrativa. 2) Conseguentemente, condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Controparte_1
Sig.ra danni da quantificarsi nella somma di € 65.019,30 così Parte_1
come meglio specificata in narrativa, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia o di ragione, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”; per l'Avv. Michelangiolo Panebarco rassegna le Controparte_1
conclusioni riportandosi a quelle già dispiegate in comparsa di costituzione e risposta e di seguito integralmente trascritte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena:
Nel merito: - In tesi rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova e, per l'effetto, sollevare il CP_1
da ogni e qualsiasi responsabilità e conseguente onere risarcitorio;
- In
[...]
denegata ipotesi ridimensionare le richieste attoree nei limiti del giusto e del provato, e per l'effetto respingere ogni ulteriore avversaria pretesa perché indebita
e del tutto ingiustificata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.11.2023, Parte_1
conveniva il dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che, in Controparte_1
data 22.9.2021, alle ore 9.20, mentre stava camminando lungo via Paganini in
Sinalunga (SI), strada priva di marciapiedi, improvvisamente, a causa dello sgretolamento del manto stradale al suo passaggio, era caduta a terra ed aveva riportato lesioni personali;
evidenziava di avere proposto ricorso ex art. 696-bis
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Siena (procedimento n. 264/2023 R.G.), nell'ambito del quale era stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale; sosteneva che la responsabilità doveva essere attribuita al ai Controparte_1 N. 2345/2023 R.G. 3 / 12
sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., e richiamava la citata consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione dei danni;
concludeva chiedendo il risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva il 17.1.2024 in vista dell'udienza di Controparte_1
prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
27.3.2024 contestando la domanda attorea;
in particolare, sosteneva che non vi era prova della riconducibilità del sinistro ad una anomalia dell'asfalto e, comunque, dell'an debeatur, anche tenuto conto della diversa versione dei fatti fornita dall'attrice nell'immediatezza e, in ogni caso, dell'imprevedibilità dell'evento; concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.4.2024 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 17.4.2024 ed espletata all'udienza dell'1.10.2024, nonché attraverso l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Quindi, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
il Giudice, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.4.2025, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti Pt_1 da un'anomalia stradale nei confronti del quale Controparte_1 proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043
c.c..
In proposito, si deve premettere che, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza ormai prevalente (cfr. in particolare, Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2006 n. 15383; Cassazione civile, sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962; Cassazione N. 2345/2023 R.G. 4 / 12
civile, sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308), l'applicabilità della disposizione speciale dell'art. 2051 c.c. anziché di quella generale dell'art. 2043 c.c. dipende dalla possibilità di configurare una vera e propria custodia, caratterizzata dall'esistenza di un effettivo potere di fatto sulla cosa, ovvero dal potere di vigilare su di essa e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In questo senso, con riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2016, n. 5622), di sicurezza, le segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente
(cfr. ancora Cassazione civile, sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21328).
Inoltre, si deve ricordare che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 comma 1° c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (da ultimo, ex multis, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 30 ottobre 2018, n. 27724).
Ebbene, nel caso di specie, la sussistenza del fatto dannoso quale allegato dall'attrice è emersa dalla prova testimoniale espletata.
Tale prova testimoniale appare ammissibile, in quanto i capitoli di prova su cui la testimone è stata interrogata sono relativi a fatti specifici, quali la conferma del contenuto di una dichiarazione scritta cioè la conferma delle modalità di svolgimento di un fatto storico, ed il riconoscimento dello stato dei luoghi.
Nel merito, nel corso della prova testimoniale medesima, all'udienza del 4.12.2024, la testimone , che transitava con la sua autovettura lungo la medesima strada e Tes_1 N. 2345/2023 R.G. 5 / 12
che è subito intervenuta in soccorso, ha in proposito confermato la propria dichiarazione scritta già in atti (doc. 4 fasc.att.), già rilasciata perché potesse essere consegnata alla compagnia assicurativa, ed ha quindi ribadito che in data 22.9.2021 alle ore 9.20 circa, la mentre stava camminando lungo via Paganini in Pt_1
Sinalunga (SI), a causa dello sgretolamento del manto stradale al suo passaggio, è caduta a terra;
inoltre, la stessa testimone ha riconosciuto la fotografia (doc. 3 fasc.att.) che rappresentava lo stato dei luoghi, nella quale, in effetti, si vede il manto stradale disconnesso, eroso e parzialmente rattoppato.
La dichiarazione della testimone appare attendibile, in quanto proviene da un soggetto indifferente rispetto ai fatti di causa ed è in sé coerente;
in tal senso, appare irrilevante che la testimone abbia dichiarato che l'attrice è “scivolata” piuttosto che “ha perso l'equilibrio”, in quanto è chiaro che, con l'espressione completa utilizzata “è scivolata a causa dello sbriciolamento della strada”, la testimone ha comunque inteso attribuire la caduta al cedimento del manto stradale sotto il peso della passante;
la dichiarazione testimoniale risulta poi confermata dal verbale di pronto soccorso, ove si legge nell'anamnesi “giunge per riferita caduta accidentale e successivo trauma e caduta a terra” e nelle circostanze dell'accaduto riferite dall'infortunato “Sono inciampata per strada in Via Paganini in
Sinalunga”.
La medesima dichiarazione testimoniale, infine, non risulta superata da alcuna prova contraria. In effetti, la tesi del secondo cui, Controparte_1
inizialmente, la avrebbe fornito una versione diversa della caduta, quale Pt_1 derivante dal “rialzo delle radici di un pino”, risulta solo da un documento (doc. 3 fasc.conv.), apparentemente riferito ad un tecnico del medesimo ma non CP_1
firmato, la cui provenienza e il cui contenuto sono stati espressamente contestati dall'attrice, che non è stato confermato nel corso dell'istruttoria orale e che pertanto
è inidoneo a dimostrare quanto in esso riportato ed a superare quanto affermato dalla testimone.
Ebbene, il fatto che la caduta sia stata determinata dallo sgretolamento del manto stradale sotto al piede dell'attrice esclude che l'attrice medesima possa essere N. 2345/2023 R.G. 6 / 12
ritenuta corresponsabile della caduta a causa di una propria disattenzione nel camminare.
D'altro canto, tenuto conto del complessivo stato della strada, quale risultante dalla fotografia citata e da quelle prodotte in sede di accertamento tecnico preventivo
(doc. 6 fasc.ric.), deve escludersi che lo sbriciolamento o comunque il cedimento della strada sotto il piede dell'attrice possa essere considerato un caso fortuito, per tale intendendosi un evento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, costituente un'autonoma causa produttiva dell'evento dannoso;
in effetti, la presenza di numerose disconnessioni sulla strada induce a ritenere che il avrebbe potuto (e dovuto) prevedere la possibilità di ulteriori cedimenti e CP_1
conseguentemente provvedere alla relativa manutenzione.
Dunque, si deve affermare l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
la caduta della Pt_1
* * * * * * *
Passando a questo punto alla quantificazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attrice, occorre anzitutto considerare che l'intera materia del danno non patrimoniale è stata oggetto di un approfondito riesame da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. un., 11 novembre
2008, n. 26972). Secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, il danno non patrimoniale di cui parla l'art. 2059 c.c., nella rubrica e nel testo, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il risarcimento del danno previsto da tale disposizione è possibile, ove sussistano gli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c., nei soli casi determinati dalla legge, e cioè, oltre che in ipotesi di reato (art. 185 c.p.) e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, anche in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione.
Tra questi ultimi (come del resto già evidenziato dalle c.d. sentenze gemelle
Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e Cassazione civile, sez. III, 31 N. 2345/2023 R.G. 7 / 12
maggio 2003, n. 8827), deve essere ricompreso - per quel che interessa in questa sede - il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute sancito dall'art. 32 Cost., tradizionalmente denominato danno biologico, il cui risarcimento era precedentemente riconosciuto, proprio al fine di superare i limiti derivanti dalla riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c., attraverso il richiamo all'art. 2043 c.c..
In questo contesto, deve invece ritenersi ormai definitivamente superata la limitazione dell'art. 2059 c.c. alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte.
E tuttavia, ciò non significa che la sofferenza morale non debba essere oggetto di risarcimento;
come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico- fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 12 marzo 2021, n.
7126); in questo senso, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto N. 2345/2023 R.G. 8 / 12
di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza
19 febbraio 2019, n. 4878).
Ciò chiarito, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ante causam ed acquisita al presente procedimento, la quale appare logicamente e congruamente motivata e non è stata contestata dai consulenti tecnici di parte, è emerso che, a seguito della caduta sulla strada, per come supra ricostruita, la ha riportato “frattura pluriframmentaria della testa Pt_1 dell'omero dell'arto dominante, con distacco del trochite, con residua angolatura, lesione parziale del tendine del sovraspinato spalla dominante e infrazione di IV costa dx.”, a cui è seguito un accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Montepulciano, con successiva immobilizzazione dell'arto superiore destro con tutore inamovibile, un lungo periodo riabilitativo, complicato da una flebite superficiale dell'arto superiore destro, trattata positivamente con anticoagulanti, con guarigione in data 10.3.2023; ne è derivato un periodo di invalidità temporanea totale per giorni 60, di invalidità temporanea parziale al 50 % per giorni 60 e di invalidità temporanea parziale al 25 % per giorni 45; sono residuati postumi permanenti costituiti da “esiti di trauma contusivo fratturativo complesso di testa dell'omero destro con lesione parziale del tendine del sovraspinato e infrazione di
IV costa dx con marcata limitazione funzionale di arto dominante”, quantificabili in termini di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto come danno biologico da invalidità permanente nella misura del 13%.
Il danno biologico, per come supra individuato, può essere quindi liquidato secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, non essendo utilizzabile la tabella unica nazionale per le lesioni c.d. macropermanenti prevista dall'art. 138 D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 recentemente approvata con Decreto
Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, la quale si applica ai danni causati da sinistri stradali causati da veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione e, in particolare, alla liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore;
la tabella del Tribunale di Milano deve infatti ritenersi applicabile N. 2345/2023 R.G. 9 / 12
a tutte le ipotesi di danno alla persona diverse da quelle di danno di lieve entità derivante da incidente stradale (cfr. in tal senso Cassazione civile, 7 giugno 2011 n.
12408) ed è del resto tradizionalmente utilizzata anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ancora Cassazione civile, 7 giugno 2011 n. 12408), secondo cui i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di
Milano costituiranno, d'ora innanzi, valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della sentenza precedentemente citata della Cassazione civile, Sez. unite, 11 novembre 2008, n.
26972, consente la liquidazione congiunta, anche se con voci separate, del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Sulla base della tabella di Milano del 2024, detto danno biologico può dunque essere liquidato in complessivi € 48.197,69, così determinati:
- € 33.643,00 a titolo di invalidità permanente, somma ottenuta a partire dal valore punto di € 3.833,93 moltiplicato per coefficiente di riduzione di 0,675, in considerazione del fatto che la persona danneggiata aveva compiuto sessantacinque anni all'epoca del fatto, moltiplicato per la percentuale di invalidità del 13%, di cui
€ 26.080,00 a titolo di danno biologico ed € 7.563,00 a titolo di danno morale;
- € 14.554,69 a titolo di invalidità temporanea, somma ottenuta moltiplicando il valore medio giornaliero di € 143,75 per i giorni di invalidità, totale e parziale (€
143,75 x 60 x 100% + € 143,75 x 60 x 50% + € 143,75 x 45 x 25% = € 8.625,00 +
€ 4.312,50 + € 1,617,19 = € 14.554,69). N. 2345/2023 R.G. 10 / 12
Nessuna somma risulta dovuta a titolo di personalizzazione, sotto il profilo del danno morale, considerato che la somma precedentemente determinata - come detto supra - tiene conto in via presuntiva del livello medio di dolore e sofferenza soggettiva caratteristico di ciascun tipo di lesione. In questo senso, deve ritenersi che le sofferenze lamentate dall'attore, sia il dolore a base organica derivante dalle lesioni sia quello interno, siano gli stessi di tutti coloro che hanno subito delle lesioni con postumi invalidanti analoghi a quelli da esso subiti.
E per ragioni analoghe, nessuna somma risulta dovuta per le problematiche di tipo funzionale e relazionale, solo genericamente allegate dall'attrice.
Agli importi fin qui riconosciuti devono essere aggiunte le spese mediche, per complessivi € 1.755,25 quali risultanti dalla documentazione in atti (docc. 7 fasc.ric.).
Dunque, i danni patiti dall'attrice ammontano in totale ad € 49.952,94. Pt_1
In applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data dell'1.1.2024 (data di entrata in vigore della tabella del Tribunale di Milano del
2024) - deve essere rapportata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio) e sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT nonché sui vari esborsi, dalla data di ciascuno di essi, devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. N. 2345/2023 R.G. 11 / 12
In conclusione, l'attrice ha diritto a vedersi corrispondere dal convenuto Pt_1
la complessiva somma di € 55.550,79, comprensiva del Controparte_1 capitale devalutato (pari ad € 45.496,51), degli interessi (pari ad € 4.592,12) e della rivalutazione monetaria (pari ad € 5.462,17) calcolati alla data della presente pronuncia (rectius, della assunzione della causa in decisione nel presente procedimento).
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, il deve essere condannato a rimborsare alla Controparte_1
le spese di lite da essa sostenute, sia quelle del procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo, che vengono liquidate per come già stabilito dal
Giudice col decreto del 2.11.2023 di liquidazione del compenso a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia quelle del presente procedimento di merito, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo liquidato di € 55.550,79 rientrante nello scaglione di valore tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, con riduzione della metà ai sensi dell'art. 130 TUSG, in quanto l'attrice è stata ammessa al patrocinio a Pt_1
spese dello Stato, e disponendo che il relativo pagamento sia effettuato a favore dello Stato, per come previsto dall'art. 133 TUSG -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, per come già liquidate all'esito di tale procedimento, devono essere definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico del convenuto Controparte_1
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è N. 2345/2023 R.G. 12 / 12
effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, condanna il a pagare ad la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 55.550,79, a titolo di risarcimento dei danni;
condanna altresì il a rimborsare ad le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo, per come già liquidate con decreto del 2.11.2023, e quelle del procedimento di merito, che, già dimidiate, liquida in € 3.526,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, disponendo che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del Controparte_1
Siena, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi