Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
La convenzione stipulata tra protezione civile e titolare di un ristorante per la somministrazione di vitto ai nuclei familiari privi di abitazione per effetto del sisma del 1980 è legittima fonte del diritto al compenso per le prestazioni eseguite da parte del ristoratore a condizione che questi fornisca la prova non soltanto dell'inserimento dei soggetti da lui assistiti negli elenchi allegati alla convenzione stessa, ma anche dell'invio dei soggetti medesimi da parte degli organi competenti, per effetto della proroga dell'originario termine (nella specie, tre mesi) convenuto tra le parti (la S.C. ha, così, confermato la statuizione di merito secondo cui nessun diritto al compenso andava riconosciuto ad un ristoratore che aveva continuato a somministrare vitto, pur dopo la scadenza dell'originario termine convenuto in tre mesi con l'amministrazione, a soggetti originariamente inseriti negli elenchi degli aventi diritto allegati alla convenzione, omettendo, peraltro, di controllare sia l'effettività del loro invio da parte delle competenti autorità, sia l'esistenza di una proroga del termine predetto dopo la sua scadenza, atteso, tra l'altro, che i beneficiari avevano, "medio tempore", riacquistato il possesso delle rispettive abitazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. Mario Corda Presidente
dr. Enrico Papa Consigliere
dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere
dr. Ugo Vitrone Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 6786 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
AR AG, domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Garibaldi n. 120 ed elettivamente in Napoli, alla Via S. Pasquale a Chiaia n. 79, presso l' avv. Umberto Corvino, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio in carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1573 del 3 maggio - 4 giugno 1996. Udita nella pubblica udienza del 6 novembre 1998, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., nella persona del dr. Vincenzo Nardi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione del 12 gennaio 1989 AG NO, titolare del ristorante "Da AG" in Castellammare di Stabia (NA), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, il Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile e ne chiedeva la condanna a pagargli L. 25.290.894 per fatture da lui emesse tra il 1981 e il 1985 rimaste insolute, nell'ambito del maggior credito di L. 763.141.914, e a corrispondergli le altre somme dovute per revisione prezzi, in base a convenzione stipulata il 13 marzo 1981 tra le parti per la somministrazione di vitto alle popolazioni colpite dal terremoto del 1980, della durata di mesi tre, prorogabili alle medesime condizioni precedenti, salva la revisione dei prezzi da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale. Dato che dopo due aggiornamenti di prezzi decisi dal Commissario di Governo, a gennaio e aprile del 1981, in seguito per i titolari di esercizi ricettivi non vi era stata più alcuna maggiorazione tariffaria, nonostante i maggiori costi subiti e comunque a lui non era stata pagata la somma fatturata di cui sopra, l'attore chiedeva condannarsi il convenuto a pagargli la somma liquida e quella da determinare come già precisate. Il Ministero eccepiva che la somma domandata non era stata pagata in quanto relativa a cibo somministrato a soggetti per i quali era stata ormai revocata l'ordinanza di sgombero delle abitazioni ovvero non terremotati e che alcunché competeva all'attore per gli aggiornamenti tariffari. Dopo il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Napoli, per mancata prova del credito e gravame del NO, che avendo continuato a fornire vitto agli ospiti dell'Albergo Desio, il cui titolare era stato pagato per l'ospitalità resa anche dopo che i ricoverati sarebbero dovuti rientrare nelle loro abitazioni, insisteva per il pagamento domandato e in ordine all'obbligatorietà degli aumenti previsti nell'indicata convenzione,la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1573 del 3 maggio - 4 giugno 1996, rigettava l'appello, in quanto alcuna connessione vi era tra il contratto per somministrare il vitto stipulato dal NO e il Ministero e l'altro rapporto d'albergo richiamato con l'impugnazione, e comunque le somme fatturate di cui alla domanda non potevano essere pagate, data l'inesistenza della prova della riferibilità delle prestazioni per cui si reclamava l'adempimento a soggetti forniti dei requisiti di cui agli accordi intervenuti tra le parti. La revisione dei corrispettivi per i giudici d'appello era solo facoltativa, mentre era inammissibile la domanda d'ingiustificato arricchimento proposta per la prima volta con le conclusioni, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto impugnazione il NO, con atto notificato il 21 maggio 1997, per due motivi;
l'Amministrazione si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, il NO deduce la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in rapporto all'art. 360 n.3 c.p.c., perché, nella convenzione era stabilito: " Il Commissario di
Governo invia nei locali del Ristorante . . ." del ricorrente "le persone, di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della convenzione, provenienti dalle zone sinistrate" (art.1) fissandosi, all'art.3, la misura del corrispettivo per le prestazioni dei pasti e infine, all'art. 4, che l'accordo aveva "la durata di mesi tre" e poteva "essere prorogata a insindacabile giudizio del Commissario straordinario agli stessi patti, salva l'eventuale revisione del prezzo". Il ricorrente afferma di aver fornito il cibo ai soggetti di cui agli elenchi allegati alla convenzione, e che al Ministero incombeva l'onere di provare che questi ultimi erano stati modificati e di aver comunicato al NO la modifica. In mancanza di tale prova l'eccezione di controparte, proposta per la prima volta in causa, della fornitura dei pasti a persone che non ne avevano diritto, doveva rigettarsi, per essere sufficiente l'inserimento negli elenchi allegati agli accordi di coloro che fruivano del servizio, perché sorgesse il diritto del NO al corrispettivo, non competendo a questo accertare, per coloro che chiedevano i pasti se inseriti negli elenchi, la permanenza delle condizioni per continuare a godere dei pasti. Nel controricorso, la Protezione civile afferma che esattamente i giudici di merito avevano considerata non provata l'esistenza dei requisiti di cui alla convenzione, per i soggetti che avevano ricevuto il vitto di cui il NO chiedeva il pagamento.
Il motivo come prospettato, è infondato, e il ricorso deve quindi per tale profilo rigettarsi;
la decisione di merito, infatti, afferma che non esservi in atti la prova della fornitura di pasti a persona per cui vi era autorizzazione sindacale a fruirne e che erano prive di alloggio per il terremoto del 1980, cioè ai soggetti che avessero i requisiti di cui all'atto stipulato dalle parti. Per il ricorrente, unico e necessario requisito per la riferibililità delle prestazioni ai soggetti a cui favore era stata conclusa la convenzione per la somministrazione del vitto, era il loro inserimento nell'elenco allegato alla convenzione;
dal ricorso stesso emerge però evidente che coloro i quali erano negli elenchi allegati alla convenzione avevano diritto ai pasti, se "inviati" dal Commissario o dagli organi a questo succeduti e purch?' vi fosse la proroga dell'accordo, che poteva intervenire solo su insindacabile e unilaterale decisione della controparte, per cui era insufficiente a far maturare il credito esclusivamente la individuazione degli aventi diritto mediante gli elenchi allegati alla originaria convenzione o modificati come successivamente comunicato, secondo quanto dedotto nel ricorso, in difetto degli altri requisiti. Il NO in appello ha evidenziato come i terremotati che avevano fruito del pasto erano quelli rimasti ospiti dell'albergo "Desio", per i quali al titolare dell'esercizio alberghiero era stata riconosciuta la diaria giornaliera in sede giudiziaria, pur dopo che il Commissariato aveva riattato le loro abitazioni e ordinato le fine del loro diritto all'ospitalit...' e con il ricorso in cassazione richiama la senten di questa Corte del 10 ottobre 1982 n. 11087, che ha riconosciuto il diritto al pagamento all'albergatore pur dopo che per gli ospiti dell'albergo era cessato il diritto al ricovero per la riattivazione delle loro case. Peraltro, anche a prescindere dall'irrilevanza di decisioni giudiziarie tra altre parti e regolanti situazioni diverse, cioè il ricovero in albergo invece che la mera fornitura di pasti, ragione per la quale si è ritenuto non sufficiente la comunicazione della perdita del diritto all'ospitalità per i soggetti fruitori del ricovero in albergo da parte del Ministero, al fine di esimere lo stesso dal pagamento della diaria, è nel fatto che la convenzione vincolava il Ministero anche a liberare materialmente l'albergo occupato in sede di autotutela, non esistendo un rapporto tra ospiti e albergatori, che quindi aveva diritto a vedere liberato il suo esercizio dai senza tetto ad opera dell'unica controparte Amministrazione, che, se non adempiva all'obbligo di sgombrare l'albergo, rimaneva obbligata verso l'albergatore a pagare le proprie prestazioni. Di certo non sussiste una simile posizione per il NO, che, quale ristoratore, poteva di certo rifiutare le somministrazioni di pasti a coloro che chiedevano di mangiare, se più non erano inviati dagli organi competenti per fruire dei pasti, come poteva risultare facilmente dalla pubblicità data alla riattazione delle case degli assistiti. Solo accertato il requisito che gli stessi erano autorizzati a fruire dei pasti e cioè inviati dagli organi competenti, il NO doveva riscontrare il loro inserimento negli elenchi allegati alla convenzione, in regime di proroga della stessa. Se chi mangiava aveva perso il diritto alla prestazione, potendo rientrare nella sua abitazione riparata, e per lui disponibile, nessun obbligo aveva il Ministero verso il ristoratore, di liberare il locale di lui dalla presenza materiale dei soggetti che fruivano dei pasti, che potevano quindi essere respinti dal ricorrente, in difetto della prova da parte di chi veniva a mangiare di essere ancora inviato dall'Amministrazione, in regime di proroga della convenzione in suo favore.
Pur potendo riconoscersi che, in questo caso come quello di ricovero in albergo, la convenzione indica che uniche parti del rapporto sono il NO e l'Amministrazione, per la fattispecie della somministrazione dei pasti nella quale la controricorrente aveva il potere di "inviare" gli aventi diritto, ben poteva il NO rifiutare i pasti a coloro che, con la riattazione delle proprie case, avevano perso il diritto a ogni assistenza quali terremotati, pur se gli stessi rimanevano in albergo. Il ricorso deve quindi rigettarsi avendo correttamente escluso i giudici di merito che il ricorrente abbia dimostrato che le prestazioni di vitto da lui erogate fossero in favore di soggetti aventi diritto alle stesse, perché inviati dalla P.A. e inseriti negli elenchi allegati alla convenzione in regime di proroga di quest'ultima, non risultando inadempiuto alcun obbligo della Protezione civile, che, per tale condotta, debba ritenersi tenuta a versare il corrispettivo dei pasti, anche se fruiti da soggetti non aventi più diritto ad assistenza.
2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1664-1667 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., con conseguente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver omesso i giudici di merito di considerare che il rapporto era di appalto, disciplinato dalle norme del codice civile, tra le quali vi è l'art.1664 c.c. per cui la revisione dei prezzi era comunque dovuta ricorrendone i presupposti per l'applicazione, come riconosciuto dall'U.T.E., che aveva anche accertato le percentuali di revisione richieste dal NO. Nel controricorso si affermava invece che la revisione prezzi era meramente eventuale e facoltativa per cui nulla competeva al ricorrente per tale titolo.
L'art. 1664 c.c. sulla revisione prezzi nell'appalto è norma certamente derogabile e nel caso la fattispecie è stat espressamente disciplinata nel contratto concluso tra le parti (art. 4), rimettendosi all'U.T.E. il potere di determinare l'an e il quantum del dovuto in linea solo "eventuale". L'intervento dell'U.T.E., ad integrazione del contratto, non costituisce mera perizia contrattuale relativa al quantum, potendo l'Ufficio stesso, a sua discrezione, in base all'art. 4 della convenzione, disporre o meno la revisione e determinarne la misura. Per tale profilo, può escludersi una qualsiasi violazione della normativa sull'appalto da parte dei giudici di merito, che hanno reso conto delle loro ragioni in ordine alla non necessità, nel caso di specie, della revisione prezzi, come prevista in contratto e da loro considerata in base alla convenzione solo "eventuale".
3. Equa appare la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti, in rapporto alla circostanza incontestata che il NO ha comunque fornito erroneamente vitto a soggetti che non avevano diritto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 Febbraio 1999