Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1351
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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La convenzione stipulata tra protezione civile e titolare di un ristorante per la somministrazione di vitto ai nuclei familiari privi di abitazione per effetto del sisma del 1980 è legittima fonte del diritto al compenso per le prestazioni eseguite da parte del ristoratore a condizione che questi fornisca la prova non soltanto dell'inserimento dei soggetti da lui assistiti negli elenchi allegati alla convenzione stessa, ma anche dell'invio dei soggetti medesimi da parte degli organi competenti, per effetto della proroga dell'originario termine (nella specie, tre mesi) convenuto tra le parti (la S.C. ha, così, confermato la statuizione di merito secondo cui nessun diritto al compenso andava riconosciuto ad un ristoratore che aveva continuato a somministrare vitto, pur dopo la scadenza dell'originario termine convenuto in tre mesi con l'amministrazione, a soggetti originariamente inseriti negli elenchi degli aventi diritto allegati alla convenzione, omettendo, peraltro, di controllare sia l'effettività del loro invio da parte delle competenti autorità, sia l'esistenza di una proroga del termine predetto dopo la sua scadenza, atteso, tra l'altro, che i beneficiari avevano, "medio tempore", riacquistato il possesso delle rispettive abitazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1351
    Data del deposito : 18 febbraio 1999

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