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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Cron. N.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A R. Gen. N. 1311/2021 nella causa civile n. 943/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del Camp. Civ. N. 08/01/2024, promossa
d a
, con il patrocinio dell'Avv. Perugini Luca, Parte_1
APPELLANTE
OGGETTO: e
, con il patrocinio dell'Avv. Guatta Cristina, Azione revocatoria Parte_2 ordinaria ex art. 2901 c.c. APPELLANTE
contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA
Con l'intervento volontario ex art. 111 cpc di:
, QUALE PROCUTATRICE SPECIALE DI Parte_3 [...]
, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Sardi Renato,
PARTE INTERVENUTA pagina 1 di 10
In punto: appello a sentenza n. 1887/2021, pubblicata l'8 luglio 2021, del Tribunale di Brescia.
CONCLUSIONI:
Dell'appellante- PT
“Voglia la Corte di appello di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudi-zio, in riforma dell'appellata sentenza n. 1887 in data 8/7/2021 del
Tribunale di Brescia: nel merito: respingere le domande proposte dalla siccome Controparte_1 infondate sia in fatto che in diritto;
in via istruttoria:
A) si chiede che venga ordinata alla la esibizione di tutta la documen-tazione relativa a Controparte_1 tutti i rapporti intrattenuti con il sig. e con la società Fersider srl., Parte_1 nonché di tutta la documentazione relativa alla istruttoria volta alla con-cessione del finanziamento di cui al contratto del 17/12/2014, istruttoria menzionata alla fine di pag. 1 della memoria n. 1 della del primo grado di giudizio;
Controparte_1
B) si chiede inoltre l'ammissione di prove per interrogatorio formale del legale rappresen-tante della (sui capp. 1 e 13) e di prove per testimoni a Controparte_1 prova diretta sulle circostanze seguenti, da intendersi tutte precedute dall'inciso
“vero che”:
1)la società attrice ha sempre saputo della esistenza degli immobili per cui è causa, ma non ha mai inteso impiegarli come garanzia del proprio credito ritenendoli di infimo valore;
2)il primo dei suddetti immobili è un monolocale, sito in OG, che fu acquistato nel 1996 al prezzo di lire 50.000.000;
3)detto immobile è sempre stato abitato dalla madre del sig. (sig.ra PT CP_3
);
[...]
4)gli accordi di separazione prevedevano che detto immobile continuasse ad essere utilizza-to dalla sig.ra , a favore della quale la convenuta ha CP_3 Pt_2 costituito un usu-frutto vitalizio parallelamente all'acquisto;
5)l'altro immobile è sito in AR Boario Terme, si tratta di un monolocale che fu acquistato nel 2004 al prezzo di euro 54.000,00;
6)i coniugi odierni convenuti si erano sposati nel 1981;
7)fra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni;
8)negli oltre trent'anni di matrimonio la moglie aveva rinunciato alla attività lavorativa (in precedenza espletata) per dedicarsi interamente alla famiglia;
pagina 2 di 10 9)gli immobili per cui è causa erano stati acquistati dal solo in entrambi i PT casi ri-correndo ai mutui fondiari erogati dalla Banca di Valle Camonica;
10)tramite l'attività prestata nella famiglia, la moglie aveva contribuito alla formazione dei risparmi necessari per il pagamento di tali mutui;
11) la stessa non aveva beneficiato della utilità di detti immobili, uno dei quali fin dall'acquisto fu concesso in uso gratuito alla suocera;
12)all'epoca della separazione, la moglie viveva con la figlia ed entrambe erano prive Persona_1 di attività lavorativa;
13)i funzionari della società attrice erano informati dei monolocali per cui è causa, ma hanno manifestato disinteresse all'utilizzo di detti immobili per la garanzia del credito, ritenen-doli di valore troppo basso rispetto alla ingente entità dei finanziamenti erogati (come confermato, del resto, dal contenuto della memoria n. 1 di parte attrice);
14)la cessione dei monolocali alla moglie è stata trascritta prima che la società attrice erogas-se il finanziamento di 400.000 euro.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli i seguenti: , da AR Persona_1
(BS), da Capriano del Colle (BS), da PO Testimone_1 Tes_2 (VI).”
Dell'appellante- Pt_2
“Voglia la Corte di appello di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio, in riforma dell'appellata sentenza n. 1887 in data 8/7/2021 del Tribunale Ordinario di Brescia: nel merito: respingere le domande proposte dalla siccome Controparte_1 infondate sia in fatto che in diritto;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la signora ha sottoscritto, in data 1 aprile 2014, davanti Parte_2 al Presidente del Tribunale di Brescia, dott. Stefano Rosa
, un verbale di comparizione dei coniugi per la separazione personale?
2) Vero che tale verbale prevedeva, l'obbligo da parte del marito, sig. di PT trasferire, alla moglie, a titolo gratuito, la proprietà di due immobili, uno sito in AR Boario Terme (Brescia) e l'altro in OG (Brescia)?
3) Vero che il trasferimento delle unità immobiliari da marito a moglie, previsto nella separazione, è stato un riconoscimento dell'apporto dato dalla signora per Pt_2
pagina 3 di 10 anni, alla propria famiglia?
4) Vero che la signora aveva rinunciato alla propria attività lavorativa in Pt_2 accordo con il marito, per dedicare il suo tempo interamente alla famiglia?
5) Vero che la signora ha svolto, per oltre trent'anni, fino alla separazione, Pt_2 ogni mansione nella gestione della casa e nella cura della figlia e si è occupata di tutto quello che riguardava la vita coniugale?
6) Vero che all'epoca della separazione la signora non svolgeva alcuna Pt_2 attività lavorativa, così come la figlia?
7) Vero che all'epoca della separazione e l'immobile di AR era in uso gratuito alla suocera, sig.ra ? CP_3
8) Vero che contestualmente all'acquisto dell'immobile la signora ha Pt_2 costituito in favore della signora un usufrutto vitalizio? CP_3
9) Vero che da gennario 2018, dopo la morte della suocera, la signora ha Pt_2 potuto mettere a reddito l'immobile di AR, locandolo a terzi?
10) Vero che l'immobile di OG è stato concesso in locazione a terzi da aprile 2017?
Si indicano quali testimoni: da AR (BS), da Persona_1 Tes_1 Capriano del Colle (BS), da PO (VI).” Tes_2
Dell'appellata:
“Piaccia all'Intestata Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
- Dichiarare inammissibile, o comunque rigettare perché del tutto infondato, l'appello proposto, e tutte le domande ed istanze ivi formulate da Parte_1 avverso la Sentenza n. 1887/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata in data
8/07/2021, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare, anche nei confronti di la CP_2 sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese di lite.
Si producono in copia, oltre al fascicolo di parte di Controparte_1
1) procura speciale Notaio del 24.01.2020, n. 44337 rep. n. 13980 Persona_2 racc.;
2) Estratto Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 18 del
11.02.2020.
3) UR ER ” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 10 Con atto di citazione la assumendosi creditrice di Controparte_1 [...] in forza di quattro fideiussioni, rispettivamente per € 360.000,00, € PT 20.000,00, € 80.000,00, € 100.000,00, con cui il convenuto aveva garantito i crediti vantati dalla banca nei confronti della società Fersider Srl, di cui al contratto di conto corrente n. 1646/2 del 15 maggio 2007, alla garanzia per l'adempimento del contratto di fornitura stipulato con IE ha chiesto la declaratoria di CP_4 inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di “cessione di beni immobili in adempimento di obbligo di trasferimento” datato 20 novembre 2014, avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile sito in OG, via Valeriana n. 4/a identificato in catasto al foglio 18, particella 3096/3, e degli immobili siti in AR Boario Terme, via Fucine, identificati in catasto al foglio 14, particelle 1133/7, 1133/17, 1133/30, 1133/1, 1133/2; eseguito in adempimento dell'accordo di separazione personale dei convenuti omologato dal Tribunale di Brescia con decreto n. 7620/2014.
si è difeso sostenendo che il trasferimento degli immobili era Parte_1 legittimo e frutto di un accordo equo legato alla separazione.
si è costituita affermando di non essere stata consapevole di arrecare Parte_2 pregiudizio ai creditori e che i trasferimenti rappresentavano un riconoscimento del contributo umano dato alla loro famiglia durante la vita coniugale.
Con sentenza n. 1887/2021, pubblicata l'8.07.2021, il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda e dichiarato il suddetto atto di cessione inefficace nei confronti della e disposto l'annotazione della sentenza a margine della Controparte_1 trascrizione degli atti, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere tutti i presupposti dell'azione revocatoria, sia oggettivi (esistenza del credito, atto dispositivo del debitore, pregiudizio per il creditore), sia soggettivi (consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti a titolo oneroso – come nel caso in esame- anche del terzo).
Nel dettaglio, il giudice di prime cure ha ritenuto provato il credito vantato dalla banca sulla base delle fideiussioni prodotte in atti ed ha precisato che l'atto di cessione, pur essendo collegato all'accordo di separazione, conserva una propria efficacia traslativa e può essere revocato, in quanto non costituisce l'adempimento di un obbligo giuridico preesistente, ma rappresenta l'esecuzione di una libera determinazione negoziale del debitore.
Ha poi ritenuto provato che il convenuto si fosse spogliato di tutti i suoi beni immobili, con pregiudizio per il creditore, anche in termini quantitativi, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito.
Con riferimento al presupposto soggettivo (scientia damni), il giudice ha rilevato che il credito vantato dalla banca attrice è sorto anteriormente all'atto dispositivo. Ha, quindi, ritenuto che la valutazione della consapevolezza del convenuto circa il pregiudizio arrecato al creditore dovesse essere condotta al momento dell'accordo di separazione, in quanto origine dell'intera operazione negoziale posta in essere.
Il giudice ha, inoltre, evidenziato che la prova della consapevolezza può fondarsi su pagina 5 di 10 presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. in tal senso ha rilevato che il convenuto, in qualità di socio amministratore unico di Fersider Srl non poteva ignorare la situazione economica della società, poi dichiarata fallita nel maggio 2015.
Il fatto che l'accordo di separazione e le successive cessioni immobiliari siano avvenuti pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento è, secondo il giudice, circostanza idonea a fondare la presunzione che il convenuto fosse già consapevole dello stato di crisi, se non di insolvenza della società.
Ha, al contrario, ritenuto non convincenti le difese del convenuto secondo cui l'intento delle cessioni sarebbe stato quello di riconoscere alla convenuta il valore del lavoro svolto in ambito domestico durante la vita matrimoniale. Sul punto ha osservato come l'accordo di separazione non contenesse alcun riferimento ad una motivazione compensativa di tal genere. Ha, inoltre, sottolineato come le condizioni pattuite – tra cui l'impegno a corrispondere un assegno mensile complessivo di € 3.000,00 e la perdita di godimento della casa familiare – risultino particolarmente onerose per il convenuto, il quale si è spogliato di tutti i suoi beni immobili.
Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto che gli ex coniugi avessero agito consapevoli del pregiudizio arrecato al creditore e con l'intento di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
Avverso la sentenza, ha proposto appello insistendo per Parte_1 l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare valido ed efficace l'atto di cessione stipulato il
20.11.2014.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche , insistendo Parte_2 anch'ella per la carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Nelle more del giudizio in forza di contratto di cessione concluso in CP_2 data 19.12.2019 con , ha acquistato pro soluto, ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, compreso quello a sofferenza di Fersider Srl. con procura speciale, per atto del Notaio di Milano del CP_2 Persona_2
24.01.2020 n. 44337 rep. 13980 racc., ha poi nominato procuratrice speciale
[...] per la gestione ed il recupero dei crediti oggetto delle cessioni di cui sopra. Parte_3
Con comparsa di costituzione, depositata il 21 gennaio 2022, si Parte_3 è costituita in giudizio eccependo la manifesta inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 26/01/2022, tenutasi mediante scambio e deposito telematico di note scritte, la Corte ha dichiarato la contumacia di e disposto ex Controparte_5 art. 355 c.p.c. la riunione al presente fascicolo quello iscritto a n. 969/2021 recante l'appello promosso da avverso la medesima sentenza n. 1887/2021 del Parte_2
Tribunale di Brescia. pagina 6 di 10 Nella stessa udienza, rilevata la complessità delle questioni dedotte, ha rigettato l'istanza di definizione della causa con ordinanza ex art. 384 bis c.p.c. Contr La si è ritualmente costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata,
All'udienza dell'8.01.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla in quanto – anche Parte_3 considerato l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 – l'atto introduttivo presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano l'erroneità della motivazione spesa dal Tribunale sul punto, come si avrà anche modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello.
***
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancanza di prove del pregiudizio dal momento che il giudice avrebbe erroneamente stimato il valore degli immobili ceduti, il quale sarebbe stato in realtà troppo basso per poter soddisfare il credito della banca.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con l'atto revocando, infatti, ha ceduto alla moglie ( ) Parte_1 Parte_2 la totalità degli immobili di cui era proprietario, pertanto, la garanzia patrimoniale sulla quale la banca poteva fare affidamento è stata irrimediabilmente depauperata.
Tale dato, se si considera che né né hanno allegato che il primo era PT Pt_2 titolare di un residuo patrimonio mobiliare di consistenza idonea a garantire il soddisfacimento dell'ingente credito vantato dalla banca e che, sotto altro profilo, la debitrice principale è stata dichiarata fallita, non consente in alcun modo di dubitare della configurabilità del pregiudizio alla cui elisione è finalizzato l'esperimento dell'azione revocatoria.
A nulla può rilevare, al contrario, l'eventualità che il giudice di prime cure abbia sovrastimato il valore degli immobili oggetto di cessione, dal momento che il fatto stesso che l'appellante si sia spogliato della totalità degli immobili di cui era PT proprietario è sufficiente a provare la grave erosione della garanzia patrimoniale, arrecando pregiudizio ai propri creditori.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto sussistente la finalità fraudolenta dell'atto dispositivo sulla base di un'erronea interpretazione dell'accordo di separazione. Sul punto ribadisce l'equilibrio delle concessioni intercorse tra i coniugi in sede di separazione ed pagina 7 di 10 evidenzia che il principale finanziamento dalla banca (pari ad € 400.000) è stato rilasciato successivamente alla trascrizione delle cessioni, rendendo difficile sostenere che l'atto fosse dolosamente preordinato a frodare i creditori.
Il motivo non merita accoglimento.
Sebbene parte appellante insista nel sottolineare come nei verbali di separazione consensuale non sia consuetudine esplicitare in modo analitico le ragioni compensative sottese agli accordi raggiunti, non può ignorarsi che dagli atti non emerge alcuna giustificazione del trasferimento patrimoniale oggetto di causa, tanto più rilevante in considerazione della sua entità (totalità dei beni del cedente). Gli appellanti ribadiscono, inoltre, l'equilibrio delle concessioni intercorse tra i coniugi in sede di separazione senza tuttavia indicarle.
La sola giustificazione causale addotta a sostegno del trasferimento della totalità dei beni di in favore di è la compensazione dei sacrifici osservati da PT Pt_2 quest'ultima nell'interesse della loro famiglia nel corso della loro vita coniugale.
Tuttavia, pur riconoscendo la prassi di redigere verbali in forma sintetica, l'appellante consapevole dell'esposizione debitoria della società di cui era fideiussore, PT avrebbe potuto, anche mediante rinvio ad un documento separato, rendere manifeste le ragioni sottese ad un accordo di separazione tanto squilibrato, che ha visto come unica parte avvantaggiata l'ex coniuge.
Non può poi essere accolta la tesi sostenuta dagli appellanti secondo cui il finanziamento più rilevante, pari a € 400.000,00, concesso dalla banca il 17 dicembre 2014 – dunque in data successiva alla trascrizione delle cessioni immobiliari oggetto di causa – comporterebbe l'onere di provare che tali cessioni siano state dolosamente pianificate con l'intento specifico di frodare i creditori.
Occorre precisare che l'atto revocando è l'atto di “cessione di beni immobili in adempimento di obbligo di trasferimento” datato 20 novembre 2014, poiché è in quella data che, alla luce del principio del consenso traslativo che governa il nostro sistema, si è avuto il trasferimento pregiudizievole dei beni oggetto di cessione e non la trascrizione di tali atti, rappresentando la trascrizione un mero onere pubblicitario e non un elemento cui è subordinata l'efficacia del trasferimento del diritto.
Ciò precisato, il credito vantato dalla nei confronti di è Controparte_1 PT anteriore rispetto all'accordo del 20 novembre 2014.
È circostanza non contestata tra le parti, nonché documentalmente provato che:
- il 19/09/2007 si è costituito fideiussore in favore della a PT Controparte_1 garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società Fersider s.r.l., fino alla concorrenza dell'importo di € 360.000,00;
- nel corso del rapporto, alla società Fersider s.r.l. sono state concesse una linea di smobilizzo crediti Italia di € 125.000,00 a revoca, da utilizzare in conto dietro prestazione di foglio e, nell'ottobre del 2014, un fido temporaneo portafoglio sbf di € 20.000,00, quest'ultimo garantito da fideiussione specifica rilasciata il 22/10/2014 sempre da (v. p. 1 dell'atto di citazione di primo grado ed annessi PT
pagina 8 di 10 documenti).
Il credito della è, dunque, anteriore rispetto all'atto revocando, Controparte_1 essendo sorto con la concessione degli affidamenti e delle garanzie di cui si è detto e con il rilascio delle relative fideiussioni.
Stando così le cose non occorre provare alcuna preordinazione fraudolenta in capo allo essendo sufficiente l'elemento soggettivo della scientia damni così PT come accertato dal giudice di primo grado, non avendo gli appellanti promosso opposizione sotto tale profilo.
3. Con il terzo motivo l'appellante, il solo censura la sentenza nella parte in PT cui il Tribunale ha ritenuto inutile indagare lo stato soggettivo della Pt_2 ritenendo gratuite le cessioni patrimoniali avvenute nell'ambito della separazione.
Secondo l'appellante, questa valutazione è errata poiché gli accordi di separazione, anche se privi di corrispettivo diretto, non sono automaticamente qualificabili come donazioni, ma possono avere natura solutorio-compensativa e, pertanto, è possibile che tali cessioni abbiano carattere oneroso.
Anche quest'ultima censura è infondata.
Parte appellante confonde il piano della gratuità con quello delle donazioni.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto gratuite le cessioni patrimoniali avvenute nell'ambito della separazione non implica affatto che le stesse siano state qualificate come donazioni.
Ed allo stesso tempo, il fatto che tali cessioni non possano essere qualificate come donazioni non implica che le stesse costituiscano negozi giuridici a titolo oneroso.
Questo perché se è vero che tutte le donazioni sono negozi gratuiti, non tutti i negozi gratuiti sono donazioni.
Occorre ricordare che un negozio è gratuito quando una parte ottiene un vantaggio senza dover sopportare un sacrificio equivalente.
Tuttavia, nel caso in esame quello che si ravvisa è un negozio gratuito economicamente interessato, ovvero, un negozio in cui una parte - nel caso in esame
- ottiene un vantaggio senza pagare un corrispettivo, mentre la parte Parte_2 che compie l'atto che avvantaggia l'altro – nel caso in esame – non Parte_1 necessariamente è spinta da spirito di liberalità, ben potendo la determinazione di cedere la proprietà immobiliare senza alcuna contropartita derivare da altre considerazioni, comunque di rilievo sul piano economico.
Nel caso di specie, infatti, mediante le cessioni oggetto di causa, ha PT soddisfatto sia l'interesse apparente di ricompensare l'ex coniuge per i sacrifici fatti nell'interesse della famiglia, sia quello di salvaguardare i propri beni dall'aggressione creditoria.
L'animus del cedente è, pertanto, incompatibile con lo schema negoziale della donazione.
Costituendo, dunque, le cessioni oggetto di causa degli atti gratuiti non occorre pagina 9 di 10 esaminare l'elemento soggettivo in capo alla Pt_2
***
In conclusione, entrambi gli appelli vanno respinti e la sentenza di primo grado confermata.
***
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano, ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione di valore da € 260.001,00 a 520.000,00 a favore della parte appellata in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 7.928,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Nulla sulle spese con riferimento a rimasta contumace. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1887/2021, pubblicata l'8 luglio 2021; ordina al competente conservatore dei registri immobiliari l'annotazione della sentenza;
condanna parte appellante: e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla , quale procuratrice speciale di Parte_3 CP_2
cessionaria del credito di le spese del grado,
[...] Controparte_1 che si liquidano come in parte motiva.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Cron. N.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A R. Gen. N. 1311/2021 nella causa civile n. 943/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del Camp. Civ. N. 08/01/2024, promossa
d a
, con il patrocinio dell'Avv. Perugini Luca, Parte_1
APPELLANTE
OGGETTO: e
, con il patrocinio dell'Avv. Guatta Cristina, Azione revocatoria Parte_2 ordinaria ex art. 2901 c.c. APPELLANTE
contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA
Con l'intervento volontario ex art. 111 cpc di:
, QUALE PROCUTATRICE SPECIALE DI Parte_3 [...]
, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Sardi Renato,
PARTE INTERVENUTA pagina 1 di 10
In punto: appello a sentenza n. 1887/2021, pubblicata l'8 luglio 2021, del Tribunale di Brescia.
CONCLUSIONI:
Dell'appellante- PT
“Voglia la Corte di appello di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudi-zio, in riforma dell'appellata sentenza n. 1887 in data 8/7/2021 del
Tribunale di Brescia: nel merito: respingere le domande proposte dalla siccome Controparte_1 infondate sia in fatto che in diritto;
in via istruttoria:
A) si chiede che venga ordinata alla la esibizione di tutta la documen-tazione relativa a Controparte_1 tutti i rapporti intrattenuti con il sig. e con la società Fersider srl., Parte_1 nonché di tutta la documentazione relativa alla istruttoria volta alla con-cessione del finanziamento di cui al contratto del 17/12/2014, istruttoria menzionata alla fine di pag. 1 della memoria n. 1 della del primo grado di giudizio;
Controparte_1
B) si chiede inoltre l'ammissione di prove per interrogatorio formale del legale rappresen-tante della (sui capp. 1 e 13) e di prove per testimoni a Controparte_1 prova diretta sulle circostanze seguenti, da intendersi tutte precedute dall'inciso
“vero che”:
1)la società attrice ha sempre saputo della esistenza degli immobili per cui è causa, ma non ha mai inteso impiegarli come garanzia del proprio credito ritenendoli di infimo valore;
2)il primo dei suddetti immobili è un monolocale, sito in OG, che fu acquistato nel 1996 al prezzo di lire 50.000.000;
3)detto immobile è sempre stato abitato dalla madre del sig. (sig.ra PT CP_3
);
[...]
4)gli accordi di separazione prevedevano che detto immobile continuasse ad essere utilizza-to dalla sig.ra , a favore della quale la convenuta ha CP_3 Pt_2 costituito un usu-frutto vitalizio parallelamente all'acquisto;
5)l'altro immobile è sito in AR Boario Terme, si tratta di un monolocale che fu acquistato nel 2004 al prezzo di euro 54.000,00;
6)i coniugi odierni convenuti si erano sposati nel 1981;
7)fra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni;
8)negli oltre trent'anni di matrimonio la moglie aveva rinunciato alla attività lavorativa (in precedenza espletata) per dedicarsi interamente alla famiglia;
pagina 2 di 10 9)gli immobili per cui è causa erano stati acquistati dal solo in entrambi i PT casi ri-correndo ai mutui fondiari erogati dalla Banca di Valle Camonica;
10)tramite l'attività prestata nella famiglia, la moglie aveva contribuito alla formazione dei risparmi necessari per il pagamento di tali mutui;
11) la stessa non aveva beneficiato della utilità di detti immobili, uno dei quali fin dall'acquisto fu concesso in uso gratuito alla suocera;
12)all'epoca della separazione, la moglie viveva con la figlia ed entrambe erano prive Persona_1 di attività lavorativa;
13)i funzionari della società attrice erano informati dei monolocali per cui è causa, ma hanno manifestato disinteresse all'utilizzo di detti immobili per la garanzia del credito, ritenen-doli di valore troppo basso rispetto alla ingente entità dei finanziamenti erogati (come confermato, del resto, dal contenuto della memoria n. 1 di parte attrice);
14)la cessione dei monolocali alla moglie è stata trascritta prima che la società attrice erogas-se il finanziamento di 400.000 euro.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli i seguenti: , da AR Persona_1
(BS), da Capriano del Colle (BS), da PO Testimone_1 Tes_2 (VI).”
Dell'appellante- Pt_2
“Voglia la Corte di appello di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio, in riforma dell'appellata sentenza n. 1887 in data 8/7/2021 del Tribunale Ordinario di Brescia: nel merito: respingere le domande proposte dalla siccome Controparte_1 infondate sia in fatto che in diritto;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la signora ha sottoscritto, in data 1 aprile 2014, davanti Parte_2 al Presidente del Tribunale di Brescia, dott. Stefano Rosa
, un verbale di comparizione dei coniugi per la separazione personale?
2) Vero che tale verbale prevedeva, l'obbligo da parte del marito, sig. di PT trasferire, alla moglie, a titolo gratuito, la proprietà di due immobili, uno sito in AR Boario Terme (Brescia) e l'altro in OG (Brescia)?
3) Vero che il trasferimento delle unità immobiliari da marito a moglie, previsto nella separazione, è stato un riconoscimento dell'apporto dato dalla signora per Pt_2
pagina 3 di 10 anni, alla propria famiglia?
4) Vero che la signora aveva rinunciato alla propria attività lavorativa in Pt_2 accordo con il marito, per dedicare il suo tempo interamente alla famiglia?
5) Vero che la signora ha svolto, per oltre trent'anni, fino alla separazione, Pt_2 ogni mansione nella gestione della casa e nella cura della figlia e si è occupata di tutto quello che riguardava la vita coniugale?
6) Vero che all'epoca della separazione la signora non svolgeva alcuna Pt_2 attività lavorativa, così come la figlia?
7) Vero che all'epoca della separazione e l'immobile di AR era in uso gratuito alla suocera, sig.ra ? CP_3
8) Vero che contestualmente all'acquisto dell'immobile la signora ha Pt_2 costituito in favore della signora un usufrutto vitalizio? CP_3
9) Vero che da gennario 2018, dopo la morte della suocera, la signora ha Pt_2 potuto mettere a reddito l'immobile di AR, locandolo a terzi?
10) Vero che l'immobile di OG è stato concesso in locazione a terzi da aprile 2017?
Si indicano quali testimoni: da AR (BS), da Persona_1 Tes_1 Capriano del Colle (BS), da PO (VI).” Tes_2
Dell'appellata:
“Piaccia all'Intestata Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
- Dichiarare inammissibile, o comunque rigettare perché del tutto infondato, l'appello proposto, e tutte le domande ed istanze ivi formulate da Parte_1 avverso la Sentenza n. 1887/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata in data
8/07/2021, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare, anche nei confronti di la CP_2 sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese di lite.
Si producono in copia, oltre al fascicolo di parte di Controparte_1
1) procura speciale Notaio del 24.01.2020, n. 44337 rep. n. 13980 Persona_2 racc.;
2) Estratto Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 18 del
11.02.2020.
3) UR ER ” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 10 Con atto di citazione la assumendosi creditrice di Controparte_1 [...] in forza di quattro fideiussioni, rispettivamente per € 360.000,00, € PT 20.000,00, € 80.000,00, € 100.000,00, con cui il convenuto aveva garantito i crediti vantati dalla banca nei confronti della società Fersider Srl, di cui al contratto di conto corrente n. 1646/2 del 15 maggio 2007, alla garanzia per l'adempimento del contratto di fornitura stipulato con IE ha chiesto la declaratoria di CP_4 inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di “cessione di beni immobili in adempimento di obbligo di trasferimento” datato 20 novembre 2014, avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile sito in OG, via Valeriana n. 4/a identificato in catasto al foglio 18, particella 3096/3, e degli immobili siti in AR Boario Terme, via Fucine, identificati in catasto al foglio 14, particelle 1133/7, 1133/17, 1133/30, 1133/1, 1133/2; eseguito in adempimento dell'accordo di separazione personale dei convenuti omologato dal Tribunale di Brescia con decreto n. 7620/2014.
si è difeso sostenendo che il trasferimento degli immobili era Parte_1 legittimo e frutto di un accordo equo legato alla separazione.
si è costituita affermando di non essere stata consapevole di arrecare Parte_2 pregiudizio ai creditori e che i trasferimenti rappresentavano un riconoscimento del contributo umano dato alla loro famiglia durante la vita coniugale.
Con sentenza n. 1887/2021, pubblicata l'8.07.2021, il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda e dichiarato il suddetto atto di cessione inefficace nei confronti della e disposto l'annotazione della sentenza a margine della Controparte_1 trascrizione degli atti, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere tutti i presupposti dell'azione revocatoria, sia oggettivi (esistenza del credito, atto dispositivo del debitore, pregiudizio per il creditore), sia soggettivi (consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti a titolo oneroso – come nel caso in esame- anche del terzo).
Nel dettaglio, il giudice di prime cure ha ritenuto provato il credito vantato dalla banca sulla base delle fideiussioni prodotte in atti ed ha precisato che l'atto di cessione, pur essendo collegato all'accordo di separazione, conserva una propria efficacia traslativa e può essere revocato, in quanto non costituisce l'adempimento di un obbligo giuridico preesistente, ma rappresenta l'esecuzione di una libera determinazione negoziale del debitore.
Ha poi ritenuto provato che il convenuto si fosse spogliato di tutti i suoi beni immobili, con pregiudizio per il creditore, anche in termini quantitativi, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito.
Con riferimento al presupposto soggettivo (scientia damni), il giudice ha rilevato che il credito vantato dalla banca attrice è sorto anteriormente all'atto dispositivo. Ha, quindi, ritenuto che la valutazione della consapevolezza del convenuto circa il pregiudizio arrecato al creditore dovesse essere condotta al momento dell'accordo di separazione, in quanto origine dell'intera operazione negoziale posta in essere.
Il giudice ha, inoltre, evidenziato che la prova della consapevolezza può fondarsi su pagina 5 di 10 presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. in tal senso ha rilevato che il convenuto, in qualità di socio amministratore unico di Fersider Srl non poteva ignorare la situazione economica della società, poi dichiarata fallita nel maggio 2015.
Il fatto che l'accordo di separazione e le successive cessioni immobiliari siano avvenuti pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento è, secondo il giudice, circostanza idonea a fondare la presunzione che il convenuto fosse già consapevole dello stato di crisi, se non di insolvenza della società.
Ha, al contrario, ritenuto non convincenti le difese del convenuto secondo cui l'intento delle cessioni sarebbe stato quello di riconoscere alla convenuta il valore del lavoro svolto in ambito domestico durante la vita matrimoniale. Sul punto ha osservato come l'accordo di separazione non contenesse alcun riferimento ad una motivazione compensativa di tal genere. Ha, inoltre, sottolineato come le condizioni pattuite – tra cui l'impegno a corrispondere un assegno mensile complessivo di € 3.000,00 e la perdita di godimento della casa familiare – risultino particolarmente onerose per il convenuto, il quale si è spogliato di tutti i suoi beni immobili.
Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto che gli ex coniugi avessero agito consapevoli del pregiudizio arrecato al creditore e con l'intento di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
Avverso la sentenza, ha proposto appello insistendo per Parte_1 l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare valido ed efficace l'atto di cessione stipulato il
20.11.2014.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche , insistendo Parte_2 anch'ella per la carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Nelle more del giudizio in forza di contratto di cessione concluso in CP_2 data 19.12.2019 con , ha acquistato pro soluto, ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, compreso quello a sofferenza di Fersider Srl. con procura speciale, per atto del Notaio di Milano del CP_2 Persona_2
24.01.2020 n. 44337 rep. 13980 racc., ha poi nominato procuratrice speciale
[...] per la gestione ed il recupero dei crediti oggetto delle cessioni di cui sopra. Parte_3
Con comparsa di costituzione, depositata il 21 gennaio 2022, si Parte_3 è costituita in giudizio eccependo la manifesta inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 26/01/2022, tenutasi mediante scambio e deposito telematico di note scritte, la Corte ha dichiarato la contumacia di e disposto ex Controparte_5 art. 355 c.p.c. la riunione al presente fascicolo quello iscritto a n. 969/2021 recante l'appello promosso da avverso la medesima sentenza n. 1887/2021 del Parte_2
Tribunale di Brescia. pagina 6 di 10 Nella stessa udienza, rilevata la complessità delle questioni dedotte, ha rigettato l'istanza di definizione della causa con ordinanza ex art. 384 bis c.p.c. Contr La si è ritualmente costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata,
All'udienza dell'8.01.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla in quanto – anche Parte_3 considerato l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 – l'atto introduttivo presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano l'erroneità della motivazione spesa dal Tribunale sul punto, come si avrà anche modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello.
***
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancanza di prove del pregiudizio dal momento che il giudice avrebbe erroneamente stimato il valore degli immobili ceduti, il quale sarebbe stato in realtà troppo basso per poter soddisfare il credito della banca.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con l'atto revocando, infatti, ha ceduto alla moglie ( ) Parte_1 Parte_2 la totalità degli immobili di cui era proprietario, pertanto, la garanzia patrimoniale sulla quale la banca poteva fare affidamento è stata irrimediabilmente depauperata.
Tale dato, se si considera che né né hanno allegato che il primo era PT Pt_2 titolare di un residuo patrimonio mobiliare di consistenza idonea a garantire il soddisfacimento dell'ingente credito vantato dalla banca e che, sotto altro profilo, la debitrice principale è stata dichiarata fallita, non consente in alcun modo di dubitare della configurabilità del pregiudizio alla cui elisione è finalizzato l'esperimento dell'azione revocatoria.
A nulla può rilevare, al contrario, l'eventualità che il giudice di prime cure abbia sovrastimato il valore degli immobili oggetto di cessione, dal momento che il fatto stesso che l'appellante si sia spogliato della totalità degli immobili di cui era PT proprietario è sufficiente a provare la grave erosione della garanzia patrimoniale, arrecando pregiudizio ai propri creditori.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto sussistente la finalità fraudolenta dell'atto dispositivo sulla base di un'erronea interpretazione dell'accordo di separazione. Sul punto ribadisce l'equilibrio delle concessioni intercorse tra i coniugi in sede di separazione ed pagina 7 di 10 evidenzia che il principale finanziamento dalla banca (pari ad € 400.000) è stato rilasciato successivamente alla trascrizione delle cessioni, rendendo difficile sostenere che l'atto fosse dolosamente preordinato a frodare i creditori.
Il motivo non merita accoglimento.
Sebbene parte appellante insista nel sottolineare come nei verbali di separazione consensuale non sia consuetudine esplicitare in modo analitico le ragioni compensative sottese agli accordi raggiunti, non può ignorarsi che dagli atti non emerge alcuna giustificazione del trasferimento patrimoniale oggetto di causa, tanto più rilevante in considerazione della sua entità (totalità dei beni del cedente). Gli appellanti ribadiscono, inoltre, l'equilibrio delle concessioni intercorse tra i coniugi in sede di separazione senza tuttavia indicarle.
La sola giustificazione causale addotta a sostegno del trasferimento della totalità dei beni di in favore di è la compensazione dei sacrifici osservati da PT Pt_2 quest'ultima nell'interesse della loro famiglia nel corso della loro vita coniugale.
Tuttavia, pur riconoscendo la prassi di redigere verbali in forma sintetica, l'appellante consapevole dell'esposizione debitoria della società di cui era fideiussore, PT avrebbe potuto, anche mediante rinvio ad un documento separato, rendere manifeste le ragioni sottese ad un accordo di separazione tanto squilibrato, che ha visto come unica parte avvantaggiata l'ex coniuge.
Non può poi essere accolta la tesi sostenuta dagli appellanti secondo cui il finanziamento più rilevante, pari a € 400.000,00, concesso dalla banca il 17 dicembre 2014 – dunque in data successiva alla trascrizione delle cessioni immobiliari oggetto di causa – comporterebbe l'onere di provare che tali cessioni siano state dolosamente pianificate con l'intento specifico di frodare i creditori.
Occorre precisare che l'atto revocando è l'atto di “cessione di beni immobili in adempimento di obbligo di trasferimento” datato 20 novembre 2014, poiché è in quella data che, alla luce del principio del consenso traslativo che governa il nostro sistema, si è avuto il trasferimento pregiudizievole dei beni oggetto di cessione e non la trascrizione di tali atti, rappresentando la trascrizione un mero onere pubblicitario e non un elemento cui è subordinata l'efficacia del trasferimento del diritto.
Ciò precisato, il credito vantato dalla nei confronti di è Controparte_1 PT anteriore rispetto all'accordo del 20 novembre 2014.
È circostanza non contestata tra le parti, nonché documentalmente provato che:
- il 19/09/2007 si è costituito fideiussore in favore della a PT Controparte_1 garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società Fersider s.r.l., fino alla concorrenza dell'importo di € 360.000,00;
- nel corso del rapporto, alla società Fersider s.r.l. sono state concesse una linea di smobilizzo crediti Italia di € 125.000,00 a revoca, da utilizzare in conto dietro prestazione di foglio e, nell'ottobre del 2014, un fido temporaneo portafoglio sbf di € 20.000,00, quest'ultimo garantito da fideiussione specifica rilasciata il 22/10/2014 sempre da (v. p. 1 dell'atto di citazione di primo grado ed annessi PT
pagina 8 di 10 documenti).
Il credito della è, dunque, anteriore rispetto all'atto revocando, Controparte_1 essendo sorto con la concessione degli affidamenti e delle garanzie di cui si è detto e con il rilascio delle relative fideiussioni.
Stando così le cose non occorre provare alcuna preordinazione fraudolenta in capo allo essendo sufficiente l'elemento soggettivo della scientia damni così PT come accertato dal giudice di primo grado, non avendo gli appellanti promosso opposizione sotto tale profilo.
3. Con il terzo motivo l'appellante, il solo censura la sentenza nella parte in PT cui il Tribunale ha ritenuto inutile indagare lo stato soggettivo della Pt_2 ritenendo gratuite le cessioni patrimoniali avvenute nell'ambito della separazione.
Secondo l'appellante, questa valutazione è errata poiché gli accordi di separazione, anche se privi di corrispettivo diretto, non sono automaticamente qualificabili come donazioni, ma possono avere natura solutorio-compensativa e, pertanto, è possibile che tali cessioni abbiano carattere oneroso.
Anche quest'ultima censura è infondata.
Parte appellante confonde il piano della gratuità con quello delle donazioni.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto gratuite le cessioni patrimoniali avvenute nell'ambito della separazione non implica affatto che le stesse siano state qualificate come donazioni.
Ed allo stesso tempo, il fatto che tali cessioni non possano essere qualificate come donazioni non implica che le stesse costituiscano negozi giuridici a titolo oneroso.
Questo perché se è vero che tutte le donazioni sono negozi gratuiti, non tutti i negozi gratuiti sono donazioni.
Occorre ricordare che un negozio è gratuito quando una parte ottiene un vantaggio senza dover sopportare un sacrificio equivalente.
Tuttavia, nel caso in esame quello che si ravvisa è un negozio gratuito economicamente interessato, ovvero, un negozio in cui una parte - nel caso in esame
- ottiene un vantaggio senza pagare un corrispettivo, mentre la parte Parte_2 che compie l'atto che avvantaggia l'altro – nel caso in esame – non Parte_1 necessariamente è spinta da spirito di liberalità, ben potendo la determinazione di cedere la proprietà immobiliare senza alcuna contropartita derivare da altre considerazioni, comunque di rilievo sul piano economico.
Nel caso di specie, infatti, mediante le cessioni oggetto di causa, ha PT soddisfatto sia l'interesse apparente di ricompensare l'ex coniuge per i sacrifici fatti nell'interesse della famiglia, sia quello di salvaguardare i propri beni dall'aggressione creditoria.
L'animus del cedente è, pertanto, incompatibile con lo schema negoziale della donazione.
Costituendo, dunque, le cessioni oggetto di causa degli atti gratuiti non occorre pagina 9 di 10 esaminare l'elemento soggettivo in capo alla Pt_2
***
In conclusione, entrambi gli appelli vanno respinti e la sentenza di primo grado confermata.
***
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano, ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione di valore da € 260.001,00 a 520.000,00 a favore della parte appellata in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 7.928,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Nulla sulle spese con riferimento a rimasta contumace. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1887/2021, pubblicata l'8 luglio 2021; ordina al competente conservatore dei registri immobiliari l'annotazione della sentenza;
condanna parte appellante: e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla , quale procuratrice speciale di Parte_3 CP_2
cessionaria del credito di le spese del grado,
[...] Controparte_1 che si liquidano come in parte motiva.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Magnoli)
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