Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1213 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 14/02/1969. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LUNARDI SONIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a BORGOMANERO (NO) il Controparte_1 C.F._2
10/11/1980 Con il patrocinio dell'Avv. CACCIAMI GIOVANNI Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: Nel merito:
- Disporre che il padre versi un contributo mensile pari ad € 300 rivalutabili Istat quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne;
Persona_1
- Disporre che il padre versi direttamente ad l'importo del contributo al Persona_1 mantenimento come quantificato, su conto corrente/ carta prepagata, intestati unicamente a quest'ultimo. In via istruttoria:
Pag. 1
nel progetto al fine di risolvere o comunque contenere il conflitto insorto fra le Parti;
[...]
▪ Si producono i seguenti documenti: DOC01 - provvedimento TM Torino del 18/05/2010; DOC02 – Iscrizione collocamento;
DOC03 – Atto di vendita attività Pombia;
DOC04– Acquisto attività ; DOC05 – Pt_2
Relazione Commercialista;
DOC06 - Acquisto immobile commerciale Arma;
DOC07 - IS AT;
DOC08 - Dichiarazione redditi 2021 - 2022 - 2023; DOC09 – Piano rottamazione quater;
Per_1
DOC10 – Locazione abitativa Arma;
DOC11 – Corrispondenza Avv. Lunardi;
DOC12 – Corrispondenza Avv. Cacciami;
DOC13 – Copia querela 570 bis e prova delegata DOC14 – Autocertificazione residenza CP_1
e famiglia;
DOC15 – Estratti conto 2022-2023-2024 ; DOC16 - Piano genitoriale;
Per_1 Per_1
DOC17 – Transazione e rimessione querela 30.05.2024; DOC18 – Atto di precetto notificato 25.06.2024; DOC19 – Decreto ingiuntivo not. 6.07.2023; DOC20 – Carta identità e codice fiscale . Pt_3 Per_1
➢ Chiede ammettersi prova per testimoni diretta e indiretta, sui seguenti capitoli: 1) Vero che redigevo la relazione che mi si rammostra (DOC05 da esibire al teste)? 2) Vero che confermo in ogni sua parte il contenuto della relazione che mi si rammostra (DOC05 da esibire al teste)?
3) Vero che per tutto il tempo in cui è rimasto da noi, mio marito Persona_1 Parte_1 si occupava del suo sostentamento in via diretta, acquistando quanto necessario al suo mantenimento, compresi anche vestiti, scarpe, materiale scolastico e attrezzature per lo sport?
4) Vero che il rapporto fra mio marito e si è interrotto perché Parte_1 Persona_1 mio marito gli ha proibito di fumare e di bere alcolici, limitando così, a dire del ragazzo, la sua libertà?
5) Vero che durante le estati di stage in Sardegna (3 mesi estivi, giugno -luglio-agosto 2022 e 2023) mio marito
ha inviato denaro direttamente ad che è rimasto lontano da casa Parte_1 Persona_1 per tutta la durata del periodo lavorativo? Si indicano a testi: Via Leopardi n.
3 - Testimone_1
Divignano (NO); Dott. con Studio in , Via Colombo n. 52/3 (solo sui capitoli 1 e 2); Testimone_2 Pt_2
, Via Cascina Turchia n. 1 – Marano Ticino (NO); , Testimone_3 Testimone_4
Via Mora e Gibin n. 19 - Divignano (NO). Chiede ammettersi i medesimi testi anche in prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi nonostante opposizione.
*
PARTE RESISTENTE: voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile il ricorso poiché privo dei requisiti di contenuto di cui all'art 473 bis 12, primo comma lettera f) e secondo comma c.p.c. e non corredato dalla documentazione richiesta del terzo e quarto comma della stessa norma. NEL MERITO:
- respingere la domanda infondata in fatto e diritto con il favore di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario, Iva e Cpa nella misura di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
- A) per le ragioni indicate in atto, in particolare per le omesse produzioni obbligatorie, disporre, ai sensi dell'art. 337 ter, ultimo comma, c.c., approfondito accertamento di polizia tributaria sui redditi/patrimonio dal sig. Parte_1
e società a lui riconducibili atto ad individuare e determinare l'effettiva capacità reddituale/patrimoniale
[...] del ricorrente;
- B) rigettare l'avversa istanza istruttoria testimoniale in quanto i capitoli 1) e 2) sono relativi a circostanze già Tes_ provate in via documentale (perizia dr. 3)4)5) del tutto inconferenti con la presente causa;
Pag. 2 * PUBBLICO MINISTERO: Si rimette al Giudice.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 28.6.2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato il [...], nato dalla relazione more uxorio con Persona_1
CP_1
Ha precisato che i rapporti erano regolati dal provvedimento del 18.5.2010 del Tribunale per i Minorenni, che disponeva l'affidamento condiviso;
veniva, altresì, disposto che il padre contribuisse versando l'importo di € 540,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie. Le parti si accordavano che in tale importo veniva ricompresa la retta dell'asilo ma che, in ogni caso, al termine della scuola materna l'importo sarebbe rimasto invariato. Ha evidenziato il ricorrente come, nel corso degli anni, il figlio avesse progressivamente incrementato la propria permanenza presso l'abitazione paterna. Il rapporto tra il padre ed il figlio peggiorava nell'estate dell'anno 2021 e si interrompeva nel novembre dell'anno 2022; in particolare, l'attore ha evidenziato che i rapporti si incrinavano in quanto il figlio assumeva liberamente alcolici e fumava, contro la volontà del padre. La madre, dinnanzi a tali comportamenti del figlio, rimaneva inerte. Il ricorrente ha chiesto, quindi, una riduzione del contributo al mantenimento in € 300,00 mensili. Sul punto, ha evidenziato un peggioramento della propria situazione patrimoniale Per_1 rispetto all'anno 2010. Sul punto, il ricorrente ha osservato di essere stato proprietario dell'attività di pub-ristorazione “Edelstube” sino al marzo 2020, attività poi cessata di fatto con il lock-down. Dopo la pandemia, infatti, i costi di gestione del locale si rivelavano troppo alti e l'attività cessava definitivamente nel marzo 2022. Nel luglio 2022, il ricorrente si iscriveva nelle liste di collocamento e cercava altra attività lavorativa. Nel marzo 2023, il ricorrente riusciva a vendere la precedente attività ed acquistava un bar “in Arma di Taggia utilizzando fino all'ultimo centesimo dei proventi della vendita dell'attività di Pombia, nonché buona parte dei risparmi per colmare la differenza ed eseguire tutti i lavori di risistemazione necessari all'apertura”. Ha riportato la seguente situazione patrimoniale:
“ATTIVITA'
- Proprietà Azienda in Arma di Taggia, valore di acquisto € 60.000 (cfr. DOC04);
- Proprietà immobile commerciale in Arma di Taggia € 180.000, sede dell'Azienda (DOC06);
- Socio accomandatario della CP_2
- Auto in proprietà nessuna (l'auto in suo è di proprietà dell'Azienda: Volvo del 2016 tg. FF309VC;
- Reddito annuo lordo, per il 2023, pari ad € 26.897,14 (DOC08 – Dichiarazioni redditi 2021-2022- 2023);
- Reddito di previsione per il 2024 senza scostamenti sostanziali rispetto al 2023 (cfr. DOC05). CP_3
- Adesione rottamazione quater per € 1.000 circa a trimestre (DOC09 – Piano rottamazione quater);
Pag. 3 - Costi di gestione dell'appartamento di residenza (locazione € 665 mensili – DOC10 – Locazione abitativa Arma;
utenze domestiche circa € 150);
- Debito precedente attività in Pombia con Unoenergy Spa, per € 15.612,68 oltre interessi e spese legali (DOC19 – Decreto ingiuntivo Unoenergy ricevuto in data 6.07.2023)”.
* Si è costituito la resistente che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza della documentazione prescritta ai sensi dell'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c. Quanto al merito del ricorso, ha contestato la ricostruzione dei fatti di parte attrice, rappresentando che il padre non si dedica al figlio, oramai maggiorenne. Parte convenuta ha poi contestato la ricostruzione del patrimonio dell'attore, evidenziando come il ricorrente abbia celato al Tribunale le proprie reali condizioni economiche. Ha evidenziato come il ricorrente sia proprietario di due immobili ad Arma di Taggia, uno adibito ad abitazione e l'altro ove svolge l'attività di ristorazione, relativamente ai quali l'attore ha omesso la produzione di ogni documentazione. Ancora, ha lamentato come grazie al contratto di cessione di azienda del 14.4.2022, lo stesso abbia ricevuto l'importo di € 250.000,00; l'attore ha, poi, acquistato l'azienda in Arma di Taggia al prezzo di € 60.000,00. Circa la propria situazione reddituale, la resistente ha precisato di vivere nell'abitazione della di lei madre, concessa in comodato gratuito, con i propri figli di anni 12 e Persona_2 Per_1 di anni 18.
[...]
La stessa ha una retribuzione di circa 1.200,00 € mensili ed è gravata dalle seguenti spese: “mutuo Banca Intesa € 103,82 (apparecchio dentale), versamento Dr. (dentista) € 150 mensili, spese di utenze, Per_3 alimentari, farmacia, vestiario e scolastiche per sé e per i 2 figli”. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
****
2. Sull'eccezione di inammissibilità In via preliminare ed assorbente, ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente sia fondata.
Ed invero, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c. al ricorso deve essere allegata la seguente documentazione: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Il ricorrente ha omesso la produzione tempestiva di tale documentazione e, in particolare, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e gli estratti conto correnti dell'ultimo triennio, producendoli solo tardivamente nella memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. Nel caso di specie, tale omissione non può essere sanata nel prosieguo del giudizio atteso che l'atto introduttivo, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione. Una soluzione alternativa, peraltro, violerebbe evidentemente il diritto di difesa di parte convenuta che si troverebbe, come avvenuto nel caso di specie, nelle condizioni di effettuare
Pag. 4 una costituzione senza aver contezza dei dati patrimoniali dell'attore e, dunque, non potendo esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. In particolare, l'inammissibilità del ricorso in mancanza della documentazione prescritta dall'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c. si deduce, anche, dalla lettura dell'art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c. che precisa che, nel caso la domanda di contributo economico venga formulata dal convenuto, l'attore deve produrre la documentazione patrimoniale ed economica entro la prima memoria prevista dall'art. 473 bis.17 c.p.c. Ancora, nel caso di specie, non è possibile l'attivazione dei poteri istruttori ufficiosi del giudice, riservati ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c. alle ipotesi in cui vi siano figli minorenni. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
* Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
* Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente della somma di € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/02/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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