Art. 12. 1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e successive modificazioni e integrazioni, superino le mille unita', le commissioni possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all' art. 12:
- La legge n. 627/1975 , anteriormente al presente provvedimento, e' stata modificata dalle leggi 31 maggio 1984, n. 191, 24 dicembre 1986, n. 958, 1 febbraio 1989, n. 53 .
2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all' art. 12:
- La legge n. 627/1975 , anteriormente al presente provvedimento, e' stata modificata dalle leggi 31 maggio 1984, n. 191, 24 dicembre 1986, n. 958, 1 febbraio 1989, n. 53 .