Articolo 1 della Legge 26 luglio 1977, n. 491
Versione
25 agosto 1977
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Versione
21 dicembre 1982
Art. 1. Articolo unico

E' elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859 , che ha modificato l' articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96 .
E' abrogato l' articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 novembre 1982, n. 896 ha disposto che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell' articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1982