Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 11:20, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7
Con ricorso depositato in data 15.7.2024, - premesso di avere svolto attività Parte_1 lavorativa dal 1983 al 1995 come titolare di un esercizio di salumeria, dal 1996 al 2012 come cuoca ed addetta alle pulizie presso un hotel, dal 2012 al 2021 quale cuoca presso un ristorante - ha allegato di essere affetto da ernia L4-L5 e L5-S1 in quadro spondilodiscopatia lombare, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . CP_1
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 12%, da unificare con le preesistenze del
7%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 2 di 7 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che la teste sentita alla udienza del Testimone_1
19.12.2024, collega della ricorrente presso dal 2018, confermava lo svolgimento delle Parte_2 attività lavorative descritte in ricorso sub capp. 4 e 5 (e, in particolare, le attività relative alla movimentazione manuale dei prodotti alimentari di peso anche pari a 15 kg). In senso conforme, poi, riferiva anche il teste datore di lavoro della ricorrente presso Tes_2 Parte_2 sentito alla medesima udienza, confermando lo svolgimento delle lavorazioni descritte in ricorso
(cfr. verbale di udienza del 19.12.2024).
pagina 3 di 7 Quanto alla patologia per cui è causa, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. , ha esaurientemente Per_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E CONCLUSIONI
Dalla visita eseguita e dall'analisi della documentazione presentata risulta che la sig.ra presenta un Parte_1 precedente riconoscimento di danno biologico del 11% per: MP del 27/05/2021 “STC bilaterale” con CP_1
Cont percentuale di riduzione di integrità psico fisica grado 4%. del 07/08/2023 “Epicondilite bilaterale” con percentuale di riduzione di integrità psico fisica grado 7%.La sig.ra risulta inoltre affetta da: Parte_1 spondilodiscopatia lombo sacrale, in assenza di deficit funzionali e/o disturbi trofico-sensitivi persistenti, in esiti di pregresso intervento per ernia discale L5-S1. Per artrosi s'intende un'artropatia cronica, a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente in modificazioni delle altre strutture che compongono l'articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula). Clinicamente l'artrosi si manifesta con dolore, limitazione funzionale, atteggiamenti viziosi. L'artrosi si instaura in un'articolazione quando in essa si verifica, per fattori generali o locali, uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali. Tra i fattori generali si annoverano: età (modificazioni del pH del liquido sinoviale); ereditarietà (predisposizione alle affezioni artro-reumatiche); squilibri ormonali (con particolare riguardo agli estrogeni); obesità (sovraccarico delle articolazioni ed accumulo di colesterolo); alterazioni metaboliche (calcio, etc.); ambiente (abitazione, clima, condizioni di lavoro). Tra i fattori locali: concentrazione o alterata distribuzione delle sollecitazioni meccaniche sulla superficie articolare (deviazione dei normali assi di carico, etc.); alterazioni articolari prodotte da affezioni di natura infiammatoria, traumatica, necrosi epifisarie, etc. Si distingue un'artrosi primaria (riferibile solo a fattori generali) ed un'artrosi secondaria (da cause locali). Dal punto di vista anatomo-patologico si rilevano i seguenti reperti (pur se variamente accentuati in rapporto al grado evolutivo della malattia): alterazioni cartilaginee articolari
(assottigliamento, fissurazioni, ulcerazioni con messa a nudo dell'osso subcondrale); osteofiti marginali
(neoformazioni ossee di varia forma – a becco, a rostro – per ossificazione della cartilagine o delle inserzionicapsulari) in corrispondenza del margine periferico della superficie articolare;
osteosclerosi subcondrale
(addensamento del tessuto osseo in corrispondenza delle zone di maggiore usura della cartilagine, laddove il carico è più accentuato); cavitàpseudocistiche o “geodi” (sono alternate o nel contesto delle zone di osteosclerosi); alterazioni della membrana sinoviale;
alterazioni della capsula. La sintomatologia clinica è esclusivamente locale. Si instaura tuttavia in maniera subdola e tardiva rispetto all'inizio della malattia, evolvendo in maniera cronica attraverso fasi di attenuazione e remissione. Fondamentalmente abbiamo dolore locale, progressivamente ingravescente, e limitazione articolare (da ostacolo meccanico e/o da contrattura), segno costante e relativamente precoce. Agli esami strumentali,
pagina 4 di 7 i più comuni reperti patologici sono costituiti da: restringimento della rima articolare fino alla sua completa scomparsa (usura cartilaginea); osteofitosi (precoce) a livello dei bordi delle superfici articolari;
alterazione della struttura ossea subcondrale, con zone di osteosclerosi e cavità geodiche. Le principali localizzazioni dell'artrosi sono all'anca, alla colonna vertebrale e al ginocchio. Alla colonna vertebrale si localizza frequentemente al tratto cervicale e lombareLa patologia del disco intervertebrale è determinata da un progressivo processo degenerativo fisiologico del disco intervertebrale stesso, che con il passare degli anni va incontro a disidratazione e dunque progressiva riduzione dello spessore, della resistenza e dell'elasticità. Atteggiamenti posturali e movimenti scorretti possono accelerare questo normale processo degenerativo. La degenerazione del disco fa si che le fibre dell'anulus possano progressivamente lacerarsi. In seguito a sollecitazioni, soprattutto in flessione, il nucleo polposo viene spinto verso l'anulus e si determina una protrusione discale che dà luogo a dolore. Quando l'anulus si lacera il materiale del nucleo fuoriesce e si parla di ernia del disco. Il nucleo polposo può a questo punto irritare le radici nervose, oppure effettuare una pressione diretta sul midollo spinale. Si parla di ernia contenuta quando il nucleo non supera l'anello fibroso ed espulsa quando invece lo attraversa. Le alterazioni a carico del tratto lombo-sacrale del rachide rappresentano un problema di grande rilevanza nei paesi occidentali, interessando una vasta fascia di popolazione. Con riferimento al solo dato clinico la lombalgia colpisce il 90% degli adulti nel corso della vita. Le spondilodiscopatie vengono annoverate tra le work-related-disease, ovvero tra quelle patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere un ruolo di concausa diretta ed efficiente (d.m. 10 giugno
2014). E' stato sufficientemente dimostrato il rapporto esistente tra l'attività lavorativa di movimentazione manuale di carichi e l'incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche a carico dell'apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare. Con movimentazione manuale di un carico si intendono le operazioni di sollevamento o di trasporto di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso1lombari. Per contrastare queste patologie sono state emanate specifiche normative e standars rivolte a limitare l'impiego della forza manuale nello svolgimento delle attività lavorative (Cee 269/90, Niosh 1993). In epoca più recente è emerso il problema delle alterazioni del rachide legate alle WBV (whole body vibrations – vibrazioni trasmesse al corpo). Le patologie del rachide lombare-sacrale devono essere collocate nell'insieme delle patologie ad eziologia multifattoriale e per le quali i fattori eredo-costituzionali giocano un ruolo preponderante. Si manifestano tipicamente nell'età adulta e pertanto lavorativa, con una sintomatologia dolorosa recidivante che spesso presenta unagraduale riduzione con il passare degli anni in virtù dell'insorgenza di alterazioni cronico degenerative secondarie all'invecchiamento, pur determinando un incremento della limitazione funzionale, sono meno caratterizzate da sintomatologia dolorosa.
pagina 5 di 7 Nella malattia professionale lo studio del nesso causale presenta difficoltà per la diluizione cronologica degli effetti nocivi della noxa lavorativa. Le malattie da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare ed in particolare l'ernia discale, non sono distinguibili né clinicamente né strumentalmente da medesime alterazioni che colpiscono la popolazione generale. Unico ausilio nella formazione del parere medico legale resta pertanto la valutazione dell'effettiva esposizione ad una causa lesiva sul lavoro. Nel caso di specie trattasi di paziente affetta da un quadro caratterizzato da alterazioni spondilo-artrosiche lombo sacrali e fenomeni degenerativi più evidenti a carico dei dischi intersomatici L4-L5 e L5-S1 con presenza di formazione erniaria a carico di L5-S1. All'anamnesi, risulta un pregresso intervento, nel 1998 circa, a carico della colonna lombo sacrale per una riferita ernia L5-S1. • La sig.ra ha lavorato: Dall'anamnesi lavorativa dal 1978 al 1980, la ricorrente, ha svolto attività come Parte_1 barista e dal 1983 al 1995 come titolare di esercizio di salumeria, attività queste, che non risultano caratterizzate da movimentazione manuale di carichi, eseguite in modo abituale e sistemico durante il turno lavorativo e di conseguenza possibile causa di patologie a carico della colonna lombo sacrale. o dal 1996 al 2012 come cuoca, addetta alla preparazione merce (alimentari) e del riassetto delle camere. dal 2012 al 2021 come cuoca presso ristorante, tale attività comportava la movimentazione di pentoloni, cassette di frutta, ortaggi scatolame e cartoni di pasta. • Nel 1998 circa è stata sottoposta ad intervento chirurgico per riferita ernia L5- S1. • Dall'anamnesi personale e lavorativa della ricorrente, potrebbe risultare un nesso causale o quanto meno concausale tra la malattia
(spondilodiscopatia del rachide lombo sacrale) riscontrata e le mansioni svolte nel periodo lavorativo dal 2012 a seguire, di cui quantificazione qualitativa e quantitativa risulta agli atti (con presenza agli atti di prove per testi), in assenza di documentazione in atti efficace, nell'attestazione dell'eventuale rischio patito, in termini qualitativi e quantitativi, nel periodo lavorativo precedente. • Tuttavia, trattandosi di patologia manifesta, per la prima volta nel
1998, ritengo che lo stato attuale della patologia lombo sacrale si sia sviluppato sulla base, di un progressivo aggravamento di una pre esistente patologia lombo sacrale, non correlata all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente sino al 1995. In questa ottica, per i fini valutativi degli esiti a carattere permanente, può essere presa in riferimento, per analogia, la voce tabellare n° 213 del D.M. 12/7/2000; nella fattispecie, tenuto conto dell'entità delle ripercussioni funzionali in assenza sia di disturbi neurologici che di disturbi trofico-sensitivi persistenti evidenti clinicamente e/o documentati ed il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di grado sensibile, può ritenersi congrua una valutazione degli esiti a carattere permanente pari al 3% (tre per cento). Conclusivamente, si ritiene che le patologie per le quali sia possibile riconoscere un'eziologia professionale configurano, complessivamente, un danno biologico stimabile nella misura del 10% (dieci per cento).” (cfr. relazione peritale in atti).
pagina 6 di 7 Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 10%, con le decorrenze di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 10%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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