CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2399/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12199/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame incardinato contro il Comune di Roma Capitale, il contribuente Avv. Ricorrente_1 impugna chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401435293 per omessa dichiarazione della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 , notificato a mezzo posta con raccomandata N. 664881742729 il 24 ottobre 2024. Il gravame, recante un carico complessivo per tributi e sanzioni pari ad euro 1.785,00, si riferisce all'unità sita in Roma, Indirizzo_1, cat. Catastale C/6 (cod. Contratto codice contratto_1 codice utenza codice utente_1) qualificata dall'Ufficio quale rientrante nella
“Categoria 11” corrispondente a Banche, Istituti di Credito e studi professionali. Diversamente eccepisce il ricorrente trattasi di un box auto/ autorimessa in categoria catastale C/6 nel quale non vi è esercizio di attività professionale alcuna ed utilizzato solo per ricovero del proprio autoveicolo tg. Targa_2 Eccepisce carenza di motivazione del provvedimento non essendo stato comprovato né da sopralluogo dell'Ufficio né da documentazione. Il ricorrente produce documentazione a proprio discarico tra cui foto dei luoghi, interlocutorie intercorse con l'Amministrazione del condominio nel quale il Box è inserito come unità pertinenziale della propria abitazione principale sita al Indirizzo_1 e indica finanche nominativi di persone in grado di confermare la fondatezza delle proprie asserzioni. La menta la mancata risposta alla istanza inoltrata l'11 novembre 2024 al Comune per l'annullamento del' accertamento.
Chiede la condanna del Comune resistente alle spese di giudizio.
L'Ufficio, presente in udienza, si è costituito solo in data 24 novembre 2025 depositando provvedimento di annullamento dell'accertamento e chiedendo pronuncia di cessata materia del contendere.
Il Giudice, esaurito l'esame della vertenza trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e ritenuto fondato il ricorso se ne accolgono le ragioni.
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio con ricorso notificato il 17.12.2024 per l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI/TEFA annualità dal 2018 al 2023 notificato dal Comune in data
24.10.2024. In data 11.11.2014 il contribuente ebbe ad inoltrare all'Ente istanza per l'annullamento del provvedimento in autotutela come documentato in atti ma senza averne riscontro. In prossimità della data della udienza di discussione il Comune si è costituito depositando memorie difensive chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite depositando al contempo il provvedimento di annullamento dell'accertamento.
Il Giudice, esaminata la documentazione versata in atti dal ricorrente (01 Procura ad Litem;
02 Avviso di accertamento esecutivo nr. 112401435293, notificato il 24 ottobre 2024; 03 Esito interrogazione sito Poste.it; 04 Certificato di residenza Ricorrente_1; 05 Libretto di circolazione autoveicolo targa Targa_2; 06 Nr. 3 fotografie dell'autorimessa; 07 Scambio di mail tra il ricorrente, l'avv. Nominativo_1 e il Sig. Nominativo_2 tra il 21 e il 24 settembre 2022; 08 Messaggio PEC ricorso in autotutela trasmesso l'11/11/2024), a comprova della fondatezza delle ragioni addotte in sede di gravame e preso atto delle seguenti motivazioni riportate nel provvedimento di annullamento dell'accertamento: “Si comunica l'ANNULLAMENTO TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: dopo aver esaminato la situazione descritta, si è verificato che il garage di pertinenza dell'abitazione principale, iscritto regolarmente in catasto, non è stato correttamente censito ai fini della
TARI, poiché i relativi dati catastali non erano stati adeguatamente indicati nella dichiarazione. Si invita a presentare istanza di comunicazione per l'integrazione dei dati catastali inerenti l'immobile oggetto di accertamento quale pertinenza dell'abitazione principale. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti”, ed in considerazione altresì del fatto che il Comune ha edotto solo a ridosso della udienza della esistenza del provvedimento di annullamento già assunto in data
13.2.2025, nel prendere atto della cessazione del contenzioso tra le parti dichiara fondato e pertanto accolto il ricorso. Le spese di lite sono poste a carico del Comune come in dispositivo.Così deciso in
Roma il 27 novembre 2025.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. L'Ufficio resistente è condannato a pagare le spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 200,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Rima il 27 novembre 2025 Il
Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435293 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12199/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame incardinato contro il Comune di Roma Capitale, il contribuente Avv. Ricorrente_1 impugna chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401435293 per omessa dichiarazione della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 , notificato a mezzo posta con raccomandata N. 664881742729 il 24 ottobre 2024. Il gravame, recante un carico complessivo per tributi e sanzioni pari ad euro 1.785,00, si riferisce all'unità sita in Roma, Indirizzo_1, cat. Catastale C/6 (cod. Contratto codice contratto_1 codice utenza codice utente_1) qualificata dall'Ufficio quale rientrante nella
“Categoria 11” corrispondente a Banche, Istituti di Credito e studi professionali. Diversamente eccepisce il ricorrente trattasi di un box auto/ autorimessa in categoria catastale C/6 nel quale non vi è esercizio di attività professionale alcuna ed utilizzato solo per ricovero del proprio autoveicolo tg. Targa_2 Eccepisce carenza di motivazione del provvedimento non essendo stato comprovato né da sopralluogo dell'Ufficio né da documentazione. Il ricorrente produce documentazione a proprio discarico tra cui foto dei luoghi, interlocutorie intercorse con l'Amministrazione del condominio nel quale il Box è inserito come unità pertinenziale della propria abitazione principale sita al Indirizzo_1 e indica finanche nominativi di persone in grado di confermare la fondatezza delle proprie asserzioni. La menta la mancata risposta alla istanza inoltrata l'11 novembre 2024 al Comune per l'annullamento del' accertamento.
Chiede la condanna del Comune resistente alle spese di giudizio.
L'Ufficio, presente in udienza, si è costituito solo in data 24 novembre 2025 depositando provvedimento di annullamento dell'accertamento e chiedendo pronuncia di cessata materia del contendere.
Il Giudice, esaurito l'esame della vertenza trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e ritenuto fondato il ricorso se ne accolgono le ragioni.
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio con ricorso notificato il 17.12.2024 per l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI/TEFA annualità dal 2018 al 2023 notificato dal Comune in data
24.10.2024. In data 11.11.2014 il contribuente ebbe ad inoltrare all'Ente istanza per l'annullamento del provvedimento in autotutela come documentato in atti ma senza averne riscontro. In prossimità della data della udienza di discussione il Comune si è costituito depositando memorie difensive chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite depositando al contempo il provvedimento di annullamento dell'accertamento.
Il Giudice, esaminata la documentazione versata in atti dal ricorrente (01 Procura ad Litem;
02 Avviso di accertamento esecutivo nr. 112401435293, notificato il 24 ottobre 2024; 03 Esito interrogazione sito Poste.it; 04 Certificato di residenza Ricorrente_1; 05 Libretto di circolazione autoveicolo targa Targa_2; 06 Nr. 3 fotografie dell'autorimessa; 07 Scambio di mail tra il ricorrente, l'avv. Nominativo_1 e il Sig. Nominativo_2 tra il 21 e il 24 settembre 2022; 08 Messaggio PEC ricorso in autotutela trasmesso l'11/11/2024), a comprova della fondatezza delle ragioni addotte in sede di gravame e preso atto delle seguenti motivazioni riportate nel provvedimento di annullamento dell'accertamento: “Si comunica l'ANNULLAMENTO TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: dopo aver esaminato la situazione descritta, si è verificato che il garage di pertinenza dell'abitazione principale, iscritto regolarmente in catasto, non è stato correttamente censito ai fini della
TARI, poiché i relativi dati catastali non erano stati adeguatamente indicati nella dichiarazione. Si invita a presentare istanza di comunicazione per l'integrazione dei dati catastali inerenti l'immobile oggetto di accertamento quale pertinenza dell'abitazione principale. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti”, ed in considerazione altresì del fatto che il Comune ha edotto solo a ridosso della udienza della esistenza del provvedimento di annullamento già assunto in data
13.2.2025, nel prendere atto della cessazione del contenzioso tra le parti dichiara fondato e pertanto accolto il ricorso. Le spese di lite sono poste a carico del Comune come in dispositivo.Così deciso in
Roma il 27 novembre 2025.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. L'Ufficio resistente è condannato a pagare le spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 200,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Rima il 27 novembre 2025 Il
Giudice monocratico Maria Laura Petrongari