Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 12.06.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 17457/2024
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Grazia Esposito, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato preso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 il ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “La valutazione, effettuata dal
Dott. , in ordine alle patologie da cui è affetto il signor è del tutto erronea e Per_1 Parte_1
difforme dalle tabelle Ministeriali del D.M. 5/2/92, oltre che ampiamente contraddittoria e a parere della scrivente manchevole di obiettività dal punto di vista medico - legale. Orbene, il Ctu, riconosce e classifica le varie patologie dell'istante in: Psicosi schizofrenica paranoide. Ebbene il disturbo paranoide di personalità è caratterizzato da un modello pervasivo di diffidenza ingiustificata e dal sospetto verso gli altri, che riguarda l'interpretazione delle loro motivazioni come dannose. La diagnosi avviene in base a criteri clinici. Il trattamento si basa sulla terapia cognitivo- comportamentale e talvolta sui farmaci. I pazienti con disturbo paranoide di personalità diffidano degli altri e ritengono che gli altri intendono danneggiarli o ingannarli, anche quando hanno
Quando gli altri reagiscono negativamente con loro, prendono queste risposte come conferma dei loro sospetti originali. Raramente, quando questi pazienti provano tranquillamente a rivelarsi, ammettono di sentire dolore, soprattutto nelle interazioni sociali. I sintomi del disturbo schizoide di personalità tendono a rimanere stabili nel tempo, più di quelli di altri disturbi di personalità. Ebbene, evidentemente, il dottor (specializzato, peraltro, in diabetologia e cardiologia) nell'esame e Per_1 nell'analisi della documentazione medica del signor ha valutato in maniera inadeguata, Parte_1 entrambi le relazioni cliniche del dipartimento di salute mentale dell' dove viene Parte_2
specificato e sottolineato che il signor è stato sottoposto a TSO e che il quadro clinico Parte_1 appare a tutt'oggi costituito da disturbo dell'ideazione di tipo delirante, con tematiche di tipo persecutorio demoniaco, falsi convincimenti, dispercezioni, allucinazioni uditive, stereotipie, manierismi comportamentali, chiusura relazionale grave, disforia, ambivalenza affettiva con riduzione delle capacità sociali. Il quadro clinico, estremamente complesso nella gravità e nella gestione, risulta aggravato dalla bassa compliance del paziente e dalla tossicofilia. La gravità e la complessità del quadro clinico inficiano grandemente le performance sociali del soggetto, inabile anche rispetto all'accudimento personale e della cura di sè. In conclusione, l'esame neuropsicologico formalizzato evidenzia un profilo schizofrenico complesso. Ed infatti nella propria
CTU il dottor in relazione a tale certificato riporta: “La psicosi schizofrenica paranoidea è Per_1
un disturbo mentale caratterizzato dalla manifestazione rilevante di deliri ed allucinazioni uditive.
In pratica, la persona che ne è affetta perde il contatto con la realtà che la circonda e risulta irragionevolmente sospettosa o diffidente nei confronti degli altri, in un contesto di funzioni cognitive preservate o minimamente ridotte. Essa è una malattia cronica, nella quale, per un periodo superiore ai sei mesi, si manifesta con una persistente disfunzione del pensiero (deliri) e della percezione
(allucinazioni). Questi sintomi comportano un forte disadattamento della persona e ne limita le normali attività occupazionali e sociali. La schizofrenia paranoide può essere affrontata con trattamenti mirati, che consentano, nel tempo, di gestire e migliorare i sintomi della malattia. Il trattamento della schizofrenia paranoide prevede tre tipi principali di strategie: 1) Terapia farmacologica: prescritta allo scopo di controllare i sintomi e prevenire le ricadute della patologia.
2) Psicoterapia: consiste nel fornire al paziente informazioni chiare e specifiche sul suo disturbo (es. sintomi, decorso ecc.), per aiutarlo a gestire la sintomatologia e diminuire la disfunzione sociale che comporta. 3) Riabilitazione sociale e professionale: attuata per favorire la reintegrazione sociale delle persone affette da schizofrenia, sfruttandone le capacità educative ed occupazionali Ebbene appare tale quadro, nonostante rilevato anche dal CTU ha portato lo stesso a denegare il diritto al riconoscimento dell'accompagnamento ex lege 18/80 e 118/71. Si può dedurre da tale comportamento che la perizia del CTU deve considerarsi insufficiente. Quindi, anche i certificati e gli esami più recenti dimostrano un peggioramento del disturbo psichiatrico del signor Parte_1
totalmente privo di riscontro nella relazione del dott. . Ed infatti, assieme alle presenti note si Per_1
Part provvede a depositare ulteriore relazione clinica dell' del 21.06.2024 da cui si evince Parte_2 un ulteriore aggravamento della sintomatologia del signor e che “la gravità e la Parte_1
complessità del quadro clinico inficiano grandemente le performances sociali del soggetto, inabile anche rispetto all'accudimento personale ed alla cura di se”. Dall'analisi della documentazione medica emerge che la concomitanza delle patologie sofferte dal periziando che ne limitano in maniera significativa la qualità della vita. È di ogni evidenza che l'elaborato peritale appaia del tutto inconferente rispetto al quadro patologico sofferto dal signor e frutto di una valutazione Parte_1 assolutamente superficiale rispetto alla reale portata degli atti di causa…” CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto.
Il ricorrente, in sede di opposizione, richiama una ulteriore relazione clinica dell' del Parte_2 Pt_2
21.06.2024, tuttavia, questa non risulta mai essere stata depositata agli atti ed, in ogni caso, ben sarebbe potuta essere acquisita e valutata già nella fase ATP, avendo la suddetta documentazione data antecedente al deposito della relazione CTU. In particolare, si osserva che il C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato ed ha così concluso: “La psicosi schizofrenica paranoidea è un disturbo mentale caratterizzato dalla manifestazione rilevante di deliri ed allucinazioni uditive.
In pratica, la persona che ne è affetta perde il contatto con la realtà che la circonda e risulta irragionevolmente sospettosa o diffidente nei confronti degli altri, in un contesto di funzioni cognitive preservate o minimamente ridotte. Essa è una malattia cronica, nella quale, per un periodo superiore ai sei mesi, si manifesta con una persistente disfunzione del pensiero (deliri) e della percezione
(allucinazioni). Questi sintomi comportano un forte disadattamento della persona e ne limita le normali attività occupazionali e sociali. La schizofrenia paranoide può essere affrontata con trattamenti mirati, che consentano, nel tempo, di gestire e migliorare i sintomi della malattia. Il trattamento della schizofrenia paranoide prevede tre tipi principali di strategie: 1) Terapia farmacologica: prescritta allo scopo di controllare i sintomi e prevenire le ricadute della patologia.
2) Psicoterapia: consiste nel fornire al paziente informazioni chiare e specifiche sul suo disturbo (es. sintomi, decorso ecc.), per aiutarlo a gestire la sintomatologia e diminuire la disfunzione sociale che comporta. 3) Riabilitazione sociale e professionale: attuata per favorire la reintegrazione sociale delle persone affette da schizofrenia, sfruttandone le capacità educative ed occupazionali. Nel caso in esame il ricorrente ha frequentato per un lungo periodo la sua UOSM di appartenenza essendo iscritto presso il Centro di Psichiatria con CC n°47/20 dal 2000. In tale centro lo stesso è seguito con regolarità dai colleghi psichiatri sottoponendosi ad una terapia neurolettica depot costante che prosegue tutt'ora con regolarità pertanto la sua psicosi schizofrenica è notevolmente migliorata in quanto sotto controllo farmacologico. Infatti l'istante riferisce al CTU di non udire più voci e di non vedere allucinazioni visive. Inoltre dal colloquio avvenuto con il CTU l'istante si presenta tranquillo, ben orientato nei parametri S/T, accudisce una madre novantenne, ed effettua in modo autonomo tutte le attività strumentali e quotidiane della vita. In conclusione la patologia psichiatrica sofferta dal sig. non lo rende persona bisognevole di assistenza continua ne riduce l'autonomia Parte_1
personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, tale da assumere connotazione di gravità. CONCLUSIONI E RIPOSTE AI QUESITI In risposta ai quesiti posti dall' Ecc.mo magistrato si può affermare che :
1- il ricorrente presenta la seguente infermita' : Psicosi schizofrenica paranoide in buon controllo farmacologico.
2-la suddetta patologia psichiatrica è da considerarsi preesistente alla domanda amministrativa di accompagnamento ed handicap grave;
3- successivamente alla data della domanda amministrativa di accompagnamento ed handicap grave non si è verificato aggravamento della patologia suddetta anzi un miglioramento clinico della patologia per l'aderenza alla terapia medica effettuata;
4- nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di altre affezioni comunque incidenti;
5- tenuto conto del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sulla capacita' di lavoro;
tenuto conto del lavoro abituale esercitato , dell'età, del sesso, dell'adattabilità a lavori affini a quello espletato , si può affermare che : l'istante ha la capacità di deambulare da solo e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene persona non bisognevole di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Si precisa, altresì , che la sua condizione di handicap dalla data della domanda del 8/8722 in poi è ascritta all'Art.3 Comma 1 della Legge 104/92 in base alla visita medico-legale da me effettuata”.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
Per quanto riguarda le spese, essendo l' contumace nella fase di opposizione nulla è dovuto. CP_1
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c., le spese di CTU per la fase ATP sono poste a carico dell' con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese;
- dichiara l'istante esente da spese legali per la fase ATP e pone a carico dell' le spese di CTU CP_1
con separato decreto. Si comunichi.
Napoli,12.06.2025
Il Giudice
Marta Correggia