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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10245/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/09/2024
da
(Cod. Fisc Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il proc. dom. avv. CATALFAMO MONICA per procura alle liti allegata al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
divorzio
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
congiunto
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
1 ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. del
03.03.2009 - decr. om. dd 13.03.2009);
- dato atto, altresì, che l'intestato Tribunale con decreto del 25.03.2010
modificava parzialmente le omologate condizioni di separazione;
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 9.08.2004), maggiorenne Per_1
ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
GONARS il 27/04/2002 tra , nata a [...] il Parte_1
17/11/1975, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) dispone che il figlio sia mantenuto direttamente da ciascun genitore;
le Per_1
spese straordinarie per lui utili sono poste a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna, secondo i criteri del Protocollo per le spese straordinarie in vigore al
Tribunale di Udine;
2) prende atto che le parti, essendo economicamente autosufficienti, nulla hanno a pretendere, l'una dall'altra, a titolo di mantenimento.
3) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONARS (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 20/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
2
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10245/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/09/2024
da
(Cod. Fisc Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il proc. dom. avv. CATALFAMO MONICA per procura alle liti allegata al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
divorzio
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
congiunto
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
1 ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. del
03.03.2009 - decr. om. dd 13.03.2009);
- dato atto, altresì, che l'intestato Tribunale con decreto del 25.03.2010
modificava parzialmente le omologate condizioni di separazione;
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 9.08.2004), maggiorenne Per_1
ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
GONARS il 27/04/2002 tra , nata a [...] il Parte_1
17/11/1975, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) dispone che il figlio sia mantenuto direttamente da ciascun genitore;
le Per_1
spese straordinarie per lui utili sono poste a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna, secondo i criteri del Protocollo per le spese straordinarie in vigore al
Tribunale di Udine;
2) prende atto che le parti, essendo economicamente autosufficienti, nulla hanno a pretendere, l'una dall'altra, a titolo di mantenimento.
3) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONARS (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 20/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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