Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2021, proposto da Giovanni LO, rappresentato in proprio, e da TI IA, DO LO, PA LO, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni LO, con domicilio digitale come da PEC Da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo – Segretariato Generale – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e paesaggio - Segretariato regionale per la Puglia del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto - Commissione regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato regionale per la Puglia del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, con domicilio digitale come da PEC Da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Comune di Sannicola, Comune di Tuglie, Comune di Collepasso, Comune di Neviano, Associazione tra i Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola, non costituiti in giudizio ;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 22389-P del 30/11/2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, acquisita dal Comune di Sannicola con il prot. n. 17833 del 30/11/2020, comunicata ai ricorrenti dall'Associazione fra i Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola con nota prot. n. 18221 del 9/12/2020, ricevuta in pari data;
- della nota prot. n. 18221 del 09/12/2020 dell'Associazione fra i Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola, ricevuta in pari data;
- della nota e-mail del 29/01/2021 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, ricevuta in pari data;
- dell'eventuale provvedimento, non conosciuto, anche tacito, con cui è stata rigettata l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica prot. n. 18394 del 27/12/2019;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni statali intimate;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa LE GA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato la nota del 30 novembre 2020, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4 del d.lgs. 42/2004 connessa all’istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 TU Edilizia, perché gli interventi edilizi realizzati dai ricorrenti avrebbero determinato “la creazione di superfici utili”. I deducenti lamentano che tale atto è illegittimo e determina un arresto procedimentale immediatamente lesivo e ne chiedono l’annullamento.
Si sono costituiti per resistere al ricorso, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e le Amministrazioni che allo stesso fanno capo.
Con ordinanza n. 169 del 24 marzo 2021 è stata respinta l’istanza cautelare.
In data 8 febbraio 2026 i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, alla quale è stata introitata per la decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente, in virtù del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, e dichiarare l’improcedibilità del ricorso a termini dell’art. 35, comma 1, lett. c del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione dell’esito del contenzioso e della costituzione solo formale dell’Amministrazione statale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NI AS, Presidente
LE GA, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE GA | NI AS |
IL SEGRETARIO