Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
In tema di disciplina delle armi, la previsione dell'art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 che, modificando l'art. 38 T.U.L.P.S., ha previsto l'obbligo di denuncia all'autorità di P.S. della detenzione di armi entro 72 ore anzichè immediatamente, si applica anche ai fatti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma successiva più favorevole al reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 47921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47921 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3183
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 7180/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DITIVOLI;
nei confronti di:
1) SERATA UGO N. IL 29/05/1977 C/;
avverso la sentenza/ordinanza n. 664/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI, del 22/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/12/2011, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di TA GO in ordine al reato di cui agli L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, perché il fatto non sussiste e in ordine al reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, perché il fatto non costituisce reato.
La condotta contestata era di illegale detenzione, per mancata denuncia, di un fucile e di porto in luogo pubblico della stessa arma. Il fucile era stato sequestrato in occasione di un controllo sull'attività venatoria: l'imputato aveva riferito ai Carabinieri che il fucile era di proprietà del fratello, aggiungendo che, peraltro, era in corso il trasferimento della proprietà a suo nome presso la Stazione Carabinieri di Formello. L'imputato era risultato in possesso di licenza per porto d'armi, condotta che rendeva lecito il porto del fucile, anche se attuato per fini diversi da quello di caccia.
Quanto alla contestata detenzione, il Giudice rilevava che l'arma apparteneva pacificamente al fratello dell'imputato, che ne aveva fatto denuncia;
il giorno prima del controllo, con scrittura privata, l'arma era stata ceduta da TA AL a TA GO, con riserva di effettuare la nuova denunzia di detenzione presso l'autorità di pubblica sicurezza. Osservava, inoltre, che il comodato delle armi è legittimo ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 22. Il Giudice concludeva per la sussistenza di sufficienti ragioni per ritenere insussistente l'elemento psicologico del reato ipotizzato o, comunque, per ritenere che tale profilo non possa subire arricchimenti probatori in chiave accusatoria.
2. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli deducendo distinti motivi.
Con un primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc pen., comma 1, lett. e) la manifesta illogicità della motivazione quanto al proscioglimento per il reato di detenzione dell'arma. Il giudice aveva fondato detta pronuncia sulla base della scrittura privata di cessione senza data certa, ma riportante la data del giorno precedente il sequestro, prodotta solo con una memoria difensiva depositata l'8/7/2010. Secondo il P.M. ricorrente, da una parte la sentenza non spiega perché detta scrittura privata debba far dubitare dell'elemento psicologico del reato, dall'altra tale scrittura è, al contrario, elemento a carico dell'imputato, in quanto dimostra che il fucile gli era stato ceduto dal fratello e che egli non aveva denunziato immediatamente la detenzione dell'arma. In un secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) con riferimento al reato di porto di armi: il titolare di porto d'armi può portare con sè solo le armi di cui ha denunciato il possesso;
nel caso contrario la condotta integra il reato contestato.
Il P.M. conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, il P.M. ricorrente, pur dubitando dell'epoca di redazione della scrittura privata, da per provato (o, quanto meno, implicitamente ammette che non si possa provare il contrario) che la cessione del fucile da TA AL a TA GO fosse avvenuto nella data in detta scrittura indicata, vale a dire il giorno precedente il sequestro da parte dei Carabinieri.
Il ricorrente, peraltro, non tiene conto della modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 3 che, modificando il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, stabilisce in 72 ore il termine per la denuncia alla P.S., da parte del detentore di armi o di parti di esse. Detto termine sostituisce l'obbligo immediato di denunzia previsto in precedenza.
Trattasi di norma integratrice del precetto penale- che punisce la detenzione dell'arma "illegale" e, quindi, senza l'effettuazione della denunzia-che, quindi, trova applicazione anche ai fatti in oggetto, benché precedenti il 1/7/2011 (data di entrata in vigore della nuova regolamentazione), ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., integrando norma posteriore più favorevole al reo (Sez. 3, n.
15481 del 11/01/2011- dep. 18/04/2011, Guttà e altro, Rv. 250119, Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007- dep. 16/01/2008, P.G. in proc. Magera, Rv. 238197).
La detenzione del fucile da parte dell'imputato non poteva, quindi, in nessun modo considerarsi illegale.
Quanto al motivo concernente il porto del fucile, il relativo reato non può sussistere, trattandosi di soggetto titolare di porto d'armi e che deteneva legalmente il fucile che portava.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012