Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2024, proposto da
CONDOMINIO DENOMINATO “VILLAGGIO ASTESANI”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore La Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Caradosso, n. 8;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Marialisa Angelico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
nei confronti
TO IN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Milano del 30 settembre 2024 con oggetto “Immobile di Via Astesani 2 (Municipio 9) ORDINANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA DI FOGNATURA”, nella parte in cui ordina al Condominio destinatario “1) La risoluzione degli inconvenienti igienici lamentati mediante idonee lavorazioni (sigillatura/impermeabilizzazione delle
pareti perimetrali dell’abitazione del Sig. IN con spostamento deli contatori gas in altra
posizione); 2) Verificare il corretto collegamento dei pluviali e pilette presenti sulla facciata interna
a ridosso dell’abitazione del Sig. IN (tubazioni continue ed a tenuta idraulica)”;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente e connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. TE ST CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene impugnato l’atto in data 30 settembre 2024, con cui il Comune di Milano ha ordinato al Condominio ricorrente di eseguire alcuni lavori per rimediare a infiltrazioni lamentate da un condomino nel suo appartamento.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale comunica l’intervenuta cessazione della materia del contendere, e ciò in quanto, con provvedimento in data 10 dicembre 2025, il Comune di Milano ha in sostanza revocato l’ordine impartito con l’atto impugnato (rimane confermato solo l’obbligo di eseguire lavori marginali, per i quali il ricorrente non si oppone).
Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.
Può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio, come da accordo intervenuto fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA, Presidente
TE ST CO, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE ST CO | EL IA |
IL SEGRETARIO