Articolo 121 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 120Articolo 122
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15 marzo 1974
Art. 121.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144 , l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 6.100.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974