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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2197/2024 R.G.L. promossa
DA
n.q. di titolare dell'impresa individuale “BAR DEL Parte_1
CORSO DI LIBRERA SAVERIO” rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore
Giovanni Loforte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER RI
(Pa), Via Pucci, 44.
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della sede sita in via Laurana n. 59, con gli avvocati CP_1
Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro, che lo rappresentano e difendono.
-RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03 giugno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-00584584, prot.
1 .5502, 13/ 121 2A21.01 49986 notificata in data 13.05.2024, con la quale le era CP_1
stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2770,30 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 e succ.modif., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2019.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta decadenza ed estinzione della sanzione amministrativa per la mancata contestazione dell'illecito entro il termine previsto all'art.14 della L.n.689/1981, l'insussistenza del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme in questione perché prescritte, la sproporzione tra condotta illecita e sanzione, nonché il difetto di motivazione e concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedendo che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
L' si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' aveva provveduto all'annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza impugnata (cfr. provvedimento del 07.04.2025 di annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta - Prot. 550200-25-0075 del CP_1
07/04/2025).
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 06.05.2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, l' ha provveduto ha provveduto CP_1
all'annullamento del provvedimento impugnato in data 07.04.2025 e, dunque, in seguito, all'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato nel mese di giugno 2024 e l' ha provveduto nel mese di aprile 2025), costringendo, pertanto, CP_1
la parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese
(Cass. Civ. n. 27234/2017).
2 Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_2
così come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell'Erario stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00, CP_1
oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
- liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica della parte ricorrente, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 07.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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