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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/10/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 203/2025 promossa con ricorso in appello depositato il 28.4.2025 da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. RAFFAELLA DELLA RUPE, presso il cui studio in Trieste, Galleria Protti n. 2, risulta elettivamente domiciliata, per procura alle liti allegata al ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CONSUELO FABBRO, presso il cui studio in Pradamano (UD), via Pier Paolo Pasolini n.
2/B, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO con l'intervento ex lege del
, in persona del Procuratore Generale Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 249/2025 del Tribunale di Udine, pubblicata il
26.3.2025 e notificata il 2.4.2025 – “procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c.”
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“1) Fermo l'affido condiviso della figlia minore e ferma la sua collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della mamma a San Vito al Torre (UD), via Trieste n.28, tenuto conto del diritto della minore a conservare il proprio tenore di vita goduto sin dalla Persona_2 nascita e della necessità per la medesima di conservare la presenza quotidiana della collaboratrice domestica , anche per la sua attività di cura e vigilanza, disporre che Pt_2 il RE sia tenuto a continuare versare mensilmente entro il 5 (cinque) Controparte_1 di ogni mese ed in via anticipata alla mamma la somma di Euro Parte_1
456,00 (Euro quattrocentocinquantasei//00) a titolo di contributo alla spesa mensile predeterminata di , e ciò a far data dal mese di dicembre 2023, di modo da dare Pt_2
continuità al suddetto pagamento, interrottosi appunto con il mese di dicembre 2023 per unilaterale volontà paterna;
2) tenuto conto delle aumentate esigenze di e degli scarsi tempi di frequentazione Per_1 paterni alla figlia minore, disporre che il RE sia tenuto a versare Controparte_1 mensilmente entro il 5 (cinque) di ogni mese ed in via anticipata alla mamma Parte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore
[...] Per_2 la somma di Euro 1.400,00 (Euro millequattrocento//00), ovvero la diversa
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a far data dal deposito del ricorso in primo grado (gennaio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Udine n.3477/2015, cui si deroga per la sola spesa straordinaria predeterminata della collaboratrice domestica , in relazione alla quale il RE parteciperà Controparte_3 continuando a versare alla ricorrente, sempre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la già predeterminata tra i genitori somma mensile di Euro 456,00 (Euro quattrocentocinquantasei/00) come da punto 1) che precede;
3) nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la conclusione sub 1) e quindi il RE non fosse dichiarato tenuto a continuare a versare alla ricorrente la somma predeterminata mensile di Euro 456,00 (Euro quattrocentocinquantasei//00) a titolo di contributo alla spesa mensile di , sempre tenuto conto delle aumentate esigenze di e degli scarsi Pt_2 Per_1 tempi di frequentazione paterni alla figlia minore, disporre che il RE Controparte_1
sia tenuto a versare mensilmente entro il 5 (cinque) di ogni mese ed in via anticipata alla mamma a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia minore la somma di Euro 1.900,00 (Euro millenovecento//00) a far Persona_2 data dal deposito del ricorso in primo grado (gennaio 2024), ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Udine n.3477/2015;
4) con vittoria delle spese di lite tutte, ivi incluse quelle del primo grado di giudizio, e altresì con condanna dell'appellato al risarcimento del danno/pagamento di Controparte_1
somma equitativamente determinata, in favore dell'appellante Parte_1 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 cpc, tenuto conto dell'atteggiamento processuale del RE, il quale ha resistito con mala fede o colpa grave ex art.96 cpc alle domande della odierna appellante”.
Per l'appellato:
“Nel merito:
- rigettare tutte le domande così come riformulate dalla ricorrente nel presente giudizio di appello e
- per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 249/2025 del Tribunale di Udine emessa in data
20.03.2025 nell'ambito del procedimento n. 222/2024 R.G., notificata il 02.04.2025;
- rifusione delle spese di lite e patrocinio del giudizio di appello”.
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia la Corte d'Appello rigettare l'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata il 22.1.2020 il Tribunale di Udine pronunciava, sulla base di conclusioni congiunte delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8.7.2007 da e e, per quanto qui rileva, affidava Parte_1 Controparte_1
la figlia minore , nata il [...], in [...] condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso l'abitazione della madre;
disponeva che il RE potesse vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con facoltà di estensione alle giornate del lunedì e mercoledì, nonché – al momento del di lui trasferimento nella nuova unità abitativa - due venerdì al mese con pernotto in corrispondenza dei fine settimana alternati di sua spettanza;
ripartiva tra i genitori i periodi festivi da trascorrere con;
poneva a carico del Per_1 Pt_3
l'obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo di mantenimento della figlia, Pt_1
l'importo di euro 650,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Udine, e al versamento, sino al compimento dei 15 anni di , della somma di euro 456,00 mensili quale contributo del Per_1 costo delle prestazioni della collaboratrice domestica – baby sitter in favore della minore, con la previsione del “reciproco impegno dei coniugi, il giorno successivo al compimento del quindicesimo anno della figlia minore, a confrontarsi reciprocamente al fine di eventualmente rideterminare la spesa straordinaria predeterminata della baby sitter-colf in considerazione delle eventualmente mutate esigenze di ”. Per_1
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 24.1.2024 Parte_1 esponeva, a sostegno della domanda di modifica delle predette condizioni di divorzio, le seguenti circostanze.
2.1 Lamentava, in primo luogo, che il RE, dal mese di dicembre 2023 e quindi al compimento dei quindici anni di , avesse cessato unilateralmente di versare la somma Per_1
di euro 456,00 mensili quale contributo del costo della collaboratrice domestica, le cui prestazioni continuavano a essere fondamentali per la minore, trattandosi della persona che - presente da sempre nella vita della minore a causa dei gravosi impegni lavorativi dei genitori, entrambi segretari comunali – la accompagnava con l'automobile sia a scuola, sia alle attività extrascolastiche, anche in considerazione della penuria, nel luogo di residenza (San Vito al
Torre), di collegamenti di mezzi pubblici.
2.2 Con particolare riferimento alla necessità di aumentare il contributo di mantenimento ordinario in favore di , allegava innanzitutto gli scarsi tempi di frequentazione del RE Per_1 con la minore, la quale era conseguentemente accudita quasi integralmente dalla madre.
Esponeva inoltre, più in generale, una serie di fatti sintomatici del disinteresse del nei CP_1 confronti di , quali averla portata con sé in vacanza solo in un'occasione negli ultimi Per_1 anni, non essersi mai recato ai colloqui con gli insegnanti, non averle fatto visita per ben tre mesi durante l'emergenza dovuta al Covid, non averla accompagnata agli impegni extrascolastici, non averla minimamente assistita in occasione di un accesso al Pronto
Soccorso per una grave anemia nel mese di agosto 2023, non essersi mai interessato ai suoi problemi di salute e alle sue esigenze legate all'alimentazione, non avere approntato alcuna organizzazione domestica per ospitarla adeguatamente.
2.3 Ulteriormente, allegava le aumentate esigenze della figlia, ormai quindicenne, rispetto all'epoca del divorzio, e il conseguente incremento delle spese mensili per il suo mantenimento, estese alle uscite con gli amici, alle vacanze, all'utilizzo del tablet e del telefono cellulare, alla cura della persona, al vestiario, e quantificava in euro 811,00
l'ammontare, documentato, delle spese mensili ordinarie per la figlia, cui andava aggiunto l'importo di euro 4.882,07 speso per il rifacimento della stanza da letto di e l'acquisto Per_1
dei nuovi mobili.
Evidenziava le ottime condizioni economiche del RE, il quale percepiva uno stipendio mensile di circa 5.000 euro al mese, e viveva a casa dei genitori senza essere tenuto - a differenza della ricorrente, gravata di una rata mensile di mutuo di euro 740,00 - al pagamento di canoni di locazione o al rimborso di mutui, né avendo infine patito alcun sacrificio nella originaria assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi in costanza di matrimonio, posto che la quota parte di ½ era stata acquistata dalla ricorrente prima del divorzio, con pagamento al resistente del controvalore della quota medesima.
2.4 Ciò esposto, chiedeva che – previo ascolto della minore – fossero accolte le conclusioni di seguito indicate.
In via principale:
a) che rimanesse fermo il versamento mensile della somma di Euro 456,00 a titolo di contributo alla spesa mensile della colf, e ciò a far data dal mese di dicembre 2023;
b) che il contributo di mantenimento ordinario di fosse aumentato a euro 1.400,00 Per_1
mensili, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a far data dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Udine.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse accolta la conclusione sub a), che il RE fosse tenuto a versare mensilmente a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore , la somma di Euro 1.900,00 a far data dal deposito del ricorso, ovvero la Per_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo.
3. Resisteva il che si opponeva al ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
3.1 Quanto al contributo per la collaboratrice domestica, premetteva di avere proposto alla al compimento del quindicesimo anno d'età della figlia, soluzioni alternative quali Pt_1 la disponibilità, propria o dei propri familiari, ad accompagnare , senza necessariamente Per_1
fare ricorso ad un servizio oramai, per età della figlia, non più attuale, soluzioni peraltro neppure prese in considerazione dalla ricorrente.
Sosteneva quindi che le prestazioni svolte dalla collaboratrice, consistenti nella gestione dei pasti, nell'organizzazione della cartella e del materiale scolastico e nella vigilanza, non si rendevano più necessarie, considerato il grado di autonomia della figlia correlato all'età. In via subordinata, invocava una riduzione dell'ammontare del contributo, considerato che dei due servizi assicurati dalla collaboratrice (baby sitter e colf) il primo non veniva più svolto.
3.2 Contestava, in secondo luogo, l'accusa di trascorrere poco tempo con la figlia, precisando che, ove questo accadeva, dipendeva esclusivamente dalla volontà di , che preferiva Per_1 frequentare le amiche o rimanere, per mera comodità, a casa della madre. Deduceva di avere accompagnato in numerose occasioni la figlia a scuola, di intrattenere con lei un dialogo aperto, di prendersi cura della sua educazione, di essere stato estromesso dalla ex moglie dalla gestione degli impegni scolastici;
ha infine offerto una diversa e opposta ricostruzione dell'episodio relativo all'accesso al Pronto Soccorso di . Per_1
3.3 Evidenziava il carattere sproporzionato e comunque non documentato delle spese per le necessità della figlia, rilevando – con particolare riguardo agli acquisti per cosmetici - come gli scontrini allegati dall'appellante non fossero univocamente riferibili a . Deduceva Per_1
l'irrilevanza della spesa sostenuta dalla madre per l'acquisto di una nuova camera da letto per la figlia, e censurava l'abnormità della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, in considerazione sia della sua non corrispondenza con l'incremento delle necessità della minore, sia della sostanziale equivalenza dei redditi dei due genitori.
4. Il giudice designato formulava una proposta conciliativa, che veniva accettata solo dal resistente, e che prevedeva l'aumento dell'assegno mensile a carico del RE a euro 950,00, con onere per lo stesso di continuare a pagare la collaboratrice domestica nella misura della metà della sua attuale quota sino alla conclusione del ciclo scolastico secondario della figlia.
La ricorrente controproponeva due soluzioni transattive in via alternativa: la prima che prevedeva che il costo per la collaboratrice domestica fosse a totale carico della madre, con aumento del contributo per l'ordinario mantenimento di a carico del RE a euro Per_1
1.500,00; la seconda che, in caso di accettazione della proposta del giudice, il RE avrebbe continuato a pagare la collaboratrice domestica nella misura della metà della sua attuale quota sino alla conclusione del ciclo scolastico secondario di , con aumento però del Per_1
contributo ordinario del RE a euro 1.300,00 mensili.
5. Sentita la minore, il Tribunale di Udine pronunciava la sentenza qui impugnata, con la quale accoglieva parzialmente le pretese attoree.
Premetteva innanzitutto come costituisse fatto pacifico l'aumento delle esigenze economiche della figlia in ragione dell'età raggiunta. Tuttavia, escludeva che l'assegno potesse essere automaticamente agganciato alle voci di costo allegate dalla ricorrente, evidenziando come gli scontrini fiscali non fossero univocamente riferibili a , e come fosse irrilevante Per_1
l'acquisto di mobilio e arredamento, come anche il costo della rete wi-fi, dell'utenza fissa del telefono e dell'abbonamento al servizio Netflix.
In ogni caso, rilevava che, anche a voler considerare gli esborsi fissi allegati (800 euro mensili circa), i calcoli della ricorrente non giustificavano l'aumento dell'assegno da euro 650,00 a euro 1.400,00, anche tenuto conto del fatto che aveva comunque dichiarato di Per_1 frequentare il RE, pur senza rispettare pedissequamente il calendario prestabilito.
Il Tribunale, ritenuta l'irrilevanza del preteso disinteresse del RE nei confronti delle cure mediche e dell'andamento scolastico della figlia, e considerati l'ammontare dei rispettivi redditi lavorativi (la madre euro 6.700,00 mensili circa, gravato da una rata di mutuo di euro
740,00 mensili;
il RE 6.000,00 euro circa, senza oneri fissi per l'abitazione), il tenore di vita in costanza di matrimonio e l'età della minore, aumentava l'assegno a euro 950,00 mensili, con ripartizione a metà delle spese straordinarie.
In secondo luogo, il giudice di primo grado dimezzava (dalla data della domanda e sino alla fine del ciclo scolastico della scuola secondaria) il contributo paterno per la collaboratrice domestica, da euro 456,00 a euro 230,00, la cui presenza era ora essenziale ai fini della vigilanza e dell'accompagnamento a scuola della minore, osservando che alcune prestazioni
(quali l'organizzazione scolastica e la gestione dei pasti), attuali quando aveva 11 anni, Per_1 non lo fossero più.
Compensava integralmente le spese di lite per la reciproca soccombenza, tranne che per la fase decisionale, resasi necessaria per la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della ricorrente, onerata perciò al riguardo.
Respingeva infine la domanda ex art. 96 c.p.c. della ricorrente.
6. ha proposto tempestivo appello, affidato ai seguenti motivi. Parte_1
6.1 Con il primo ha lamentato la “errata, contraddittoria e in parte omessa motivazione”, e la violazione dell'art.337-ter comma 4 c.c. con riguardo al capo della sentenza con la quale il
Tribunale aveva, da un lato, affermato che l'assegno di mantenimento ordinario della minore a carico del RE non potesse essere agganciato automaticamente alle voci di costo esposte dalla madre, e dall'altro aveva considerato queste ultime non tali da giustificare la misura dell'aumento richiesta. Ha sostenuto che i conteggi allegati avevano il solo scopo di dare conto di quanto la madre spenda per la figlia (900 euro al mese per la sola spesa alimentare), e ha ribadito che le spese per abbigliamento o cosmetici sono di esclusiva pertinenza di . Per_1
6.2 Ulteriore violazione dell'art. 337-ter, co. 4 c.c. è stata ravvisata nell'apprezzamento, da parte del Tribunale, di soli tre dei parametri previsti, pure male valutati.
In particolare, ha lamentato che sia stato tenuto conto del solo reddito da lavoro dei genitori, limitato peraltro all'ultimo anno, anziché esteso al triennio, e non siano state invece considerate né la situazione patrimoniale del caratterizzata dal deposito sui propri CP_1
conti correnti di una somma di circa 300.000 euro, né le spese dell'appellante di mantenimento della casa di abitazione, ben superiori a quelle sostenute dall'appellato.
In secondo luogo, ha censurato l'omessa considerazione del pregresso tenore di vita di Per_1
(che “abita in una villa con giardino (originariamente in comproprietà tra i coniugi ma poi la Signora prima del divorzio, docc.31 e 32 primo grado, ha Pt_1 Pt_1 acquistato la quota parte dal marito, di talchè quest'ultimo non ha neppure visto sacrificare il suo diritto di comproprietà, con il relativo significato economico che ciò comporta nella determinazione della contribuzione paterna alla figlia minore), è abituata a viaggiare, a vedere gli amici, ad andare con loro al mare o in discoteca, ad andare fuori a cena, al cinema,
a fare shopping, a curare la propria persona”; pag. 8 dell'atto di appello).
Quanto, in terzo luogo, all'età della minore, ha contestato che il passaggio da 11 a 16 anni di età, particolarmente significativo quanto all'aumento delle esigenze di un figlio, sia liquidabile con un aumento di soli 200 euro al mese (da euro 750,00, importo, a oggi rivalutato, del contributo previsto nella sentenza di divorzio, a euro 950,00).
Quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, ha rilevato come il Tribunale non abbia tratto le dovute conseguenze dalla scarsa frequentazione del RE da parte della figlia, da quest'ultima riferita nel corso dell'ascolto.
Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione del parametro costituito dai compiti di cura assunti da ciascun genitore, e nella specie non adempiuti dal RE, nonché l'essersi il
Tribunale discostato dalle linee guida adottate da una parte della giurisprudenza di merito, che quantificano il contributo del genitore non collocatario, in presenza di un solo figlio, da un minimo del 25% a un massimo del 35% del reddito.
6.3 La ha contestato la riduzione del contributo per la collaboratrice domestica, Pt_1
rilevando che la componente più strettamente legata all'attività di colf non possa essere espunta, in quanto legata al tenore di vita di e ancora indispensabile ad assicurare gli Per_1
spostamenti della minore e l'attività di supporto domestico, e ha lamentato che nel dispositivo non sia stato precisato che il contributo nella misura originariamente prevista sia dovuto sino al mese di dicembre 2023.
6.4 L'appellante ha dedotto l'errata motivazione in punto spese di lite, rilevando che il rifiuto della proposta conciliativa del giudice era stato fondato su giustificati motivi, che era stata formulata una controproposta non menzionata dalla sentenza, e che la sua domanda era stata accolta nell'an, e quindi soccombente doveva considerarsi il resistente.
6.5 Ha infine lamentato il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., sussistendo la responsabilità aggravata del resistente per avere lo stesso sostenuto in giudizio tesi contrarie alla pacifica tesi giurisprudenziale relativa all'incremento dei costi di mantenimento dei figli in corrispondenza dell'aumento della loro età.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata:
- di mantenere il contributo per la collaboratrice domestica nell'importo di 456,00 euro mensili;
- di aumentare l'assegno di mantenimento della figlia a carico del RE a euro 1.400 mensili,
o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di porre a carico del le spese del doppio grado di giudizio, con condanna ex art. 96 CP_1
c.p.c..
In via subordinata, e per il caso di rigetto della prima domanda, l'appellante ha chiesto che il sia tenuto a versare la somma di euro 1.900,00 mensili, o quella diversamente CP_1 quantificata, a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia.
7. Si è costituito l'appellato, che ha insistito per il rigetto dell'impugnazione.
7.1 Quanto al primo motivo, ha evidenziato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto le spese allegate da controparte in parte inconferenti e in parte non adeguatamente documentate.
7.2 Con riguardo ai rispettivi redditi, ha esposto che la circostanza che egli abbia consistenti depositi di denaro sui conti correnti non deve trarre in inganno, sia in considerazione della diversa propensione al risparmio delle parti, sia in quanto la aveva preferito investire Pt_1
“in natura” (pag. 7 della comparsa di risposta) acquistando da lui la quota parte della casa familiare, costituita da una villa di pregio.
Ha contestato che l'elevato pregresso tenore di vita di sia stato provato dall'appellante. Per_1 Ha contestato inoltre che il passaggio dagli 11 ai 16 anni determini un sensibile incremento delle esigenze di spesa, posto che la figlia continua a essere minorenne, con una vita sociale e di relazione ancora ridotta e non paragonabile a quella dei figli maggiorenni.
Ha allegato che il minor tempo trascorso da con il RE non è frutto di disinteresse di Per_1 quest'ultimo, ma di una scelta della prima, ribadendo di avere comunque tenuto con sé la figlia durante la settimana e i week-end. Ha rilevato l'inutilizzabilità delle linee guida invocate dall'appellante, frutto di orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che consolidati, non condivisibili e comunque non assunti quali parametri per quantificare il contributo di mantenimento in sede di divorzio a conclusioni congiunte.
7.3 Ha condiviso la decisione del Tribunale di ridurre il contributo per la collaboratrice domestica, atteso il sopravvenuto venir meno di buona parte dei compiti dalla stessa svolta per la minore, manifestando la disponibilità a pagare il contributo nella misura originaria di euro 456,00 per il mese di dicembre 2023.
7.4 Ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello riguardante le spese di lite, correttamente regolate in base, da un lato, alla parziale soccombenza delle parti e, dall'altro, al rifiuto della proposta conciliativa da parte della Pt_1
7.5 Ha rilevato infine l'insussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, la quale implica la piena soccombenza del destinatario della domanda.
8. Scambiate dalle parti le memorie ex art. 473-bis.32 c.p.c., la causa è stata riservata in decisione in esito all'udienza di discussione del 14.10.2025.
9. Quanto al primo motivo di appello, si osserva che non si ravvisa contraddittorietà di sorta nella decisione del giudice di primo grado di escludere che il contributo di mantenimento possa essere “agganciato automaticamente” (pag. 5 del ricorso in appello) alle voci di costo esposte dalla madre, salvo poi valutare le stesse voci come inidonee a giustificare l'aumento richiesto.
Il Tribunale ha invero esaminato nel dettaglio i documenti di spesa (estratti di conto corrente, fatture, scontrini fiscali;
docc. 20-29) allegati dalla ricorrente onde dimostrare “le aumentate esigenze della figlia minore ” (pag. 11 del ricorso) e dare conto dell'entità delle spese Per_1 mensili sostenute nel suo interesse, rilevando come gli scontrini fiscali riguardanti acquisti di generi alimentari, così come i giustificativi riferiti al rimborso del mutuo e al pagamento di imposte e di premi assicurativi, non siano univocamente riferibili alla minore, mentre gli acquisti di mobili e componenti di arredamenti e il costo dei servizi per la rete wi-fi, l'utenza telefonica fissa e il servizio Netflix siano “inconferenti rispetto alle esigenze valutabili per parametrare l'assegno di mantenimento ordinario” (pag. 7 della sentenza).
La ratio decidendi su cui è fondata la decisione è quindi costituita dalla inadeguatezza e insufficienza della prova documentale offerta dalla ricorrente ai fini della dimostrazione della misura dell'incremento delle spese di mantenimento della figlia;
ed è in tal senso che si giustifica pienamente l'affermazione della sentenza secondo cui <l'assegno non può essere agganciato “automaticamente” alle voci di costo evidenziate dalla madre nei propri scritti difensivi>> (pag. 7).
La proposizione concessivo-ipotetica introdotta dalla locuzione avverbiale “ad ogni buon conto” (pag. 7), con la quale il giudice di primo grado ha rilevato che, anche a ritenere che tutte le voci di costo siano giustificate e riferite alla minore, non ne deriverebbe un aumento del contributo paterno nella misura richiesta dalla non si pone in contraddizione con Pt_1
la motivazione, sopra illustrata, su cui è fondata la decisione, trattandosi di argomentazione svolta ad abundantiam, che non inficia la prima, la quale resta ferma a sorreggere la decisione.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
10. Con il secondo motivo la sig.ra ha articolato una serie di censure alla decisione Pt_1 del Tribunale di limitare a euro 950,00 mensili l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore, lamentando l'errata e omessa applicazione dei parametri previsti dall'art. 337-ter, co. 4 c.p.c..
10.1 Quanto al reddito dei genitori, la circostanza che il giudice di primo grado si sia limitato a considerare i rispettivi redditi di lavoro del solo ultimo anno documentato dalle dichiarazioni fiscali (730/2023), anziché quelli dell'ultimo triennio, non è idonea a condurre a una diversa conclusione circa la sostanziale equivalenza dei redditi stessi, pari – in base ai modelli
730/2022 – a euro 6.284,00 mensili netti per la madre (euro 118.447 lordi annui meno l'imposta netta di euro 43.031 = euro 75.416, importo quindi diviso per 12) e di euro 5.894,00 mensili netti per il RE (euro 101.224,00 lordi annui meno l'imposta netta di euro 30.491 = euro 70.733, importo quindi diviso per 12), e in base ai modelli 730/2021 a euro 5.030,00 mensili netti per la madre (euro 91.990 lordi annui meno l'imposta netta di euro 31.619 = euro 60.361, importo quindi diviso per 12) e di euro 6.059,00 mensili netti per il RE (euro
104.825 lordi annui meno l'imposta netta di euro 32.115 = euro 72.710, importo quindi diviso per 12). Quest'ultimo dato, peraltro risalente, trattandosi dei redditi percepiti nell'anno 2020, appare compensato da quello attuale emergente dalle dichiarazioni fiscali presentate nel 2025 (redditi 2024), la sig.ra vendo dichiarato euro 150.577 lordi (pari – detratta l'imposta Pt_1
netta di euro 56.453, a euro 94.124 annui netti ed euro 7.843 mensili;
v. modello 730/2025 prodotto in giudizio il 10.7.2025) e il sig. avendo invece dichiarato il minor reddito CP_1
da lavoro di complessivi euro 136.780 lordi (v. i sei modelli CU allegati unitamente alla comparsa di risposta).
10.1.1 Ulteriore censura attiene all'omessa valutazione della situazione patrimoniale degli ex coniugi, con particolare riguardo ai depositi di denaro in conto corrente dell'appellato, pari a circa euro 300.000, ben superiori a quelli dell'appellante.
Il quarto comma dell'art. 337-ter c.c. impone al giudice di valutare, ai fini di determinare l'assegno periodico di mantenimento dei figli, le < genitori>>, non limitandosi quindi ai soli redditi, ma estendendo l'indagine a tutti i cespiti suscettibili di valutazione economica, quali beni mobili e immobili, mezzi e strumenti finanziari (denaro, prodotti di investimenti).
Nella specie, la non contestata disponibilità in capo al di notevole liquidità è CP_1 bilanciata dalla proprietà esclusiva, in capo alla della ex casa familiare, costituita da Pt_1
una villa con giardino, immobile già in comunione legale tra le parti e la cui quota dell'appellato fu acquistata dall'appellante con atto dd. 22.3.2019 e versamento, a titolo di prezzo, della somma di euro 128.809,29 (doc. 31 prodotto dalla ricorrente in primo grado).
10.1.2 In ordine, infine, alle spese di mantenimento della casa, la censura appare generica, non risultando quantificati gli esborsi in questione e limitandosi a fare riferimento del tutto indeterminato, quanto alle minori spese che sarebbero a carico del agli “estratti c/c CP_1 di primo grado” (pag. 8). CP_1
10.2 Priva di adeguato riscontro probatorio è l'allegazione da parte dell'appellante delle spese e delle stesse attività – viaggi, cene, cinema, uscite in discoteca, shopping - in cui si esplicherebbe l'elevato tenore di vita della figlia, che non sarebbe stato valutato dal Tribunale.
Va quindi respinta la censura svolta al riguardo dalla Pt_1
10.3 L'attuale età della minore, e le maggiori esigenze economiche che vi sono correlate, sono state, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, espressamente apprezzate dal giudice di primo grado (“Con riferimento al contributo paterno nel mantenimento ordinario della figlia è indubbio che, a distanza di più di 4 anni dalla sentenza di divorzio, siano senz'altro accresciute le esigenze della figlia;
esigenze che, come noto, vanno parametrate anche in base all'età. Ad oggi ha 16 anni compiuti”; pag. 6), il quale ha, nella premessa Per_1 della motivazione, rammentato l'indirizzo della giurisprudenza che ricollega l'aumento delle esigenze economiche del figlio alla sua crescita, perciò accogliendo, sia pure parzialmente, la domanda della ricorrente, in considerazione della già rilevata carenza probatoria della misura dell'incremento delle spese.
10.4 Egualmente è da dirsi con riguardo ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori della minore, essendosi dato atto che “frequenta il RE”, pur se in misura inferiore a Per_1 quella prevista nelle condizioni di divorzio (“senza, tuttavia, rispettare pedissequamente il calendario prestabilito”; pag. 7 della sentenza), elemento che ha assunto rilevanza ai fini dell'aumento – in effetti disposto dal giudice di primo grado – del contributo di mantenimento.
10.5 Infine, quanto all'ultimo parametro di cui all'art. 337-ter, co. 4 c.c., la sig.ra ha Pt_1 lamentato l'omessa considerazione dei compiti di cura assunti da ciascun genitore, compiti che sarebbero esclusivamente svolti da lei.
Si osserva che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, i compiti di cura del minore in tanto assumono rilevanza, in quanto – espressamente – rivestano < economica>>.
La ha dedotto di svolgere, a differenza del una serie di compiti (colloqui con Pt_1 CP_1
gli insegnanti, accompagnamento della figlia alle visite mediche, accesso al Pronto Soccorso in occasione di un episodio di anemia), che neppure ha allegato rivestano rilevanza economica, e dai quali in ogni caso non ha fatto derivare un aggravio di spesa a suo carico.
E' pertanto corretta la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto – al mero fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento (“ai fini che qui interessano”; pag. 7 della sentenza) - irrilevante l'asserito disinteresse del RE nello svolgimento dei predetti compiti.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.
11. Il terzo motivo attiene alla riduzione dell'importo, posto a carico del RE, quale contributo della spesa sostenuta dalla madre per le prestazioni lavorative della collaboratrice domestica.
Nelle condizioni di divorzio le parti avevano convenuto, nell'ambito della regolamentazione delle spese straordinarie, che il avrebbe continuato a corrispondere alla la CP_1 Pt_1
somma di euro 456,00 mensili, calcolata sulla base dell'attuale orario di lavoro settimanale di
34 ore della “collaboratrice domestica – baby sitter” (pag. 18 della sentenza di divorzio), le cui prestazioni in favore della figlia minore risultavano necessarie in considerazione dei gravosi impegni lavorativi dei genitori.
Era stato anche previsto che il versamento di tale importo sarebbe proseguito sino al compimento dei 15 anni di (e quindi fino al mese di novembre 2023), con impegno dei Per_1 genitori, per il periodo successivo, “a confrontarsi reciprocamente al fine di eventualmente rideterminare la spesa straordinaria predeterminata della baby sitter-colf in considerazione delle eventualmente mutate esigenze di ”. Per_1
L'appellante non ha contestato che l'attività di baby sitter in senso stretto si sia “affievolita”
(pag. 13 del ricorso in appello) in conseguenza della crescita di , ma sostiene sia rimasta Per_1 immutata quella di collaboratrice domestica, volta ad assicurare gli spostamenti della minore e a fornire l'indispensabile supporto quanto i genitori sono assenti da casa.
In altri termini, è riconosciuto (né potrebbe essere altrimenti, non potendo ritenersi che , Per_1
ormai sedicenne, possa necessitare ancora dei servizi di una baby sitter) il presupposto su cui si fonda la decisione impugnata, costituito dal sopravvenuto venir meno di una parte delle prestazioni erogate in passato dalla collaboratrice familiare nell'interesse della minore, costituite dalla “gestione dei pasti, l'organizzazione della cartella e del materiale scolastico”
(pag. 9 della sentenza). La riduzione dei compiti della dipendente giustifica quindi l'eliminazione del corrispondente onere economico nella misura, che appare congrua, della metà, essendo rimasta ferma l'ulteriore attività avente a oggetto l'accompagnamento di Per_1
a scuola e a casa.
Né il mantenimento del contributo nella misura originariamente prevista potrebbe predicarsi in base al rilievo che le prestazioni sopra indicate, pur non più erogate, della collaboratrice domestica costituirebbero componente del “tenore di vita” (pag. 12 del ricorso in appello) di cui la minore dovrebbe continuare a godere, posto che la quantificazione dell'onere a carico del RE non può che essere parametrato sulla base del perseguimento delle attuali esigenze di vita della figlia.
11.1 Quanto al lamentato omesso versamento, da parte del RE, dell'importo di euro 456,00 nel mese di dicembre 2023, va dato atto che il ha documentato il relativo successivo CP_1 pagamento, effettuato mediante bonifico in data 9.9.2025 (doc. 13), così adeguandosi all'accertamento, da parte del giudice di primo grado, della relativa debenza (essendo stato statuito che la riduzione a metà del contributo decorra solo dalla domanda, e quindi dal mese di gennaio 2024). 12. L'appellante ha contestato, con il quarto motivo, l'errata statuizione in ordine alle spese di lite, contestando sia la compensazione delle prime tre fasi del giudizio, sia la propria condanna per la fase decisionale.
Il motivo è infondato.
12.1 La compensazione risulta giustificata dalla reciproca soccombenza tra le parti (art. 92, co. 2 c.p.c.), derivante dall'accoglimento solo in misura parziale – e percentualmente ridotta rispetto a quanto richiesto (aumento dell'assegno - rispetto all'importo rivalutato di euro
750,00 - di soli euro 200,00, anziché di euro 650,00) – della domanda di revisione dell'assegno, cui il resistente si era opposto, e dal rigetto della domanda volta a mantenere inalterato l'ammontare della spesa straordinaria per la collaboratrice domestica.
12.2 La condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fase decisoria è conseguente al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice designato, rifiuto rivelatosi, in esito al giudizio, ingiustificato (posto che il contenuto della sentenza corrisponde a quello della proposta), e che ha comportato la necessità di svolgimento della predetta fase, che sarebbe stata altrimenti evitata.
13. Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale la Pt_1 ha censurato il mancato accoglimento della domanda di condanna del resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condanna che presuppone, oltre al requisito della mala fede o della colpa grave, quello della totale soccombenza, nella specie insussistente, atteso il solo parziale accoglimento della domanda giudiziale (v., tra le altre, Cass. 14.4.2016,
n. 7409).
14. Va pertanto respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
249/2025 del Tribunale di Udine.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il D.M.
55/2014, tenuto conto dello scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, e di valori inferiori a quelli medi, atteso che il thema decidendum è stato circoscritto alla sola questione del contributo di mantenimento, che la fase di trattazione/istruttoria si è risolta nel solo scambio delle memorie ex art. 473-bis.32 c.p.c., e che la fase decisionale è stata limitata alla discussione orale, senza deposito di atti scritti.
15.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 203/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 249/2025 del Parte_1
Tribunale di Udine che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in
Euro 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 203/2025 promossa con ricorso in appello depositato il 28.4.2025 da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. RAFFAELLA DELLA RUPE, presso il cui studio in Trieste, Galleria Protti n. 2, risulta elettivamente domiciliata, per procura alle liti allegata al ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CONSUELO FABBRO, presso il cui studio in Pradamano (UD), via Pier Paolo Pasolini n.
2/B, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO con l'intervento ex lege del
, in persona del Procuratore Generale Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 249/2025 del Tribunale di Udine, pubblicata il
26.3.2025 e notificata il 2.4.2025 – “procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c.”
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“1) Fermo l'affido condiviso della figlia minore e ferma la sua collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della mamma a San Vito al Torre (UD), via Trieste n.28, tenuto conto del diritto della minore a conservare il proprio tenore di vita goduto sin dalla Persona_2 nascita e della necessità per la medesima di conservare la presenza quotidiana della collaboratrice domestica , anche per la sua attività di cura e vigilanza, disporre che Pt_2 il RE sia tenuto a continuare versare mensilmente entro il 5 (cinque) Controparte_1 di ogni mese ed in via anticipata alla mamma la somma di Euro Parte_1
456,00 (Euro quattrocentocinquantasei//00) a titolo di contributo alla spesa mensile predeterminata di , e ciò a far data dal mese di dicembre 2023, di modo da dare Pt_2
continuità al suddetto pagamento, interrottosi appunto con il mese di dicembre 2023 per unilaterale volontà paterna;
2) tenuto conto delle aumentate esigenze di e degli scarsi tempi di frequentazione Per_1 paterni alla figlia minore, disporre che il RE sia tenuto a versare Controparte_1 mensilmente entro il 5 (cinque) di ogni mese ed in via anticipata alla mamma Parte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore
[...] Per_2 la somma di Euro 1.400,00 (Euro millequattrocento//00), ovvero la diversa
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a far data dal deposito del ricorso in primo grado (gennaio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Udine n.3477/2015, cui si deroga per la sola spesa straordinaria predeterminata della collaboratrice domestica , in relazione alla quale il RE parteciperà Controparte_3 continuando a versare alla ricorrente, sempre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la già predeterminata tra i genitori somma mensile di Euro 456,00 (Euro quattrocentocinquantasei/00) come da punto 1) che precede;
3) nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la conclusione sub 1) e quindi il RE non fosse dichiarato tenuto a continuare a versare alla ricorrente la somma predeterminata mensile di Euro 456,00 (Euro quattrocentocinquantasei//00) a titolo di contributo alla spesa mensile di , sempre tenuto conto delle aumentate esigenze di e degli scarsi Pt_2 Per_1 tempi di frequentazione paterni alla figlia minore, disporre che il RE Controparte_1
sia tenuto a versare mensilmente entro il 5 (cinque) di ogni mese ed in via anticipata alla mamma a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia minore la somma di Euro 1.900,00 (Euro millenovecento//00) a far Persona_2 data dal deposito del ricorso in primo grado (gennaio 2024), ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Udine n.3477/2015;
4) con vittoria delle spese di lite tutte, ivi incluse quelle del primo grado di giudizio, e altresì con condanna dell'appellato al risarcimento del danno/pagamento di Controparte_1
somma equitativamente determinata, in favore dell'appellante Parte_1 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 cpc, tenuto conto dell'atteggiamento processuale del RE, il quale ha resistito con mala fede o colpa grave ex art.96 cpc alle domande della odierna appellante”.
Per l'appellato:
“Nel merito:
- rigettare tutte le domande così come riformulate dalla ricorrente nel presente giudizio di appello e
- per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 249/2025 del Tribunale di Udine emessa in data
20.03.2025 nell'ambito del procedimento n. 222/2024 R.G., notificata il 02.04.2025;
- rifusione delle spese di lite e patrocinio del giudizio di appello”.
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia la Corte d'Appello rigettare l'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata il 22.1.2020 il Tribunale di Udine pronunciava, sulla base di conclusioni congiunte delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8.7.2007 da e e, per quanto qui rileva, affidava Parte_1 Controparte_1
la figlia minore , nata il [...], in [...] condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso l'abitazione della madre;
disponeva che il RE potesse vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con facoltà di estensione alle giornate del lunedì e mercoledì, nonché – al momento del di lui trasferimento nella nuova unità abitativa - due venerdì al mese con pernotto in corrispondenza dei fine settimana alternati di sua spettanza;
ripartiva tra i genitori i periodi festivi da trascorrere con;
poneva a carico del Per_1 Pt_3
l'obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo di mantenimento della figlia, Pt_1
l'importo di euro 650,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Udine, e al versamento, sino al compimento dei 15 anni di , della somma di euro 456,00 mensili quale contributo del Per_1 costo delle prestazioni della collaboratrice domestica – baby sitter in favore della minore, con la previsione del “reciproco impegno dei coniugi, il giorno successivo al compimento del quindicesimo anno della figlia minore, a confrontarsi reciprocamente al fine di eventualmente rideterminare la spesa straordinaria predeterminata della baby sitter-colf in considerazione delle eventualmente mutate esigenze di ”. Per_1
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 24.1.2024 Parte_1 esponeva, a sostegno della domanda di modifica delle predette condizioni di divorzio, le seguenti circostanze.
2.1 Lamentava, in primo luogo, che il RE, dal mese di dicembre 2023 e quindi al compimento dei quindici anni di , avesse cessato unilateralmente di versare la somma Per_1
di euro 456,00 mensili quale contributo del costo della collaboratrice domestica, le cui prestazioni continuavano a essere fondamentali per la minore, trattandosi della persona che - presente da sempre nella vita della minore a causa dei gravosi impegni lavorativi dei genitori, entrambi segretari comunali – la accompagnava con l'automobile sia a scuola, sia alle attività extrascolastiche, anche in considerazione della penuria, nel luogo di residenza (San Vito al
Torre), di collegamenti di mezzi pubblici.
2.2 Con particolare riferimento alla necessità di aumentare il contributo di mantenimento ordinario in favore di , allegava innanzitutto gli scarsi tempi di frequentazione del RE Per_1 con la minore, la quale era conseguentemente accudita quasi integralmente dalla madre.
Esponeva inoltre, più in generale, una serie di fatti sintomatici del disinteresse del nei CP_1 confronti di , quali averla portata con sé in vacanza solo in un'occasione negli ultimi Per_1 anni, non essersi mai recato ai colloqui con gli insegnanti, non averle fatto visita per ben tre mesi durante l'emergenza dovuta al Covid, non averla accompagnata agli impegni extrascolastici, non averla minimamente assistita in occasione di un accesso al Pronto
Soccorso per una grave anemia nel mese di agosto 2023, non essersi mai interessato ai suoi problemi di salute e alle sue esigenze legate all'alimentazione, non avere approntato alcuna organizzazione domestica per ospitarla adeguatamente.
2.3 Ulteriormente, allegava le aumentate esigenze della figlia, ormai quindicenne, rispetto all'epoca del divorzio, e il conseguente incremento delle spese mensili per il suo mantenimento, estese alle uscite con gli amici, alle vacanze, all'utilizzo del tablet e del telefono cellulare, alla cura della persona, al vestiario, e quantificava in euro 811,00
l'ammontare, documentato, delle spese mensili ordinarie per la figlia, cui andava aggiunto l'importo di euro 4.882,07 speso per il rifacimento della stanza da letto di e l'acquisto Per_1
dei nuovi mobili.
Evidenziava le ottime condizioni economiche del RE, il quale percepiva uno stipendio mensile di circa 5.000 euro al mese, e viveva a casa dei genitori senza essere tenuto - a differenza della ricorrente, gravata di una rata mensile di mutuo di euro 740,00 - al pagamento di canoni di locazione o al rimborso di mutui, né avendo infine patito alcun sacrificio nella originaria assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi in costanza di matrimonio, posto che la quota parte di ½ era stata acquistata dalla ricorrente prima del divorzio, con pagamento al resistente del controvalore della quota medesima.
2.4 Ciò esposto, chiedeva che – previo ascolto della minore – fossero accolte le conclusioni di seguito indicate.
In via principale:
a) che rimanesse fermo il versamento mensile della somma di Euro 456,00 a titolo di contributo alla spesa mensile della colf, e ciò a far data dal mese di dicembre 2023;
b) che il contributo di mantenimento ordinario di fosse aumentato a euro 1.400,00 Per_1
mensili, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a far data dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Udine.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse accolta la conclusione sub a), che il RE fosse tenuto a versare mensilmente a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore , la somma di Euro 1.900,00 a far data dal deposito del ricorso, ovvero la Per_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo.
3. Resisteva il che si opponeva al ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
3.1 Quanto al contributo per la collaboratrice domestica, premetteva di avere proposto alla al compimento del quindicesimo anno d'età della figlia, soluzioni alternative quali Pt_1 la disponibilità, propria o dei propri familiari, ad accompagnare , senza necessariamente Per_1
fare ricorso ad un servizio oramai, per età della figlia, non più attuale, soluzioni peraltro neppure prese in considerazione dalla ricorrente.
Sosteneva quindi che le prestazioni svolte dalla collaboratrice, consistenti nella gestione dei pasti, nell'organizzazione della cartella e del materiale scolastico e nella vigilanza, non si rendevano più necessarie, considerato il grado di autonomia della figlia correlato all'età. In via subordinata, invocava una riduzione dell'ammontare del contributo, considerato che dei due servizi assicurati dalla collaboratrice (baby sitter e colf) il primo non veniva più svolto.
3.2 Contestava, in secondo luogo, l'accusa di trascorrere poco tempo con la figlia, precisando che, ove questo accadeva, dipendeva esclusivamente dalla volontà di , che preferiva Per_1 frequentare le amiche o rimanere, per mera comodità, a casa della madre. Deduceva di avere accompagnato in numerose occasioni la figlia a scuola, di intrattenere con lei un dialogo aperto, di prendersi cura della sua educazione, di essere stato estromesso dalla ex moglie dalla gestione degli impegni scolastici;
ha infine offerto una diversa e opposta ricostruzione dell'episodio relativo all'accesso al Pronto Soccorso di . Per_1
3.3 Evidenziava il carattere sproporzionato e comunque non documentato delle spese per le necessità della figlia, rilevando – con particolare riguardo agli acquisti per cosmetici - come gli scontrini allegati dall'appellante non fossero univocamente riferibili a . Deduceva Per_1
l'irrilevanza della spesa sostenuta dalla madre per l'acquisto di una nuova camera da letto per la figlia, e censurava l'abnormità della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, in considerazione sia della sua non corrispondenza con l'incremento delle necessità della minore, sia della sostanziale equivalenza dei redditi dei due genitori.
4. Il giudice designato formulava una proposta conciliativa, che veniva accettata solo dal resistente, e che prevedeva l'aumento dell'assegno mensile a carico del RE a euro 950,00, con onere per lo stesso di continuare a pagare la collaboratrice domestica nella misura della metà della sua attuale quota sino alla conclusione del ciclo scolastico secondario della figlia.
La ricorrente controproponeva due soluzioni transattive in via alternativa: la prima che prevedeva che il costo per la collaboratrice domestica fosse a totale carico della madre, con aumento del contributo per l'ordinario mantenimento di a carico del RE a euro Per_1
1.500,00; la seconda che, in caso di accettazione della proposta del giudice, il RE avrebbe continuato a pagare la collaboratrice domestica nella misura della metà della sua attuale quota sino alla conclusione del ciclo scolastico secondario di , con aumento però del Per_1
contributo ordinario del RE a euro 1.300,00 mensili.
5. Sentita la minore, il Tribunale di Udine pronunciava la sentenza qui impugnata, con la quale accoglieva parzialmente le pretese attoree.
Premetteva innanzitutto come costituisse fatto pacifico l'aumento delle esigenze economiche della figlia in ragione dell'età raggiunta. Tuttavia, escludeva che l'assegno potesse essere automaticamente agganciato alle voci di costo allegate dalla ricorrente, evidenziando come gli scontrini fiscali non fossero univocamente riferibili a , e come fosse irrilevante Per_1
l'acquisto di mobilio e arredamento, come anche il costo della rete wi-fi, dell'utenza fissa del telefono e dell'abbonamento al servizio Netflix.
In ogni caso, rilevava che, anche a voler considerare gli esborsi fissi allegati (800 euro mensili circa), i calcoli della ricorrente non giustificavano l'aumento dell'assegno da euro 650,00 a euro 1.400,00, anche tenuto conto del fatto che aveva comunque dichiarato di Per_1 frequentare il RE, pur senza rispettare pedissequamente il calendario prestabilito.
Il Tribunale, ritenuta l'irrilevanza del preteso disinteresse del RE nei confronti delle cure mediche e dell'andamento scolastico della figlia, e considerati l'ammontare dei rispettivi redditi lavorativi (la madre euro 6.700,00 mensili circa, gravato da una rata di mutuo di euro
740,00 mensili;
il RE 6.000,00 euro circa, senza oneri fissi per l'abitazione), il tenore di vita in costanza di matrimonio e l'età della minore, aumentava l'assegno a euro 950,00 mensili, con ripartizione a metà delle spese straordinarie.
In secondo luogo, il giudice di primo grado dimezzava (dalla data della domanda e sino alla fine del ciclo scolastico della scuola secondaria) il contributo paterno per la collaboratrice domestica, da euro 456,00 a euro 230,00, la cui presenza era ora essenziale ai fini della vigilanza e dell'accompagnamento a scuola della minore, osservando che alcune prestazioni
(quali l'organizzazione scolastica e la gestione dei pasti), attuali quando aveva 11 anni, Per_1 non lo fossero più.
Compensava integralmente le spese di lite per la reciproca soccombenza, tranne che per la fase decisionale, resasi necessaria per la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della ricorrente, onerata perciò al riguardo.
Respingeva infine la domanda ex art. 96 c.p.c. della ricorrente.
6. ha proposto tempestivo appello, affidato ai seguenti motivi. Parte_1
6.1 Con il primo ha lamentato la “errata, contraddittoria e in parte omessa motivazione”, e la violazione dell'art.337-ter comma 4 c.c. con riguardo al capo della sentenza con la quale il
Tribunale aveva, da un lato, affermato che l'assegno di mantenimento ordinario della minore a carico del RE non potesse essere agganciato automaticamente alle voci di costo esposte dalla madre, e dall'altro aveva considerato queste ultime non tali da giustificare la misura dell'aumento richiesta. Ha sostenuto che i conteggi allegati avevano il solo scopo di dare conto di quanto la madre spenda per la figlia (900 euro al mese per la sola spesa alimentare), e ha ribadito che le spese per abbigliamento o cosmetici sono di esclusiva pertinenza di . Per_1
6.2 Ulteriore violazione dell'art. 337-ter, co. 4 c.c. è stata ravvisata nell'apprezzamento, da parte del Tribunale, di soli tre dei parametri previsti, pure male valutati.
In particolare, ha lamentato che sia stato tenuto conto del solo reddito da lavoro dei genitori, limitato peraltro all'ultimo anno, anziché esteso al triennio, e non siano state invece considerate né la situazione patrimoniale del caratterizzata dal deposito sui propri CP_1
conti correnti di una somma di circa 300.000 euro, né le spese dell'appellante di mantenimento della casa di abitazione, ben superiori a quelle sostenute dall'appellato.
In secondo luogo, ha censurato l'omessa considerazione del pregresso tenore di vita di Per_1
(che “abita in una villa con giardino (originariamente in comproprietà tra i coniugi ma poi la Signora prima del divorzio, docc.31 e 32 primo grado, ha Pt_1 Pt_1 acquistato la quota parte dal marito, di talchè quest'ultimo non ha neppure visto sacrificare il suo diritto di comproprietà, con il relativo significato economico che ciò comporta nella determinazione della contribuzione paterna alla figlia minore), è abituata a viaggiare, a vedere gli amici, ad andare con loro al mare o in discoteca, ad andare fuori a cena, al cinema,
a fare shopping, a curare la propria persona”; pag. 8 dell'atto di appello).
Quanto, in terzo luogo, all'età della minore, ha contestato che il passaggio da 11 a 16 anni di età, particolarmente significativo quanto all'aumento delle esigenze di un figlio, sia liquidabile con un aumento di soli 200 euro al mese (da euro 750,00, importo, a oggi rivalutato, del contributo previsto nella sentenza di divorzio, a euro 950,00).
Quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, ha rilevato come il Tribunale non abbia tratto le dovute conseguenze dalla scarsa frequentazione del RE da parte della figlia, da quest'ultima riferita nel corso dell'ascolto.
Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione del parametro costituito dai compiti di cura assunti da ciascun genitore, e nella specie non adempiuti dal RE, nonché l'essersi il
Tribunale discostato dalle linee guida adottate da una parte della giurisprudenza di merito, che quantificano il contributo del genitore non collocatario, in presenza di un solo figlio, da un minimo del 25% a un massimo del 35% del reddito.
6.3 La ha contestato la riduzione del contributo per la collaboratrice domestica, Pt_1
rilevando che la componente più strettamente legata all'attività di colf non possa essere espunta, in quanto legata al tenore di vita di e ancora indispensabile ad assicurare gli Per_1
spostamenti della minore e l'attività di supporto domestico, e ha lamentato che nel dispositivo non sia stato precisato che il contributo nella misura originariamente prevista sia dovuto sino al mese di dicembre 2023.
6.4 L'appellante ha dedotto l'errata motivazione in punto spese di lite, rilevando che il rifiuto della proposta conciliativa del giudice era stato fondato su giustificati motivi, che era stata formulata una controproposta non menzionata dalla sentenza, e che la sua domanda era stata accolta nell'an, e quindi soccombente doveva considerarsi il resistente.
6.5 Ha infine lamentato il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., sussistendo la responsabilità aggravata del resistente per avere lo stesso sostenuto in giudizio tesi contrarie alla pacifica tesi giurisprudenziale relativa all'incremento dei costi di mantenimento dei figli in corrispondenza dell'aumento della loro età.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata:
- di mantenere il contributo per la collaboratrice domestica nell'importo di 456,00 euro mensili;
- di aumentare l'assegno di mantenimento della figlia a carico del RE a euro 1.400 mensili,
o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di porre a carico del le spese del doppio grado di giudizio, con condanna ex art. 96 CP_1
c.p.c..
In via subordinata, e per il caso di rigetto della prima domanda, l'appellante ha chiesto che il sia tenuto a versare la somma di euro 1.900,00 mensili, o quella diversamente CP_1 quantificata, a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia.
7. Si è costituito l'appellato, che ha insistito per il rigetto dell'impugnazione.
7.1 Quanto al primo motivo, ha evidenziato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto le spese allegate da controparte in parte inconferenti e in parte non adeguatamente documentate.
7.2 Con riguardo ai rispettivi redditi, ha esposto che la circostanza che egli abbia consistenti depositi di denaro sui conti correnti non deve trarre in inganno, sia in considerazione della diversa propensione al risparmio delle parti, sia in quanto la aveva preferito investire Pt_1
“in natura” (pag. 7 della comparsa di risposta) acquistando da lui la quota parte della casa familiare, costituita da una villa di pregio.
Ha contestato che l'elevato pregresso tenore di vita di sia stato provato dall'appellante. Per_1 Ha contestato inoltre che il passaggio dagli 11 ai 16 anni determini un sensibile incremento delle esigenze di spesa, posto che la figlia continua a essere minorenne, con una vita sociale e di relazione ancora ridotta e non paragonabile a quella dei figli maggiorenni.
Ha allegato che il minor tempo trascorso da con il RE non è frutto di disinteresse di Per_1 quest'ultimo, ma di una scelta della prima, ribadendo di avere comunque tenuto con sé la figlia durante la settimana e i week-end. Ha rilevato l'inutilizzabilità delle linee guida invocate dall'appellante, frutto di orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che consolidati, non condivisibili e comunque non assunti quali parametri per quantificare il contributo di mantenimento in sede di divorzio a conclusioni congiunte.
7.3 Ha condiviso la decisione del Tribunale di ridurre il contributo per la collaboratrice domestica, atteso il sopravvenuto venir meno di buona parte dei compiti dalla stessa svolta per la minore, manifestando la disponibilità a pagare il contributo nella misura originaria di euro 456,00 per il mese di dicembre 2023.
7.4 Ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello riguardante le spese di lite, correttamente regolate in base, da un lato, alla parziale soccombenza delle parti e, dall'altro, al rifiuto della proposta conciliativa da parte della Pt_1
7.5 Ha rilevato infine l'insussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, la quale implica la piena soccombenza del destinatario della domanda.
8. Scambiate dalle parti le memorie ex art. 473-bis.32 c.p.c., la causa è stata riservata in decisione in esito all'udienza di discussione del 14.10.2025.
9. Quanto al primo motivo di appello, si osserva che non si ravvisa contraddittorietà di sorta nella decisione del giudice di primo grado di escludere che il contributo di mantenimento possa essere “agganciato automaticamente” (pag. 5 del ricorso in appello) alle voci di costo esposte dalla madre, salvo poi valutare le stesse voci come inidonee a giustificare l'aumento richiesto.
Il Tribunale ha invero esaminato nel dettaglio i documenti di spesa (estratti di conto corrente, fatture, scontrini fiscali;
docc. 20-29) allegati dalla ricorrente onde dimostrare “le aumentate esigenze della figlia minore ” (pag. 11 del ricorso) e dare conto dell'entità delle spese Per_1 mensili sostenute nel suo interesse, rilevando come gli scontrini fiscali riguardanti acquisti di generi alimentari, così come i giustificativi riferiti al rimborso del mutuo e al pagamento di imposte e di premi assicurativi, non siano univocamente riferibili alla minore, mentre gli acquisti di mobili e componenti di arredamenti e il costo dei servizi per la rete wi-fi, l'utenza telefonica fissa e il servizio Netflix siano “inconferenti rispetto alle esigenze valutabili per parametrare l'assegno di mantenimento ordinario” (pag. 7 della sentenza).
La ratio decidendi su cui è fondata la decisione è quindi costituita dalla inadeguatezza e insufficienza della prova documentale offerta dalla ricorrente ai fini della dimostrazione della misura dell'incremento delle spese di mantenimento della figlia;
ed è in tal senso che si giustifica pienamente l'affermazione della sentenza secondo cui <l'assegno non può essere agganciato “automaticamente” alle voci di costo evidenziate dalla madre nei propri scritti difensivi>> (pag. 7).
La proposizione concessivo-ipotetica introdotta dalla locuzione avverbiale “ad ogni buon conto” (pag. 7), con la quale il giudice di primo grado ha rilevato che, anche a ritenere che tutte le voci di costo siano giustificate e riferite alla minore, non ne deriverebbe un aumento del contributo paterno nella misura richiesta dalla non si pone in contraddizione con Pt_1
la motivazione, sopra illustrata, su cui è fondata la decisione, trattandosi di argomentazione svolta ad abundantiam, che non inficia la prima, la quale resta ferma a sorreggere la decisione.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
10. Con il secondo motivo la sig.ra ha articolato una serie di censure alla decisione Pt_1 del Tribunale di limitare a euro 950,00 mensili l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore, lamentando l'errata e omessa applicazione dei parametri previsti dall'art. 337-ter, co. 4 c.p.c..
10.1 Quanto al reddito dei genitori, la circostanza che il giudice di primo grado si sia limitato a considerare i rispettivi redditi di lavoro del solo ultimo anno documentato dalle dichiarazioni fiscali (730/2023), anziché quelli dell'ultimo triennio, non è idonea a condurre a una diversa conclusione circa la sostanziale equivalenza dei redditi stessi, pari – in base ai modelli
730/2022 – a euro 6.284,00 mensili netti per la madre (euro 118.447 lordi annui meno l'imposta netta di euro 43.031 = euro 75.416, importo quindi diviso per 12) e di euro 5.894,00 mensili netti per il RE (euro 101.224,00 lordi annui meno l'imposta netta di euro 30.491 = euro 70.733, importo quindi diviso per 12), e in base ai modelli 730/2021 a euro 5.030,00 mensili netti per la madre (euro 91.990 lordi annui meno l'imposta netta di euro 31.619 = euro 60.361, importo quindi diviso per 12) e di euro 6.059,00 mensili netti per il RE (euro
104.825 lordi annui meno l'imposta netta di euro 32.115 = euro 72.710, importo quindi diviso per 12). Quest'ultimo dato, peraltro risalente, trattandosi dei redditi percepiti nell'anno 2020, appare compensato da quello attuale emergente dalle dichiarazioni fiscali presentate nel 2025 (redditi 2024), la sig.ra vendo dichiarato euro 150.577 lordi (pari – detratta l'imposta Pt_1
netta di euro 56.453, a euro 94.124 annui netti ed euro 7.843 mensili;
v. modello 730/2025 prodotto in giudizio il 10.7.2025) e il sig. avendo invece dichiarato il minor reddito CP_1
da lavoro di complessivi euro 136.780 lordi (v. i sei modelli CU allegati unitamente alla comparsa di risposta).
10.1.1 Ulteriore censura attiene all'omessa valutazione della situazione patrimoniale degli ex coniugi, con particolare riguardo ai depositi di denaro in conto corrente dell'appellato, pari a circa euro 300.000, ben superiori a quelli dell'appellante.
Il quarto comma dell'art. 337-ter c.c. impone al giudice di valutare, ai fini di determinare l'assegno periodico di mantenimento dei figli, le < genitori>>, non limitandosi quindi ai soli redditi, ma estendendo l'indagine a tutti i cespiti suscettibili di valutazione economica, quali beni mobili e immobili, mezzi e strumenti finanziari (denaro, prodotti di investimenti).
Nella specie, la non contestata disponibilità in capo al di notevole liquidità è CP_1 bilanciata dalla proprietà esclusiva, in capo alla della ex casa familiare, costituita da Pt_1
una villa con giardino, immobile già in comunione legale tra le parti e la cui quota dell'appellato fu acquistata dall'appellante con atto dd. 22.3.2019 e versamento, a titolo di prezzo, della somma di euro 128.809,29 (doc. 31 prodotto dalla ricorrente in primo grado).
10.1.2 In ordine, infine, alle spese di mantenimento della casa, la censura appare generica, non risultando quantificati gli esborsi in questione e limitandosi a fare riferimento del tutto indeterminato, quanto alle minori spese che sarebbero a carico del agli “estratti c/c CP_1 di primo grado” (pag. 8). CP_1
10.2 Priva di adeguato riscontro probatorio è l'allegazione da parte dell'appellante delle spese e delle stesse attività – viaggi, cene, cinema, uscite in discoteca, shopping - in cui si esplicherebbe l'elevato tenore di vita della figlia, che non sarebbe stato valutato dal Tribunale.
Va quindi respinta la censura svolta al riguardo dalla Pt_1
10.3 L'attuale età della minore, e le maggiori esigenze economiche che vi sono correlate, sono state, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, espressamente apprezzate dal giudice di primo grado (“Con riferimento al contributo paterno nel mantenimento ordinario della figlia è indubbio che, a distanza di più di 4 anni dalla sentenza di divorzio, siano senz'altro accresciute le esigenze della figlia;
esigenze che, come noto, vanno parametrate anche in base all'età. Ad oggi ha 16 anni compiuti”; pag. 6), il quale ha, nella premessa Per_1 della motivazione, rammentato l'indirizzo della giurisprudenza che ricollega l'aumento delle esigenze economiche del figlio alla sua crescita, perciò accogliendo, sia pure parzialmente, la domanda della ricorrente, in considerazione della già rilevata carenza probatoria della misura dell'incremento delle spese.
10.4 Egualmente è da dirsi con riguardo ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori della minore, essendosi dato atto che “frequenta il RE”, pur se in misura inferiore a Per_1 quella prevista nelle condizioni di divorzio (“senza, tuttavia, rispettare pedissequamente il calendario prestabilito”; pag. 7 della sentenza), elemento che ha assunto rilevanza ai fini dell'aumento – in effetti disposto dal giudice di primo grado – del contributo di mantenimento.
10.5 Infine, quanto all'ultimo parametro di cui all'art. 337-ter, co. 4 c.c., la sig.ra ha Pt_1 lamentato l'omessa considerazione dei compiti di cura assunti da ciascun genitore, compiti che sarebbero esclusivamente svolti da lei.
Si osserva che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, i compiti di cura del minore in tanto assumono rilevanza, in quanto – espressamente – rivestano < economica>>.
La ha dedotto di svolgere, a differenza del una serie di compiti (colloqui con Pt_1 CP_1
gli insegnanti, accompagnamento della figlia alle visite mediche, accesso al Pronto Soccorso in occasione di un episodio di anemia), che neppure ha allegato rivestano rilevanza economica, e dai quali in ogni caso non ha fatto derivare un aggravio di spesa a suo carico.
E' pertanto corretta la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto – al mero fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento (“ai fini che qui interessano”; pag. 7 della sentenza) - irrilevante l'asserito disinteresse del RE nello svolgimento dei predetti compiti.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.
11. Il terzo motivo attiene alla riduzione dell'importo, posto a carico del RE, quale contributo della spesa sostenuta dalla madre per le prestazioni lavorative della collaboratrice domestica.
Nelle condizioni di divorzio le parti avevano convenuto, nell'ambito della regolamentazione delle spese straordinarie, che il avrebbe continuato a corrispondere alla la CP_1 Pt_1
somma di euro 456,00 mensili, calcolata sulla base dell'attuale orario di lavoro settimanale di
34 ore della “collaboratrice domestica – baby sitter” (pag. 18 della sentenza di divorzio), le cui prestazioni in favore della figlia minore risultavano necessarie in considerazione dei gravosi impegni lavorativi dei genitori.
Era stato anche previsto che il versamento di tale importo sarebbe proseguito sino al compimento dei 15 anni di (e quindi fino al mese di novembre 2023), con impegno dei Per_1 genitori, per il periodo successivo, “a confrontarsi reciprocamente al fine di eventualmente rideterminare la spesa straordinaria predeterminata della baby sitter-colf in considerazione delle eventualmente mutate esigenze di ”. Per_1
L'appellante non ha contestato che l'attività di baby sitter in senso stretto si sia “affievolita”
(pag. 13 del ricorso in appello) in conseguenza della crescita di , ma sostiene sia rimasta Per_1 immutata quella di collaboratrice domestica, volta ad assicurare gli spostamenti della minore e a fornire l'indispensabile supporto quanto i genitori sono assenti da casa.
In altri termini, è riconosciuto (né potrebbe essere altrimenti, non potendo ritenersi che , Per_1
ormai sedicenne, possa necessitare ancora dei servizi di una baby sitter) il presupposto su cui si fonda la decisione impugnata, costituito dal sopravvenuto venir meno di una parte delle prestazioni erogate in passato dalla collaboratrice familiare nell'interesse della minore, costituite dalla “gestione dei pasti, l'organizzazione della cartella e del materiale scolastico”
(pag. 9 della sentenza). La riduzione dei compiti della dipendente giustifica quindi l'eliminazione del corrispondente onere economico nella misura, che appare congrua, della metà, essendo rimasta ferma l'ulteriore attività avente a oggetto l'accompagnamento di Per_1
a scuola e a casa.
Né il mantenimento del contributo nella misura originariamente prevista potrebbe predicarsi in base al rilievo che le prestazioni sopra indicate, pur non più erogate, della collaboratrice domestica costituirebbero componente del “tenore di vita” (pag. 12 del ricorso in appello) di cui la minore dovrebbe continuare a godere, posto che la quantificazione dell'onere a carico del RE non può che essere parametrato sulla base del perseguimento delle attuali esigenze di vita della figlia.
11.1 Quanto al lamentato omesso versamento, da parte del RE, dell'importo di euro 456,00 nel mese di dicembre 2023, va dato atto che il ha documentato il relativo successivo CP_1 pagamento, effettuato mediante bonifico in data 9.9.2025 (doc. 13), così adeguandosi all'accertamento, da parte del giudice di primo grado, della relativa debenza (essendo stato statuito che la riduzione a metà del contributo decorra solo dalla domanda, e quindi dal mese di gennaio 2024). 12. L'appellante ha contestato, con il quarto motivo, l'errata statuizione in ordine alle spese di lite, contestando sia la compensazione delle prime tre fasi del giudizio, sia la propria condanna per la fase decisionale.
Il motivo è infondato.
12.1 La compensazione risulta giustificata dalla reciproca soccombenza tra le parti (art. 92, co. 2 c.p.c.), derivante dall'accoglimento solo in misura parziale – e percentualmente ridotta rispetto a quanto richiesto (aumento dell'assegno - rispetto all'importo rivalutato di euro
750,00 - di soli euro 200,00, anziché di euro 650,00) – della domanda di revisione dell'assegno, cui il resistente si era opposto, e dal rigetto della domanda volta a mantenere inalterato l'ammontare della spesa straordinaria per la collaboratrice domestica.
12.2 La condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fase decisoria è conseguente al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice designato, rifiuto rivelatosi, in esito al giudizio, ingiustificato (posto che il contenuto della sentenza corrisponde a quello della proposta), e che ha comportato la necessità di svolgimento della predetta fase, che sarebbe stata altrimenti evitata.
13. Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale la Pt_1 ha censurato il mancato accoglimento della domanda di condanna del resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condanna che presuppone, oltre al requisito della mala fede o della colpa grave, quello della totale soccombenza, nella specie insussistente, atteso il solo parziale accoglimento della domanda giudiziale (v., tra le altre, Cass. 14.4.2016,
n. 7409).
14. Va pertanto respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
249/2025 del Tribunale di Udine.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il D.M.
55/2014, tenuto conto dello scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, e di valori inferiori a quelli medi, atteso che il thema decidendum è stato circoscritto alla sola questione del contributo di mantenimento, che la fase di trattazione/istruttoria si è risolta nel solo scambio delle memorie ex art. 473-bis.32 c.p.c., e che la fase decisionale è stata limitata alla discussione orale, senza deposito di atti scritti.
15.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 203/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 249/2025 del Parte_1
Tribunale di Udine che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in
Euro 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto