Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 38/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 27/03/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 38/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Luca Frontino,
- ricorrente -
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Cintioli, P.IVA_1
- resistente -
avente ad oggetto: pagamento del corrispettivo - indennità di avviamento - ripetizione di indebito.
Sono presenti l'Avv. Luca Frontino, nell'interesse di e l'Avv. Parte_1
Fulvio Cintioli, nell'interesse del Controparte_1
Su ordine del Giudice, gli Avvocati discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente, già consigliere comunale, ha agito nei confronti dell'ente resistente per ottenere il rimborso delle spese legali, pari ad € 24.819,63, sostenute per difendersi dalle accuse di abuso d'ufficio, truffa aggravata e falso ideologico contestategli nel procedimento penale n. 573/2012 R.G.N.R.
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario adito.
Esperito il tentativo di negoziazione assistita, la causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – ha pacificamente ricoperto la carica di consigliere Parte_1
comunale presso il Controparte_1
2.1. – La rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali in forza dell'art. 39 della l.r. 29 dicembre 1980, n. 145, è stata tutt'altro che pacifica, tanto che il legislatore regionale, nel 2000, è dovuto intervenire con una norma della cui natura si è pure dibattuto.
L'art. 39 cit. stabilisce che «ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti
a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata
l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso […]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal
Codice di giustizia amministrativa e contabile».
L'art. 24 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, a sua volta prevede che «L'art. 39 della legge regionale 29 dicenibre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità».
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il disposto dell'art. 39 della l.r. 29 dicembre 1980, n. 145, si riferisce esclusivamente «al personale dell'amministrazione regionale» (Cass. Civ., sez. III, sent. 26 marzo 2004, n. 6059), come si desume chiaramente dall'intitolazione del testo normativo. Ne ha pertanto escluso l'applicazione diretta anche al personale dipendente o agli amministratori degli enti diversi dalla Regione Sicilia.
Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione – confermando quanto precedentemente affermato circa il perimetro applicativo dell'articolo 39 – ha ritenuto che l'art. 24 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, recante «Norme sull'ordinamento degli enti locali», lungi dal contenere una norma di interpretazione autentica, abbia innovato l'ordinamento giuridico regionale, estendendo l'assistenza legale anche agli amministratori degli enti locali (Cass. Civ., Sez.
Un., ord. 13 febbraio 2008, n. 3413; conf. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 17 novembre 2017, n. 27282).
Pertanto, sebbene possa disquisirsi in ordine all'esatta individuazione della fonte normativa della pretesa azionata in giudizio, è nondimeno certo che essa abbia natura e consistenza di diritto soggettivo, trovando sicuro fondamento quantomeno nell'art. 24 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, che ha portata estensiva della disciplina di cui all'art. 39 della l.r. 29 dicembre 1980, n. 145.
2.2. – L'art. 39 cit. sottolinea l'esigenza di una connessione tra le condotte oggetto del procedimento penale e la carica ricoperta, attribuendosi il diritto al rimborso delle spese processuali «in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale». Pertanto, non vi è diritto al rimborso laddove le funzioni pubbliche ricoperte siano state soltanto occasione e non anche causa dei fatti contestati.
La giurisprudenza di legittimità, nel pronunciarsi in materia di oneri di assistenza legale della pubblica amministrazione nei confronti del proprio dipendente imputato in un processo penale (ma il medesimo principio è applicabile agli amministratori degli enti pubblici locali, per effetto della previsione di cui all'art. 24 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30), ha confermato che l'obbligazione al rimborso, a prescindere dalla sua fonte, legale o negoziale
(anche per effetto della contrattazione collettiva), presuppone – e, pertanto, sorge soltanto in presenza di – uno specifico interesse dell'amministrazione stessa chiamata ad erogare la prestazione, che sussiste soltanto ove l'attività sia ad essa imputabile e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico da essa perseguito (cfr., in motivazione, Cass. Civ., sez. lav., ord. 5 marzo 2019, n. 6349).
La ratio di tale affermazione, sebbene non espressamente enunciata, è da cogliersi sul piano della responsabilità dell'ente verso i terzi: l'amministrazione
è tenuta a rimborsare al proprio dipendente o all'amministratore le spese sostenute per difendersi a seguito di accuse aventi ad oggetto il compimento di un atto di ufficio, dal momento che tale attività – riferibile all'amministrazione medesima in virtù del principio di immedesimazione organica – potrebbe esporre l'ente a conseguenze di natura risarcitoria (cfr. anche artt. 1218 e 1228 c.c.) nei confronti dei terzi, da cui si inferisce l'interesse a partecipare alle spese per l'attività difensiva compiuta dall'imputato; non vi è invece ragione per cui l'amministrazione dovrebbe rifondere il proprio dipendente o amministratore infedele, chiamato a rispondere penalmente per aver abusato della propria funzione e per aver addirittura posto in essere azioni in danno dello stesso ente di appartenenza
(come nella fattispecie: cfr. infra, § 3).
A conferma della superiore tesi milita la circostanza che anche l'art. 86, comma 5, lett. b, T.U.E.L. pone quale presupposto per l'operatività della rifusione delle spese la «presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti».
Su un piano ancor più generale, la necessità di un collegamento «diretto» tra il munus pubblicistico ed il coinvolgimento nel procedimento penale emerge dall'art. 1720, comma 2, c.c., che attribuisce al mandatario il diritto, nei confronti del mandante, al risarcimento dei danni subiti «a causa» – non in occasione – dell'incarico. Sebbene si tratti più correttamente di indennizzo da atto lecito, la lettera della legge rende evidente la necessità di un nesso funzionale tra esercizio mandato ed esborsi sostenuti. Ne consegue che il mandato elettorale deve essere causa e non meramente occasione dell'esposizione all'azione giudiziaria (arg. ex Cass. Civ., sez. I, sent. 16 aprile
2008, n. 10052; conf. Cass. Civ., sez. III, sent. 3 aprile 2013, 8103).
2.3. – Il collegamento causale tra i fatti e le funzioni svolte si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie. Rientra, perciò, nel perimetro applicativo dell'art. 2697, comma 1, del codice civile.
3. – Posta l'astratta configurabilità del diritto in questione in capo al ricorrente e avuto riguardo ai limiti del medesimo, la domanda non è meritevole di accoglimento. ha omesso di dimostrare che i reati per cui è stato indagato e Parte_1
imputato siano stati commessi nell'esercizio delle funzioni.
3.1. – Il ha specificamente contestato, con argomenti Controparte_1
assolutamente pertinenti (cfr. comparsa di costituzione, paragrafo 3), che i fatti oggetto di imputazione fossero relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte dal ricorrente. Quest'ultimo, semmai, in occasione (e non a causa) dell'incarico ricoperto, ha posto in essere – secondo la prospettazione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto – plurime azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso (cfr. art. 81, comma 2, c.p.), dirette a danneggiare l'ente comunale sotto il profilo patrimoniale, mediante condotte di falso, truffa e abuso d'ufficio.
3.2. – A fronte della puntuale contestazione da parte dell'ente convenuto, non ha fornito la prova del nesso di causalità diretta tra i fatti Parte_1
contestati e quelli inerenti alla funzione svolta, ovvero che dette azioni rientrassero tra gli atti dell'ufficio pubblico ricoperto. Non è stata invero neppure allegata la natura (lecita) delle condotte contestate, di cui difetta una puntuale descrizione sotto il profilo fattuale o naturalistico, in modo da valutarne l'effettiva riferibilità – in rapporto causale e non meramente occasionale – all'incarico ricoperto dal ricorrente. Né l'enunciazione delle condotte può essere recuperata dall'esame delle sentenze prodotte, sia perché il Giudice non può autonomamente ricercare elementi di fatto non evidenziati dalla parte che avrebbe avuto l'onere di allegarli (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent.
21 marzo 2013, n. 7115), sia perché la sentenza di primo grado contiene una pronuncia di condanna nei confronti dell'istante, sia pur per un capo dell'imputazione; mentre della pronuncia assolutoria in secondo grado è stato depositato in atti il solo dispositivo e non è perciò possibile valutare quale sia stato, in definitiva, il contenuto dell'accertamento condotto in sede penale e passato in cosa giudicata. Non mutano i termini del dibattito le generiche allegazioni sub 2 delle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23 maggio 2024, ove si fa riferimento all'autorizzazione concessa a a partecipazione ad un Parte_1
evento istituzionale (assemblea nazionale A.N.C.I.M.), tenutosi il 17 e 18 settembre 2009. Dovendo la funzione esercitata essere causa e non già mera occasione del coinvolgimento in un procedimento giudiziario, è necessario che l'istante rappresentasse (e documentasse) anche i presupposti di fatto riguardanti il rimborso delle spese di missione, che sono, in ultima istanza, oggetto della varietà di accuse mosse nei suoi confronti in ambito penale, non essendo di per sé oggetto di contestazione presenziare all'evento in questione.
Va peraltro evidenziato – sul piano oggettivo e a prescindere dall'equivoca e comunque non vincolante formulazione del capo d'imputazione – che il nesso funzionale tra i comportamenti contestati e gli atti dell'ufficio è estraneo all'oggetto del procedimento penale, ove semmai il riferimento alle funzioni svolte dall'imputato è evidentemente da intendersi alla qualifica soggettivo del medesimo. Anche perché il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, unitamente o disgiuntamente alla commissione di un falso, quali artifici per conseguire indebitamente un rimborso, non possono ontologicamente essere considerati atti causalmente adottati nell'esercizio delle funzioni, ma atti occasionalmente posti in essere in ragione dell'incarico ricoperto.
3.3. – Pertanto, al di là dell'esito del processo penale, non sussiste il diritto del ricorrente a ripetere le spese processuali sostenute per difendersi in quella sede.
4. – Il rigetto della domanda per difetto di prova dell'inerenza alla funzione dei fatti oggetto di indagine e di imputazione assorbe l'esame delle ulteriori eccezioni proposte dal relative alla natura non Controparte_1
integralmente liberatoria della pronuncia assolutoria, alla mancata comunicazione preventiva all'ente della notitia criminis, all'omessa asseverazione del compenso, alla mancata allegazione e dimostrazione dell'attività difensiva svolta nell'interesse del ricorrente, al difetto di prova di pagamento del compenso ed all'applicabilità del regolamento comunale in riferimento alla disciplina dei rimborsi.
5. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00, con esclusione della fase istruttoria (non essendo stata svolta alcuna autonoma attività processuale riconducibile ad essa).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 38/2024 R.G.A.C., rigetta la domanda e condanna
[...]
al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali che Pt_1
liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti